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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 198/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. BELLOTTI C.F._1
ALBERTO del Foro di Imperia
E
, nato ad [...] il [...], codice fiscale CP_1
elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. FIORI C.F._2
VITTORIA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio ad AQUILA D'ARROSCIA (IM) in data 04/08/2018;
• non hanno avuto figli;
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione. Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto ad AQUILA Parte_1 CP_1
D'ARROSCIA il 04/08/2018, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 2018, parte 2, serie A, atto n. 2), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto. La signora ha già trasferito altrove il proprio domicilio asportando i propri effetti personali CP_1
dalla casa coniugale.
2. La casa coniugale, sita in Pieve di Teco (IM), Strada Privata S.n.c. di esclusiva proprietà del marito, resterà in piena proprietà dello stesso, e viene assegnata al marito con tutto quanto ivi contenuto, avendo la moglie, prima d'ora, ritirato tutti i beni di sua competenza.
3. Al fine di provvedere alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali ed alla sistemazione degli aspetti economici della separazione prima e della cessazione degli effetti civili del matrimonio poi ed al fine di definire consensualmente gli accordi volti alla soluzione della crisi familiare ritenendo il trasferimento della quota immobiliare funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la Sig.ra CP_1
entro e non oltre 30 giorni dalla data di omologazione della sentenza di separazione,
[...]
2 si è impegnata ed obbligata irrevocabilmente, a cura e spese del marito, a cedere e a trasferire senza conguaglio o controprestazione alcuna al sig. , che accetta Parte_1
ed acquista senza conguaglio o controprestazione alcuna:
- Mediante Atto Pubblico, la quota del 50% della nuda proprietà acquistata dalla Sig.ra CP_1
dal Sig. con Atto a rogito Notaio di Imperia in data
[...] Persona_1 Persona_2
12/02/2019 a n° 4004 di Rep. e n° 2487 del Fasc., dell'immobile consistente in un locale ad uso deposito sito nel Comune di Pieve di Teco, Via Privata s.n.c., piano terra, avente a principali confini a due lati corte e ad altri due lati area urbana a mappale 87, subalterno
15 che risulta censito in Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Pieve di Teco,
Sezione Censuaria di Pieve di Teco, Foglio 9, Mapp. 87, Sub. 14, Cat. C/2, Classe 6, consistenza metri quadrati 182, Superfice catastale totale 198 metri quadrati, Rendita €.
385,38. Tale immobile dovrà essere ceduto ed acquistato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni più ampia garanzia di legge compresa l'evizione, con l'immediata trasmissione del nudo dominio e possesso, come cosa propria della parte cedente, franca e libera da pesi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e con tutti i diritti, servitù attive e passive inerenti, ragioni ed azioni, accessioni pertinenze e dipendenze , fissi ed infissi, accessi, ingressi e passaggi soliti e fin qui usati e praticati, con gli inerenti diritti di comproprietà sull'area e sulle parti del fabbricato considerate di proprietà comune ai sensi delle disposizioni di legge.
La suindicata cessione immobiliare dovrà essere effettuata con le modalità, ai termini ed alle condizioni precisate nella bozza di atto di compravendita redatta dal Notaio Per_2
di Imperia allegata al Ricorso introduttivo in data 27/01/2025 che entrambe le
[...]
parti hanno dichiarato di conoscerne perfettamente tutti i contenuti ed accettarne i termini e le condizioni ivi previsti;
- Mediante Atto autenticato di cessione dell'intera proprietà del triciclo per trasporto persone ad uso proprio di marca Piaggio, targato CK34660 giusta copia del Libretto di circolazione e della Visura ACI allegati al Ricorso introduttivo in data 27/01/2025;
- Mediante sottoscrizione della apposita Dichiarazione di cessione di animale d'affezione ex
Art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. da depositare alla competente ASL1, della proprietà del cane di nome “ ” di razza meticcio iscritto all'Anagrafe Canina presso la Banca CP_2 dati regionale animali d'affezione della Regione Liguria munito di Microchip, alla condizione che il Sig. provveda, nei medesimi termini a sua cura e spese a Pt_1 volturare la polizza assicurativa dell'animale con scadenza al mese di giugno 2025 e di
3 manlevarla totalmente, a far data da oggi, da ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno causato dall'animale.
Ai fini fiscali la cessione delle summenzionate proprietà cui si è obbligata la Sig.ra CP_1
verrà dichiarata in sede di atto notarile (quanto alla cessione immobiliare) esecutiva dei presenti accordi, esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Lex 74/1987 in materia di atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, applicati anche in sede di procedimenti di separazione dei coniugi anche ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n°
154/1999 e della successiva Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n° 21761/2021.
Entrambe le parti si sono impegnate ed obbligate a rendere disponibili tutti gli atti ed i documenti necessari alla formalizzazione delle suindicate cessioni nonché ad effettuare personalmente tutti gli adempimenti all'uopo necessari.
4. I coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti ed hanno rinunciato all'assegno di mantenimento e ad eventuali assegni che dovessero eventualmente loro spettare per legge. Con l'esatto, puntuale e completo adempimento di quanto in questa sede convenuto hanno dichiarato inoltre di avere regolato prima d'ora ogni questione economica fra di loro pendente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione, salvi gli adempimenti ut sopra previsti da parte della Sig.ra
CP_1
5. I coniugi si impegnano ed obbligano rinunciando a qualsivoglia eccezione in merito ad estinguere il conto corrente bancario e gestione titoli acceso presso la Banca Mediolanum
Ufficio di Albenga n° 0/01953776/05 entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso i cui complessivi saldi di conto e titoli verranno accreditati esclusivamente al Sig. unico effettivo titolare originario delle Parte_1
somme e dei titoli ivi depositati e custoditi.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di AQUILA D'ARROSCIA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 16/04/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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