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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2170.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto su ricorso congiunto depositato in data 28.05.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valeria Montecassiano presso lo studio della quale ha eletto domicilio sito in Porto Sant'Elpidio (FM), via Fontanella n. 44
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Fabrizio Cesetti presso lo studio del quale ha eletto domicilio sito in Montegiorgio (FM), Contrada San Giorgio n. 1/A
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 26.07.2003 in Montegiorgio – atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montegiorgio Anno 2003, Numero 3,
Parte II, Seria A, Ufficio 1.
I medesimi si sono separati consensualmente con sentenza n. 118/2024, pubblicata in data 24.07.2024 passata in giudicato.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio n data 13.10.2005. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in pagina 1 di 3 data 28.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
” 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà del sig. , con mobili e suppellettili di esclusiva Parte_1 proprietà della sig.ra individuati in una separata scrittura privata- viene Parte_3 assegnata al , che vi abiterà con il figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, Parte_1 avendo già da alcuni mesi la coniuge, d'intesa con il marito, trasferito altrove la propria dimora abituale.
3. Entro e non oltre giorni venti dal provvedimento di omologa della separazione, la signora si Pt_2 impegna ad asportare dall'abitazione coniugale tutti i propri beni ed effetti personali;
quando il figlio
, raggiunta l'indipendenza economica, lascerà l'abitazione del padre per costituire un proprio Per_1 nucleo familiare, anche monosoggettivo, i beni elencati nella scrittura sopra citata verranno restituiti alla proprietaria ed in tal senso il sig. si obbliga a riconsegnarli;
le spese per lo smontaggio, Parte_1 asporto e trasloco saranno a carico esclusivo della sig.ra ; Pt_2
3. In considerazione della non autosufficienza economica del figlio , studente frequentante il Per_1 quinto anno dell'Istituto Tecnico Montani di Fermo, viene stabilito a carico della signora un Pt_2 obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio di € 250,00 mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del medesimo, contributo che la sig.ra si obbliga a versare Pt_2 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul c/c del figlio maggiorenne e di cui quest'ultimo Per_1 fornirà le coordinate. Sarà poi a contribuire con tale somma alle spese per il vitto e per le utenze Per_1 sostenute dal padre. I coniugi concordano nel ripartire tra loro al 50% ciascuno le spese per il vestiario del figlio, da intendersi pertanto escluse dal contributo ordinario;
4. Per l'individuazione delle spese straordinarie e per la modalità della loro corresponsione, si rinvia integralmente a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Fermo stipulato il 03.11.2021, allegato al presente ricorso (all/to 7). Qualora , terminata la scuola superiore, Per_1 decidesse di iscriversi e frequentare corsi universitari, tutte le relative spese da sostenere saranno ripartite al 50% tra i genitori. Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie avrà diritto al rimborso della quota di spettanza del 50% detratto l'importo che verrà fiscalmente recuperato da chi porta in detrazione le relative spese;
5. L'assegno unico familiare, ove i genitori ne abbiano diritto, continuerà ad essere versato nel conto corrente postale, di cui si obbligano a modificarne l'intestazione in favore del figlio;
Per_1
6. Nessuna modalità di visita viene prevista in quanto il figlio, essendo maggiorenne, deciderà quando
e come frequentare la madre;
7. I ricorrenti, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano di non esigere né doversi reciprocamente alcunché a titolo di mantenimento né per alimenti;
8. I ricorrenti concordano che l'automobile Ford Kuga tg. EH349KM diventi di esclusiva proprietà di
; la signora , pertanto, mediante sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1 Parte_2 trasferisce al coniuge la sua quota di proprietà pari al 50% della medesima autovettura, integrando la relativa pattuizione gli accordi raggiunti dai coniugi per definire ogni questione patrimoniale tra loro insorta, con conseguente esenzione di imposte di trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della
Legge 6 Marzo 1987 n. 74;
9. Il signor si impegna ad effettuare entro e non oltre giorni 30 dalla pronuncia del Parte_1
pagina 2 di 3 provvedimento di omologazione i conseguenti adempimenti burocratici presso il competente Ufficio
Provinciale ACI del PRA;
10. Tutti gli oneri relativi alla trascrizione resteranno a carico del . Parte_1
In data 19.07.2024 veniva emessa sentenza di separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva rimessa la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Le parti hanno, successivamente depositato note scritte, in cui hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente sia le condizioni inerenti alla prole che i rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritenuto che la natura della controversia giustifichi la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Montegiorgio il 26.07.2003 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Montegiorgio Anno 2003, Numero 3, Parte II, Seria A, Ufficio 1);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) COMPENSA tra le parti le spese di procedura;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegiorgio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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