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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/12/2024, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nella persona dei magistrati dott.ssa Julia Dorfmann - Presidente dott.ssa Daniela Pol - Giudice dott. Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 860/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. MORO MICHAELA giusta delega in atti, Parte_1
presso il cui studio in VIA DELLA MENDOLA 46 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del 19/09/2024: “Il procuratore della ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso.” come da ricorso: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. previsa dichiarazione di addebito nel confronti del Sig. disporre che nessun assegno CP_1
alimentare sia previsto in favore della marito ove questi ne faccia richiesta pagina 1 di 3 […]
Con vittoria delle spese di lite”
e dal Pubblico Ministero in data 02-28/10/2024“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento della domanda di parte attrice.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/02/2023 la parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale per chiede la separazione giudiziale con addebito al marito;
il convenuto CP_1
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del
[...]
18/07/2024.
2. Il tentativo di conciliazione non è stato esperito non essendo comparso il convenuto. All'esito dell'udienza presidenziale il giudice delegato dalla Presidente del Tribunale ha emesso l'ordinanza ex art. 708 cpc dando con essa i provvedimenti temporanei ed urgenti opportuni.
All'ultima udienza tenutasi dinanzi al giudice istruttore la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
3. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 20/05/2021 a Bolzano, trascritto presso lo stato civile del Comune di Bolzano;
- dal matrimonio non sono nati figli;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta ampiamente provata. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
Il fallimento del matrimonio è stato causato dalla condotta aggressiva e violenta del marito come ampiamente documentata in atti (cfr. varia documentazione dimessa dalla ricorrente, da ultimo sentenza del Tribunale di Bolzano – sezione penale n. 1013/2024 con la quale il convenuto è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per le sue condotte aggressive perpetrate a danno della moglie) sicché va accolta la richiesta della ricorrente di addebito della separazione al marito
(la pronuncia in punto addebito assorbe la richiesta della ricorrente in punto esclusione di assegno alimentare per il marito, peraltro nemmeno richiesto dal marito rimasto contumace).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a CP_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai sensi del decreto pagina 2 di 3 ministeriale n. 55 del 10/03/2014, come segue: Euro 860,00 per la fase di studio della controversia,
Euro 650,00 per la fase introduttiva, Euro 910,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.460,00 per la fase decisionale, e dunque complessivamente Euro 3.880,00 per compenso totale, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55) ed Euro 138,15 per spese anticipate, oltre CPA ed IVA sulle poste soggette come per legge.
5. La competenza del Tribunale adito sussiste, avendo avuto i coniugi l'ultima residenza comune (di fatto) nel circondario di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc e 706 ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Bolzano (BZ) il 20/05/2021 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bolzano (BZ) al numero 66-I/2021; dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
CP_1
condanna
a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in CP_1 Parte_1
Euro 3.880,00 per compenso totale, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie ed
Euro 138,15 per spese anticipate, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 05/12/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nella persona dei magistrati dott.ssa Julia Dorfmann - Presidente dott.ssa Daniela Pol - Giudice dott. Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 860/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. MORO MICHAELA giusta delega in atti, Parte_1
presso il cui studio in VIA DELLA MENDOLA 46 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del 19/09/2024: “Il procuratore della ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso.” come da ricorso: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. previsa dichiarazione di addebito nel confronti del Sig. disporre che nessun assegno CP_1
alimentare sia previsto in favore della marito ove questi ne faccia richiesta pagina 1 di 3 […]
Con vittoria delle spese di lite”
e dal Pubblico Ministero in data 02-28/10/2024“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento della domanda di parte attrice.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/02/2023 la parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale per chiede la separazione giudiziale con addebito al marito;
il convenuto CP_1
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all'udienza del
[...]
18/07/2024.
2. Il tentativo di conciliazione non è stato esperito non essendo comparso il convenuto. All'esito dell'udienza presidenziale il giudice delegato dalla Presidente del Tribunale ha emesso l'ordinanza ex art. 708 cpc dando con essa i provvedimenti temporanei ed urgenti opportuni.
All'ultima udienza tenutasi dinanzi al giudice istruttore la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
3. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 20/05/2021 a Bolzano, trascritto presso lo stato civile del Comune di Bolzano;
- dal matrimonio non sono nati figli;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta ampiamente provata. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
Il fallimento del matrimonio è stato causato dalla condotta aggressiva e violenta del marito come ampiamente documentata in atti (cfr. varia documentazione dimessa dalla ricorrente, da ultimo sentenza del Tribunale di Bolzano – sezione penale n. 1013/2024 con la quale il convenuto è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per le sue condotte aggressive perpetrate a danno della moglie) sicché va accolta la richiesta della ricorrente di addebito della separazione al marito
(la pronuncia in punto addebito assorbe la richiesta della ricorrente in punto esclusione di assegno alimentare per il marito, peraltro nemmeno richiesto dal marito rimasto contumace).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va condannata a CP_1
rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che sono liquidate, ai sensi del decreto pagina 2 di 3 ministeriale n. 55 del 10/03/2014, come segue: Euro 860,00 per la fase di studio della controversia,
Euro 650,00 per la fase introduttiva, Euro 910,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.460,00 per la fase decisionale, e dunque complessivamente Euro 3.880,00 per compenso totale, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55) ed Euro 138,15 per spese anticipate, oltre CPA ed IVA sulle poste soggette come per legge.
5. La competenza del Tribunale adito sussiste, avendo avuto i coniugi l'ultima residenza comune (di fatto) nel circondario di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc e 706 ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Bolzano (BZ) il 20/05/2021 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bolzano (BZ) al numero 66-I/2021; dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
CP_1
condanna
a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in CP_1 Parte_1
Euro 3.880,00 per compenso totale, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie ed
Euro 138,15 per spese anticipate, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 05/12/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
pagina 3 di 3