TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 2688/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04/11/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 80 22010 LAGLIO ITALIA con l'Avv. MARTINETTI FAUSTO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 1 22070 MONTANO LUCINO ITALIA con l'Avv. MARTINETTI FAUSTO
premesso che:
a) la coppia
- ha i seguenti FIGLI MAGGIORENNI ED ECONOMICAMENTE AUTONOMI
nata a [...] il [...] CP_1
b) tra le parti è intervenuta: divorzio in data 11.10.2016 mediante sentenza n. 1334 emessa dal Tribunale di Como nell'ambito del procedimento recante R.G. 3799/2016 1
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti modifiche della regolamentazione vigente:
1) dichiarare, a modifica della condizione n. 2) del ricorso congiunto per cessazione degli effetti matrimoniali, recepita dalla sentenza di divorzio n. 1334/16, emessa dal Tribunale di Como in data 13 settembre – 11 ottobre 2016, che
“le parti di comune accordo hanno convenuto che, a decorrere dal mese di febbraio 2024 il dott. avrebbe Pt_1
ridotto il contributo di mantenimento in favore della figlia da Euro 1.000,00 (mille) ad Euro 500,00 CP_1
(cinquecento), in quanto la loro figlia è divenuta autosufficiente, e che a decorrere dal mese di dicembre 2024 tale
contributo cesserà automaticamente, l'importo sino a tale data verrà corrisposto alla dott.ssa in via Pt_2
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese” ;
2) i coniugi dichiarano di esonerarsi reciprocamente dalla produzione dei documenti relativi ai rapporti patrimoniali
e reddituali indicati all'art. 473 bis 12 c.p.c.;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare a comparire dinanzi al Tribunale di Como, confermando la loro volontà di
modificare le condizioni di divorzio come indicato al punto che precede.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
SENTENZA immediatamente esecutivo ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 23.5.2025
SI COMUNICHI 2 Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04/11/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 80 22010 LAGLIO ITALIA con l'Avv. MARTINETTI FAUSTO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 1 22070 MONTANO LUCINO ITALIA con l'Avv. MARTINETTI FAUSTO
premesso che:
a) la coppia
- ha i seguenti FIGLI MAGGIORENNI ED ECONOMICAMENTE AUTONOMI
nata a [...] il [...] CP_1
b) tra le parti è intervenuta: divorzio in data 11.10.2016 mediante sentenza n. 1334 emessa dal Tribunale di Como nell'ambito del procedimento recante R.G. 3799/2016 1
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti modifiche della regolamentazione vigente:
1) dichiarare, a modifica della condizione n. 2) del ricorso congiunto per cessazione degli effetti matrimoniali, recepita dalla sentenza di divorzio n. 1334/16, emessa dal Tribunale di Como in data 13 settembre – 11 ottobre 2016, che
“le parti di comune accordo hanno convenuto che, a decorrere dal mese di febbraio 2024 il dott. avrebbe Pt_1
ridotto il contributo di mantenimento in favore della figlia da Euro 1.000,00 (mille) ad Euro 500,00 CP_1
(cinquecento), in quanto la loro figlia è divenuta autosufficiente, e che a decorrere dal mese di dicembre 2024 tale
contributo cesserà automaticamente, l'importo sino a tale data verrà corrisposto alla dott.ssa in via Pt_2
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese” ;
2) i coniugi dichiarano di esonerarsi reciprocamente dalla produzione dei documenti relativi ai rapporti patrimoniali
e reddituali indicati all'art. 473 bis 12 c.p.c.;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare a comparire dinanzi al Tribunale di Como, confermando la loro volontà di
modificare le condizioni di divorzio come indicato al punto che precede.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
SENTENZA immediatamente esecutivo ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 23.5.2025
SI COMUNICHI 2 Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3