Decreto cautelare 16 aprile 2018
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2018
Sentenza 27 giugno 2022
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- 1. False dichiarazioni e dubbi di legittimità costituzionaleFrancesco Fina · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2019
- 2. False dichiarazioni e dubbi di legittimità costituzionaleFina Francesco · https://www.diritto.it/ · 28 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/06/2022, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 01058/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2018, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Luigi Nilo in Taranto, via Nitti, n. 2/A;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Monopoli per la Puglia, Basilicata e Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensiva dell’efficacia:
del provvedimento prot. -OMISSIS- del Direttore dell’Ufficio dei Monopoli di Taranto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di rigetto dell’istanza presentata il 27 novembre 2017 di rinnovo (per il biennio 2018/2019) dell’autorizzazione -OMISSIS- e di conseguente soppressione del patentino per la vendita dei generi di monopolio, ricevuto via raccomandata A./R. il 28 marzo 2018;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresa la relazione finale del Responsabile del procedimento protocollo -OMISSIS-;
nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Monopoli per la Puglia, Basilicata e Molise-Sezione Operativa Territoriale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente impugna il provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato il 28 marzo 2018, con cui l’Ufficio Monopoli per la Puglia, Basilicata e Molise -Sezione Operativa Territoriale di Taranto, ha rigettato l’istanza del 27 novembre 2017 presentata per il rinnovo del patentino -OMISSIS- per la vendita dei generi di monopolio (per il biennio 2018/2019) presso il Bar -OMISSIS- ubicato in Statte, -OMISSIS- e ha disposto la conseguente soppressione del predetto patentino, nonchè tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresa la relazione finale del Responsabile del procedimento protocollo -OMISSIS-. Chiede, altresì, il risarcimento del danno.
A sostegno del gravame interposto ha dedotto i seguenti motivi:
Eccesso di potere per illogica presupposizione in fatto; Difetto di motivazione; Illogica e/o errata e/o insufficiente motivazione; Inesistenza/assenza del vincolo fiduciario; Irrilevanza del debito tributario. Violazione del principio di proporzionalità; Violazione art 97 Costituzione.
Con decreto cautelare -OMISSIS- del 16/04/2018, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta dalla Società ricorrente e, per l’effetto, sospeso provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 2 Maggio 2018, previa riduzione della metà dei termini processuali, ai sensi degli artt. 53 e 55 c.p.a., con la seguente motivazione: “ Considerato che, a prescindere da ogni questione sull’esistenza del fumus boni juris (che, nel caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio, all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto delle peculiarità fattuali della vicenda concreta in questione e ravvisandosi la presenza dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla prossima Camera di Consiglio della Sezione, si ritiene opportuno giungere alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta “re adhuc integra ”.
Il 23/04/2018, si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Monopoli per la Puglia, Basilicata e Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 2/05/2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, il Presidente del Collegio ha rilevato che per due cause analoghe era stata fissata l'udienza pubblica del 3 luglio 2018 anche al fine di valutare possibili profili di incostituzionalità relativamente alla normativa applicata, se interpretata in senso rigoroso; i difensori hanno dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare della causa in discussione qualora la stessa venga fissata nel merito all'udienza pubblica del 3 luglio 2018, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo delle Camere di Consiglio e fissata nel merito per la pubblica udienza del 3 luglio 2018.
Il 22/05/2018, la P.A. resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo nel rigetto del ricorso.
Il 28/05/2018, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha prospettato dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, chiedendo, “ se del caso, previa sospensione della decisione impugnata, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per lo esame della questione di legittimità costituzionale dedotta in via di eccezione ” (essenzialmente, sotto il profilo della violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza - artt. 3 e 97 della Costituzione).
Ad esito della pubblica udienza del 3 luglio 2018, con ordinanza collegiale -OMISSIS-del 23/10/2018, questa Sezione, rilevando “ che l’impugnato diniego risulta motivato dalla P.A. (a seguito delle osservazioni prodotte in data 19 febbraio 2018, atteso che, come evidenziato dalla Società ricorrente, “ rispetto alle originarie contestazioni di presunti debiti tributari a carico della scrivente società, A.A.M.M.S. ha condiviso ed accettato le controdeduzioni riguardo alle cartelle di pagamento -OMISSIS-notificata in data 25.08.2017 e -OMISSIS-notificata il 10.04.2017, limitando la motivazione del rigetto alla sola cartella esattoriale -OMISSIS-notificata il 10/11/2017, di euro 150,89”) sulla scorta della (e limitatamente alla) omessa dichiarazione, da parte dell’istante, di taluni debiti verso l’Erario (e cioè, la preesistenza di una cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle Entrate - Agente della riscossione, per l’omesso pagamento dei diritti annuali della Camera di Commercio, dell’importo totale di euro 150,89, inclusi oneri di riscossione e diritti di notifica), ai sensi, sostanzialmente (a ben vedere), dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”, ha ritenuto “ che la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilevante (sussistendo, appunto, il nesso di assoluta pregiudizialità tra la soluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale e la decisione del presente giudizio) e non manifestamente infondata, e debba, conseguentemente, essere rimessa all’esame della Corte Costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta ” e, pertanto, ha sospeso il giudizio e sollevato “ questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nei sensi e termini di cui in motivazione, dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ” e disposto “ l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ”.
Con sentenza -OMISSIS-del 24 luglio 2019, depositata in giudizio il 05/08/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato « inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione » da questo Tribunale con la predetta ordinanza collegiale -OMISSIS- del 24/10/2018 di questa Sezione.
Il 02/03/2022, la P.A. resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 14/03/2022, il difensore di parte ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando “ La sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della mutata realtà societaria e delle conseguenti esigenze della stessa ”.
Il 06/04/2022, il difensore di parte ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione della causa, senza necessità di discussione orale, “ in ordine al quale la deducente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ”.
All’udienza pubblica del 13 aprile 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1. - Osserva, infatti, il Tribunale che il difensore di parte ricorrente, il 14/03/2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando “ La sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della mutata realtà societaria e delle conseguenti esigenze della stessa ” e ha confermato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse nella richiesta di passaggio in decisione della causa versata in atti il 06/04/2022.
Osserva, altresì, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche considerato l’esito finale favorevole alla parte ricorrente di cause similari) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione, Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.