Articolo 1 della Legge 28 gennaio 1963, n. 29
Articolo 2
Versione
7 febbraio 1963
Art. 1.
A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economati, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, e' concessa una indennita' una volta tanto di:
lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita', non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare e alla addizionale E.C.A.;
lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita', soggetti alla imposta di ricchezza mobile del 4 per cento e alla addizionale E.C.A.;
lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita' soggetti alle imposte di ricchezza mobile del 4 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.;
lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita', soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.
La predetta indennita' non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni o assegni, ne' va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria ai pensionati.
Detta indennita' compete anche ai titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni o di assegni indicati nell' articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell' articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 .
Ai titolari di piu' pensioni o assegni spetta una sola indennita' una volta tanto nella misura che risulta piu' favorevole.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 . Il relativo onere resta a carico dei Fondi predetti.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1963