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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3804 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio, vertente
T R A
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Traversa Paduano n. 2 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Rosaria Raffaella Lanzara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Nocera
Inferiore alla Via A. Barbarulo n. 62, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 16 (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Todisco e C.F._2
Giovanna Dattero ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in
Gragnano alla via T. Sorrentino n. 19, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/10/2024, chiedeva la modifica delle disposizioni Parte_1 contenute nella sentenza di divorzio n. 1763/2016, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nel senso di revocare gli obblighi posti a suo carico sia a titolo di versamento dell'assegno divorzile in favore della moglie ed a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne
Per_1
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva da un lato l'instaurazione di una stabile convivenza con un altro uomo da parte dell'ex coniuge, e dall'altro il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne.
Regolarmente si è costituita in giudizio la quale contestava la Controparte_1 domanda chiedendone il rigetto, ad eccezione della richiesta di revoca del mantenimento disposto a favore del figlio.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
01.04.2025.
*
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va accolta.
Innanzitutto, risulta pacifico il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio come evidenziato anche dalla documentazione agli atti (cfr. buste paga). Per_1
Pertanto, deve ritenersi cessato l'obbligo del suo mantenimento in capo ai genitori.
Quanto poi alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, per prima cosa deve osservarsi che la sig.ra ha ammesso di convivere da tempo con un altro uomo, a cui è legata CP_1 sentimentalmente. Sul punto, poco convincente risulta la tesi della resistente con cui qualifica tale coabitazione come una mera forma temporanea di ospitalità verso il compagno, in virtù dei problemi economici di quest'ultimo. Anzi, proprio tale forma di aiuto, associata al rapporto sentimentale tra i due ed alla durata della stessa convivenza, non è altro che manifestazione di un nuovo sodalizio familiare. Per cui, non vi sono ragioni od elementi concreti per non ritenere che la presente convivenza rivesta il carattere della stabilità e sia espressione di una nuova famiglia di fatto.
Premesso ciò, in tema di revoca dell'assegno divorzile a causa dell'instaurazione di una nuova convivenza more uxorio, le Sezioni Unite hanno specificamente sancito che: “In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo” (SS. UU. n. 32198 del
05/11/2021).
Nel caso di specie, alla luce di tale orientamento, che questo Tribunale pienamente condivide, deve sancirsi la revoca dell'assegno divorzile. Ciò in quanto la resistente non ha offerto prova in particolare della propria attuale condizione economica a cui deve essere sommata anche quella del convivente.
Pertanto, l'obbligo del versamento dell'assegno divorzile a carico del ricorrente va revocato.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Accoglie il ricorso proposto da ed, a modifica delle condizioni di cui Parte_1 alla sentenza di divorzio n. 1763/16, revoca l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile e di mantenimento per il figlio maggiorenne posti a suo carico; Per_1
b) Rigetta le ulteriori domande;
c) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 15.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire