Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4315/2024 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fontana Daniele, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Fontana Daniele presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025.
pagina 1 di 4
Con ricorso congiunto depositato il 3.10.2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale la Parte_1 Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bari il 5 giugno 1976 dal quale erano nati i figli e , entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza di separazione n. 1316/2007, resa da questa Tribunale il 16.03.2007 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 15.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Controparte_1
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1316/2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 4 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1) per il mantenimento del figlio maggiorenne , il sig. Persona_3 Controparte_1
verserà alla sig.ra , mensilmente la complessiva somma di € 500,00 da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno ripartite al
50% a carico di ciascun genitore;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare vicendevolmente a qualunque forma di contributo di mantenimento;
3) I coniugi dichiarano, infine, di non aver null'altro a pretendere, ognuno dall'altro, dal punto di vista patrimoniale.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bari il 5.06.1976 tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del CP_1
Comune di Bari dell'anno 1976 , al n. 815, della parte II serie A alle condizioni indicate in motivazione.
Regola le condizioni come in motivazione. pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
16.01.2025.
Il Presidente est
Massimo Escher
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