Articolo 44 della Legge 3 febbraio 1963, n. 529
Articolo 43Articolo 45
Versione
11 maggio 1963
Art. 44.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1952-53
(articolo 40)......................... L. 75.817.686 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 42) L. 35.702.679 -
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Residui passivi al 30 giugno 1953..... L. 111.520.365 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963