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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 29/10/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N°7107/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. GIUSEPPE IVAN ARTICO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO FUNARI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità (domanda poi limitata alla sola pensione di inabilità con note del 5.4.2024), ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto la ricorrente di essere affetta da “Diabete Mellito tipo 2, artropatia artrosica polidistettuale, esiti di asportazione dell'utero annessi e linfonodi per carcinoma a cellule squamose non cheratinizzanti della cervice uterina”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è, sia pure in minima parte, soddisfatto. Quanto al merito, rilevato come la domanda ha ad oggetto la sola pensione di inabilità (cfr. note del 24/04/2024 con cui la parte la limitava entro tali termini), osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate. Parte ricorrente, con la proposta opposizione contestava le conclusioni a cui era pervenuto il CTU per aver sottovalutato, a suo dire, la patologia diabetica e la patologia artrosica. Tali critiche, ad avviso del giudicante, non sono giustificate alla luce di quanto affermato in perizia e costituiscono piuttosto il frutto di apodittiche affermazioni riconducibili alla parte non suffragate dalla documentazione sanitaria agli atti. Basti pensare che la parte senza contestare i codici attribuiti dal CTU alle predette patologie ha unicamente richiamato le percentuali di invalidità previste dalle tabelle per le stesse senza neppure precisare in ragione di quali specifici elementi la valutazione del consulente, espressa all'interno del range, sarebbe errata. In particolare, quanto alla patologia diabetica, il CTU, dopo aver richiamato il codice 9309, ha riconosciuto una percentuale di invalidità del 30% in considerazione dell'alternarsi di fasi alterne di compenso e scompenso glicemico senza segni di complicanze d'organo; la parte ne assume la riconducibilità allo stesso codice con riconoscimento della percentuale compresa tra un minimo di 41% e un massimo di 50% in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine alla maggior gravità da ascrivere a tale patologia o del richiamo a certificati medici attestanti la stessa. Quanto alla patologia artrosica, patologia ascritta dal CTU secondo il criterio analogico- proporzionale al codice 7009 e 7010 con attribuzione della percentuale invalidante del 30%, la parte ha condiviso il richiamo a tali codici, salvo invocare l'applicazione di una percentuale tra il 21% ed il 40% per cui è dunque evidente come anche in tal caso le critiche all'operato del CTU siano generiche e prive di riscontri specifici. In conclusione, le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa, non suffragate da elementi di carattere scientifico e superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione ed il riconoscimento in capo alla parte assistita delle condizioni sanitarie che danno diritto all'invalidità nella misura del 61%. Stante l'assenza di documentazione attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della parte ne discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e per l'effetto accerta l'insussistenza in capo alla parte delle condizioni sanitarie che danno diritto alla pensione di inabilità;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 29/10/2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 29/10/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N°7107/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. GIUSEPPE IVAN ARTICO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ALESSANDRO FUNARI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità (domanda poi limitata alla sola pensione di inabilità con note del 5.4.2024), ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto la ricorrente di essere affetta da “Diabete Mellito tipo 2, artropatia artrosica polidistettuale, esiti di asportazione dell'utero annessi e linfonodi per carcinoma a cellule squamose non cheratinizzanti della cervice uterina”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è, sia pure in minima parte, soddisfatto. Quanto al merito, rilevato come la domanda ha ad oggetto la sola pensione di inabilità (cfr. note del 24/04/2024 con cui la parte la limitava entro tali termini), osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate. Parte ricorrente, con la proposta opposizione contestava le conclusioni a cui era pervenuto il CTU per aver sottovalutato, a suo dire, la patologia diabetica e la patologia artrosica. Tali critiche, ad avviso del giudicante, non sono giustificate alla luce di quanto affermato in perizia e costituiscono piuttosto il frutto di apodittiche affermazioni riconducibili alla parte non suffragate dalla documentazione sanitaria agli atti. Basti pensare che la parte senza contestare i codici attribuiti dal CTU alle predette patologie ha unicamente richiamato le percentuali di invalidità previste dalle tabelle per le stesse senza neppure precisare in ragione di quali specifici elementi la valutazione del consulente, espressa all'interno del range, sarebbe errata. In particolare, quanto alla patologia diabetica, il CTU, dopo aver richiamato il codice 9309, ha riconosciuto una percentuale di invalidità del 30% in considerazione dell'alternarsi di fasi alterne di compenso e scompenso glicemico senza segni di complicanze d'organo; la parte ne assume la riconducibilità allo stesso codice con riconoscimento della percentuale compresa tra un minimo di 41% e un massimo di 50% in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine alla maggior gravità da ascrivere a tale patologia o del richiamo a certificati medici attestanti la stessa. Quanto alla patologia artrosica, patologia ascritta dal CTU secondo il criterio analogico- proporzionale al codice 7009 e 7010 con attribuzione della percentuale invalidante del 30%, la parte ha condiviso il richiamo a tali codici, salvo invocare l'applicazione di una percentuale tra il 21% ed il 40% per cui è dunque evidente come anche in tal caso le critiche all'operato del CTU siano generiche e prive di riscontri specifici. In conclusione, le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa, non suffragate da elementi di carattere scientifico e superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione ed il riconoscimento in capo alla parte assistita delle condizioni sanitarie che danno diritto all'invalidità nella misura del 61%. Stante l'assenza di documentazione attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della parte ne discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge la domanda e per l'effetto accerta l'insussistenza in capo alla parte delle condizioni sanitarie che danno diritto alla pensione di inabilità;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Nola il 29/10/2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Fucci