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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2139/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Laura Cantore Presidente
Dott. Sandra Moselli Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2139 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 24.01.2025, vertente sullo scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ARZILLO GIUSEPPE presso il cui studio sito in Terlizzi, alla via Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato;
E
, nata a [...], BELGIO, il 01/03/1977, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
PALMIOTTO NUNZIO presso il cui studio sito in Terlizzi, alla via Piscina Nuova n. 34, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Terlizzi, l'11.12.2010 (reg. atto n. 11, parte I, anno 2010) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 20.11.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. nel giudizio di separazione.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 20.06.2023 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 23.06.2023 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi con note depositate in data
16.01.2025, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
22562 del 07/11/2016).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Terlizzi, l'11.12.2010, tra e alle condizioni di divorzio inerenti ai Parte_1 CP_1 rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Laura Cantore Presidente
Dott. Sandra Moselli Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2139 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 24.01.2025, vertente sullo scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ARZILLO GIUSEPPE presso il cui studio sito in Terlizzi, alla via Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato;
E
, nata a [...], BELGIO, il 01/03/1977, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
PALMIOTTO NUNZIO presso il cui studio sito in Terlizzi, alla via Piscina Nuova n. 34, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Terlizzi, l'11.12.2010 (reg. atto n. 11, parte I, anno 2010) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 20.11.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. nel giudizio di separazione.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 20.06.2023 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 23.06.2023 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi con note depositate in data
16.01.2025, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
22562 del 07/11/2016).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Terlizzi, l'11.12.2010, tra e alle condizioni di divorzio inerenti ai Parte_1 CP_1 rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Laura Cantore