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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Il Giudice
Dott. Marco Bottallo
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 3266/2023 R.G. promossa da:
e , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Torino, via P. Bagetti n. 15 presso lo studio dell'avv. Valentino Brakus e rappresentati e difesi dall'avv. Mariagiuseppina Marzano come da procura in atti
attore
contro
elettivamente domiciliato in Asti, piazza Medici n. 16, presso lo Controparte_1
studio e la persona dell'avv. Michele Patrisso che lo rappresenta e difende come da procura in atti
convenuto contro
, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Torino, via P. Bagetti n. 13 elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell'Avv. Vitantonio Piemonte che lo rappresenta e difende come da procura in atti
terzo chiamato
All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c. osserva quanto segue.
1 I sig.ri e si sono rivolti all'adito Tribunale al Parte_1 Parte_2
fine di chiedere la condanna del sig. al pagamento in loro favore della Parte_3 somma di € 18.987,53 a titolo di risarcimento danni.
Il sig. si è costituito in giudizio contestando le domande attoree e Parte_3
chiedendo in via principale il rigetto delle stesse e in subordine di essere autorizzato a chiamare in giudizio l' al fine di essere Controparte_3
manlevato da quest'ultima.
Autorizzata la chiamata del suddetto terzo, si è costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha contestato sia le domande attoree sia la domanda di Controparte_2
manleva formulata dal convenuto e ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare parte attrice al pagamento in suo favore della somma di € 50.318,17, oltre IVA e interessi per opere contrattuali ed extracontrattuali.
All'udienza del 14.10.2024 le parti hanno raggiunto un accordo transattivo relativamente alla domanda principale svolta dagli attori e alla domanda di manleva svolta dal convenuto alle seguenti condizioni: “riconoscimento in favore degli attori della somma onnicomprensiva di € 7.500,00, di cui € 4.000,00 a carico del convenuto che provvederà al relativo pagamento nei termini che verranno successivamente concordati ed €
3.500,00 a carico della terza chiamata, con la precisazione che la somma a carico di quest'ultima non verrà immediatamente pagata, ma con riserva di provvedere in base all'esito del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale e fatta salva in particolare la compensazione con l'eventuale credito che a tale titolo dovesse essere accertato in favore della terza chiamata”.
Ciò premesso, si osserva che l'intervenuta transazione, nei termini sopra richiamati,
comporta la cessazione della materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti sui diritti sostanziali oggetto dell'accordo transattivo.
In tal modo sono state definite tutte le pretese avanzate da e nei confronti di
[...]
, rimanendo oggetto di controversia la sola domanda riconvenzionale proposta Parte_3
dalla terza chiamata nei confronti degli attori.
Con riguardo ai rapporti tra il convenuto e le altre parti deve pertanto essere Parte_3
pronunciata sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la quale
2 si estende anche alla regolamentazione delle spese di lite essendo stato previsto il pagamento in favore degli attori di una somma onnicomprensiva.
Va invece disposta la prosecuzione del giudizio relativamente ai rapporti tra gli attori e la terza chiamata per la decisione in ordine alla domanda riconvenzionale nonché per la regolamentazione delle spese tra le stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando limitatamente alla domanda principale svolta dagli attori e alla domanda di manleva svolta dal convenuto:
- dichiara cessata la materia del contendere, anche in punto spese di lite nei rapporti tra il convenuto e le altre parti;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza nei rapporti tra gli attori e la terza chiamata.
La presente sentenza viene pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi dall'aula.
Il Giudice
Marco Bottallo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASTI
Il Giudice
Dott. Marco Bottallo
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 3266/2023 R.G. promossa da:
e , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Torino, via P. Bagetti n. 15 presso lo studio dell'avv. Valentino Brakus e rappresentati e difesi dall'avv. Mariagiuseppina Marzano come da procura in atti
attore
contro
elettivamente domiciliato in Asti, piazza Medici n. 16, presso lo Controparte_1
studio e la persona dell'avv. Michele Patrisso che lo rappresenta e difende come da procura in atti
convenuto contro
, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Torino, via P. Bagetti n. 13 elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell'Avv. Vitantonio Piemonte che lo rappresenta e difende come da procura in atti
terzo chiamato
All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c. osserva quanto segue.
1 I sig.ri e si sono rivolti all'adito Tribunale al Parte_1 Parte_2
fine di chiedere la condanna del sig. al pagamento in loro favore della Parte_3 somma di € 18.987,53 a titolo di risarcimento danni.
Il sig. si è costituito in giudizio contestando le domande attoree e Parte_3
chiedendo in via principale il rigetto delle stesse e in subordine di essere autorizzato a chiamare in giudizio l' al fine di essere Controparte_3
manlevato da quest'ultima.
Autorizzata la chiamata del suddetto terzo, si è costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha contestato sia le domande attoree sia la domanda di Controparte_2
manleva formulata dal convenuto e ha chiesto, in via riconvenzionale, di condannare parte attrice al pagamento in suo favore della somma di € 50.318,17, oltre IVA e interessi per opere contrattuali ed extracontrattuali.
All'udienza del 14.10.2024 le parti hanno raggiunto un accordo transattivo relativamente alla domanda principale svolta dagli attori e alla domanda di manleva svolta dal convenuto alle seguenti condizioni: “riconoscimento in favore degli attori della somma onnicomprensiva di € 7.500,00, di cui € 4.000,00 a carico del convenuto che provvederà al relativo pagamento nei termini che verranno successivamente concordati ed €
3.500,00 a carico della terza chiamata, con la precisazione che la somma a carico di quest'ultima non verrà immediatamente pagata, ma con riserva di provvedere in base all'esito del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale e fatta salva in particolare la compensazione con l'eventuale credito che a tale titolo dovesse essere accertato in favore della terza chiamata”.
Ciò premesso, si osserva che l'intervenuta transazione, nei termini sopra richiamati,
comporta la cessazione della materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti sui diritti sostanziali oggetto dell'accordo transattivo.
In tal modo sono state definite tutte le pretese avanzate da e nei confronti di
[...]
, rimanendo oggetto di controversia la sola domanda riconvenzionale proposta Parte_3
dalla terza chiamata nei confronti degli attori.
Con riguardo ai rapporti tra il convenuto e le altre parti deve pertanto essere Parte_3
pronunciata sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la quale
2 si estende anche alla regolamentazione delle spese di lite essendo stato previsto il pagamento in favore degli attori di una somma onnicomprensiva.
Va invece disposta la prosecuzione del giudizio relativamente ai rapporti tra gli attori e la terza chiamata per la decisione in ordine alla domanda riconvenzionale nonché per la regolamentazione delle spese tra le stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando limitatamente alla domanda principale svolta dagli attori e alla domanda di manleva svolta dal convenuto:
- dichiara cessata la materia del contendere, anche in punto spese di lite nei rapporti tra il convenuto e le altre parti;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza nei rapporti tra gli attori e la terza chiamata.
La presente sentenza viene pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi dall'aula.
Il Giudice
Marco Bottallo
3