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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n.1741 del R.G. 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. SUMMA ANTONIO, come da procura Parte_1 in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FADDA GIOVANNA Controparte_1
CARLOTTA in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note dell'08.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/04/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Taranto in data 04/10/1990 con la sig.ra Controparte_1
, che dalla loro unione erano nate le figlie e , entrambe
[...] Persona_1 Persona_2 maggiorenni, e che in data 05.05.2014 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1 Controparte_1 divorzio.
All'udienza dell'11.09.2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e precisavano le conclusioni sulla pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come da verbale in atti.
Il P.M. concludeva nulla opponendo all'accoglimento della domanda, con parere reso in data
08.11.2024.
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 17/04/2024 è fondata e va quindi accolta. Controparte_1
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di Taranto emesso il 05.05.2014.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Taranto il
04.10.1990 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Taranto dell'anno 1990 (atto n. 40, p. 2, s. A, Uff. 5);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 29.1.2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Giudice
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel.
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 1741/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio,
vista la sentenza non definitiva di divorzio emessa in data odierna;
tenuto conto delle altre domande proposte dalle parti e della necessità di far proseguire il giudizio per la relativa attività istruttoria;
PQM
Dispone la rimessione della causa sul ruolo;
fissa l'udienza del 28.04.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, dinanzi al G.D. dott. Anna Carbonara già designato, assegnando alle parti termine sino al 28.04.2025 per il deposito delle suddette note.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n.1741 del R.G. 2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. SUMMA ANTONIO, come da procura Parte_1 in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FADDA GIOVANNA Controparte_1
CARLOTTA in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note dell'08.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/04/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Taranto in data 04/10/1990 con la sig.ra Controparte_1
, che dalla loro unione erano nate le figlie e , entrambe
[...] Persona_1 Persona_2 maggiorenni, e che in data 05.05.2014 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al CP_1 Controparte_1 divorzio.
All'udienza dell'11.09.2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e precisavano le conclusioni sulla pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come da verbale in atti.
Il P.M. concludeva nulla opponendo all'accoglimento della domanda, con parere reso in data
08.11.2024.
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 17/04/2024 è fondata e va quindi accolta. Controparte_1
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale di Taranto emesso il 05.05.2014.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Taranto il
04.10.1990 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Taranto dell'anno 1990 (atto n. 40, p. 2, s. A, Uff. 5);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 29.1.2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente.
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Giudice
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel.
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 1741/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio,
vista la sentenza non definitiva di divorzio emessa in data odierna;
tenuto conto delle altre domande proposte dalle parti e della necessità di far proseguire il giudizio per la relativa attività istruttoria;
PQM
Dispone la rimessione della causa sul ruolo;
fissa l'udienza del 28.04.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, dinanzi al G.D. dott. Anna Carbonara già designato, assegnando alle parti termine sino al 28.04.2025 per il deposito delle suddette note.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara