6 marzo 1996
2 marzo 2006
23 ottobre 2012
7 febbraio 2014
(Pene accessorie ed altri effetti penali).
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
1) la perdita della ((responsabilita' genitoriale)) quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche' il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e' soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.
Commentari • 13
- 1. violenza su minorihttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 313.05106
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi In tema di reati sessuali in danno di minori, la spontaneità e la progressività delle rivelazioni, la coerenza del nucleo centrale del racconto nel tempo, il contesto familiare privo di fattori conflittuali, il vissuto di sofferenza e di vergogna della vittima, nonché la sua capacità di resistere a sollecitazioni ad ulteriori dettagli, costituiscono significativi indicatori di attendibilità intrinseca, non inficiati dalla mancanza di particolari periferici o dalla necessità, in sede di audizione protetta, di domande chiarificatrici. Diritto penale della famiglia - Violenza sessuale - Atti sessuali con la figlia minore degli anni quattordici – Dichiarazioni e attendibilità della vittima minorenne; Rif. Leg. Art. 609-novies c.p.
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Giurisprudenza • 32
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 17046Provvedimento: […] Con ordinanza del 4 settembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 609-novies cod. pen. nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. con sentenza della Corte di appello di Torino del 21 maggio 2021, irrevocabile l'8 aprile 2022, […] comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il divieto di espatrio non è previsto dalla norma dell'art 609-novies cod. pen., che il ricorrente ha una figlia che vive negli Stati Uniti che rappresenta l'unico affetto rimasto, […]Leggi di più...
- misure di sicurezza·
- art. 125, comma 3, cod. proc. pen.·
- divieto di espatrio·
- libertà personale·
- art. 568, comma 5, cod. proc. pen.·
- art. 609-novies cod. pen.·
- motivazione provvedimenti giurisdizionali·
- art. 680 cod. proc. pen.·
- art. 111, comma 7, Cost.·
- ricorso per cassazione