Art. 2.
Gli articoli 77 , 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 77. Atto tradimento). - Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalita' dello Stato preveduti dagli articoli 241 , 276 , 277 , 283 , 285 , 288 , 289 e 290-bis del Codice penale , modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 , e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317 , e' punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.
E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata".
"Art. 79. (Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica). - Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, e' punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni".
"Art. 81. (Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze armate dello Stato). - Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.
La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quella della Liberazione".
Gli articoli 77 , 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 77. Atto tradimento). - Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalita' dello Stato preveduti dagli articoli 241 , 276 , 277 , 283 , 285 , 288 , 289 e 290-bis del Codice penale , modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 , e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317 , e' punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.
E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata".
"Art. 79. (Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica). - Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, e' punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni".
"Art. 81. (Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze armate dello Stato). - Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.
La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quella della Liberazione".