Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 28/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 499 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ; C.F._1
, nato a [...] il [...] ( ); Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] ( ; Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Guglielmotti e Claudio Carrato per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
, nata a [...] il [...] ); CP C.F._4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Concetta Alessandro e Aniello Lamanna per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
245/2024, pubblicata il 27/02/2024 (controversia in materia di locazione).
CONCLUSIONI
1
245/2024 emessa il 27/02/204 dal Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice Dott.ssa
Alessia Annunziata, nell'ambito del giudizio N.R.G. 22/2014, depositata in cancelleria in pari data, notificata il 26/04/2024: 1) rigettare la domanda spiegata da CP
, rivolta al pagamento della indennità ulteriore, per essere la stessa stata
[...]
inadempiente all'obbligo restitutorio in virtù del provvedimento di sfratto emesso a suo carico, per aver rilasciato l'immobile volontariamente dopo la data indicata dal giudice, e per aver rilasciato quietanza liberatoria e di saldo;
2) accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare a restituire il CP
prezzo del rilascio, ovvero i canoni non pagati per €uro 1'549,35 (516,45 x 3 mensilità), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, nonché al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo giustizia (art.1226 cc) per aver ritardato il rilascio
e condizionato il diritto di proprietà attoreo anche con pretese illegittime nonostante
l'avvenuto sfratto e il rilascio volontario;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “rigettare l'appello proposto e conferma delle statuizioni della sentenza n.245 del 27.02.2024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania nell'ambito del procedimento n. rg 22 del 2014, con vittoria di diritti, compensi ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
FATTI DI CAUSA
In data 25.7.2001 acquistò l'azienda e subentrò nel contratto di CP locazione dell'immobile (sito in Centola, alla via Indipendenza) ove veniva svolta l'attività commerciale (vendita di frutta e verdura), che il venditore-conduttore
[...]
) aveva stipulato con il proprietario . Il contratto di locazione, Per_1 PE
decorrente dal 1.6.1999, cessò alla seconda scadenza del 1.6.2011 per diniego del locatore, comunicato con lettera raccomandata a/r del 26.5.2010.
Intimata, ad agosto del 2010, la licenza per finita locazione alla nuova conduttrice,
, all'udienza di convalida del 11.1.2012 le parti raggiunsero un accordo CP
che prevedeva il rilascio dell'immobile al locatore in data 15.3.2012 ed il contestuale pagamento alla conduttrice della somma di € 10.000,00 a titolo di indennità da perdita dell'avviamento commerciale e per le spese sostenute per i lavori di manutenzione
2 straordinaria eseguiti nell'immobile, con rinuncia del locatore ai canoni dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012. Convalidato lo sfratto per finita locazione, in data 18.3.2012 la conduttrice restituì l'immobile al locatore CP ER
, in esecuzione dell'accordo, ricevendo un assegno circolare di € 9.296,22 ed un
[...] assegno bancario di € 703,78. Dopo la sua restituzione, l'immobile venne concesso in comodato a (figlio di ) che, nel mese di Persona_3 Parte_1
giugno 2012, lo adibì ad attività commerciale di rivendita di frutta e verdura.
La sentenza di primo grado
Tanto premesso, la sentenza in oggetto condanna gli eredi di PE
, e Parte_2 Controparte_2 Parte_1 _1
), in solido tra loro, a corrispondere a un'ulteriore indennità per
[...] CP
perdita di avviamento (nella misura di € 9.296,22 oltre interessi legali a decorrere dal
13.6.2012 sino al soddisfo), ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge n. 392/78, per aver adibito l'immobile all'esercizio della stessa attività già esercitata dalla conduttrice uscente prima del decorso di un anno dalla fine della precedente attività.
Secondo il giudice di primo grado, il rapporto tra la cessionaria dell'originario conduttore e gli eredi del locatore continuava ad essere regolato dalla disciplina applicabile al contratto di locazione del 1999, compreso l'art. 34, comma 2, della legge n. 392 del 1978 relativo all'indennità aggiuntiva di avviamento, nonostante l'accordo raggiunto dalle parti a verbale in data 11.1.2012, il quale non può essere qualificato come una transazione in senso proprio, avendo invece natura di conciliazione giudiziale, nel cui ambito le parti hanno risolto la controversia pendente,
“semplicemente accordandosi sul quando e sul quomodo del rilascio, con rinuncia implicita, da parte dell'intimata, alle eccezioni spiegate in sede di memoria di costituzione, e contestuale rinuncia dell'intimante alla corresponsione degli ulteriori canoni dalla data dell'udienza di convalida sino al rilascio”. Né l'applicazione dell'art. 34, comma 2, può ritenersi esclusa dalla dichiarazione delle parti, nel verbale di consegna dell'immobile del 18.3.2012, di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra “giacché, com'è evidente, i presupposti della richiesta dell'indennità ulteriore non erano ancora maturati, poiché la nuova attività non era ancora stata avviata”.
3 Premessa l'applicabilità dell'art. 34, comma 2, il giudice di prime cure afferma la sussistenza del fatto costitutivo del diritto della conduttrice all'ulteriore indennità prevista dalla norma (la destinazione dell'immobile all'esercizio della stessa attività della conduttrice prima della scadenza di un anno dal suo effettivo rilascio) e l'insussistenza dei fatti impeditivi del diritto all'indennità di avviamento previsti dal primo comma dell'art. 34 cit., eccepiti dai convenuti.
Quanto al fatto costitutivo, attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Suprema
Corte (Cass., n. 13934/2016, n. 4701/2003, n. 20435/2008) e all'interpretazione logica
(“fino a quando il conduttore permane nella detenzione del bene, il problema neppure si pone, giacché nessuno può intraprendere nei medesimi locali alcuna attività: soltanto nel momento in cui l'immobile torna nella reale disponibilità del locatore, infatti, diventa possibile che si verifichi ciò che la legge ha inteso impedire”), la sentenza respinge la tesi dei convenuti, secondo cui l'annualità prevista dalla norma decorre, non dal 18.3.2012 (data di rilascio effettivo dell'immobile), ma dal 1.6.2011
(data di cessazione del contratto alla scadenza a seguito di disdetta), con la conseguenza che, al momento dell'inizio della nuova attività avviata dal nipote del locatore (nel giugno del 2012), il suddetto termine doveva considerarsi spirato.
Quanto ai fatti impeditivi eccepiti, la sentenza ritiene insussistente, sia la causa di esclusione dell'indennità consistente nell'inadempimento del conduttore
(l'inadempimento del conduttore che esclude l'indennità per la perdita dell'avviamento
è solo quello che causa la cessazione della locazione per risoluzione contrattuale, non quello successivo alla cessazione del contratto, come invece nel caso di specie, ove gli eredi del locatore eccepiscono l'inadempimento dell'obbligo della conduttrice di restituire l'immobile alla sua scadenza contrattuale, dopo la disdetta), sia la causa di esclusione consistente nella cessazione del contratto per recesso o disdetta del conduttore, alla quale che è assimilata, dalla Corte costituzionale (ord. n. 565/1989), la cessazione per mutuo dissenso (il contratto non si era risolto con l'accordo conciliativo tra le parti e, dunque, per mutuo dissenso tra di esse, come eccepito dai convenuti, bensì per disdetta del locatore, sia perché l'accordo non rappresenta un contratto di transazione, sia perché è intervenuto solo a seguito dell'intimazione di sfratto per finita locazione, sicché “non può che desumersi la totale assenza di volontà, in capo alla conduttrice, di addivenire allo scioglimento del vincolo contrattuale, volontà, per
4 contro, incontrovertibilmente sussistente in capo al locatore, che aveva proceduto alla disdetta e ad instaurare il giudizio a fronte della lamentata inadempienza”, ed esso prevedeva la corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34, “che non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere se la conduttrice avesse manifestato spontaneamente la volontà di lasciare l'immobile locato, proprio perché, in tale evenienza, l'indennità non è dovuta”).
Infine, la sentenza di primo grado rigetta la domanda riconvenzionale, spiegata dagli eredi del locatore, di condanna dell'attrice al pagamento dei canoni di CP
locazione per le ultime tre mensilità di occupazione dell'immobile (€ 1.549,63) e al risarcimento dell'ulteriore danno da quantificarsi in via equitativa, anche per lite temeraria. Espone che la naturale sede per agire contro l'inadempimento della conduttrice per il mancato tempestivo rilascio dell'immobile era, infatti, costituita dal giudizio di intimazione per finita locazione;
che “i convenuti non possono dolersi del precedente inadempimento della conduttrice, poiché la pretesa che vantavano nei suoi confronti è stata definitivamente tacitata con l'accordo recepito dal Tribunale”; che
“l'accordo è, dunque, stato correttamente adempiuto dalle parti, a nulla rilevando
l'eventuale precedente inadempimento della conduttrice, che dalla conciliazione giudiziale è stato regolato e, dunque, assorbito”.
L'appello
, e , in proprio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di eredi di (deceduta il 4.2.2024), propongono Parte_2
appello avverso la sentenza, che censurano, nei primi quattro motivi: - per aver accolto la domanda attrice “sul presupposto errato che tra le parti sussistesse un valido rapporto di locazione”, essendo, invece, “inesistente o già definitivamente inadempiuto quando si è accordata per rilasciare volontariamente i locali” (primo CP
motivo); - per aver ritenuto il locatore obbligato al pagamento dell'avviamento commerciale per effetto di un accordo tacito di continuazione del contratto (secondo motivo); - per aver sostituito le condizioni concordate liberamente dalle parti dopo la sua cessazione con gli obblighi previsti dall'art. 34 legge n. 392/78 (terzo motivo); - per aver escluso la volontarietà del rilascio da parte della conduttrice (quarto motivo).
Deducono che si era opposta alla convalida della licenza di finita CP
locazione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'estraneità al
5 contratto per la mancata formalizzazione del subentro nella locazione;
che, secondo il giudice di prime cure, le parti avrebbero conciliato la lite all'udienza del 11.1.2012 “e, pertanto, la SI.ra avrebbe accettato la locazione ed il contratto CP
avrebbe continuato a produrre i suoi effetti, obbligando il locatore a pagare
l'indennità di avviamento”; che, invece, all'udienza del 3.12.2010 le parti avevano concordato che avrebbe rilasciato i locali entro la metà di novembre CP
2011, in cambio del pagamento dell'avviamento commerciale;
che, non avendoli rilasciati, all'udienza del 11.1.2012 aveva offerto a la PE CP
somma richiesta se avesse rilasciato prima della data di esecuzione e, su questo accordo, era stata convalidava la finita locazione;
che l'accordo delle parti sul rilascio è incompatibile con la continuazione del contratto dopo la cessazione del contratto accertata dal giudicato formatosi sulla convalida dello sfratto;
che dalla rinuncia tacita da parte degli avvocati alle domande non si può desumere l'accordo di continuazione;
che gli accordi intervenuti dopo la cessazione del contratto si sostituiscono integralmente alla disciplina legale delle locazioni, né a ciò pone ostacolo l'inderogabilità dei diritti che la legge riserva al conduttore, considerato che solo la rinuncia preventiva ai diritti medesimi sarebbe nulla;
che il giorno 18.3.2012 le parti hanno richiamato le stesse condizioni che avevano discusso all'udienza del 12.1.2012 e
, dopo aver incassato le somme richieste, ha dichiarato espressamente di CP
“non avere più niente a pretendere”, circostanza questa che rende inammissibile qualsiasi pretesa ulteriore perché la disciplina legale della legge n. 392/78 non può più integrare la volontà delle parti;
che la sentenza di primo grado esclude la volontarietà del rilascio, ritenendo erroneamente che fosse stata costretta ad CP
accettare il rilascio dallo sfratto in corso, “motivo per cui ha ritenuto inesistente la quietanza liberatoria e ha condannato il locatore a pagare di nuovo l'avviamento commerciale”;
Il quinto ed ultimo motivo impugna il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dei canoni per le ultime tre mensilità di occupazione dell'immobile (€ 1.549,63) che, secondo gli appellanti, presuppone la validità dell'accordo di rilascio, contraddetta dall'accoglimento della domanda attrice.
Sostengono che il giudice di primo grado “prima ha accolto la domanda di CP
ritenendo che l'accordo di rilascio fosse viziato dal fatto che la volontà di
[...]
6 rilasciare non potesse essere valida (si veda la sentenza, inizio pag.8), poi stabilisce la validità dell'accordo stesso perché correttamente adempiuto dalle parti, facendone conseguire che il prezzo pagato da non debba essere restituito (si PE veda fine pag. 10)”. Sostengono gli appellanti che, “se l'accordo non è valido, come a pagina 8, allora le rinunce tacite e la proroga tacita del contratto di locazione neanche sono intervenute, con la conseguenza che resta inadempiente CP
all'obbligo di rilascio ex art. 1590 cc, essendo stata sfrattata per tale inadempimento, e deve restituire le somme percepite a titolo di indebito oltre a dover risarcire il danno per aver ingiustamente condizionato il diritto di proprietà altrui”; se, invece, l'accordo
è valido, “ non aveva diritto di chiedere l'avviamento commerciale per CP
avervi rinunciato e deve restituire le somme percepite in forza dell'accordo da lei inadempiuto, oltre a dover risarcire il danno”.
, costituitasi, resiste. CP
RAGIONI DELLA DECISIONE
La questione controversa, devoluta in appello, non attiene alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (il diritto all'ulteriore indennità per la perdita dell'avviamento, attribuito dall'art. 34, comma 2, della legge n. 392 del 1978 al conduttore nel caso in cui l'immobile venga adibito all'esercizio della stessa attività prima della scadenza di un anno dalla cessazione della precedente), né alla sussistenza dei fatti impeditivi del diritto previsti dal primo comma dell'art. 34 cit. (risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore o cessazione del contratto per disdetta o recesso del conduttore).
Si discute in appello esclusivamente dell'applicabilità dell'art. 34, comma 2, in ragione dell'accordo conclusivo del procedimento di convalida della finita locazione.
In sostanza, si tratta di stabilire se l'accordo intervenuto nel procedimento di convalida era diretto a comporre solo le questioni controverse in quella sede (solo il “quando e sul quomodo del rilascio, con rinuncia implicita, da parte dell'intimata, alle eccezioni spiegate in sede di memoria di costituzione, e contestuale rinuncia dell'intimante alla corresponsione degli ulteriori canoni dalla data dell'udienza di convalida sino al rilascio”, come sostiene il giudice di primo grado), con la conseguenza che ogni altro aspetto del rapporto, anche dopo la convalida della finita locazione, continua ad essere regolato dalla disciplina legale delle locazioni, ivi compreso il diritto all'ulteriore
7 indennità ex art. 34, comma 2, cit.; o se, invece, la disciplina legale delle locazioni, compreso l'art. 34, comma 2, non trova applicazione per insussistenza di un rapporto di locazione tra le parti in causa o, comunque, perché interamente sostituita dagli accordi intervenuti dopo la cessazione del contratto (tesi degli appellanti).
A tal proposito va osservato che nel procedimento di convalida non era controversa la sussistenza tra le parti di un rapporto di locazione commerciale, bensì la fonte del rapporto. Il locatore riteneva che fosse subentrata al PE CP
conduttore nel contratto stipulato nel 1999 per cessione d'azienda, Persona_1
mentre contestava il subentro nel contratto del cedente e sosteneva di CP
aver stipulato un nuovo contratto verbale di locazione con nel luglio PE
del 2001, con la promessa di una successiva stipula per iscritto. Conseguentemente, era controversa solo la seconda scadenza contrattuale (per il locatore scadeva in data
1.6.2011; per la conduttrice in data 1.6.2013). Stante l'opposizione della conduttrice alla convalida, il locatore aveva già introdotto, in vista del mutamento del rito e del prosieguo nel giudizio di merito, le domande di condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale e al risarcimento del danno per il mancato rilascio, da liquidare in base al valore locativo. La conduttrice aveva, invece, proposto, in subordine, una domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento per l'importo di € 9.296,22.
L'accordo raggiunto dalle parti all'udienza di convalida della del 11.1.2012 ha posto fine alla controversia mediante reciproche concessioni (il locatore ha ottenuto che la conduttrice si obbligasse a restituire l'immobile in data 15.3.2012; la conduttrice ha ottenuto la rinuncia del locatore ai canoni dovuti per i mesi successivi di gennaio, febbraio e marzo 2012 ed il riconoscimento del diritto all'indennità da perdita dell'avviamento commerciale, oltre al rimborso delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'immobile, per un totale di € 10.000,00). Per questi suoi effetti (quelli di porre termine alla lite mediante reciproche concessioni),
l'accordo ha natura di transazione giudiziale (nella quale il verbale di udienza costituisce atto scritto idoneo alla prova della raggiunta transazione), anche se non riveste la forma della conciliazione giudiziale, non essendosi concluso con le formalità previste dall'art. 88 disp. att. c.p.c. (con la formazione e sottoscrizione di un processo verbale di conciliazione avente efficacia di titolo esecutivo).
8 Non trattandosi di una mera conciliazione giudiziale non transattiva (come ritiene il primo giudice) ma di una vera e propria transazione, risulta decisiva la sua natura di transazione novativa o di transazione conservativa, dato che solo la seconda ha effetti sostanziali limitati ai diritti dedotti in giudizio e lascia impregiudicati gli ulteriori diritti derivanti dal rapporto di locazione dopo la sua cessazione (come il diritto ex art. 34, comma 2).
Come è noto, la transazione consiste nella composizione di una controversia attraverso l'accordo delle parti su un regolamento del loro rapporto mediante reciproche concessioni (art. 1965 c.c.) ed essa può avere per effetto l'estinzione del rapporto preesistente e la creazione di un nuovo rapporto (transazione novativa) o escludere tale effetto (transazione semplice o conservativa). La transazione novativa
(che, a norma dell'art. 1976 c.c., non può essere risolta in caso di inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia espressamente previsto) estingue l'originario rapporto e lo sostituisce con un nuovo rapporto costitutivo di obbligazioni autonome;
la transazione conservativa (che può essere risolta per inadempimento), invece, compone la lite mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elidere il collegamento con l'originario rapporto. Si può superare la lite semplicemente modificando la situazione litigiosa preesistente, oppure sostituendola integralmente e determinandone l'estinzione.
Nel caso di specie, poiché le parti non hanno espressamente dichiarato il loro intento novativo o conservativo, la qualificazione dell'accordo di transazione è questione di interpretazione della loro volontà rispetto alle due possibili opzioni: la volontà di comporre la lite mediante la conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, o la volontà di fare delle concessioni solo per chiudere la controversia insorta.
La volontà novativa non si può desumere dalla dichiarazione comune delle parti, “di non avere nulla a pretendere”, resa nella scrittura del 18.3.2012, dopo la consegna degli assegni. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che ove, rispetto a un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a
9 norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto (Cass., 27.7.2021, n. 21557; Cass., ord., 18.5.2018, n. 12367).
Non resta che ricostruire la comune volontà ponendo a confronto le obbligazioni dedotte in giudizio da locatore (l'obbligo della conduttrice di restituire l'immobile alla scadenza contrattuale del 1.6.2011 e di pagare il canone anche per le mensilità successive alla scadenza, fino all'effettivo rilascio) e dalla conduttrice (l'obbligo del locatore di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento per l'importo di €
9.296,22) con le reciproche concessioni (la restituzione dell'immobile in data
15.3.2012, la rinuncia del locatore ai canoni successivi all'accordo, il pagamento dell'indennità da perdita dell'avviamento commerciale e, in aggiunta, il rimborso delle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria). Dal confronto risulta evidente che le parti hanno voluto comporre la lite riducendo le rispettive pretese su un solo aspetto, ossia la data della scadenza contrattuale e, dunque, il momento in cui l'immobile doveva essere restituito (la pretesa del locatore di recuperare il bene alla scadenza del 1.6.2011, a fronte della pretesa della conduttrice di detenerlo fino alla scadenza del 1.6.2013). Il locatore ha accettato tutte le altre condizioni (indennità di avviamento e rimborso delle spese di manutenzione straordinaria) al fine di chiudere la lite ed affrettare il rilascio dell'immobile. La conduttrice ha accettato di restituire l'immobile entro tre mesi, in cambio del pagamento delle indennità. Si tratta, in sostanza, della modifica solo di una delle obbligazioni dedotte in giudizio, non oggettivamente incompatibile con il rapporto di locazione esistente, nel senso che l'accordo su una data di restituzione dell'immobile diversa dalla data di scadenza indicata dall'una e dall'altra parte non crea obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti.
Poiché all'accordo sulla data del rilascio non può riconoscersi un'efficacia novativa dell'intera vicenda contrattuale, restano intatte le eventuali altre obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, ivi compresa quella, prevista dall'art. 434, comma 2, della legge n. 392 del 1978, rispetto al quale l'appellante non svolge censure in ordine alla
10 valutazione del giudice di primo grado di sussistenza dei fatti costitutivi e di insussistenza di quelli impeditivi.
Di qui il rigetto dell'appello, anche nella parte in cui impugna il rigetto della domanda riconvenzionale, dato che la rinuncia ai canoni di locazione per le ultime tre mensilità di occupazione dell'immobile è una delle concessioni del locatore che formano oggetto della transazione.
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Anche il regolamento di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto
2022, n. 147 (valore pari ad € 9.296,22). Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1
c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore dei difensori.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 499/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , e , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado di appello in favore di
, che liquida in € 3.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso CP
delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Maria Concetta Alessandro e
Aniello Lamanna, per dichiarato anticipo.
11 Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 28/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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