TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2123/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. PELUSO Parte_1 C.F._1
ANDREA
ELGE , C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. MALAVASI BEATRICE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
28/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
in cui è stata pronunciata in data 12.03.24, e pubblicata in data 19.03.24, sentenza di separazione consensuale n. 99/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, previa comunicazione da inviarsi reciprocamente per iscritto.
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione preferenziale presso la madre, ove continuerà ad avere la propria residenza anagrafica.
pagina 2 di 8 I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, istruzione, educazione, impegni sportivi e ricreativi del figlio, da assumersi di comune accordo, in considerazioni delle di lui inclinazioni naturali ed aspirazioni,
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle relative alla conduzione della vita quotidiana del minore verranno assunte, in via esclusiva, dal genitore presso cui il minore di volta in volta si trova.
3) La casa coniugale sita in Carpi (MO), Via del Pioppo, n. 1, int. 6, Fraz. San Marino (già
condotta in locazione dalla SI.ra con contratto originariamente stipulato dal SI. Pt_2
, già assegnata a quest'ultima in sede di Separazione personale e, ad oggi, Parte_1
acquistata in proprietà dalla stessa SI.r , viene assegnata - con tutti gli Parte_3
arredi e corredi che la compongono – alla stessa.
A parziale modifica di quanto sopra previsto relativamente agli arredi e corredi della casa coniugale, le parti specificano che i seguenti beni mobili: televisore Sony 50 pollici, playstation 5,
simulatore di formula 1 sono e restano di proprietà del SI e dovranno essere allo stesso Pt_1
restituiti, da parte della SI.r nel momento in cui il figli non ne farà più uso. Pt_2 Per_1
4) Per quanto riguarda i tempi di permanenza del figlio presso il padre, il SI. avrà il Pt_1
diritto/dovere di stare col figlio a fine settimana alternati, a partire dal venerdì pomeriggio, ore
19:00, quando il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e lo riporterà alle
20:00 della domenica sera, nonché il martedì pomeriggio di ogni settimana, dall'uscita di scuola sino al giorno dopo (mercoledì), quando lo riporterà presso l'abitazione materna per le ore
20:00.
In ogni caso, le parti restano libere di determinarsi diversamente (se, ovviamente, di comune accordo tra loro) in ordine ai tempi e orari di permanenza del figlio presso il padre.
pagina 3 di 8 Per quanto riguarda gli spostamenti del figlio presso i genitori, si specifica che verrà Per_1
prelevato e riaccompagnato principalmente dal padre, senza, però, che detta circostanza rappresenti un obbligo imprescindibile a carico dello stesso. Laddove, pertanto, il padre non dovesse riuscire ad effettuare i suddetti spostamenti sarà cura della madre accompagnare e/o prelevare il figli negli spostamenti tra i genitori. Per_1
5) Per quanto riguarda i periodi di vacanza, i genitori concordano che durante le vacanze scolastiche estive ciascuno degli stessi abbia diritto ad avere con sé il figlio per un mese, anche non consecutivo: in particolare il figlio minore trascorrerà le vacanze con la madre per tale indicato periodo durante il mese di Luglio e con il padre durante il mese di Agosto (salvo sempre eventuale diverso accordo comune tra i genitori che preveda periodi maggiori o minori,
in base alle necessità e ai desideri del figli . Per_1
I genitori provvederanno a concordare le suddette vacanze estive entro il 31 Marzo di ogni anno.
Si specifica che durante le vacanze estive, i genitori avranno cura di accompagnare il figlio presso l'uno o l'altro genitore in modo tale che lo spostamento risulti quanto più agevole possibile tanto per gli stessi quanto e soprattutto per il figlio minore.
- Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, un genitore trascorrerà con le festività del 24- Per_1
25 e 26 Dicembre, mentre l'altro quelle del 31 Dicembre-1 Gennaio sino all'Epifania, e ciò ad anni alterni. In mancanza di accordo su quale genitore trascorrerà con ogni periodo, il Per_1
primo anno il figlio trascorrerà il periodo 24-26 Dicembre con il padre e il periodo 31
Dicembre - Epifania presso la madre;
successivamente si farà il contrario.
- Per le vacanze Pasquali, considerata la loro brevità, ciascuno dei genitori le trascorrerà con il figlio, in via alternata, di anno in anno. In mancanza di accordo per la Pasqua 2025, Per_1
trascorrerà detto periodo con il padre, l'anno successivo con la madre e così via.
pagina 4 di 8 6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il padre, verserà Per_1
mensilmente alla madre la somma di € 252,00 (euro duecentocinquantadue/00). Tale importo è
stato determinato a partire dall'importo convenuto in sede di separazione, ovvero € 250,00, a cui è stato aggiunto l'adeguamento Istat (indice dell'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati), calcolato per la prima volta a Maggio 2024; la prossima rivalutazione verrà calcolata a Maggio 2025 e così a Maggio degli anni successivi, senza necessità di formali richieste al riguardo. Il pagamento continuerà ad essere effettuato a mezzo bonifico bancario,
entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla SI.ra IBAN: Pt_2
[...].
7) Le Spese Straordinarie per il figlio sono ripartite nella misura del 70% a carico del padre e
30% a carico della madre, rinviandosi, per l'individuazione delle stesse, al Protocollo del
25.9.2019 adottato dall'intestato Tribunale di Modena, che, nello specifico, di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 5 di 8 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, mail, fax, p.e.c., etc.), dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Si precisa ulteriormente che, sia nell'ipotesi che si verta in ordine a spese dovute – da non previamente concordare – sia in caso di spese su cui si è raggiunto un accordo, entrambe le parti parteciperanno, sostenendo contestualmente la spesa stessa, nella ripartizione percentuale concordata di relativa spettanza.
Qualora, al contrario, un genitore si trovi ad aver anticipato integralmente il sostenimento di dette spese, l'altro sarà tenuto al rimborso pro-quota entro e non oltre i 20 (venti) giorni successivi alla richiesta.
La detraibilità-deducibità fiscale delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella relativa misura percentuale di riparto delle spese stesse.
8) Gli Assegni Familiari/Assegno Unico sarà attribuito integralmente in favore della madre,
SI.r Parte_3
pagina 6 di 8 9) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente indipendente ed autosufficiente,
rinunciando, pertanto, reciprocamente a qualsivoglia somma a titolo di assegno divorzile.
Le parti dichiarano, altresì, di aver preso contezza, già in epoca antecedente al deposito del presente Ricorso, della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge e della relativa documentazione fiscale in calce indicata.
10) Le parti si impegnano a mantenere rapporti improntati a rispetto reciproco e a civile collaborazione, nonché a non utilizzare l'uno nei confronti dell'altro linguaggio offensivo o screditante, prestando particolare attenzione alle modalità comunicative utilizzate nelle occasioni in cui il figli è presente o potrebbe avere accesso alle comunicazioni fra i genitori. Per_1
11) Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio anche relativamente al figlio minore.
12) Le spese vive relative alla presente Procedura sono a carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna, mentre quelle Legali sono tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in REGGIO
CALABRIA il 13/08/2009 fra nato a [...] Parte_1
CALABRIA il 30/10/1974 e nata a [...] Parte_3
CALABRIA il 13/03/1977 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di REGGIO CALABRIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009 Atto n. 451 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del pagina 7 di 8 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2123/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. PELUSO Parte_1 C.F._1
ANDREA
ELGE , C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. MALAVASI BEATRICE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
28/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
in cui è stata pronunciata in data 12.03.24, e pubblicata in data 19.03.24, sentenza di separazione consensuale n. 99/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, previa comunicazione da inviarsi reciprocamente per iscritto.
2) Il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione preferenziale presso la madre, ove continuerà ad avere la propria residenza anagrafica.
pagina 2 di 8 I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, istruzione, educazione, impegni sportivi e ricreativi del figlio, da assumersi di comune accordo, in considerazioni delle di lui inclinazioni naturali ed aspirazioni,
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle relative alla conduzione della vita quotidiana del minore verranno assunte, in via esclusiva, dal genitore presso cui il minore di volta in volta si trova.
3) La casa coniugale sita in Carpi (MO), Via del Pioppo, n. 1, int. 6, Fraz. San Marino (già
condotta in locazione dalla SI.ra con contratto originariamente stipulato dal SI. Pt_2
, già assegnata a quest'ultima in sede di Separazione personale e, ad oggi, Parte_1
acquistata in proprietà dalla stessa SI.r , viene assegnata - con tutti gli Parte_3
arredi e corredi che la compongono – alla stessa.
A parziale modifica di quanto sopra previsto relativamente agli arredi e corredi della casa coniugale, le parti specificano che i seguenti beni mobili: televisore Sony 50 pollici, playstation 5,
simulatore di formula 1 sono e restano di proprietà del SI e dovranno essere allo stesso Pt_1
restituiti, da parte della SI.r nel momento in cui il figli non ne farà più uso. Pt_2 Per_1
4) Per quanto riguarda i tempi di permanenza del figlio presso il padre, il SI. avrà il Pt_1
diritto/dovere di stare col figlio a fine settimana alternati, a partire dal venerdì pomeriggio, ore
19:00, quando il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna e lo riporterà alle
20:00 della domenica sera, nonché il martedì pomeriggio di ogni settimana, dall'uscita di scuola sino al giorno dopo (mercoledì), quando lo riporterà presso l'abitazione materna per le ore
20:00.
In ogni caso, le parti restano libere di determinarsi diversamente (se, ovviamente, di comune accordo tra loro) in ordine ai tempi e orari di permanenza del figlio presso il padre.
pagina 3 di 8 Per quanto riguarda gli spostamenti del figlio presso i genitori, si specifica che verrà Per_1
prelevato e riaccompagnato principalmente dal padre, senza, però, che detta circostanza rappresenti un obbligo imprescindibile a carico dello stesso. Laddove, pertanto, il padre non dovesse riuscire ad effettuare i suddetti spostamenti sarà cura della madre accompagnare e/o prelevare il figli negli spostamenti tra i genitori. Per_1
5) Per quanto riguarda i periodi di vacanza, i genitori concordano che durante le vacanze scolastiche estive ciascuno degli stessi abbia diritto ad avere con sé il figlio per un mese, anche non consecutivo: in particolare il figlio minore trascorrerà le vacanze con la madre per tale indicato periodo durante il mese di Luglio e con il padre durante il mese di Agosto (salvo sempre eventuale diverso accordo comune tra i genitori che preveda periodi maggiori o minori,
in base alle necessità e ai desideri del figli . Per_1
I genitori provvederanno a concordare le suddette vacanze estive entro il 31 Marzo di ogni anno.
Si specifica che durante le vacanze estive, i genitori avranno cura di accompagnare il figlio presso l'uno o l'altro genitore in modo tale che lo spostamento risulti quanto più agevole possibile tanto per gli stessi quanto e soprattutto per il figlio minore.
- Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, un genitore trascorrerà con le festività del 24- Per_1
25 e 26 Dicembre, mentre l'altro quelle del 31 Dicembre-1 Gennaio sino all'Epifania, e ciò ad anni alterni. In mancanza di accordo su quale genitore trascorrerà con ogni periodo, il Per_1
primo anno il figlio trascorrerà il periodo 24-26 Dicembre con il padre e il periodo 31
Dicembre - Epifania presso la madre;
successivamente si farà il contrario.
- Per le vacanze Pasquali, considerata la loro brevità, ciascuno dei genitori le trascorrerà con il figlio, in via alternata, di anno in anno. In mancanza di accordo per la Pasqua 2025, Per_1
trascorrerà detto periodo con il padre, l'anno successivo con la madre e così via.
pagina 4 di 8 6) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il padre, verserà Per_1
mensilmente alla madre la somma di € 252,00 (euro duecentocinquantadue/00). Tale importo è
stato determinato a partire dall'importo convenuto in sede di separazione, ovvero € 250,00, a cui è stato aggiunto l'adeguamento Istat (indice dell'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati), calcolato per la prima volta a Maggio 2024; la prossima rivalutazione verrà calcolata a Maggio 2025 e così a Maggio degli anni successivi, senza necessità di formali richieste al riguardo. Il pagamento continuerà ad essere effettuato a mezzo bonifico bancario,
entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla SI.ra IBAN: Pt_2
[...].
7) Le Spese Straordinarie per il figlio sono ripartite nella misura del 70% a carico del padre e
30% a carico della madre, rinviandosi, per l'individuazione delle stesse, al Protocollo del
25.9.2019 adottato dall'intestato Tribunale di Modena, che, nello specifico, di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 5 di 8 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, mail, fax, p.e.c., etc.), dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Si precisa ulteriormente che, sia nell'ipotesi che si verta in ordine a spese dovute – da non previamente concordare – sia in caso di spese su cui si è raggiunto un accordo, entrambe le parti parteciperanno, sostenendo contestualmente la spesa stessa, nella ripartizione percentuale concordata di relativa spettanza.
Qualora, al contrario, un genitore si trovi ad aver anticipato integralmente il sostenimento di dette spese, l'altro sarà tenuto al rimborso pro-quota entro e non oltre i 20 (venti) giorni successivi alla richiesta.
La detraibilità-deducibità fiscale delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella relativa misura percentuale di riparto delle spese stesse.
8) Gli Assegni Familiari/Assegno Unico sarà attribuito integralmente in favore della madre,
SI.r Parte_3
pagina 6 di 8 9) Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente indipendente ed autosufficiente,
rinunciando, pertanto, reciprocamente a qualsivoglia somma a titolo di assegno divorzile.
Le parti dichiarano, altresì, di aver preso contezza, già in epoca antecedente al deposito del presente Ricorso, della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge e della relativa documentazione fiscale in calce indicata.
10) Le parti si impegnano a mantenere rapporti improntati a rispetto reciproco e a civile collaborazione, nonché a non utilizzare l'uno nei confronti dell'altro linguaggio offensivo o screditante, prestando particolare attenzione alle modalità comunicative utilizzate nelle occasioni in cui il figli è presente o potrebbe avere accesso alle comunicazioni fra i genitori. Per_1
11) Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio anche relativamente al figlio minore.
12) Le spese vive relative alla presente Procedura sono a carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna, mentre quelle Legali sono tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in REGGIO
CALABRIA il 13/08/2009 fra nato a [...] Parte_1
CALABRIA il 30/10/1974 e nata a [...] Parte_3
CALABRIA il 13/03/1977 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di REGGIO CALABRIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009 Atto n. 451 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del pagina 7 di 8 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8