Versione
13 ottobre 1982
13 ottobre 1982
Art. 13.
L' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
L' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
Commentari • 18
- 1. Cause ostative alla candidaturahttps://www.brocardi.it/ · 8.132093
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/04/2023, n. 856Provvedimento: […] Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. […]Leggi di più...
- oscuramento dei dati personali·
- tutela della privacy·
- pericolosità per l'ordine pubblico·
- inserimento sociale, familiare e lavorativo·
- condanna penale·
- revoca del permesso di soggiorno UE·
- compensazione delle spese di giudizio·
- art. 9 c. 4 D. Lgs. n. 286/1998