Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi giudice dott.ssa Stefania Ciani giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 54785/2023 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il 02/12/1943 (c.f. Parte_1
) e residente a [...], VIA VIRGILIO 38, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PITORRI ERNESTO e MAGLIULO
ILARIA e domiciliato presso lo studio dell'avv. PITORRI, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
DA , nata a ROMA (RM) il 25/12/1958 Controparte_1
(c.f. ) e residente a [...], VIA DI PRISCILLA C.F._2
22
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, Parte_1 ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di Controparte_2
nata a [...] il [...], avendo instaurato con
[...]
la stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia della propria moglie, sig.ra (deceduta il 28/02/2012, come da Persona_1
certificato in atti), nata dalla precedente unione con il sig.
[...]
, deceduto in data 19/01/2023 come da certificato in atti;
Persona_2 acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della figlia biologica dell'adottante, sig.ra nonché del coniuge Persona_3 dell'adottanda, sig. ; Persona_4
rilevato che tra adottante e adottanda sussiste un divario di età inferiore a quello previsto dalla legge, che, tuttavia, al giudice è consentito ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando poiché, come stabilito dalla Consulta con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024, il rigido divieto imposto al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, anche nell'ottica della mutata funzione e configurazione sociologica dell'istituto dell'adozione del maggiorenne;
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
3
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da (c.f. Parte_1
) e diretta all'adozione di C.F._1 Controparte_2
(c.f. ),
[...] C.F._2 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 10/12/2024
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)