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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8496 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Veccia Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale – reddito di cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – depositato in data 22.3.2022 ed iscritto al n. 2271/2022
R.G. (Contenzioso civile), pervenuto in data 9.10.2024 alla Sezione Lavoro, a seguito di ordinanza emessa il 25.9.2024 dal Giudice originariamente designato e del pedissequo provvedimento di riassegnazione reso dal Presidente del Tribunale –, Parte_1
[... CP_
evocava in giudizio l' al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità della somma di euro
4.998,48, relativa al periodo gennaio-ottobre 2021 ed indebitamente percepita a titolo di reddito di cittadinanza, per sopravvenuta decadenza dal beneficio.
CP_ L' si costituiva in giudizio, sollevando eccezioni preliminari di rito e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Ed invero, nella memoria di costituzione a firma del nuovo procuratore costituito, Avv.
Vittorio Veccia, l'odierno ricorrente ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall'Istituto, esprimendosi nei seguenti termini: “…il Parte_1
dopo aver valutato la non voluta situazione giudiziaria che lo coinvolge, ritiene opportuno evitare di continuare questo giudizio per cui ha deciso di abbandonarlo così iniziando a pagare le rate come da proposta dell' per la restituzione della somma non spettante” CP_1
(cfr. pag. 2 della memoria depositata in data 25.11.2024).
La predetta parte privata ha, quindi, invocato una declaratoria di estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo.
2.2. Ciò posto, si ritiene che le espressioni adoperate dalla parte ricorrente nella suddetta memoria integrino, all'evidenza, un'ipotesi di rinuncia all'azione, conformemente ad un costante orientamento di legittimità, alla stregua del quale “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. civ. Sez. II, 23 luglio 2019, n. 19845).
2.3. Una siffatta rinuncia – evincibile, come detto, dalla chiara volontà del ricorrente di non coltivare la domanda originariamente proposta – è stata, poi, ritualmente manifestata dal difensore munito di procura speciale in tal senso (si veda, a tal fine, la procura alle liti rilasciata su foglio separato e conferita all'Avv. Vittorio Veccia).
2.4. E', infine, pacifico che alla dichiarazione di rinuncia all'azione segua una declaratoria di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse delle parti a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Costituisce, infatti, consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimis Sez. 1, sentenza n. 18255 del 10/09/2004; Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005) quello secondo cui la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere
2 efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo lo scrutinio delle eccezioni
CP_ preliminari sollevate dall'
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del comportamento collaborativo del ricorrente e dell'omesso esame, nel merito, delle questioni dibattute fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8496/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8496 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Veccia Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale – reddito di cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. – depositato in data 22.3.2022 ed iscritto al n. 2271/2022
R.G. (Contenzioso civile), pervenuto in data 9.10.2024 alla Sezione Lavoro, a seguito di ordinanza emessa il 25.9.2024 dal Giudice originariamente designato e del pedissequo provvedimento di riassegnazione reso dal Presidente del Tribunale –, Parte_1
[... CP_
evocava in giudizio l' al fine di sentir dichiarare l'irripetibilità della somma di euro
4.998,48, relativa al periodo gennaio-ottobre 2021 ed indebitamente percepita a titolo di reddito di cittadinanza, per sopravvenuta decadenza dal beneficio.
CP_ L' si costituiva in giudizio, sollevando eccezioni preliminari di rito e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Ed invero, nella memoria di costituzione a firma del nuovo procuratore costituito, Avv.
Vittorio Veccia, l'odierno ricorrente ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall'Istituto, esprimendosi nei seguenti termini: “…il Parte_1
dopo aver valutato la non voluta situazione giudiziaria che lo coinvolge, ritiene opportuno evitare di continuare questo giudizio per cui ha deciso di abbandonarlo così iniziando a pagare le rate come da proposta dell' per la restituzione della somma non spettante” CP_1
(cfr. pag. 2 della memoria depositata in data 25.11.2024).
La predetta parte privata ha, quindi, invocato una declaratoria di estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo.
2.2. Ciò posto, si ritiene che le espressioni adoperate dalla parte ricorrente nella suddetta memoria integrino, all'evidenza, un'ipotesi di rinuncia all'azione, conformemente ad un costante orientamento di legittimità, alla stregua del quale “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. civ. Sez. II, 23 luglio 2019, n. 19845).
2.3. Una siffatta rinuncia – evincibile, come detto, dalla chiara volontà del ricorrente di non coltivare la domanda originariamente proposta – è stata, poi, ritualmente manifestata dal difensore munito di procura speciale in tal senso (si veda, a tal fine, la procura alle liti rilasciata su foglio separato e conferita all'Avv. Vittorio Veccia).
2.4. E', infine, pacifico che alla dichiarazione di rinuncia all'azione segua una declaratoria di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse delle parti a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Costituisce, infatti, consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimis Sez. 1, sentenza n. 18255 del 10/09/2004; Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005) quello secondo cui la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere
2 efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo lo scrutinio delle eccezioni
CP_ preliminari sollevate dall'
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del comportamento collaborativo del ricorrente e dell'omesso esame, nel merito, delle questioni dibattute fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8496/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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