Articolo 13 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 ottobre 1982
Art. 13.
L' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1982
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