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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.385 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI XXIII° n. 5 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv.
ILLOTTO MASSIMILIANO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
, (C.F.. ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
14/02/1956, elettivamente domiciliato in VIALE S.ANTONIO, 20 in MACOMER, presso lo studio dell'Avv. CAREDDU ANGELA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
Pagina 1 , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Macomer di procedere alla Controparte_1
relativa annotazione;
2) nulla per i coniugi, autosufficienti economicamente;
3) revoca dell'assegno quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni delle parti;
4) spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da
e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/05/2024 ha instaurato il giudizio per il Parte_1
divorzio nei confronti del marito . Controparte_1
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario ed in regime di comunione legale dei beni in
Macomer (NU) in data 18.06.1988, atto n.14 parte II, Serie A, anno 1988.
Dall'unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
24.02.1993); ha oramai una stabile relazione sentimentale e convive con il compagno e con la Per_1 figlia, mentre ha di recente avviato un'attività di Bed & Breakfast, seppur conviva ancora con Per_2
la madre.
La ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status, ha richiesto inizialmente un contributo al mantenimento di di euro 100,00, mentre ha dato atto della reciproca indipendenza dei Per_2
coniugi.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di divorzio e chiesto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 10.10.2024; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse, coincidente con le conclusioni sopra riportate.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Pagina 2 Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data dell'omologa di separazione (14.3.2011) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (08.05.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, se nessun dubbio sussisteva sulla indipendenza della figlia maggiore, anche per quanto riguarda gli stessi genitori hanno congiuntamente dato atto in sede di audizione dell'avvio di Per_2
un'attività da parte della medesima e anche della maturazione di varie esperienze professionali in passato: alla luce di ciò, le parti hanno convenuto in ordine alla possibilità di , ormai quasi Per_2
trentatreenne, di rendersi autonoma, specificando che anche in assenza di un mantenimento formale entrambi si sarebbero comunque sempre impegnati a garantirle sostegno.
Risulta congrua, pertanto, la scelta condivisa di non prevedere alcun contributo per il suo mantenimento.
I coniugi hanno, inoltre, dato atto della reciproca indipendenza economica tra loro: posto che l'assegno per il mantenimento del coniuge è un diritto disponibile, non vi sono ragioni per non recepire la volontà delle parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a MACOMER il 18/06/1988 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.14 parte II, Serie A, anno 1988 - Comune di
MACOMER ).
Pagina 3 Sull'accordo tra le parti:
- revoca il contributo per il mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, stabilito in sede di separazione;
- revoca l'assegnazione della casa stabilita in sede di separazione.
- nulla per i coniugi, autosufficienti economicamente.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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