Sentenza 27 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2004, n. 14125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14125 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO COLALILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 59/01 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 10/04/01; R.G. 19/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/04 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 agosto 1996 NA UN chiese che il Pretore di Campobasso condannasse il MINISTERO DELL'INTERNO ed il MINISTERO DEL TESORO al pagamento dell'assegno mensile d'invalidità. Il Tribunale di Campobasso, dichiarata l'assenza di legittimazione passiva del MINISTERO DELL'INTERNO, attraverso parere tecnico d'ufficio accolse la domanda con decorrenza dal 1^ luglio 1996. A seguito di nuova consulenza tecnica d'ufficio, parzialmente accogliendo l'appello del MINISTERO DEL TESORO, la Corte d'Appello di Campobasso ha fissato la decorrenza del diritto al 1^ agosto 1997. Condividendo (anche in ordine alla decorrenza dello stato d'invalidità) le conclusioni del secondo consulente, che aveva peraltro confermato il quadro patologico accertato ed il parere d'invalidità formulato dal consulente nominato in prime cure, il secondo giudice ritiene che nello stato d'invalidità assume rilievo determinante la patologia cardiaca.
E, poiché di questa patologia era stato accertato l'evolversi peggiorativo solo con l'ecocardiogramma del luglio 1997, solo da questa data doveva essere riconosciuto il diritto.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre NA UN, percorrendo le linee d'un unico motivo, coltivato con memoria;
il MINISTERO DEL TESORO non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. insufficiente motivazione, la ricorrente lamenta che:
1. il secondo consulente, pur riconoscendo la funzione etiologica svolta dall'ipertensione arteriosa nei confronti della patologia cardiaca, aveva conferito rilievo determinante all'ipertrofia cardiaca, anche se gli effetti dell'ipertensione non si esaurivano in questa ipertrofia;
2. il secondo giudice, che aveva recepito la seconda indagine d'ufficio, pur partendo dagli stessi presupposti di fatto che costituivano il fondamento della prima indagine e della prima decisione (gli stessi accertamenti e la stessa documentazione), e pur dando atto della validità della prima consulenza (dei corretti criteri d'indagine e delle esaurienti argomentazioni sulle quali era basata e delle esatte conclusioni raggiunte), aveva erroneamente disatteso la decorrenza precedentemente fissata.
Il ricorso è infondato. Sussiste vizio di motivazione ove il giudice, in relazione alla decisione assunta, non abbia indicato la ragione (che si risolve negli elementi giuridici e materiali che della decisione costituiscono il fondamento), ovvero abbia dato una ragione contraria ai principi logici, ovvero abbia omesso di esaminare elementi di fatto potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione.
In ordine a questo terzo aspetto, è sindacabile l'omesso esame degli elementi di fatto: non la valutazione degli elementi stessi (che diventa sindacabile solo per gli altri due aspetti). E, nella particolare materia dello stato invalidante, poiché la scienza è la più alta conoscenza dei fatti in uno specifico settore, l'affermazione scientificamente errata è l'affermazione d'un fatto che, in base alla conoscenza specifica della materia, deve essere negato;
e, simmetricamente, è la negazione d'un fatto che deve essere affermato. In tal modo, gli errori diagnostici e le affermazioni scientificamente errate (e plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225) assumono rilevanza solo in quanto si risolvano nell'omesso esame di elementi di fatto.
In tale quadro, lo stesso fatto, nell'ambito delle acquisizioni scientifiche, può essere anche oggetto di valutazioni contrastanti (ciò avviene nel terreno ove la scienza non ha conseguito acquisizioni stabili, che peraltro, per la stessa natura dell'umana conoscenza - prodotto d'un ininterrotto processo di integrazioni e correzioni - non sono in alcun caso definitive).
In tal modo è ben ipotizzarle che, nell'ambito di due successivi pareri tecnici d'ufficio, gli stessi fatti patologici, rilevati sulla base degli stessi accertamenti cimici e strumentali, siano valutati in modo difforme. La sentenza che recepisca il secondo di questi pareri, e della quale non si censuri l'omesso esame di fatti (come affermazione contraria al vero), resta insindacabile. Ciò nel caso in esame, ove la ricorrente si limita a censurare la valutazione che il giudice ha dato degli elementi di fatto acquisiti con l'indagine tecnica d'ufficio, e non indica elementi di fatto non esaminati e potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione.
Il ricorso deve essere respinto. In assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2004