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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 510/2022 promossa da:
C.F. , P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante Avv. Maria con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3 CP_1
in Siena (SI), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Valerio di Gravio del Foro di Roma (pec
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_1
Armando Accongiagioco del Foro di LO (pec sito in Via Email_2
San Marcellino n. 3-2/A in LO (BO)
APPELLANTE
Contro
, C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore Dott. con sede in Via Indipendenza n. 67/2 in LO CP_3
(BO), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Rossi del Foro di LO (pec ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_3
difensore sito in Piazza San Martino n. 1 in LO (BO)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di LO, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 332/2022, Rep. 529/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12136/2019, emessa in data 24.1.2022 e pubblicata in data 14.2.2022
pagina 1 di 11 Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 14.01.2025 - depositata in data 20.1.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note scritte depositate il 13 gennaio 2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o conclusione, ivi comprese le eccezioni rispetto alle quali si è espressamente presa posizione con le note di trattazione scritta relative all'udienza del 20 settembre 2022:
- accogliere l'appello promosso dalla per i motivi in atti Parte_1
illustrati, e, dunque, riformare la Sentenza n. 332/2022, emessa dal Tribunale di LO a definizione del procedimento rubricato con R.G. n. 12136/2019, pubblicata in data 14 febbraio 2022 e notificata in data 18 febbraio 2022; e, per l'effetto,
- dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2978/2019 per tutte le ragioni in atti esposte;
Contr
- accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del recesso operato da
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
Per Controparte_2
come da note scritte depositate il 14 gennaio 2025:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di LO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 332/2022, emessa dal Tribunale di LO in data 24.01.2022 e pubblicata il 14.02.2022 e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
- in ogni caso, condannare la appellante al rimborso delle spese processuali del presente grado Pt_1
di giudizio, comprensive delle spese generali ex art. 13 D.M. n. 55/2014, del contributo per C.N.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 17.7.2019 Parte_1
ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2978/2019, emesso in data 21 maggio 2019 e pubblicato in data 28 maggio 2019, nel procedimento rubricato al n.
5460/2019, con il quale il Tribunale di LO, in accoglimento del ricorso presentato dalla ha ingiunto Controparte_2 Parte_1 di pagarle la somma di euro 65.325,40, quale contributo dovuto ai sensi dell'art. 64 dello statuto della pagina 2 di 11 banca relativo all'anno 2017,oltre interessi di mora nella misura legale dalla messa in mora all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio e successive occorrende.
A sostegno dell'opposizione ha contestato la Parte_1 prospettazione della parte ricorrente nella fase monitoria, deducendo che l'obbligo assunto dalla AN
IA di LO costituirebbe una promessa unilaterale atipica, priva di giustificazione causale e, come tale, improduttiva di effetti ex art. 1987 c.c.; che tale impegno assunto, in ragione dell'entità, della durata indeterminata e della gratuità, andrebbe qualificato come donazione e ne ha eccepito la nullità per difetto di forma;
ha comunque eccepito l'inesistenza del credito ingiunto, a tal fine asserendo che l'obbligo assunto prima dalla e, poi, dalla Controparte_5 [...]
in forza dell'art. 64 dello Statuto, era condizionato alla realizzazione Parte_1 di un utile di esercizio, utile non realizzato dall'opponente per l'annualità 2017; ha dedotto di aver effettuato per meri fini cautelativi il pagamento degli importi relativi alle annualità successive al 2011, senza che ciò valesse quale riconoscimento delle pretese di controparte, tanto che aveva sempre proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi già ottenuti dall'opposta, con riguardo alle precedenti annualità, e spiegato appello avverso le sentenze che avevano definito i relativi giudizi.
Nel predetto giudizio di opposizione si è costituita in data 12/11/2019 Controparte_2
, contestando tutto quanto dedotto da parte opponente, e chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione. Segnatamente ha rappresentato che la CI IA di LO aveva costituito una propria AN Cooperativa nel 1881, divenuta nel 1883, denominazione poi Controparte_6
mutata nel 1955 in che ai sensi dell'art. 64 del Pt_1 Controparte_7
proprio statuto era tenuta a conferire annualmente a CI IA Parte_2
di LO il 5% dell'utile netto risultante dal bilancio, per il perseguimento delle finalità della CI
IA di LO;
che con atto di fusione a rogito Notaio del 21.12.1988 AN IA di Per_1
LO si era fusa per incorporazione in e, all'art. 7 dell'atto di fusione, Controparte_5
l'incorporante aveva confermato l'obbligo di erogare a CI IA di Controparte_5
LO, peraltro per la somma annua di L. 60.000.000 da adeguarsi secondo i rilevamenti ISTAT, in sostituzione del diritto spettante alla CI IA a norma dell'art. 64 dello statuto di AN IA di LO;
che in data 16 settembre 2008, con atto a rogito Notaio Per_2 Controparte_5 si era fusa per incorporazione in , subentrando ai sensi dell'art. 4 dello Parte_1
statuto in tutte le posizioni attive e passive della incorporata. Pt_1
Ha dedotto che fino al 2011 l'opponente e, ancor prima, avevano Controparte_5 regolarmente adempiuto l'obbligazione assunta verso l'appellata e che solo successivamente, a partire pagina 3 di 11 dal contributo per l'anno 2012, l'opponente aveva rifiutato il pagamento, costringendo l'opposta ad agire in giudizio in via monitoria, per l'effetto ottenendo una pluralità di decreti ingiuntivi.
Quanto al credito vantato, l'opposta ne ha sottolineato la natura contrattuale, in quanto dovuta in forza della clausola prevista dall'art. 7 dell'atto di fusione, parte integrante dell'atto di fusione predetto, che dispiegherebbe effetti analoghi ad un contratto a favore del terzo, stipulato tra l'incorporante
[...]
e l'incorporata AN IA di LO, a beneficio del terzo CI Controparte_5
IA di LO.
Ha, inoltre, dedotto che l'incorporante aveva assunto l'impegno di pagamento del contributo annuale a beneficio di CI IA di LO non per scopi liberali, ma per ragioni di convenienza economica, ed ha sostenuto l'infondatezza della pretesa qualificazione dell'accordo in termini di donazione, mentre per effetto dell'art. 7 l'obbligo di pagamento di una percentuale degli utili era stato sostituito da un contributo in misura fissa, dovuto incondizionatamente alla CI IA di
LO.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di LO, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 332/2022 Rep. 529/2022 emessa in data 24 gennaio 2022 e pubblicata in data 14.2.2022 ha così statuito: “RIGETTA l'opposizione in esame e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo N. 2978/2019, emesso in data 21-28 maggio 2019, già provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; CONDANNA l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio di opposizione liquidate in € 6.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge”.
A sostegno della decisione il Collegio, condividendo altre pronunce emesse in analoghe controversie, ha qualificato l'obbligazione de qua come impegno di natura contrattuale assunto prima dalla
[...]
poi dalla a Controparte_5 Parte_1
beneficio della CI IA di LO attraverso gli atti di fusione per incorporazione succedutisi nel tempo, ritenendo che le volontà delle società coinvolte, cristallizzate nell'atto di fusione, in linea con le rispettive deliberazioni assembleari, sono confluite in un accordo che risulta confacente e satisfattivo rispetto agli interessi tanto dello stipulante quanto della promittente Pt_3 Pt_4
secondo lo schema giuridico del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., in ragione della previsione,
a carico del promittente, di un'obbligazione pecuniaria annuale che impone il pagamento di una somma fissa predeterminata e, diversamente da quella originariamente assunta da ex proprio Statuto, Pt_3
del tutto svincolata dai risultati di esercizio.
Il Collegio ha poi ritenuto che l'obbligazione non sia suscettibile di qualificazione in termini di atto di liberalità, bensì di obbligazione perpetua, avente causa nelle ragioni e valutazioni economiche –
pagina 4 di 11 finanziarie sottese alla fusione per incorporazione, nonché in quelle di sostegno mutualistico ancora presenti nella stipulante Pertanto, trattandosi di un impegno nascente da contratto, l'obbligata Pt_3
non può liberarsi dal relativo vincolo attraverso una unilaterale manifestazione di volontà, ma ai sensi dell'art. 1372 c.c. soltanto in virtù di mutuo consenso o per le ulteriori cause ammesse dalla legge.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato in data 21 marzo 2022, affidando l'impugnazione a tre ordini di
[...] motivi e contestando preliminarmente l'omessa motivazione della sentenza appellata, nella quale il
Collegio Giudicante avrebbe a suo dire erroneamente fondato il proprio convincimento su sentenze per le quali pendono giudizi dinanzi alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione.
Su tale premessa, con il primo motivo ha dissentito circa la qualificazione data all'obbligazione come contratto a favore di terzo, anziché come promessa unilaterale atipica o donazione, in particolare deducendo la mancata prova dell'interesse della alla stipula di un Controparte_5
contratto a favore di terzo, precisando inoltre che l'impegno assunto da AN IA di LO di ripartire il 5% dei propri utili di esercizio in favore di CI IA di LO era contenuto unicamente nell'art. 64 dello Statuto della banca la quale ben poteva rimuovere la relativa clausola attraverso una semplice delibera assembleare, privando unilateralmente l'appellata di tale beneficio. Ha
Parte Parte altresì aggiunto che non vi sarebbe la prova che l'accordo siglato da e sia la rinegoziazione dei pregressi impegni.
Ha, inoltre, eccepito che, quant'anche fosse condivisa la qualificazione del Tribunale come contratto a favore del terzo, il medesimo sarebbe nullo per difetto di forma dell'atto di liberalità ex artt. 782 cc e art. 48 legge notarile.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza e la violazione degli artt. 1362
e ss. c.c. nella parte in cui ha ritenuto che l'obbligazione fosse svincolata dai risultati di esercizio, evidenziando che l'unica modifica apportata alla previsione statutaria ha riguardato la quantificazione della somma da corrispondere a CI IA di LO che, anziché determinata in base alla percentuale del 5% degli utili di esercizio, è stata forfettizzata nella somma di Lire 60.000.000, importo parimenti condizionato alla realizzazione di un utile di esercizio da parte della Pt_1
Con il terzo motivo ha lamentato che il Tribunale di LO, sebbene l'atto di fusione non rechi la durata dell'obbligazione, ha arbitrariamente ritenuto la medesima “perpetua” o ricondotta al termine di durata della società incorporante. Ha, pertanto, dedotto che in assenza di durata dell'obbligazione continuata o periodica, la parte onerata ha il potere di recesso unilaterale, nel caso di specie esercitato formalmente con l'atto di citazione in opposizione al primo decreto ingiuntivo, relativo all'annualità
2012, ottenuto dalla CI IA di LO, successivamente reiterato con i successivi atti di pagina 5 di 11 citazione in opposizione e con raccomandata del 25.10.2016. Ha, pertanto, domandato di accertare e dichiarare la validità del recesso manifestato.
2.1 - Si è costituita in giudizio , la quale ha resistito Controparte_2 all'impugnazione chiedendone il rigetto, precisando a sua volta che, pur pendendo dinanzi alla Corte di
Cassazione quattro giudizi tutti caratterizzati da connessione soggettiva ed oggettiva con il presente giudizio (R.G. 17662/2021; R.G. 23597/2021; R.G. 25068/2021 e R.G. 15980/2022), una delle sentenze pronunciate dalla Corte di Appello di LO ( la sentenza n.1447/2021) sarebbe in realtà passata in giudicato in ragione del fatto che nel controricorso ex art. 370 c.p.c. notificato il 20.10.2021, depositato nell'ambito del procedimento pendente avanti alla Corte di Cassazione recante R.G. n. Contr 23597/2021, poiché il ricorso ex art 360 c.p.c. sarebbe stato notificato dall'appellante solo una volta decorso inutilmente il termine perentorio ex art. 325 c.p.c., come in quella sede eccepito.
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, ha dedotto di aver provato l'interesse tanto della promittente quanto della stipulante AN IA di LO, Controparte_5
dimostrato dalla serrata trattativa tra le stesse intercorsa per addivenire alla stipulazione del contratto di fusione per incorporazione (sub docc. 14-26) e che l'art. 7 ha costituito una condizione contrattuale che concorse a formare il costo economico dell'operazione di fusione. Ha, inoltre, aggiunto che costituirebbe circostanza allegata e non contestata il fatto che la compagine sociale della AN IA di LO corrispondesse in gran parte alla compagine sociale della CI IA di LO, di cui la prima era emanazione, ragion per cui il riconoscimento, nell'atto di fusione, del contributo avrebbe costituito il prezzo da pagare per convincere i soci della incorporata AN IA di LO ad approvare, a loro volta, il progetto di fusione. Ha altresì evidenziato la correttezza della sentenza nella parte in cui ha escluso che l'obbligazione possa qualificarsi come atto di liberalità, atteso che
[...] avrebbe assunto tale impegno in ragione dell'acquisizione di un cospicuo Controparte_5 patrimonio immobiliare e tale obbligazione avrebbe concorso a formare il costo dell'incorporazione.
Da ultimo ha dedotto che, quand'anche considerata come donazione, la forma richiesta dall'art. 782
c.p.c. sarebbe rispettata in ragione del fatto che l'atto di fusione è un atto pubblico.
Quanto al secondo motivo di appello ha insistito nel dedurre che l'originario diritto di alla CP_8 percezione di una quota parte dell'utile, incerto nell'an e nel quantum, non sarebbe stato modificato solo nel quantum, come vorrebbe l'appellante, ma sostituito, in forza dell'art. 7 dell'atto di fusione, da un diverso diritto alla percezione di un contributo in misura fissa, dovuto incondizionatamente alla
CI operaia di LO che neppure era socia dell'incorporante Controparte_5
Quanto al terzo motivo di appello ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda nuova volta ad accertare e dichiarare la validità del recesso manifestato dalla Parte_1
pagina 6 di 11 e ha evidenziato la correttezza della sentenza nell'aver applicato gli artt. 1372 e 1373 c.c. alla Pt_1 fattispecie, ritenendo l'obbligazione sottoposta allo stesso termine di durata della società incorporante.
All'esito della trattazione cartolare le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza depositata in data 20 gennaio 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – L'appello non è meritevole di accoglimento e va respinto.
3.1- E' in primo luogo infondato il primo motivo di appello a mezzo del quale
[...]
ha dedotto che la qualificazione come contratto a favore di terzo non Parte_1
sarebbe supportata da alcuna evidenza probatoria, non essendovi la prova di qualsivoglia apprezzabile interesse per l'incorporante e per l'incorporata AN IA di Controparte_5
LO. Ha pertanto invocato una qualificazione in termini diversi dell'articolo 7 della fusione tra i predetti Istituti.
Ritiene invece questa Corte pienamente condivisibile l'orientamento univoco formatosi presso il
Tribunale di LO e recepito anche dalla sentenza impugnata, oltre che da altre decisioni di questa
Corte di Appello, ben potendone essere valorizzato il percorso argomentativo (in tal senso Corte
d'Appello di LO, sentenza n. 639/2021 pubblicata il 26.3.2021; Corte d'Appello di LO sentenza n. 1447/2021 pubblicata l'8.6.2021; Corte d'Appello di LO sentenza n. 1638/2021, pubblicata il 22.6.2021; Corte d'Appello di LO sentenza n. 875/2022, pubblicata il 12.4.2022).
Non vi è dubbio invero che il negozio in questione possa essere qualificato alla stregua di contratto a favore di terzo, poiché l'art. 7 dell'atto di fusione a rogito notaio Rep. n. 16448, Racc. n. 4094 Per_1
statuiva l'assunzione dell'obbligazione da parte della promittente con la Controparte_5
stipulante AN IA di LO all'erogazione a favore della terza CI IA di LO della somma annua di lire 60.000.000= (sessanta milioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'ISTAT, in sostituzione del diritto spettante alla predetta società in forza di quanto previsto dallo
Statuto della AN IA di LO (che prevedeva l'attribuzione a favore della CI IA del 5% dell'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea).
Tanto a valere per la , nella quale, a mezzo atto a rogito Notaio Parte_1 Per_2
Rep. 26957, nel 2008 è confluita mediante fusione per incorporazione ed Controparte_5 alla quale, pertanto, l'appellante è subentrata nelle posizioni attive e passive, ai sensi dell' articolo 4 dell'atto di fusione.
pagina 7 di 11 Tale natura contrattuale, inoltre, non viene certamente meno in ragione dell'estinzione di una delle parti
(l'incorporata) per effetto dell'atto di fusione. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione con cui l'appellante pretende la riconducibilità dell'obbligo alla promessa unilaterale atipica.
E' inoltre senz'altro ravvisabile anche l'interesse della stipulante AN Operativa di LO, ai sensi dell'art. 1411 c.c. e a mezzo di tale contributo, aveva interesse (peraltro manifestato) ad assicurare continuità alla CI IA (cfr. doc. 22), continuità che sarebbe venuta meno privando i soci di tale beneficio, senza considerare che la compagine sociale della era in parte corrispondente a quella CP_8 dell'incorporanda, ragion per cui gli organi della AN IA di LO verosimilmente accettarono di addivenire alla fusione anche in virtù di tale impegno assunto dall'incorporante. Inoltre, dalla trattativa intercorsa e dall'atto di fusione stesso emerge inequivocabilmente che l'obbligo di cui all'art. 7 ha concorso a formare il costo economico dell'operazione di fusione. Risulta documentalmente provato che fu proprio l'incorporante in competizione Controparte_5
con a proporre liberamente la corresponsione annuale alla terza CI Controparte_9
IA di LO (socia dell'incorporanda) della somma di lire 60.000.000, in luogo dell'impegno della AN IA di LO (incorporanda) di corrispondere la quota del 5% degli utili annui.
Parimenti risulta provato che l'accettazione di tale proposta fosse subordinata alla definizione della trattativa di fusione in corso (cfr. doc. 19).
A ciò si aggiunga che dall'atto di fusione risulta che la stipula avrebbe comportato per l'incorporante l'acquisizione di un cospicuo patrimonio immobiliare, indi per cui è evidente l'interesse della
[...]
ad assumere tale impegno contrattuale. Deve dunque concludersi che Controparte_5
l'obbligazione non fu certamente assunta dall'incorporante per spirito di liberalità, essendo stata pattuita all'esito delle trattative aventi ad oggetto la fusione e le relative condizioni economiche.
Ne discende l'infondatezza dell'eccepita nullità per difetto di forma ex artt. 782 c.c. e 48 legge notarile.
In definitiva, a mezzo dell'atto di fusione del 1988, la AN IA di LO e la Controparte_5
diedero attuazione alle rispettive delibere assembleari di fusione, concordando il
[...]
trattamento dei soci dell'incorporata AN IA di LO e così riconoscendo alla CI
IA di LO il contributo annuo di lire 60 milioni, rivalutabile secondo ISTAT.
Parimenti infondato l'assunto dell'appellante secondo cui non vi sarebbe la prova che l'accordo siglato da AN IA di LO e sia la rinegoziazione dei pregressi impegni. Controparte_5
Ed invero, come correttamente statuito dal Collegio di prime cure, per effetto della fusione,
l'incorporante subentra integralmente in tutte le posizioni giuridiche dell'incorporata sicché
[...]
in assenza di diversa pattuizione, sarebbe subentrata nell'obbligazione assunta da Controparte_5
AN IA di LO in forza dell'art. 64 dello statuto. Deve pertanto ritenersi che le parti abbiano pagina 8 di 11 convenuto l'assunzione di un nuovo obbligo di erogazione in favore di CI IA di LO nei termini di cui all'atto di fusione.
3.2- Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza e la violazione degli artt.
1362 e ss. c.c. nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che l'obbligazione fosse svincolata dai risultati di esercizio e, dunque, dovuta anche per gli esercizi chiusi in perdita.
Tale assunto è senz'altro infondato.
Sul punto ci si limita ad osservare che con l'art. 7 dell'atto di fusione le parti non solo hanno stabilito un contributo fisso in favore del terzo CI IA, ma non hanno sottoposto la corresponsione di tale contributo ad alcuna condizione, a differenza del preesistente art. 64 dello statuto della AN
IA di LO, il quale subordinava espressamente il contributo alla sussistenza di un utile annuale risultante dal bilancio.
La Corte condivide pertanto la conclusione raggiunta in tal senso dal Tribunale. A ciò si aggiunga che per stessa ammissione dell'appellante sino al 2011 l'obbligazione è stata sempre adempiuta, a prescindere dunque dalla chiusura in perdita di esercizi.
3.3 - Va infine disatteso il terzo motivo di appello a mezzo del quale Parte_1
ha dedotto che l'obbligazione de qua sia senza termine ed ha lamentato che il
[...]
Tribunale di LO abbia arbitrariamente ritenuto l'obbligazione perpetua e ricondotta al termine di durata della società incorporante, escludendo la possibilità dell'appellante di recedere ex uno latere. Di contro ha invocato l'applicazione della giurisprudenza in materia di obbligazioni continuate e periodiche che riconoscono, nel caso di mancata determinazione della durata, il potere di recesso in capo alla parte onerata. A conclusione dell'esposizione della censura, ha domandato di accertare e dichiarare la validità del recesso manifestato.
In via preliminare va rigettata l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità della domanda di accertamento della validità del recesso. A nulla, infatti, rileva che tale domanda non sia stata proposta specificamente nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, atteso che l'appellante ha puntualmente argomentato in tal senso nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella memoria di replica. Infatti, nel corpo dei rispettivi atti ha espressamente concluso per l'accertamento della validità ed efficacia del recesso manifestato dalla Parte_1
(cfr. pag. 8 atto di citazione in opposizione;
pag. 6 memoria di replica), salvo poi chiedere la
[...]
declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia e, in generale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, nel merito, l'eccezione è comunque infondata.
Ed invero, il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, occorrendo piuttosto valorizzare l'intenzione delle parti, giusti pagina 9 di 11 criteri di cui all'art. 1362 c.c. Non può pertanto non convenirsi con le conclusioni cui è pervenuto il
Collegio laddove ha statuito che il contratto trova la propria causa concreta nelle ragioni economiche sottese alla fusione per incorporazione, nonché in quelle di sostegno mutualistico ancora presenti in
AN IA di LO, che hanno giustificato la perpetuità dell'obbligazione pattuita, scoraggiate dal legislatore, ma dallo stesso ammesse anche in forma atipica (1869 c.c.).
Pertanto, a ben vedere l'obbligazione non è senza termine, né a tempo indeterminato. In tal senso la decisione impugnata ha correttamente richiamato la sentenza n. 639/2021 la quale ha statuito che
“l'obbligazione di cui si discute non è a tempo indeterminato, ma soggetta al medesimo termine di durata della società incorporante”.
Ciò posto, occorre rilevare che le parti non hanno previsto la facoltà di recedere dal contratto per cui, in ragione della fonte contrattuale dell'obbligazione, deve convenirsi che trovi applicazione l'art. 1372
c.c. in ragione del quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Per le ragioni esposte l'appello va dichiarato infondato.
4. – Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
conferma la sentenza del Tribunale di LO, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n.
332/2022, Rep. 529/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12136/2019, emessa in data 24.1.2022 e pubblicata in data 14.2.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite liquidate in complessivi euro
9.697,95 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
pagina 10 di 11 Così deciso in LO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 510/2022 promossa da:
C.F. , P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante Avv. Maria con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3 CP_1
in Siena (SI), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Valerio di Gravio del Foro di Roma (pec
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_1
Armando Accongiagioco del Foro di LO (pec sito in Via Email_2
San Marcellino n. 3-2/A in LO (BO)
APPELLANTE
Contro
, C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore Dott. con sede in Via Indipendenza n. 67/2 in LO CP_3
(BO), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Rossi del Foro di LO (pec ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_3
difensore sito in Piazza San Martino n. 1 in LO (BO)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di LO, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 332/2022, Rep. 529/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12136/2019, emessa in data 24.1.2022 e pubblicata in data 14.2.2022
pagina 1 di 11 Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 14.01.2025 - depositata in data 20.1.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note scritte depositate il 13 gennaio 2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o conclusione, ivi comprese le eccezioni rispetto alle quali si è espressamente presa posizione con le note di trattazione scritta relative all'udienza del 20 settembre 2022:
- accogliere l'appello promosso dalla per i motivi in atti Parte_1
illustrati, e, dunque, riformare la Sentenza n. 332/2022, emessa dal Tribunale di LO a definizione del procedimento rubricato con R.G. n. 12136/2019, pubblicata in data 14 febbraio 2022 e notificata in data 18 febbraio 2022; e, per l'effetto,
- dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2978/2019 per tutte le ragioni in atti esposte;
Contr
- accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del recesso operato da
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
Per Controparte_2
come da note scritte depositate il 14 gennaio 2025:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di LO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 332/2022, emessa dal Tribunale di LO in data 24.01.2022 e pubblicata il 14.02.2022 e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
- in ogni caso, condannare la appellante al rimborso delle spese processuali del presente grado Pt_1
di giudizio, comprensive delle spese generali ex art. 13 D.M. n. 55/2014, del contributo per C.N.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 17.7.2019 Parte_1
ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2978/2019, emesso in data 21 maggio 2019 e pubblicato in data 28 maggio 2019, nel procedimento rubricato al n.
5460/2019, con il quale il Tribunale di LO, in accoglimento del ricorso presentato dalla ha ingiunto Controparte_2 Parte_1 di pagarle la somma di euro 65.325,40, quale contributo dovuto ai sensi dell'art. 64 dello statuto della pagina 2 di 11 banca relativo all'anno 2017,oltre interessi di mora nella misura legale dalla messa in mora all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio e successive occorrende.
A sostegno dell'opposizione ha contestato la Parte_1 prospettazione della parte ricorrente nella fase monitoria, deducendo che l'obbligo assunto dalla AN
IA di LO costituirebbe una promessa unilaterale atipica, priva di giustificazione causale e, come tale, improduttiva di effetti ex art. 1987 c.c.; che tale impegno assunto, in ragione dell'entità, della durata indeterminata e della gratuità, andrebbe qualificato come donazione e ne ha eccepito la nullità per difetto di forma;
ha comunque eccepito l'inesistenza del credito ingiunto, a tal fine asserendo che l'obbligo assunto prima dalla e, poi, dalla Controparte_5 [...]
in forza dell'art. 64 dello Statuto, era condizionato alla realizzazione Parte_1 di un utile di esercizio, utile non realizzato dall'opponente per l'annualità 2017; ha dedotto di aver effettuato per meri fini cautelativi il pagamento degli importi relativi alle annualità successive al 2011, senza che ciò valesse quale riconoscimento delle pretese di controparte, tanto che aveva sempre proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi già ottenuti dall'opposta, con riguardo alle precedenti annualità, e spiegato appello avverso le sentenze che avevano definito i relativi giudizi.
Nel predetto giudizio di opposizione si è costituita in data 12/11/2019 Controparte_2
, contestando tutto quanto dedotto da parte opponente, e chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione. Segnatamente ha rappresentato che la CI IA di LO aveva costituito una propria AN Cooperativa nel 1881, divenuta nel 1883, denominazione poi Controparte_6
mutata nel 1955 in che ai sensi dell'art. 64 del Pt_1 Controparte_7
proprio statuto era tenuta a conferire annualmente a CI IA Parte_2
di LO il 5% dell'utile netto risultante dal bilancio, per il perseguimento delle finalità della CI
IA di LO;
che con atto di fusione a rogito Notaio del 21.12.1988 AN IA di Per_1
LO si era fusa per incorporazione in e, all'art. 7 dell'atto di fusione, Controparte_5
l'incorporante aveva confermato l'obbligo di erogare a CI IA di Controparte_5
LO, peraltro per la somma annua di L. 60.000.000 da adeguarsi secondo i rilevamenti ISTAT, in sostituzione del diritto spettante alla CI IA a norma dell'art. 64 dello statuto di AN IA di LO;
che in data 16 settembre 2008, con atto a rogito Notaio Per_2 Controparte_5 si era fusa per incorporazione in , subentrando ai sensi dell'art. 4 dello Parte_1
statuto in tutte le posizioni attive e passive della incorporata. Pt_1
Ha dedotto che fino al 2011 l'opponente e, ancor prima, avevano Controparte_5 regolarmente adempiuto l'obbligazione assunta verso l'appellata e che solo successivamente, a partire pagina 3 di 11 dal contributo per l'anno 2012, l'opponente aveva rifiutato il pagamento, costringendo l'opposta ad agire in giudizio in via monitoria, per l'effetto ottenendo una pluralità di decreti ingiuntivi.
Quanto al credito vantato, l'opposta ne ha sottolineato la natura contrattuale, in quanto dovuta in forza della clausola prevista dall'art. 7 dell'atto di fusione, parte integrante dell'atto di fusione predetto, che dispiegherebbe effetti analoghi ad un contratto a favore del terzo, stipulato tra l'incorporante
[...]
e l'incorporata AN IA di LO, a beneficio del terzo CI Controparte_5
IA di LO.
Ha, inoltre, dedotto che l'incorporante aveva assunto l'impegno di pagamento del contributo annuale a beneficio di CI IA di LO non per scopi liberali, ma per ragioni di convenienza economica, ed ha sostenuto l'infondatezza della pretesa qualificazione dell'accordo in termini di donazione, mentre per effetto dell'art. 7 l'obbligo di pagamento di una percentuale degli utili era stato sostituito da un contributo in misura fissa, dovuto incondizionatamente alla CI IA di
LO.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di LO, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 332/2022 Rep. 529/2022 emessa in data 24 gennaio 2022 e pubblicata in data 14.2.2022 ha così statuito: “RIGETTA l'opposizione in esame e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo N. 2978/2019, emesso in data 21-28 maggio 2019, già provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; CONDANNA l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio di opposizione liquidate in € 6.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge”.
A sostegno della decisione il Collegio, condividendo altre pronunce emesse in analoghe controversie, ha qualificato l'obbligazione de qua come impegno di natura contrattuale assunto prima dalla
[...]
poi dalla a Controparte_5 Parte_1
beneficio della CI IA di LO attraverso gli atti di fusione per incorporazione succedutisi nel tempo, ritenendo che le volontà delle società coinvolte, cristallizzate nell'atto di fusione, in linea con le rispettive deliberazioni assembleari, sono confluite in un accordo che risulta confacente e satisfattivo rispetto agli interessi tanto dello stipulante quanto della promittente Pt_3 Pt_4
secondo lo schema giuridico del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., in ragione della previsione,
a carico del promittente, di un'obbligazione pecuniaria annuale che impone il pagamento di una somma fissa predeterminata e, diversamente da quella originariamente assunta da ex proprio Statuto, Pt_3
del tutto svincolata dai risultati di esercizio.
Il Collegio ha poi ritenuto che l'obbligazione non sia suscettibile di qualificazione in termini di atto di liberalità, bensì di obbligazione perpetua, avente causa nelle ragioni e valutazioni economiche –
pagina 4 di 11 finanziarie sottese alla fusione per incorporazione, nonché in quelle di sostegno mutualistico ancora presenti nella stipulante Pertanto, trattandosi di un impegno nascente da contratto, l'obbligata Pt_3
non può liberarsi dal relativo vincolo attraverso una unilaterale manifestazione di volontà, ma ai sensi dell'art. 1372 c.c. soltanto in virtù di mutuo consenso o per le ulteriori cause ammesse dalla legge.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato in data 21 marzo 2022, affidando l'impugnazione a tre ordini di
[...] motivi e contestando preliminarmente l'omessa motivazione della sentenza appellata, nella quale il
Collegio Giudicante avrebbe a suo dire erroneamente fondato il proprio convincimento su sentenze per le quali pendono giudizi dinanzi alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione.
Su tale premessa, con il primo motivo ha dissentito circa la qualificazione data all'obbligazione come contratto a favore di terzo, anziché come promessa unilaterale atipica o donazione, in particolare deducendo la mancata prova dell'interesse della alla stipula di un Controparte_5
contratto a favore di terzo, precisando inoltre che l'impegno assunto da AN IA di LO di ripartire il 5% dei propri utili di esercizio in favore di CI IA di LO era contenuto unicamente nell'art. 64 dello Statuto della banca la quale ben poteva rimuovere la relativa clausola attraverso una semplice delibera assembleare, privando unilateralmente l'appellata di tale beneficio. Ha
Parte Parte altresì aggiunto che non vi sarebbe la prova che l'accordo siglato da e sia la rinegoziazione dei pregressi impegni.
Ha, inoltre, eccepito che, quant'anche fosse condivisa la qualificazione del Tribunale come contratto a favore del terzo, il medesimo sarebbe nullo per difetto di forma dell'atto di liberalità ex artt. 782 cc e art. 48 legge notarile.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza e la violazione degli artt. 1362
e ss. c.c. nella parte in cui ha ritenuto che l'obbligazione fosse svincolata dai risultati di esercizio, evidenziando che l'unica modifica apportata alla previsione statutaria ha riguardato la quantificazione della somma da corrispondere a CI IA di LO che, anziché determinata in base alla percentuale del 5% degli utili di esercizio, è stata forfettizzata nella somma di Lire 60.000.000, importo parimenti condizionato alla realizzazione di un utile di esercizio da parte della Pt_1
Con il terzo motivo ha lamentato che il Tribunale di LO, sebbene l'atto di fusione non rechi la durata dell'obbligazione, ha arbitrariamente ritenuto la medesima “perpetua” o ricondotta al termine di durata della società incorporante. Ha, pertanto, dedotto che in assenza di durata dell'obbligazione continuata o periodica, la parte onerata ha il potere di recesso unilaterale, nel caso di specie esercitato formalmente con l'atto di citazione in opposizione al primo decreto ingiuntivo, relativo all'annualità
2012, ottenuto dalla CI IA di LO, successivamente reiterato con i successivi atti di pagina 5 di 11 citazione in opposizione e con raccomandata del 25.10.2016. Ha, pertanto, domandato di accertare e dichiarare la validità del recesso manifestato.
2.1 - Si è costituita in giudizio , la quale ha resistito Controparte_2 all'impugnazione chiedendone il rigetto, precisando a sua volta che, pur pendendo dinanzi alla Corte di
Cassazione quattro giudizi tutti caratterizzati da connessione soggettiva ed oggettiva con il presente giudizio (R.G. 17662/2021; R.G. 23597/2021; R.G. 25068/2021 e R.G. 15980/2022), una delle sentenze pronunciate dalla Corte di Appello di LO ( la sentenza n.1447/2021) sarebbe in realtà passata in giudicato in ragione del fatto che nel controricorso ex art. 370 c.p.c. notificato il 20.10.2021, depositato nell'ambito del procedimento pendente avanti alla Corte di Cassazione recante R.G. n. Contr 23597/2021, poiché il ricorso ex art 360 c.p.c. sarebbe stato notificato dall'appellante solo una volta decorso inutilmente il termine perentorio ex art. 325 c.p.c., come in quella sede eccepito.
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, ha dedotto di aver provato l'interesse tanto della promittente quanto della stipulante AN IA di LO, Controparte_5
dimostrato dalla serrata trattativa tra le stesse intercorsa per addivenire alla stipulazione del contratto di fusione per incorporazione (sub docc. 14-26) e che l'art. 7 ha costituito una condizione contrattuale che concorse a formare il costo economico dell'operazione di fusione. Ha, inoltre, aggiunto che costituirebbe circostanza allegata e non contestata il fatto che la compagine sociale della AN IA di LO corrispondesse in gran parte alla compagine sociale della CI IA di LO, di cui la prima era emanazione, ragion per cui il riconoscimento, nell'atto di fusione, del contributo avrebbe costituito il prezzo da pagare per convincere i soci della incorporata AN IA di LO ad approvare, a loro volta, il progetto di fusione. Ha altresì evidenziato la correttezza della sentenza nella parte in cui ha escluso che l'obbligazione possa qualificarsi come atto di liberalità, atteso che
[...] avrebbe assunto tale impegno in ragione dell'acquisizione di un cospicuo Controparte_5 patrimonio immobiliare e tale obbligazione avrebbe concorso a formare il costo dell'incorporazione.
Da ultimo ha dedotto che, quand'anche considerata come donazione, la forma richiesta dall'art. 782
c.p.c. sarebbe rispettata in ragione del fatto che l'atto di fusione è un atto pubblico.
Quanto al secondo motivo di appello ha insistito nel dedurre che l'originario diritto di alla CP_8 percezione di una quota parte dell'utile, incerto nell'an e nel quantum, non sarebbe stato modificato solo nel quantum, come vorrebbe l'appellante, ma sostituito, in forza dell'art. 7 dell'atto di fusione, da un diverso diritto alla percezione di un contributo in misura fissa, dovuto incondizionatamente alla
CI operaia di LO che neppure era socia dell'incorporante Controparte_5
Quanto al terzo motivo di appello ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda nuova volta ad accertare e dichiarare la validità del recesso manifestato dalla Parte_1
pagina 6 di 11 e ha evidenziato la correttezza della sentenza nell'aver applicato gli artt. 1372 e 1373 c.c. alla Pt_1 fattispecie, ritenendo l'obbligazione sottoposta allo stesso termine di durata della società incorporante.
All'esito della trattazione cartolare le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza depositata in data 20 gennaio 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – L'appello non è meritevole di accoglimento e va respinto.
3.1- E' in primo luogo infondato il primo motivo di appello a mezzo del quale
[...]
ha dedotto che la qualificazione come contratto a favore di terzo non Parte_1
sarebbe supportata da alcuna evidenza probatoria, non essendovi la prova di qualsivoglia apprezzabile interesse per l'incorporante e per l'incorporata AN IA di Controparte_5
LO. Ha pertanto invocato una qualificazione in termini diversi dell'articolo 7 della fusione tra i predetti Istituti.
Ritiene invece questa Corte pienamente condivisibile l'orientamento univoco formatosi presso il
Tribunale di LO e recepito anche dalla sentenza impugnata, oltre che da altre decisioni di questa
Corte di Appello, ben potendone essere valorizzato il percorso argomentativo (in tal senso Corte
d'Appello di LO, sentenza n. 639/2021 pubblicata il 26.3.2021; Corte d'Appello di LO sentenza n. 1447/2021 pubblicata l'8.6.2021; Corte d'Appello di LO sentenza n. 1638/2021, pubblicata il 22.6.2021; Corte d'Appello di LO sentenza n. 875/2022, pubblicata il 12.4.2022).
Non vi è dubbio invero che il negozio in questione possa essere qualificato alla stregua di contratto a favore di terzo, poiché l'art. 7 dell'atto di fusione a rogito notaio Rep. n. 16448, Racc. n. 4094 Per_1
statuiva l'assunzione dell'obbligazione da parte della promittente con la Controparte_5
stipulante AN IA di LO all'erogazione a favore della terza CI IA di LO della somma annua di lire 60.000.000= (sessanta milioni), da adeguarsi secondo i rilevamenti dell'ISTAT, in sostituzione del diritto spettante alla predetta società in forza di quanto previsto dallo
Statuto della AN IA di LO (che prevedeva l'attribuzione a favore della CI IA del 5% dell'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea).
Tanto a valere per la , nella quale, a mezzo atto a rogito Notaio Parte_1 Per_2
Rep. 26957, nel 2008 è confluita mediante fusione per incorporazione ed Controparte_5 alla quale, pertanto, l'appellante è subentrata nelle posizioni attive e passive, ai sensi dell' articolo 4 dell'atto di fusione.
pagina 7 di 11 Tale natura contrattuale, inoltre, non viene certamente meno in ragione dell'estinzione di una delle parti
(l'incorporata) per effetto dell'atto di fusione. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione con cui l'appellante pretende la riconducibilità dell'obbligo alla promessa unilaterale atipica.
E' inoltre senz'altro ravvisabile anche l'interesse della stipulante AN Operativa di LO, ai sensi dell'art. 1411 c.c. e a mezzo di tale contributo, aveva interesse (peraltro manifestato) ad assicurare continuità alla CI IA (cfr. doc. 22), continuità che sarebbe venuta meno privando i soci di tale beneficio, senza considerare che la compagine sociale della era in parte corrispondente a quella CP_8 dell'incorporanda, ragion per cui gli organi della AN IA di LO verosimilmente accettarono di addivenire alla fusione anche in virtù di tale impegno assunto dall'incorporante. Inoltre, dalla trattativa intercorsa e dall'atto di fusione stesso emerge inequivocabilmente che l'obbligo di cui all'art. 7 ha concorso a formare il costo economico dell'operazione di fusione. Risulta documentalmente provato che fu proprio l'incorporante in competizione Controparte_5
con a proporre liberamente la corresponsione annuale alla terza CI Controparte_9
IA di LO (socia dell'incorporanda) della somma di lire 60.000.000, in luogo dell'impegno della AN IA di LO (incorporanda) di corrispondere la quota del 5% degli utili annui.
Parimenti risulta provato che l'accettazione di tale proposta fosse subordinata alla definizione della trattativa di fusione in corso (cfr. doc. 19).
A ciò si aggiunga che dall'atto di fusione risulta che la stipula avrebbe comportato per l'incorporante l'acquisizione di un cospicuo patrimonio immobiliare, indi per cui è evidente l'interesse della
[...]
ad assumere tale impegno contrattuale. Deve dunque concludersi che Controparte_5
l'obbligazione non fu certamente assunta dall'incorporante per spirito di liberalità, essendo stata pattuita all'esito delle trattative aventi ad oggetto la fusione e le relative condizioni economiche.
Ne discende l'infondatezza dell'eccepita nullità per difetto di forma ex artt. 782 c.c. e 48 legge notarile.
In definitiva, a mezzo dell'atto di fusione del 1988, la AN IA di LO e la Controparte_5
diedero attuazione alle rispettive delibere assembleari di fusione, concordando il
[...]
trattamento dei soci dell'incorporata AN IA di LO e così riconoscendo alla CI
IA di LO il contributo annuo di lire 60 milioni, rivalutabile secondo ISTAT.
Parimenti infondato l'assunto dell'appellante secondo cui non vi sarebbe la prova che l'accordo siglato da AN IA di LO e sia la rinegoziazione dei pregressi impegni. Controparte_5
Ed invero, come correttamente statuito dal Collegio di prime cure, per effetto della fusione,
l'incorporante subentra integralmente in tutte le posizioni giuridiche dell'incorporata sicché
[...]
in assenza di diversa pattuizione, sarebbe subentrata nell'obbligazione assunta da Controparte_5
AN IA di LO in forza dell'art. 64 dello statuto. Deve pertanto ritenersi che le parti abbiano pagina 8 di 11 convenuto l'assunzione di un nuovo obbligo di erogazione in favore di CI IA di LO nei termini di cui all'atto di fusione.
3.2- Con il secondo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza e la violazione degli artt.
1362 e ss. c.c. nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che l'obbligazione fosse svincolata dai risultati di esercizio e, dunque, dovuta anche per gli esercizi chiusi in perdita.
Tale assunto è senz'altro infondato.
Sul punto ci si limita ad osservare che con l'art. 7 dell'atto di fusione le parti non solo hanno stabilito un contributo fisso in favore del terzo CI IA, ma non hanno sottoposto la corresponsione di tale contributo ad alcuna condizione, a differenza del preesistente art. 64 dello statuto della AN
IA di LO, il quale subordinava espressamente il contributo alla sussistenza di un utile annuale risultante dal bilancio.
La Corte condivide pertanto la conclusione raggiunta in tal senso dal Tribunale. A ciò si aggiunga che per stessa ammissione dell'appellante sino al 2011 l'obbligazione è stata sempre adempiuta, a prescindere dunque dalla chiusura in perdita di esercizi.
3.3 - Va infine disatteso il terzo motivo di appello a mezzo del quale Parte_1
ha dedotto che l'obbligazione de qua sia senza termine ed ha lamentato che il
[...]
Tribunale di LO abbia arbitrariamente ritenuto l'obbligazione perpetua e ricondotta al termine di durata della società incorporante, escludendo la possibilità dell'appellante di recedere ex uno latere. Di contro ha invocato l'applicazione della giurisprudenza in materia di obbligazioni continuate e periodiche che riconoscono, nel caso di mancata determinazione della durata, il potere di recesso in capo alla parte onerata. A conclusione dell'esposizione della censura, ha domandato di accertare e dichiarare la validità del recesso manifestato.
In via preliminare va rigettata l'eccezione, formulata dall'appellata, di inammissibilità della domanda di accertamento della validità del recesso. A nulla, infatti, rileva che tale domanda non sia stata proposta specificamente nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, atteso che l'appellante ha puntualmente argomentato in tal senso nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nella memoria di replica. Infatti, nel corpo dei rispettivi atti ha espressamente concluso per l'accertamento della validità ed efficacia del recesso manifestato dalla Parte_1
(cfr. pag. 8 atto di citazione in opposizione;
pag. 6 memoria di replica), salvo poi chiedere la
[...]
declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia e, in generale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, nel merito, l'eccezione è comunque infondata.
Ed invero, il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, occorrendo piuttosto valorizzare l'intenzione delle parti, giusti pagina 9 di 11 criteri di cui all'art. 1362 c.c. Non può pertanto non convenirsi con le conclusioni cui è pervenuto il
Collegio laddove ha statuito che il contratto trova la propria causa concreta nelle ragioni economiche sottese alla fusione per incorporazione, nonché in quelle di sostegno mutualistico ancora presenti in
AN IA di LO, che hanno giustificato la perpetuità dell'obbligazione pattuita, scoraggiate dal legislatore, ma dallo stesso ammesse anche in forma atipica (1869 c.c.).
Pertanto, a ben vedere l'obbligazione non è senza termine, né a tempo indeterminato. In tal senso la decisione impugnata ha correttamente richiamato la sentenza n. 639/2021 la quale ha statuito che
“l'obbligazione di cui si discute non è a tempo indeterminato, ma soggetta al medesimo termine di durata della società incorporante”.
Ciò posto, occorre rilevare che le parti non hanno previsto la facoltà di recedere dal contratto per cui, in ragione della fonte contrattuale dell'obbligazione, deve convenirsi che trovi applicazione l'art. 1372
c.c. in ragione del quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Per le ragioni esposte l'appello va dichiarato infondato.
4. – Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
conferma la sentenza del Tribunale di LO, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n.
332/2022, Rep. 529/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12136/2019, emessa in data 24.1.2022 e pubblicata in data 14.2.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite liquidate in complessivi euro
9.697,95 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
pagina 10 di 11 Così deciso in LO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 11 di 11