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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2630/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2630/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. , con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. RI NO
e
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
RI NO
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 2/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data
18/11/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 30/07/2025, i sig.ri e Parte_2 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 Parte_1 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in San ZO (LI) in data 21 Aprile 2002 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13/11/2025, successivamente rinviata al
2/12/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 2/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, avendo peraltro le parti dato atto, con nota depositata in pct dell'11/11/2025 di aver ottemperato a quanto concordato al punto 2) del ricorso, avendo la SI.ra lasciato l'ex casa familiare nella Pt_2 disponibilità della legittima proprietaria, SI.ra . La relativa Parte_3
2 condizione viene dunque espunta dall'articolato, con conseguente nuova numerazione delle successive.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti (con la precisazione, offerta dalle parti con note sottoscritte e depositate in pct in data 18/11/2025 che, alla condizione di cui al punto 5) del ricorso, relativamente all'autovettura Touran Wolkwagen, è da intendersi che detta autovettura, in comunione dei beni, resterà in proprietà esclusiva della SI.ra d il SI. sin d'ora si impegna a trasferire Pt_2 Parte_1 la proprietà di detta autovettura in favore della stessa o di terzi. Pertanto, la prima parte della condizione n. 5) del ricorso viene così modificata e/o integrata: 5) [rectius 4] “L'autovettura , Tg. DP 722 FB, intestata Controparte_1 al SI. resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1 Pt_2
e il SI. sin d'ora, rilascia il proprio assenso al trasferimento
[...] Parte_1 di proprietà in favore della SI.ra di terzi”), il tutto come da dispositivo. Pt_2
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San Parte_1
ZO (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San ZO (LI) in data 21 aprile 2002 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto 2002/4/2/A).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a tenere una condotta consona e rispettosa dell'altrui dignità e reputazione;
2) Il SI. corrisponderà alla SI.ra entro il giorno 16 di Parte_1 Parte_2 ogni mese e a decorrere dall'effettivo rilascio della ex casa familiare, un contributo al mantenimento della stessa di € 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3 3) I mobili, costituenti l'arredo della casa familiare, resteranno nella disponibilità della figlia e verranno suddivisi tra i coniugi solo nel Per_1 caso in cui la figlia non ne voglia disporre.
4) L'autovettura Touran Wolkwagen, Tg. DP 722 FB, intestata al SI.
resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1 Pt_2
e il SI. sin d'ora, rilascia il proprio assenso al
[...] Parte_1 trasferimento di proprietà in favore della SI.ra o di terzi”. Le rate del Pt_2 finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura Panda faranno carico esclusivo al SI. Il motociclo Zip, intestato al SI. Parte_1 Parte_1 resterà nella disponibilità ed in uso alla figlia e in caso di vendita il Per_1 ricavato verrà corrisposto integralmente alla medesima.
5) Le parti sono cointestatarie di un c.c acceso presso la;
le Controparte_2 stesse, entro e non oltre una settimana dalla pubblicazione della sentenza di omologa, provvederanno a suddividersi nella misura del 50% ciascuno i denari ivi depositati ed a chiudere il conto.
6) Eventuali debiti contratti durante il matrimonio comprese sanzioni di qualsiasi tipo, cartelle esattoriali e quant'altro, anche se intestate ad uno solo dei coniugi, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2630/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. , con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. RI NO
e
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
RI NO
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 2/12/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data
18/11/2025.
1 FATTO
Con ricorso in data 30/07/2025, i sig.ri e Parte_2 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 Parte_1 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in San ZO (LI) in data 21 Aprile 2002 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Con provvedimento in data 9/8/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13/11/2025, successivamente rinviata al
2/12/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 2/12/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, avendo peraltro le parti dato atto, con nota depositata in pct dell'11/11/2025 di aver ottemperato a quanto concordato al punto 2) del ricorso, avendo la SI.ra lasciato l'ex casa familiare nella Pt_2 disponibilità della legittima proprietaria, SI.ra . La relativa Parte_3
2 condizione viene dunque espunta dall'articolato, con conseguente nuova numerazione delle successive.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti (con la precisazione, offerta dalle parti con note sottoscritte e depositate in pct in data 18/11/2025 che, alla condizione di cui al punto 5) del ricorso, relativamente all'autovettura Touran Wolkwagen, è da intendersi che detta autovettura, in comunione dei beni, resterà in proprietà esclusiva della SI.ra d il SI. sin d'ora si impegna a trasferire Pt_2 Parte_1 la proprietà di detta autovettura in favore della stessa o di terzi. Pertanto, la prima parte della condizione n. 5) del ricorso viene così modificata e/o integrata: 5) [rectius 4] “L'autovettura , Tg. DP 722 FB, intestata Controparte_1 al SI. resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1 Pt_2
e il SI. sin d'ora, rilascia il proprio assenso al trasferimento
[...] Parte_1 di proprietà in favore della SI.ra di terzi”), il tutto come da dispositivo. Pt_2
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San Parte_1
ZO (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San ZO (LI) in data 21 aprile 2002 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto 2002/4/2/A).
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi a tenere una condotta consona e rispettosa dell'altrui dignità e reputazione;
2) Il SI. corrisponderà alla SI.ra entro il giorno 16 di Parte_1 Parte_2 ogni mese e a decorrere dall'effettivo rilascio della ex casa familiare, un contributo al mantenimento della stessa di € 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
3 3) I mobili, costituenti l'arredo della casa familiare, resteranno nella disponibilità della figlia e verranno suddivisi tra i coniugi solo nel Per_1 caso in cui la figlia non ne voglia disporre.
4) L'autovettura Touran Wolkwagen, Tg. DP 722 FB, intestata al SI.
resterà nella disponibilità e proprietà esclusiva della SI.ra Parte_1 Pt_2
e il SI. sin d'ora, rilascia il proprio assenso al
[...] Parte_1 trasferimento di proprietà in favore della SI.ra o di terzi”. Le rate del Pt_2 finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura Panda faranno carico esclusivo al SI. Il motociclo Zip, intestato al SI. Parte_1 Parte_1 resterà nella disponibilità ed in uso alla figlia e in caso di vendita il Per_1 ricavato verrà corrisposto integralmente alla medesima.
5) Le parti sono cointestatarie di un c.c acceso presso la;
le Controparte_2 stesse, entro e non oltre una settimana dalla pubblicazione della sentenza di omologa, provvederanno a suddividersi nella misura del 50% ciascuno i denari ivi depositati ed a chiudere il conto.
6) Eventuali debiti contratti durante il matrimonio comprese sanzioni di qualsiasi tipo, cartelle esattoriali e quant'altro, anche se intestate ad uno solo dei coniugi, saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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