Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 6/2022 R.G., vertente tra nato a [...] il [...] (c.f.: ), nella qualità Parte_1 CodiceFiscale_1 di erede di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 24 dicembre Persona_1
2021, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonino Chiofalo, presso il cui studio, in
Messina, Via Giuseppe Garibaldi n. 308 C, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata CP_1 CodiceFiscale_2
e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Mannino, presso il cui studio in Messina, via E.L.
Pellegrino n.26, è elettivamente domiciliata,
Appellata e Appellante in via incidentale
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Raimondo Adamo, presso il cui studio, in Messina, Via Felice Bisazza n. 20, è elettivamente domiciliato,
Appellato e Appellante in via incidentale
con sede in Milano, Corso Como 17 (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Antonino
Rizzo, presso il cui studio, in Messina, Via Giovanni Grillo Is. 214/B n. 61, è elettivamente domiciliata,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1121/2021, emessa, in data 26 maggio 2021, dal Tribunale di Messina, in composizione monocratica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18 giugno 2010, conveniva in giudizio e CP_1 Persona_1 il di esponendo: di essere proprietaria di un immobile sito in Controparte_2 CP_2
1
Sole Mare, Lotto A” e situato al piano terra di una villetta bifamiliare a due piani;
che, a fine gennaio
2009, detto appartamento era stato interessato, nella quasi totalità dei suoi locali, da un imponente fenomeno di infiltrazione d'acqua, proveniente dall'appartamento sovrastante, di proprietà di
[...]
, da cui erano derivati danni a mobili e arredi e, soprattutto, alle strutture murarie;
che, Per_1 interessato della questione, l'Amministratore del Condominio aveva denunciato il sinistro alla
NI la quale, dopo avere incaricato un fiduciario aziendale di Controparte_3 verificare il danno, aveva offerto all'attrice la somma di € 1.041,00, dalla stessa trattenuta a titolo di acconto sul maggior credito vantato a titolo risarcitorio, pari complessivamente a € 7.262,30.
Ciò premesso, deduceva che, in mancanza di elementi in ordine alle cause che avevano determinato l'evento dannoso, quale proprietario dell'appartamento sovrastante dal quale le Persona_1 infiltrazioni si erano propagate, era sicuramente tenuto al risarcimento, ex art. 2051 c.c.. Inoltre, era tenuto a rispondere dei danni anche il in ragione del comportamento Controparte_2 mantenuto nella fase pregiudiziale.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti - per quanto di ragione, o in solido tra loro - a rifondere tutti i danni cagionati alla proprietà , in conseguenza delle infiltrazioni riferite, quantificati CP_1 Contr nella misura di € 6.221,30, al netto dell'importo di € 1.041,00 già liquidato dalla NI ,
o nella diversa misura, maggiore o minore, nonché interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiedeva la condanna dei convenuti alla corresponsione della somma di € 1.959,00, oltre Cont interessi, quale differenza tra l'importo accertato dal fiduciario e la somma liquidata in suo favore. Con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , in Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza della domanda riguardo alla misura del risarcimento reclamato. Chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, di essere garantito, in forza della polizza n.10021, dalla compagnia che chiedeva di potere chiamare in causa. Controparte_3
Si costituiva, altresì, in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione Persona_1 passiva e di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e contestando la fondatezza della domanda attrice anche in ordine al quantum debeatur. Eccepiva, inoltre, la inopponibilità nei propri confronti dell'accordo intercorso tra l'attrice e la deducendo il proprio Controparte_3 diritto, quale condomino, ad essere garantito e manlevato dalla compagnia assicuratrice.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio che chiedeva di Controparte_3 ritenere e dichiarare che col pagamento della somma di € 1.041,00, già liquidata in data 7.8.2009 alla attrice, ella aveva totalmente adempiuto alle obbligazioni di polizza nei confronti del proprio assicurato e della danneggiata, insistendo, pertanto, nel rigetto delle domande avversarie.
Disposta CTU, con sentenza n. 1121/2021, emessa in data 26 maggio 2021, il Tribunale di Messina così provvedeva: “Accoglie nei termini sopra esplicitati, per le ragioni di cui in parte motiva la domanda di e per l'effetto condanna , alla corresponsione della CP_1 Persona_1 somma di euro 3.757,33 comprensivi di Iva, oltre rivalutazione come per legge, per il risarcimento dei danni presenti nell'appartamento attoreo imputabili ad infiltrazioni di acqua dal suo appartamento, nonché la somma di €. 1.950,00 iva inclusa, oltre rivalutazione come per legge per l'acquisto di due armadi. Condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali Persona_1 eventualmente sostenute da parte attrice con riferimento alla disposta CTU, nonché alle spese di lite da distrarsi in favore di parte attrice ai sensi dell'artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 che determina in: Fase
2 di studio della controversia, valore medio: € 875,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 740,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.600,00, Fase decisionale, valore medio:
€ 1.620,00, Riduzione del 30% su € 4.835,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), per un totale di € 3.384,50 oltre iva, cpa ed accessori come per legge se dovuti. Condanna , al pagamento delle spese di lite sostenute dal condominio CP_1 Controparte_2
ai sensi dell'artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 che determina in: Fase di studio della controversia,
[...] valore medio: € 875,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 740,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.600,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.620,00, Riduzione del 30% su € 4.835,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), per un totale di € 3.384,50 oltre iva, cpa ed accessori come per legge se dovuti. Condanna il CP_2 CP_2
, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla chiamata ai
[...] Controparte_2 Controparte_4 sensi dell'artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 che determina in: Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 875,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 740,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.600,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.620,00, Riduzione del 30% su €
4.835,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), per un totale di €
3.384,50 oltre iva, cpa ed accessori come per legge se dovuti”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 chiedendo: “1) Ammettere nella forma ed accogliere nel merito il presente ricorso in appello;
2) In riforma dell'impugnata sentenza n. 1121/2021 del Tribunale Civile di Messina, per le motivazioni esposte al capo B della narrativa, accertare e dichiarare la natura condominiale della tubazione che avrebbe dato origine all'allagamento per cui è richiesta di risarcimento danno, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o la carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio del signor successivamente deceduto in data Persona_1
24.12.2021, e, quindi, oggi dei suoi eredi. 3) In ogni caso ed a prescindere dalla superiore eccezione, sempre in riforma dell'impugnata sentenza n. 1121/2021 del Tribunale Civile di Messina, per le motivazioni esposte al capo A della narrativa, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili
o, comunque, rigettare, con qualsiasi statuizione, perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto, nonché prive di supporto probatorio, le domande proposte dalla signora 4) In via CP_1 subordinata, e senza alcun recesso dalle superiori richieste ed eccezioni preliminari, per le motivazioni esposte ai capi C1), C2), D2) e D3) della superiore narrativa, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, in caso di condanna del , o di chi di ragione, Parte_2 al risarcimento dei danni in favore della , accertare e dichiarare che nulla è dovuto a CP_1 quest'ultima a titolo di risarcimento danni per il pavimento e per il mobilio presuntivamente danneggiati, per il mancato raggiungimento della prova al riguardo e, contenere, quindi, le domande nei limiti del giusto e del provato per il solo rifacimento degli intonaci e della pitturazione, da determinarsi nella complessiva somma di €. 738,68 oltre iva al 10%, come quantificata al capo C1 della superiore narrativa (€. 1.779,68, danno quantificato dal CTU per i su riferiti lavori di rifacimento intonaci e pitturazione - €. 1.041,00 somma già corrisposta dall )., Controparte_3 con rigetto di ogni maggiore pretesa. 5) Sempre in riforma della sentenza impugnata, porre definitivamente a carico della o, in subordine, del , CP_1 Parte_2 le spese liquidate dal primo giudice al nominato CTU. 6) Con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
3 Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza dei CP_1 motivi di appello, chiedendone il rigetto. Ha, inoltre, proposto appello incidentale sulla regolamentazione delle spese di causa, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il
Tribunale di Messina ha emesso condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Controparte_2 CP_2
Si è costituito, altresì, in giudizio il contestando la Controparte_2 CP_2 fondatezza dell'appello proposto da nella parte concernente la natura condominiale Persona_1 della condotta idrica da cui sarebbe scaturito l'evento dannoso, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva del . Ha ribadito, inoltre, l'eccezione concernente la mancanza di Parte_2 prova del danno subito dall'attrice. Ha, inoltre, proposto appello incidentale, sul capo della sentenza riguardante la condanna alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti della terza chiamata.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello principale e, in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, con condanna al risarcimento a carico del la Parte_2 condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare Controparte_3 il e a corrispondere ai soggetti eventualmente aventi diritto il risarcimento relativo ai Parte_2 danni subiti e/o a rivalere il da qualunque onere, ivi incluse le spese legali del presente Parte_2 giudizio (ex art. 1917 c.c.).
Si è costituita in giudizio la contestando la fondatezza dell'appello Controparte_3 principale e di quello proposto, in via incidentale, dal , chiedendo la Parte_2 conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata e comunicata il 27 maggio 2024, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, ha dedotto “Violazione di legge - omessa Parte_1 motivazione - con riferimento all'accertato diritto dell'attrice al risarcimento dei danni e, quindi, all'accertata causa dei danni stessi - in violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. - mancato raggiungimento della prova in ordine alla causa dei danni”.
Ha lamentato che l'attrice non aveva provato la causa delle infiltrazioni, né, addirittura, le infiltrazioni stesse, aggiungendo che la prova delle copiose infiltrazioni e della causa delle stesse non poteva essere ricavata dall'espletata CTU, non solo perché detto strumento di indagine non può avere carattere esplorativo, ma anche e soprattutto perché le operazioni peritali si erano svolte dopo che erano stati eseguiti i necessari lavori di ristrutturazione nell'immobile da parte dell'attrice, e, quindi, dopo che erano stati eliminati i danni e le cause delle infiltrazioni.
La censura è infondata.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza e della causa delle infiltrazioni lamentate dall'attrice sulla base delle fotografie prodotte dalla stessa (aventi data CP_1 certa) e degli accertamenti svolti, in sede di sopralluogo, dal nominato consulente tecnico d'ufficio.
Sul punto occorre precisare che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, “la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova, allorché si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso
a determinate cognizioni tecniche e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche”
(Cass. Sez. civ. III, N. 2761/2015; Cass, S.U., N. 30175/2011).
4 Nel caso in esame, poiché i fatti rilevanti ai fini della decisione non si sarebbero potuti accertare in altro modo se non con l'impiego di specifiche conoscenze tecniche, bene ha fatto il primo giudice a ritenere di poter fondare la propria decisione sulle valutazioni espresse dal c.t.u., Ing. . Persona_2
Quest'ultimo ha, in primo luogo, descritto i luoghi oggetto di causa, accertando che “L'appartamento di proprietà dell'attrice è situato in Rometta Marea (ME), località Fondaco Nuovo, Via Libertà all'interno del complesso condominiale “ Lotto A”. Trattasi di una unità immobiliare a CP_2 destinazione residenziale, a piano terra di un edificio a due elevazioni… con sovrastante appartamento di proprietà del convenuto . Per_1
Dopo avere visionato la documentazione in atti, ha esposto che - benché non più “visibili in quanto prontamente ripristinati dall'attrice per rendere nuovamente abitabile e funzionale lo stabile residenziale” - i danni visibili nella documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice
“sono stati causati da infiltrazioni di acqua provenienti dal balcone del piano soprastante di proprietà , aggiungendo che “Dalle dichiarazioni del Sig. è emerso che le Per_1 Per_1 infiltrazioni avvenute nel mese di Gennaio 2009 sono state causate dalla rottura di un tratto di tubazione in polietilene, a monte del contatore, che lo stesso convenuto, pur ritenendola condominiale, ha provveduto urgentemente a ripristinare per evitare allagamenti”. Tale tratto di tubazione, peraltro, nella foto allegata alla consulenza tecnica d'ufficio appare recentemente riparato.
Può, dunque, ritenersi accertato che le infiltrazioni lamentate dall'attrice sono state causate dalla rottura di un tratto dell'impianto idrico condominiale, che, a dire dello stesso consulente “adduce le acque dell'acquedotto comunale, a partire dalla condotta principale posta nel cortile condominiale
a piano terra fino ad alimentare esclusivamente il contatore dell'appartamento di proprietà del Sig.
posto al piano primo sul balcone lato Nord-Est”. Per_1
2. Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto “Violazione di legge - erronea ed Parte_1 arbitraria motivazione - arbitraria ed erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. - omessa valutazione delle risultanze istruttorie e dei documenti acquisiti (regolamento di condominio) - in ordine all'errata individuazione del proprietario della tubazione che avrebbe dato origine all'allagamento -
Carenza di legittimazione passiva e carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio del signor ”. Persona_1
Ha evidenziato che dagli atti di causa del giudizio di primo grado emergeva, tecnicamente e documentalmente, la prova che la tubazione che aveva causato le infiltrazioni nell'immobile dell'attrice non era di pertinenza dell'immobile di proprietà di ma rientrava nelle Persona_1 parti comuni del lotto A. Parte_2
La censura è fondata.
Occorre premettere, in diritto, che l'art. 1117 c.c. annovera quali parti comuni dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo, “le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune”, tra cui indica espressamente “gli impianti idrici”, aggiungendo che tali impianti si considerano di proprietà comune “fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza”.
Come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, inoltre, “Posto che il limite condominiale delle condotte si estende fino al punto di loro diramazione, deve ritenersi in proprietà esclusiva la c.d. braga, ovvero l'elemento di raccordo posto tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale” (Cass. Civ., sez. II, 17/01/2018, n.
1027).
5 Costituisce, inoltre, un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “L'individuazione delle parti comuni emergente dall'articolo 1117 del c.c. può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio - ossia dal primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali - ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando
a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto
o dalle convenzioni” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 04/02/2025, n. 2787).
Condizioni che in relazione al regolamento del non sono state Controparte_2 allegate, né provate, per cui deve ritenersi che, nella specie, trovi applicazione la sola disposizione di cui all'art. 1117 c.c..
Ciò premesso, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il tratto di tubazione, la cui rottura ha generato le infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice, si trova all'esterno dell'appartamento di proprietà del convenuto sito al primo piano dello stesso Persona_1 edificio, “immediatamente prima del contatore idrico dell'appartamento dello stesso Sig. . Per_1
Dalle foto allegate alla relazione di consulenza emerge, inoltre, che si tratta di un tratto della tubatura verticale, di pertinenza ancorato alla facciata del palazzo (pure di natura CP_5 condominiale), che precede il raccordo con la tubatura orizzontale, di pertinenza del singolo condomino, oltre che il contatore relativo alla singola utenza.
Dunque, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, può ritenersi accertato che il tratto della tubazione che ha dato origine alle infiltrazioni nell'immobile dell'attrice sia di natura condominiale, in quanto non solo è sito nella facciata condominiale, ma si colloca prima del punto di diramazione dell'impianto all'appartamento di proprietà individuale del singolo condomino.
Ne segue che, in accoglimento dell'appello proposto da , va rigettata la domanda Parte_1 proposta da nei confronti di con ogni conseguenza in punto di spese CP_1 Persona_1 processuali, potendosi ritenere assorbito l'ulteriore motivo di appello, concernente il quantum della pretesa risarcitoria.
******
Occorre, pertanto, esaminare la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del di che, in questa sede, ha ribadito l'eccezione concernente Controparte_2 CP_2 la mancanza di prova del danno subito dall'attrice, evidenziando che la ricostruzione dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria non ha trovato alcun riscontro nelle prove acquisite in corso di causa, non avendo l'attrice assolto al relativo onere probatorio posto a suo carico e che, come accertato dal C.T.U., i luoghi teatro delle lamentate infiltrazioni sono stati modificati dalla , CP_1 senza avere preventivamente esperito una consulenza tecnica in contraddittorio con le altre parti. La modifica dello stato dei luoghi, quindi, non consente di accertare - in contraddittorio tra le parti - quanto sostenuto dall'attore in citazione, venendo meno così la prova di qualsivoglia danno.
L'eccezione è fondata nei termini che seguono.
Il consulente tecnico d'ufficio, Ing. , ha accertato che “L'appartamento di proprietà Per_2 dell'attrice riversa invece in buono stato di manutenzione e conservazione essendo stato oggetto di recenti lavori di ristrutturazione che hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione e della
6 tinteggiatura delle camere da letto, del soggiorno e a.c. nonché la sostituzione degli infissi esterni.
Sono ancora visibili però segni di rigonfiamento dell'intonaco nel w.c. e nelle strutture del porticato esterno non imputabili agli eventi oggetto di causa”. Ha aggiunto che “I danni presenti all'epoca delle infiltrazioni, e riportati nelle fatture dei lavori eseguiti e nella documentazione fotografica allegati al fascicolo di parte attrice, non sono attualmente visibili in quanto prontamente ripristinati dall'attrice per rendere nuovamente abitabile e funzionale lo stabile residenziale”.
Ciò nondimeno, il c.t.u. ha ritenuto di potere valutare l'entità dei danni causati dalle infiltrazioni
“sulla scorta delle fatture di spesa e della documentazione fotografica, allegati agli atti di causa, nonché dal contestuale confronto delle foto scattate all'epoca delle infiltrazioni con la situazione attuale dei luoghi”, precisando che “nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice si riesce infatti a intravedere l'umidità nel soffitto delle camere da letto, che ha causato il distacco superficiale della pittura e l'ammaloramento e rigonfiamento degli intonaci interni” e che “in alcune foto allegate da parte attrice si vede, inoltre, che l'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante ha gocciolato in svariati punti anche sul pavimento dell'appartamento dell'attrice causando danni al mobilio ivi presente”. Ha individuato, quindi, le seguenti opere rese necessarie dalle infiltrazioni oggetto di causa: rimozione di piccole parti di intonaco interno nel soffitto danneggiate dalle infiltrazioni;
demolizione di pavimento e relativo massetto delle camere da letto;
massetto per pavimentazione in conglomerato cementizio;
fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato e zoccolatura perimetrale delle camere da letto ripristino dell'intonaco rimosso con intonaco del tipo tradizionale;
strato di finitura dell'intonaco interno con tonachina premiscelata;
rasatura, scartavetratura e spolveratura delle pareti e soffitti oggetto di intervento;
tinteggiatura per interni con pittura lavabile;
risanamento strutture in cemento armato del solaio e travi danneggiate dall'umidità tramite asporto della parte degradata del calcestruzzo, spazzolatura delle armature, trattamento antiruggine e ripristino con malta tixotropica;
lavori di ripristino della finta trave in cartongesso;
trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Ha, infine, calcolato l'ammontare delle predette opere in € 3.415,76, oltre iva al 10 %, per un totale di €.3.757,33, aggiungendovi “il costo di €. 1.950,00 iva inclusa, per l'acquisto di un armadio color panna e di un armadio colore magnolia, riportato nella fattura n. 56 del 11.08.2009 allegata al fascicolo di parte attrice”. I criteri di valutazione utilizzati dal consulente, condivisibili solo in parte, hanno condotto, tuttavia, ad errate conclusioni. In primo luogo, occorre osservare che, come asserito dal c.t.u., in alcune delle fotografie prodotte dall'attrice (nn. 8, 9, 10, 16) si riesce ad intravedere l'umidità nel soffitto delle due camere da letto (unici ambienti interessati dalle infiltrazioni provenienti dal balcone dell'appartamento sovrastante), mentre altre foto mostrano danni causati dall'umidità nel soffitto del bagno (nn. 13 e 15 dove si intravede uno scaldabagno), o in altri ambienti non identificabili (nn. 1, 3, 4 e 11), che il c.t.u. ha escluso fossero imputabili agli eventi oggetto di causa. L'unica trave danneggiata dall'umidità è quella mostrata dalla foto n. 15, che però risulta scattata in bagno (si intravede lo scaldabagno). Nessun danno è, invece, visibile nelle strutture in cemento armato del solaio delle camere da letto, nel pavimento dell'immobile, peraltro neanche allegato dall'attrice (che ha lamentato danni alle strutture murarie e al mobilio), e nel mobilio. A quest'ultimo proposito, si osserva che nelle foto 6 e 7 si intravede un piccolo rigonfiamento nella parte superiore della parete laterale di un armadio, che però non appare ascrivibile alle infiltrazioni
7 oggetto di controversia, posto che nel soffitto sovrastante l'armadio non è visibile alcuna traccia di umidità. D'altra parte, essendo stato l'armadio sostituito, l'eventuale danno dallo stesso subito non è valutabile e, certamente, non può ritenersi di entità tale da richiedere una sua sostituzione con un nuovo armadio.
Ne segue che i lavori necessari per l'eliminazione dei soli danni effettivamente provati dall'attrice e verosimilmente imputabili ad infiltrazioni di acqua dal tubo condominiale sono i seguenti: rimozione di piccole parti di intonaco, interno od esterno, nelle camere da letto, compreso l'onere del carico del materiale di risulta;
ripristino dell'intonaco rimosso con intonaco del tipo tradizionale;
strato di finitura dell'intonaco interno con tonachina premiscelata;
preparazione alla tinteggiatura delle superfici interne intonacate rifinite mediante rasatura, scartavetratura e spolveratura delle pareti e soffitti oggetto di intervento;
tinteggiatura per interni con pittura lavabile;
trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Il costo di tali interventi, in base al computo metrico allegato alla relazione del c.t.u., è quantificabile in complessivi € 976,31, oltre iva, e non supera l'importo, pari a € 1.041,00, offerto dalla
[...] all'attrice, e dalla stessa attrice trattenuto (come affermato nell'atto di citazione) Controparte_3
a titolo di acconto sul maggior credito vantato a titolo risarcitorio.
Ne segue il rigetto anche della domanda proposta nei confronti del convenuto Parte_2
******
L'accoglimento dell'appello principale impone una nuova regolamentazione delle spese processuali del primo grado del giudizio, potendosi ritenere assorbiti gli appelli incidentali proposti da CP_1
(concernente la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore del
[...] convenuto) e dal (concernente la condanna del medesimo alla rifusione Parte_2 Parte_2 delle spese processuali in favore della chiamata in garanzia).
In ossequio al principio della soccombenza, le spese del primo grado del giudizio vanno poste a carico dell'attrice e liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.738,00 (di cui €
438,00, per la fase di studio, € 370,00, per la fase introduttiva, € 1.120,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 810,00, per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, per ciascuna delle controparti, compresa la terza chiamata.
In proposito, può essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 03/02/2025, n. 2520).
Rimangono a carico dell'attrice le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata dal primo giudice.
******
La stessa va condannata alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio, liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M.
n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità
8 delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 3.261,50, in favore di ciascuno degli appellanti, in via principale ed incidentale, e , di cui Parte_1 Controparte_2
€ 2.906,00 (€ 567,00, per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale) per compensi ed € 355,50 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, e in complessivi € 2.906,00 in favore della (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, Controparte_3
€ 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, in qualità di erede di e sugli appelli proposti, in via incidentale, Parte_1 Persona_1 da e dal in persona dell'amministratore CP_1 Controparte_2 pro tempore, avverso la sentenza n. 1121/2021, emessa, in data 26 maggio 2021, dal Tribunale di
Messina, così provvede:
− In riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda proposta da;
condanna CP_1
l'attrice alla rifusione delle spese processuali del primo grado del giudizio in favore dei convenuti,
e in persona dell'amministratore pro Persona_1 Controparte_2 tempore, e della terza chiamata, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, liquidate in complessivi € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, per ciascuno;
pone a carico della stessa attrice le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata dal primo giudice.
− Condanna alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del presente grado del CP_1 giudizio, liquidate, in favore di e del di Parte_1 Parte_2 CP_2 in complessivi € 3.261,50 (di cui € 2.906,00 per compensi ed € 355,50 per spese), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, per ciascuno e, in favore della
[...]
in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese Controparte_3 generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
9