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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1358 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AL IN UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 30/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/05/1983 rappresentato e difeso dall' avv. FERRARI ALBERTO , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BOCCHINO GIACINTO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/01/2025
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE IL 11/11/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 30/07/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in OL AS il Controparte_1
09/02/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, atto 1, serie A, II),
Per_ unione dalla quale è nata la figlia (nata il [...]), e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 7/09/2019, omologato con decreto n. 5280/2019 del 20/12/2019, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 14/11/2024, si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla richiesta di divorzio della moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 19/12/2024, ove venivano invitate a rivolgersi a un mediatore ex art. 473 bis.10 c.p.c.
Alla successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte, il UD, dato atto che le parti non avevano raggiunto un accordo complessivo, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti e stabiliva il calendario del processo.
Nelle more, con istanza congiunta, i difensori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo in sede di mediazione.
Con provvedimento del 8/10/205, il UD, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi della minore e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e fissava l'udienza di precisazione congiunta delle conclusioni.
Con note depositate il 11/11/2025 le parti confermavano le condizioni concordate e chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il UD, dato atto, rimetteva la causa al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/11/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile concordatario in OL AS il 09/02/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, atto 1, serie A, II).
Per_ Dal matrimonio è nata la figlia (nata il [...]).
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 7/09/2019, omologato dal Tribunale di Cremona con decreto n. 5280/2019 del 20/12/2019 (passato in giudicato). Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso della minore e pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in Per_ considerazione dell'età di e dell'accordo raggiunto, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, pur nella persistente conflittualità, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dal percorso di mediazione intrapreso e dall'accordo raggiunto a definizione della controversia. Del resto, le parti hanno già dimostrato di saper collaborare nella gestione della prole definendo in modo consensuale la separazione e sin qui gestendo in via condivisa la genitorialità.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della medesima minore. Per_ (nata il [...]) rimarrà collocata presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere sin dalla disgregazione del nucleo.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità della minore, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo recependo le conclusioni congiunte.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
Per_ imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, ha dichiarato di aver conseguito una laurea in scienze Parte_1 infermieristiche e di essere occupata come direttore generale, con stipendio di circa € 1900/2000 al mese. La Certificazione Unica del 2024 segnala un reddito da lavoro dipendente di € 10072,08 per
181 giorni lavorati;
dal mod. 730/2023 risulta un reddito imponibile di € 23394, con imposta 0. La ricorrente abita in casa di proprietà.
, invece, ha dichiarato di essere dipendente di una società multinazionale che Controparte_1
segue lo sviluppo di farmaci e di percepire una retribuzione mensile di circa € 2500 al mese.
Il mod. 730/2023 attesta un reddito imponibile di € 53214, con imposta netta di € 10962, addizionale regionale dovuta di € 824 e addizionale comunale dovuta di € 426.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 425,00 mensili, appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali della minore e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, le parti continueranno a concorrere al 50%, secondo il criterio ordinario di ripartizione.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Le questioni appena vagliate esauriscono pertanto la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in OL AS il Parte_1 Controparte_1
09/02/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, atto 1, serie A,
II). Per_ 2. AFFIDA la minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici.
3. DÀ ATTO che le parti si impegnano espressamente a che tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute) vengano prese concordemente dai genitori, a rispettare sempre le esigenze scolastiche, sportive e di altra natura della figlia facendo sempre prevalere il suo interesse, a comunicare eventuali cambi di residenza nonché a consentire sempre comunicazioni tra figlia e l'altro genitore, nell'interesse preminente della minore.
4. DISPONE che la permanenza della minore con ciascun genitore sia ripartita con i seguenti tempi e modalità:
• Vacanze estive: 3 settimane ciascuno, anche non consecutive da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
con sospensione del regolare calendario di visita.
• Vacanze natalizie: suddivisione paritetica delle vacanze natalizie alternando di anno in anno i giorni della Vigilia di Natale e di Natale, ultimo dell'anno e primo giorno dell'anno, con sospensione del regolare calendario di visita.
• Vacanze pasquali, carnevale e ponti: suddivisione paritetica dei giorni di vacanza e alternanza concordata tra i genitori con sospensione del regolare calendario di visita.
• Periodo estivo: nel periodo estivo INES trascorrerà un mese dalla fine della scuola a Crema, usufruendo di centri estivi e campi scuola vicini all'abitazione dei genitori, salvo variazioni organizzative concordate tra le parti.
Per_
• Il compleanno di (13 luglio) sarà trascorso con entrambi i genitori in luogo da concordare vicino a Crema;
nel caso in cui per variazione di condizioni non si possa mantenere l'organizzazione del compleanno con entrambi i genitori si manterrà l'alternanza annuale.
• PERIODO ESTIVO
• La rimodulazione degli accordi individuata in sede di mediazione familiare per il periodo estivo potrà essere effettuata anche per gli anni successivi se non si modificano gli impegni di Per_ e le tempistiche dei vari campi scuola, training all'estero e dalle eventuali richieste che Per_ potrà effettuare ai genitori o altre richieste da parte dei familiari e valutate dai genitori. Per_
• trascorrerà un mese dalla fine della scuola a Crema, usufruendo di centri estivi e camp vicini alle abitazioni dei genitori
• A titolo esemplificativo, come per l'estate 2025, nella quale le parti si sono accordate che Per_ dal 21 luglio al 10 agosto sarebbe stata con la nonna materna a Giulianova a meno che il padre potesse prendere un periodo di ferie sul luogo di lavoro al massimo di 7 giorni comunicandolo con una tempistica adeguata all'organizzazione delle attività di ripetizione di Per_
• Negli anni futuri in caso di variazione delle condizioni l'organizzazione dovrà garantire l'alternanza dei periodi con i genitori.
• Si sottolinea che in caso la variazione non possa mantenere l'organizzazione del compleanno con entrambi i genitori si manterrà l'alternanza annuale. Per_
• Dal 21 luglio al 10 agosto potrà stare con la nonna materna a Giulianova a meno che il padre possa prendere un periodo di ferie sul luogo di lavoro al massimo di sette giorni comunicandolo con una tempistica adeguata all'organizzazione delle attività di ripetizione di
INES. Negli anni futuri in caso di variazione delle condizioni, l'organizzazione dovrà garantire l'alternanza dei periodi con i genitori.
• Organizzazione settimanale dell'alternanza genitoriale: Per_ Prima settimana (termina con week end paterno) Martedì: il padre prende all'uscita di scuola e la tiene con sé fino a mercoledì mattina (con pernotto). Venerdì: il padre prende INES all'uscita di scuola e la tiene con sé fino al lunedì mattina (con pernotti venerdì, sabato e domenica).
Seconda settimana (termina con week end materno) Martedì con pernotto e giovedì con pernotto: il padre prende INES all'uscita di scuola e la tiene con sé fino al giorno successivo Per_ (con pernotti martedì e giovedì). Il resto della settimana lo trascorre con la madre.
Sono fatti salvi migliori accordi presi di comune intesa dai genitori nell'interesse della minore.
I genitori si impegnano a comunicare, con qualche giorno di anticipo, eventuali variazioni nella regolamentazione del diritto di visita della minore, di cui ai precedenti punti. È comunque fatta salva la possibilità di variare quanto sopra stabilito, in accordo tra i genitori ed in relazione alle loro esigenze e disponibilità lavorative nonché in relazione alle preminenti necessità scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1
mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 05 di Parte_1 ogni mese - a decorrere dal mese di novembre 2025 compreso - la somma di € 425 al mese da accreditarsi alla moglie mediante bonifico sul conto intestato alla stessa, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo del Tribunale di Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato;
il rimborso delle spese straordinarie verrà effettuato mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, previa esibizione della documentazione fiscale da parte del genitore che ha anticipato i costi;
i coniugi si impegnano a concordare le spese straordinarie per la figlia con le seguenti modalità: invio di una comunicazione scritta (mail o chat di whatsapp) e che, in assenza di riscontro entro le 48 ore, la spesa si intenderà per accettata.
6. DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 50% tra i genitori.
7. DÀ ATTO che le parti, per quanto riguarda gli “oneri deducibili”, convengono che la detrazione spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, solo se la spesa sarà stata sostenuta in misura paritaria tra gli stessi;
si precisa che il genitore anticipatario fornirà la documentazione necessaria a consentire all'altro genitore il recupero fiscale.
8. DÀ ATTO che le partile si danno il reciproco assenso per il rilascio di documenti identità per la figlia minore e per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e che le relative spese saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno.
9. DÀ ATTO che le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore anche con riferimento all'eventuale inserimento nel rapporto familiare di un/una nuovo/a compagno/a.
10. DÀ ATTO che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
11. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di OL AS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AL IN UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 30/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/05/1983 rappresentato e difeso dall' avv. FERRARI ALBERTO , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BOCCHINO GIACINTO elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/01/2025
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON
NOTE DEPOSITATE IL 11/11/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 30/07/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in OL AS il Controparte_1
09/02/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, atto 1, serie A, II),
Per_ unione dalla quale è nata la figlia (nata il [...]), e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 7/09/2019, omologato con decreto n. 5280/2019 del 20/12/2019, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 14/11/2024, si costituiva in giudizio , aderendo Controparte_1
alla richiesta di divorzio della moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in atti.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 19/12/2024, ove venivano invitate a rivolgersi a un mediatore ex art. 473 bis.10 c.p.c.
Alla successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte, il UD, dato atto che le parti non avevano raggiunto un accordo complessivo, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti e stabiliva il calendario del processo.
Nelle more, con istanza congiunta, i difensori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo in sede di mediazione.
Con provvedimento del 8/10/205, il UD, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi della minore e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e fissava l'udienza di precisazione congiunta delle conclusioni.
Con note depositate il 11/11/2025 le parti confermavano le condizioni concordate e chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il UD, dato atto, rimetteva la causa al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/11/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile concordatario in OL AS il 09/02/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, atto 1, serie A, II).
Per_ Dal matrimonio è nata la figlia (nata il [...]).
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 7/09/2019, omologato dal Tribunale di Cremona con decreto n. 5280/2019 del 20/12/2019 (passato in giudicato). Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affido condiviso della minore e pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Al riguardo, preme precisare che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole in Per_ considerazione dell'età di e dell'accordo raggiunto, in conformità al dettato dell'art. 473 bis.4, co. III, c.p.c.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, pur nella persistente conflittualità, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dal percorso di mediazione intrapreso e dall'accordo raggiunto a definizione della controversia. Del resto, le parti hanno già dimostrato di saper collaborare nella gestione della prole definendo in modo consensuale la separazione e sin qui gestendo in via condivisa la genitorialità.
In difetto di elementi di segno negativo, può pertanto essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della medesima minore. Per_ (nata il [...]) rimarrà collocata presso la madre, con la quale è sempre rimasta a vivere sin dalla disgregazione del nucleo.
Quanto ai tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo raggiunto siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una continuativa frequentazione di entrambi i genitori nel rispetto bisogni emotivi e delle esigenze di stabilità della minore, come valutato dalle stesse parti.
Si provvede pertanto come in dispositivo recependo le conclusioni congiunte.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
Per_ imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalle parti.
In specie, ha dichiarato di aver conseguito una laurea in scienze Parte_1 infermieristiche e di essere occupata come direttore generale, con stipendio di circa € 1900/2000 al mese. La Certificazione Unica del 2024 segnala un reddito da lavoro dipendente di € 10072,08 per
181 giorni lavorati;
dal mod. 730/2023 risulta un reddito imponibile di € 23394, con imposta 0. La ricorrente abita in casa di proprietà.
, invece, ha dichiarato di essere dipendente di una società multinazionale che Controparte_1
segue lo sviluppo di farmaci e di percepire una retribuzione mensile di circa € 2500 al mese.
Il mod. 730/2023 attesta un reddito imponibile di € 53214, con imposta netta di € 10962, addizionale regionale dovuta di € 824 e addizionale comunale dovuta di € 426.
Alla luce del quadro offerto, tenuto conto della documentazione in atti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 425,00 mensili, appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali della minore e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, le parti continueranno a concorrere al 50%, secondo il criterio ordinario di ripartizione.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine a tutti i rapporti nascenti dal matrimonio e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Resta da precisare che le parti hanno spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Le questioni appena vagliate esauriscono pertanto la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in OL AS il Parte_1 Controparte_1
09/02/2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, atto 1, serie A,
II). Per_ 2. AFFIDA la minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici.
3. DÀ ATTO che le parti si impegnano espressamente a che tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute) vengano prese concordemente dai genitori, a rispettare sempre le esigenze scolastiche, sportive e di altra natura della figlia facendo sempre prevalere il suo interesse, a comunicare eventuali cambi di residenza nonché a consentire sempre comunicazioni tra figlia e l'altro genitore, nell'interesse preminente della minore.
4. DISPONE che la permanenza della minore con ciascun genitore sia ripartita con i seguenti tempi e modalità:
• Vacanze estive: 3 settimane ciascuno, anche non consecutive da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
con sospensione del regolare calendario di visita.
• Vacanze natalizie: suddivisione paritetica delle vacanze natalizie alternando di anno in anno i giorni della Vigilia di Natale e di Natale, ultimo dell'anno e primo giorno dell'anno, con sospensione del regolare calendario di visita.
• Vacanze pasquali, carnevale e ponti: suddivisione paritetica dei giorni di vacanza e alternanza concordata tra i genitori con sospensione del regolare calendario di visita.
• Periodo estivo: nel periodo estivo INES trascorrerà un mese dalla fine della scuola a Crema, usufruendo di centri estivi e campi scuola vicini all'abitazione dei genitori, salvo variazioni organizzative concordate tra le parti.
Per_
• Il compleanno di (13 luglio) sarà trascorso con entrambi i genitori in luogo da concordare vicino a Crema;
nel caso in cui per variazione di condizioni non si possa mantenere l'organizzazione del compleanno con entrambi i genitori si manterrà l'alternanza annuale.
• PERIODO ESTIVO
• La rimodulazione degli accordi individuata in sede di mediazione familiare per il periodo estivo potrà essere effettuata anche per gli anni successivi se non si modificano gli impegni di Per_ e le tempistiche dei vari campi scuola, training all'estero e dalle eventuali richieste che Per_ potrà effettuare ai genitori o altre richieste da parte dei familiari e valutate dai genitori. Per_
• trascorrerà un mese dalla fine della scuola a Crema, usufruendo di centri estivi e camp vicini alle abitazioni dei genitori
• A titolo esemplificativo, come per l'estate 2025, nella quale le parti si sono accordate che Per_ dal 21 luglio al 10 agosto sarebbe stata con la nonna materna a Giulianova a meno che il padre potesse prendere un periodo di ferie sul luogo di lavoro al massimo di 7 giorni comunicandolo con una tempistica adeguata all'organizzazione delle attività di ripetizione di Per_
• Negli anni futuri in caso di variazione delle condizioni l'organizzazione dovrà garantire l'alternanza dei periodi con i genitori.
• Si sottolinea che in caso la variazione non possa mantenere l'organizzazione del compleanno con entrambi i genitori si manterrà l'alternanza annuale. Per_
• Dal 21 luglio al 10 agosto potrà stare con la nonna materna a Giulianova a meno che il padre possa prendere un periodo di ferie sul luogo di lavoro al massimo di sette giorni comunicandolo con una tempistica adeguata all'organizzazione delle attività di ripetizione di
INES. Negli anni futuri in caso di variazione delle condizioni, l'organizzazione dovrà garantire l'alternanza dei periodi con i genitori.
• Organizzazione settimanale dell'alternanza genitoriale: Per_ Prima settimana (termina con week end paterno) Martedì: il padre prende all'uscita di scuola e la tiene con sé fino a mercoledì mattina (con pernotto). Venerdì: il padre prende INES all'uscita di scuola e la tiene con sé fino al lunedì mattina (con pernotti venerdì, sabato e domenica).
Seconda settimana (termina con week end materno) Martedì con pernotto e giovedì con pernotto: il padre prende INES all'uscita di scuola e la tiene con sé fino al giorno successivo Per_ (con pernotti martedì e giovedì). Il resto della settimana lo trascorre con la madre.
Sono fatti salvi migliori accordi presi di comune intesa dai genitori nell'interesse della minore.
I genitori si impegnano a comunicare, con qualche giorno di anticipo, eventuali variazioni nella regolamentazione del diritto di visita della minore, di cui ai precedenti punti. È comunque fatta salva la possibilità di variare quanto sopra stabilito, in accordo tra i genitori ed in relazione alle loro esigenze e disponibilità lavorative nonché in relazione alle preminenti necessità scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
5. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1
mediante versamento a , in via anticipata entro il giorno 05 di Parte_1 ogni mese - a decorrere dal mese di novembre 2025 compreso - la somma di € 425 al mese da accreditarsi alla moglie mediante bonifico sul conto intestato alla stessa, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo del Tribunale di Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato;
il rimborso delle spese straordinarie verrà effettuato mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, previa esibizione della documentazione fiscale da parte del genitore che ha anticipato i costi;
i coniugi si impegnano a concordare le spese straordinarie per la figlia con le seguenti modalità: invio di una comunicazione scritta (mail o chat di whatsapp) e che, in assenza di riscontro entro le 48 ore, la spesa si intenderà per accettata.
6. DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 50% tra i genitori.
7. DÀ ATTO che le parti, per quanto riguarda gli “oneri deducibili”, convengono che la detrazione spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, solo se la spesa sarà stata sostenuta in misura paritaria tra gli stessi;
si precisa che il genitore anticipatario fornirà la documentazione necessaria a consentire all'altro genitore il recupero fiscale.
8. DÀ ATTO che le partile si danno il reciproco assenso per il rilascio di documenti identità per la figlia minore e per il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e che le relative spese saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno.
9. DÀ ATTO che le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore anche con riferimento all'eventuale inserimento nel rapporto familiare di un/una nuovo/a compagno/a.
10. DÀ ATTO che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
11. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di OL AS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato