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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 818/2020
d a
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. con sede in Siena, al Parte_2
Viale Toselli n. 43/6, unitamente a (C.F. Parte_3
e (C.F. ), C.F._1 Parte_4 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. RAFFAELE DI BIASE (C.F. ), C.F._3
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o quale incorporante di per Controparte_1 Controparte_2
atto di fusione 31/10/13 nn. 26498 Rep. e successivo atto di rettifica e integrazione pagina 1 di 34 26/03/2014, con sede in Milano, Via L. Cambi, n. 5 (C.F. ), in persona P.IVA_2
del Presidente del CdA, rappresentata e difesa dal sottoscritto Avv. Parte_5
GORIO ROBERTO (C.F. ), procuratore domiciliatario come C.F._4
da procura in atti.
APPELLATO
e con l'intervento di
società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_3
costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede legale in Via Vittorio
Alfieri, 1 - Conegliano (TV) (C.F. ) e per essa, quale mandataria, giusta P.IVA_3
procura autenticata per atto del Notaio di Sacile del 22/12/2020 Persona_1
Rep. 32155 Racc. 21408, la società di diritto italiano, con sede CP_4
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 i.v.,
iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p. IVA P.IVA_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. LUDINI ELIO (C.F. P.IVA_5
), procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._5
TERZO INTERVENUTO EX ART 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 11 dicembre 2024 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 21
agosto 2020 con il n. 1689/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante pagina 2 di 34 “Voglia la Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, riformare la sentenza n. 1689/2020 resa dal Tribunale di Brescia e per
l'effetto statuire e dichiarare:
1) In via preliminare e pregiudiziale si chiede che venga disposta ex art. 283 c.p.c. la
sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata
sussistendo i gravi e fondati motivi in atti libellati.
Nel merito
2) Accertare e dichiarare l'omessa pattuizione del TAEG/ISC del rapporto
contrattuale stipulato;
3) accertare e dichiarare la nullità-invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale,
delle clausole relative ai tassi contenute nei contratti: in particolare le clausole che
non prevedono l'indicazione del TAEG del contratto, in quanto indeterminate e/o
indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla
Legge n. 154/92 ed al TUB;
4) dichiarare la nullità delle medesime clausole e, conseguentemente, accertare e
ordinare, per tutta la durata del contratto di leasing de quo, l'applicazione del tasso
legale o, in subordine, l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 TUB;
5) accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula del
contratto di leasing, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo
sostenuto dall'attrice (TAEG/ISC);
6) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari, da parte della
in relazione al contratto di leasing de quo acceso dalla Controparte_1
ricorrente;
pagina 3 di 34 7) accertare e dichiarare se il TAEG non indicato a contratto, risulta superiore al
tasso soglia previsto al momento della stipula del contratto;
8) accertare e dichiarare che il Tasso di mora effettivo è superiore al Tasso Soglia di
Usura alla stipula;
9) dichiarare di conseguenza la nullità della clausola che pattuisce gli interessi del
contratto e la gratuità dello stesso ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
10) verificare in ogni caso, come l'Istituto di Credito abbia agito in dispregio della L.
108/96, perpetrando il reato di usura;
11) dichiarare per l'effetto e conseguentemente illegittimi, in tutto o in parte, gli
addebiti effettuati dalla banca agli odierni attori nel corso del rapporto bancario in
esame, in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;
12) rideterminare l'effettiva somma che dovrà essere restituita dalla banca, tenuto
conto che il contratto di leasing è estinto, compensando la somma in tal modo
rideterminata con quanto vantato dalla banca;
13) accertare e dichiarare la natura del contratto di leasing n. 270544, come leasing
traslativo con conseguente applicabilità in via analogica dell'art. 1526 c.c.;
14) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/invalidità delle clausole contrattuali
di cui all'art. 16 del contratto di leasing per violazione dell'art. 1322 c.c., dell'art.
1418 c.c., e quindi per contrarietà a norme imperative ed inderogabili, per violazione
dell'art. 1343 c.c. (illeceità della causa per contrarietà a norme imperative) e quindi
in violazione dell'art. 1526 c.c.;
15) pronunciarsi, inoltre, sulla natura vessatoria delle clausole pattuite in violazione
dell'art. 1341 c.c., con le conseguenze ex lege previste;
pagina 4 di 34 16) dichiarare l'applicabilità, al caso di specie, della normativa di cui all'art. 1526 I
comma c.c.;
17) accertare, pertanto, in via riconvenzionale, che parte opponente ha un credito nei
confronti della società di leasing, detratto l'equo compenso per l'utilizzo
dell'immobile negli anni e detratti i canoni scaduti fino alla risoluzione,
corrispondente quantomeno ad euro 136.106,98, oppure nella maggior o minor
somma che dovesse essere accertata in via istruttoria anche in conseguenza della
nullità della clausole che pattuiscono interessi usurari o dell'indeterminatezza delle
condizioni contrattuali;
18) accertare che il bene oggetto del contratto di leasing è stato venduto dalla
ad un prezzo inferiore al valore di mercato, tenuto conto anche Controparte_1
delle migliorie adottate dall'opponente;
19) ordinare, in conseguenza, alla società attrice la restituzione delle somme relative
ai canoni già versati dalla società opponente, detratto l'equo compenso per quanto
esposto in atti, ovvero per la maggior o minor somma che dovesse essere considerata
di giustizia ai sensi dell'art. 1526 I co c.c.;
20) accertare la nullità dei contratti di fideiussione dei Sig. e Parte_4
e conseguentemente dichiarare che nulla devono alla Parte_3 CP_1
a titolo di garanti per i motivi esposti in narrativa;
[...]
IN VIA SUBORDINATA E ANCHE RICONVENZIONALE
21) accertare e dichiarare nel caso in cui non trovasse applicazione il primo comma
dell'articolo 1526 c.c., sia per la denegata validità della sopra citata clausola
contrattuale, sia per la parziale dichiarazione di nullità delle medesime,
pagina 5 di 34 l'applicazione dell'art. 1526 II co. c.c.;
22) ridurre secondo equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., le richieste formulate da parte
ricorrente, al fine di non fare conseguire alla società di leasing un indebito di cui
all'art. 2033 c.c.;
23) ordinare ai sensi dell'art. 1526 II co. c.c., la riduzione dell'indennità nei limiti
sopra esposti con conseguente residuo diritto a conseguire somme di denaro a favore
dell'opponente nei limiti di quanto esposto in narrativa, ovvero in una diversa o
minor somma che dovesse essere ritenuto dal giudice adito di equità tenuto conto di
tutto quanto sopra esposto ed argomentato.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
24) accertare a qualsiasi titolo, la sproporzione delle richieste formulate da parte
ricorrente alla luce dell'acquisizione dei canoni già versati, e delle ulteriori richieste
effettuate e per l'effetto, compensare interamente, i crediti della società di leasing
con le richieste in tale sede avanzate da parte resistente, che quindi, essendo stato
già restituito l'immobile, nulla dovrebbe più versare avendo già ampiamente e più
che equamente soddisfatto tutte le richieste presenti e future della società di leasing.
25) Accertare anche d'ufficio la nullità dei contratti di fideiussione prodotti dalla
Leasing e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a titolo di garanzia dai
Sigg.ri e . Parte_3 Parte_4
AI FINI ISTRUTTORI si chiede l'ammissione di CTU tecnico contabile già
ritualmente richiesta nella causa di primo grado da intendersi qui integralmente
trascritta e riportata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 6 di 34 Dell'appellato
“In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà
della sentenza impugnata.
In via principale: dichiararsi l'inammissibilità e/o respingersi l'avverso appello,
anche per effetto delle domande formulate in via subordinata in primo grado e qui
riproposte in quanto assorbite dalla sentenza impugnata;
In via subordinata: condannarsi, in ogni caso, la controparte al pagamento
dell'importo di Euro 144.748,92 o delle diversa somma che dovesse risultare dovuta,
anche per effetto delle domande formulate in via subordinata in primo grado e qui
riproposte in quanto assorbite;
In via istruttoria: respingersi ogni avversa istanza istruttoria e - in via subordinata -
per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita, nonostante quanto
chiarito e provato documentalmente, non ritenesse di respingere allo stato degli atti
l'avverso appello, si reitera l'istanza di CTU, già proposta nel giudizio di primo
grado (anche in sede di precisazione delle conclusioni), diretta a “determinare
l'ammontare del credito della Società in relazione alla penale Parte_6
contrattuale di cui all'art.16 delle Condizioni Generali del Contratto e cioè
l'ammontare della attualizzazione delle rate a scadere al tasso indicato nelle
pattuizioni particolari maggiorato del prezzo pattuito per l'acquisto e dedotto il
ricavato dalla vendita dell'immobile (ovvero, in via di ulteriore subordine, per la
denegata ipotesi di applicazione dell'art. 1526 co. 1, c.c.) “per determinare l'equo
compenso per l'uso dell'immobile fatto dall'utilizzatore fino al rilascio oltre al danno
pagina 7 di 34 subito dalla Società di Leasing in conseguenza della risoluzione del contratto pari
alla differenza fra l'importo corrispondente all'ammontare complessivo dei
corrispettivi di leasing (ivi compreso il riscatto) e l'importo costituito dalla somma
fra i canoni percepiti dalla Società di Leasing (al netto dell'Iva) ed il netto del
ricavato conseguito dalla vendita dell'immobile, oltre alle spese sopportate medio
tempore”).
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi di entrambi i gradi di
giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più
opportuno accertamento e declaratoria:
- in via principale preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improponibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 nonché
348 ter c.p.c., non avendo l'impugnazione la pur minima “ragionevole probabilità di
essere accolta” per le causali di cui sopra, con ogni conseguenziale provvedimento;
- ancora in via preliminare rigettare, per i motivi descritti, la richiesta di
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.;
- nel merito in via principale, rigettare integralmente l'appello ex avderso proposto
perché infondato, in diritto ed in fatto, per le causali tutte di cui sopra e, per l'effetto,
confermare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Brescia, n. 1689, che ha
definito il giudizio R.G.n. 5123/2017, pubblicata in data 21.08.2020;
- nel merito in via subordinata, condannarsi, in ogni caso, la controparte al pagina 8 di 34 pagamento dell'importo di Euro 144.748,92 o delle diversa somma che dovesse
risultare dovuta.
- in via istruttoria, respingere la richiesta di CTU tecnico – contabile richiesta da
difesa appellante per i motivi descritti in precedenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società unitamente a e Parte_1 Parte_3
in qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto Parte_4
nr. 222/2017 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro
150.521,35, oltre interessi e spese, a fronte della risoluzione di un contratto di leasing immobiliare.
A sostegno dell'opposizione veniva eccepito i) il mancato espletamento della procedura di mediazione;
ii) l'assenza di prova documentale del credito con conseguente indeterminatezza della somma ingiunta;
iii) la mancata indicazione del
TAEG/ISC nel contratto di leasing con impossibilità di applicazione di interessi ultralegali;
iv) la pattuizione di un tasso di interesse usurario;
v) l'applicabilità
dell'art. 1526 cod. civ., cui conseguiva il diritto dell'opponente alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di canoni detratto l'equo compenso.
Costituendosi in giudizio la società di leasing contestava integralmente l'opposizione proposta.
Il tribunale preso atto del corretto espletamento della procedura di mediazione rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità. pagina 9 di 34 Egualmente rigettava l'eccezione relativa alla mancata prova del credito azionato, in quanto la somma ingiunta era stata quantificata a fronte delle pattuizioni contrattuali,
ed era onere dell'opponente allegare e provare pagamenti eventualmente non computati.
Parimenti infondate erano le contestazioni in merito alle modalità di indicizzazione dei canoni a scadere e del prezzo di opzione, in quanto essi erano chiaramente indicati nel contratto, ed i calcoli matematici erano sviluppati nel documento 6 allegato alla comparsa. A fronte di tali analitiche indicazioni era onere di parte opponente specificare in che cosa consistesse la contestazione, non potendo ritenersi idonea una generica doglianza di unilateralità dello sviluppo del calcolo.
Il tribunale prendeva atto del fatto che il decreto ingiuntivo opposto intimava il pagamento di spese per il complessivo importo di euro 19.400,00, e che parte opponente aveva contestato alcune delle fatture prodotte dall'opposta a sostegno delle sue pretese allegando la genericità delle causali, la non debenza delle voci esposte per
IMU e TASI e, in genere, per spese successive al rilascio dell'immobile, nonchè la duplicazione delle spese condominiali.
In merito il tribunale osservava che le clausole contrattuali prevedevano che tutte le spese concernenti la gestione dell'immobile fossero a carico dell'utilizzatore, non solo in vigenza del rapporto contrattuale ma anche successivamente alla risoluzione,
come emergeva dal contenuto degli articoli 12, 13 e 16 del contratto.
Tali clausole non potevano ritenersi invalide o inefficaci essendo evidente la ratio
risarcitoria loro sottesa: infatti, la risoluzione del contratto comportava la necessità,
pagina 10 di 34 per la concedente, di sostenerne le spese di gestione dell'immobile sino alla sua ricollocazione sul mercato e il rimborso di tali spese, resesi necessarie a fronte della risoluzione, aveva una chiara valenza risarcitoria.
In ogni caso tale circostanza non autorizzava la concedente ad ottenere il rimborso di spese esorbitanti o voluttuarie o non specificate.
Preso atto di quanto premesso il tribunale riteneva che fossero dovute le somme relative alla rivalsa IMU e TASI, alle spese condominiali e alle spese per la custodia e monitoraggio dell'immobile nel periodo di tempo intercorso tra la risoluzione e il rilascio dell'immobile e tra il rilascio e la sua ricollocazione sul mercato. Risultavano
dunque infondate le contestazioni relative alle fatture n. 6800671, 7549741, 0731784,
concernenti le spese di rivalsa IMU e TASI 2015, e alle fatture n. 526/15, 826/15,
0405065/16, 199975/16, 02/7207646, dovute quali compenso per le visite semestrali dell'immobile, trattandosi di spese congrue, e non generiche essendo individuabile la loro specifica causale.
Egualmente risultavano dovuti gli importi contenuti nelle seguenti fatture:
-la somma esposta nella fattura 7336676 del 30/10/2015 in quanto concerneva rimborsi spese condominiali;
-la fattura n. 6421574 del 20/03/2015 avente ad oggetto spese legali;
-la fattura n. 02/6161084 del 29/01/2015 per recupero di spese condominiali;
-la fattura n. 0209737 del 29/02/2016 e la fattura n. 0209339 del 29/02/2016,
riguardanti il rimborso delle spese sostenute per la redazione della perizia estimativa e la spesa sostenuta per la verifica delle spese condominiali. pagina 11 di 34 Mentre il tribunale riteneva che non fossero dovute, in considerazione della genericità
delle indicazioni delle causali le fatture n. 0527544 del 30/05/2016, nr. 0710222 del
15/07/2016 e nr. 0795272 del 10/08/2016, e conseguentemente doveva ritenersi irripetibile la somma complessiva di euro 5.772,43.
Quanto alla contestazione relativa all'omessa indicazione dell'ISC, il tribunale riteneva che, con riguardo al contratto di leasing, non fosse obbligatoria l'indicazione del tasso ISC o del TAEG. Infatti, la delibera CICR del 4 marzo 2003, fondante il provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 che indica per quali contratti
Par era obbligatoria l'indicazione dell' , menzionava il contratto di leasing in modo autonomo rispetto alla categoria degli “altri finanziamenti”. Ne conseguiva che il provvedimento della Banca d'Italia sopra citato quando prevedeva l'obbligatorietà
Par dell'indicazione dell' per gli “altri finanziamenti” non poteva riferirsi al contratto di leasing in quanto indicato in modo autonomo dalla delibera CICR.
Egualmente non poteva trovare accoglimento l'eccezione relativa alla nullità della clausola n. 16 del contratto, in quanto quand'anche applicabile l'art. 1526 c.c. al leasing traslativo non determinava la nullità della clausola contrattuale sopra richiamata.
Il tribunale osservava che la lettura complessiva dell'art. 1526 c. c. prevedeva che, al diritto del venditore all'equo compenso per l'uso della cosa, si aggiungeva il diritto al risarcimento del danno, nonché la possibilità che le parti derogassero all'obbligo di restituzione delle rate. Dunque, la ratio della norma era, da un lato, quella di impedire che il contraente adempiente si arricchisse a fronte della risoluzione del contratto e,
pagina 12 di 34 dall'altro, quella di permettergli l'integrale risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento della controparte.
La clausola contrattuale in analisi soddisfaceva la medesima esigenza considerato che mirava a portare la concedente, contraente adempiente, nella stessa situazione patrimoniale nella quale sarebbe stata a fronte del corretto adempimento della controparte e cioè, nella sostanza, ad ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene che, in caso di regolare adempimento, sarebbe divenuto di proprietà dell'utilizzatore.
Inoltre, la legittimità di tale clausola si desumeva anche dal tenore dell'art. 1 comma
138 L. 124/2017 che, seppure non applicabile ratione temporis al contratto oggetto della causa, disciplinava le conseguenze della risoluzione contrattuale del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore con modalità sovrapponibili a quelle pattuite nel caso in esame, e tale conclusione era stata avvalorata anche dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 12552/2019.
Ulteriormente il tribunale affermava che parte opponente aveva eccepito la nullità
della clausola n. 16 essendo meramente potestativa nella parte in cui facoltizzava la concedente a chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno.
Il tribunale riteneva l'eccezione infondata considerando che la mera lettura dell'art. 1355 cod. civ. evidenziava che la facoltà del contraente di chiedere la liquidazione di un danno ulteriore era estranea a tale ipotesi di nullità che si applicava all'
“alienazione di un diritto” o “all'assunzione di un obbligo”.
Inoltre, il tribunale prendeva atto del fatto che parte opponente aveva allegato che la pagina 13 di 34 vendita del bene oggetto del leasing era stata effettuata ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, sicché la detrazione di quanto ricavato dalla vendita del bene non avrebbe ricondotto ad equità la clausola penale di cui all'art. 17.
In merito il tribunale, osservava che premesso che la vendita del cespite ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato potrebbe effettivamente imporre al giudice di ridurre l'entità della penale ex art. 1384 c. c. doveva essere rilevato come, in linea generale, non potesse pretendersi che la concedente, in quanto società finanziaria,
effettuasse pregnanti ricerche di mercato per individuare il compratore più interessato all'acquisto, pur essendo tenuta, anche solo in virtù del principio di buona fede, ad alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato.
Nel caso in esame la perizia allegata da parte attrice non forniva alcun elemento oggettivo a sostegno della quantificazione del valore in euro 330.000,00 effettuata sulla base di non meglio specificate quotazioni.
Maggiormente motivata era la perizia prodotta da parte convenuta che, oltre ad una minuziosa disamina dello stato dell'immobile (anche alla luce della conformità
catastale) e un'articolata indicazione degli elementi di fatto posti alla base del calcolo del valore di mercato (quali a titolo esemplificativo l'interrogazione all'agenzia delle entrate) individuava il valore di mercato del bene in euro 272.000,00.
Il tribunale rilevava che l'immobile era stato alienato nel luglio del 2016 al prezzo di euro 235.000,00, inferiore di poco più del 13% rispetto al valore di mercato.
Tuttavia, considerando che la perizia estimativa era comunque caratterizzata da un certo margine di discrezionalità e considerando altresì che, in linea di principio, la pagina 14 di 34 concedente aveva interesse ad allocare il bene al prezzo più alto possibile per rientrare nel proprio credito risarcitorio piuttosto che attenderne il recupero nei confronti dell'ex utilizzatore già inadempiente, in assenza di concreti elementi che deponessero per la concreta possibilità di ricollocare il bene ad un prezzo superiore,
doveva ritenersi che l'alienazione ad un prezzo del 13% circa inferiore rispetto a quello di mercato non fosse un comportamento contrario a buona fede e, tenuto anche conto dell'importo assoluto di tale detrazione (euro 37.000,00), non necessitasse di oggettiva riconduzione ad equità.
Il tribunale rigettava anche l'eccezione di nullità del tasso di interesse moratorio per superamento del tasso soglia in quanto non riteneva applicabile a tale tipologia di tassi la disciplina anti usura.
Ulteriormente il tribunale rilevava che in sede di comparsa conclusionale parte opponente aveva eccepito la nullità assoluta dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, in ragione del provvedimento della Banca
D'Italia n.55 del 2 Maggio del 2005 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il tribunale rigettava l'eccezione in quanto non essendo la Banca d'Italia organo giudiziario o legislativo, il provvedimento 55/2005 doveva essere qualificato quale atto amministrativo il cui contenuto doveva essere tempestivamente allegato e provato dalla parte che intende avvalersene.
Nel caso in esame il provvedimento non era stato tempestivamente prodotto, né era stato neppure indicato il suo contenuto, circostanza che non rendeva possibile alcuna valutazione di corrispondenza tra le condizioni contenute nei contratti di fideiussione pagina 15 di 34 “a valle” e l'intesa illecita “a monte”.
In conclusione, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo;
condannava parte opponente al pagamento della minor somma di euro 144.748,92, oltre interessi come da domanda monitoria;
condannava parte opponente a tenere indenne l'opposta delle spese di lite liquidate in euro 11.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
unitamente a e , in qualità di fideiussori
[...] Parte_3 Parte_4
per i seguenti motivi:
1) Eccessività della somma richiesta con il decreto ingiuntivo: parte appellante contesta che le somme ingiunte non sarebbero state provate, essendo il documento prodotto dalla società di leasing un mero estratto conto, neppure certificato ex art. 50
TUB.
Nonché parte appellante chiede che la sentenza andrà riformata nella parte in cui alla sono state addossate le spese condominiali, Imu, Tasi e Parte_1
quant'altro relativo al periodo dal 08/01/2015 fino alla vendita dell'immobile, ovvero anche quando l'utilizzatrice non era più in possesso dell'immobile.
Infine, parte appellante eccepisce l'errato conteggio delle somme dovute.
2)Con il secondo motivo di appello parte appellante contesta la mancata indicazione
Par dell' , cui conseguirebbe l'indeterminatezza o indeterminabilità del contratto.
pagina 16 di 34 3)Con il terzo motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà del tasso di mora pattuito.
4)Con il quarto motivo parte appellante eccepisce la nullità dell'art. 16 del contratto di leasing: in particolare parte appellante afferma che il contratto deve essere qualificato come leasing traslativo, cui consegue l'applicabilità dell'art. 1526 c.c..
Parte appellante eccepisce la nullità della clausola n. 16 pattuita in violazione del disposto di cui all'art. 1322 e dell'art. 1526 c.c., nonché la vessatorietà della medesima clausola.
5)Con il quinto motivo parte appellante eccepisce la nullità delle fideiussioni oggetto di causa per contrasto con la normativa antitrust, essendo conformi allo schema ABI
oggetto del provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello essendo infondato in fatto ed in diritto.
Cont In data 26 aprile 2021 è intervenuta in giudizio ( ”) e per Controparte_3
essa, quale mandataria la premettendo che: CP_4
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Controparte_3
Legge 30 aprile 1999 n. 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1, 4, 7.1 della Legge 130, concluso in data 01 dicembre 2020, ha acquistato pro-soluto da (la “Cedente”) tutti i crediti (per Controparte_1
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di leasing e risultanti dalla lista pagina 17 di 34 pubblicata – ai sensi dell'art.
7.1 della Legge 130 – sul sito internet https://www.unicreditleasing.it/it/info/cartolarizzazione.html;
- che della cessione è stato pubblicato avviso nella G.U. della Repubblica Italiana,
Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 05 dicembre 2020;
- che ha nominato Controparte_3 Controparte_5
dell'operazione con il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera
C), comma 6 e comma 6 bis, della Legge 130;
- che nella sua qualità di ha a sua volta Controparte_5 Controparte_5
incaricato di eseguire alcune attività, ivi incluse quelle relative al CP_4
recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti;
- che al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, ha conferito procura speciale Controparte_3
alla mandataria affinché, in nome e per conto di essa Mandante, CP_4
possa compiere tutto ciò che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere,
liquidare e/o ulteriormente cedere i Crediti, e quindi compiere atti, adempimenti,
attività e formalità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività
di amministrazione, tutela, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa pagina 18 di 34 la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costituita a favore della Cedente;
- che tra i crediti ceduti a è compreso quello vantato da Controparte_3
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
(C.F. ). P.IVA_1
Intervenendo in giudizio il concessionario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e contesta nel merito tutto quanto dedotto da parte appellante.
Nella propria comparsa conclusionale parte appellante contesta l'intervento di eccependo che non è stata fornita la prova della titolarità del Controparte_3
credito e della legittimazione ad agire.
Nello specifico parte appellante afferma che l'avviso di cessione crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non è prova della legittimazione ad agire né della titolarità del credito.
Tale avviso non possiede infatti efficacia certificativa o costitutiva, e nel caso di specie non è neppure stata provata l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 dicembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 19 di 34 In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione ad intervenire di per mancata prova della cessione del credito Controparte_3
oggetto di causa, in quanto il terzo intervenuto nel proprio atto costitutivo ha specificatamente indicato il link (riportato esplicitamente anche nella Gazzetta
Ufficiale n. 143/2020 ove è stata data notizia dell'operazione di cessione dei crediti)
dal quale è possibile verificare l'elenco dei crediti oggetto della cessione intervenuta,
fra i quali è ricompreso il credito oggetto del giudizio.
***
Con il primo motivo parte appellante eccepisce l'eccessività della somma richiesta con decreto ingiuntivo, ed in particolare che le somme azionate non sarebbero state provate.
Il Collegio rileva in primo luogo la genericità della contestazione, la quale risulta fondata su argomentazioni non volte specificatamente a censurare la statuizione di primo grado, ove il tribunale ha ritenuto che la somma richiesta fosse stata quantificata a fronte delle pattuizioni contrattuali e che fosse onere dell'utilizzatore dimostrare ed allegare gli eventuali pagamenti non computati dalla controparte.
Nel caso di specie si rileva che la concedente ha fornito la prova della sussistenza del proprio credito tramite la produzione dei documenti contrattuali, l'estratto conto del
11/11/2016, la lettera raccomandata inviata in data 21/12/2012 con la quale veniva comunicata la risoluzione del contratto, nonché tenuto conto dell'allegazione di tutte le fatture.
Egualmente è infondata l'argomentazione in forza della quale la somma richiesta pagina 20 di 34 dalla società di leasing risulterebbe eccessiva, in quanto in conformità alle previsioni contrattuali la somma concerne anche le spese relative alla rivalsa IMU e TASI, le spese condominiali, le spese di custodia e monitoraggio dell'immobile nel periodo intercorso fra la risoluzione e il rilascio dell'immobile, e fra il rilascio e la sua collocazione sul mercato.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il primo motivo di appello.
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce la mancata indicazione del
TAEG/ISC del contratto.
Par In merito all' , in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13146/2023 e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, va premesso che esso è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9
prevede che “la Banca d'Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in
ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto
un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la
formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”; tale articolo è, infatti, inserito nella pagina 21 di 34 sezione seconda riguardante <pubblicità e contratti>> e la rubrica dell'art. 9 è
<informazione contrattuale>>.
Pertanto, l' non ha alcuna funzione essenziale né incide sul piano della Pt_8
validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n. 24690: <<…pur
dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé non è oggetto di una clausola
pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass. 26/06/2019, n. 16907)>> né sul contenuto della prestazione a carico del cliente. La stessa Cassazione (n. 13146/2023) precisa altresì che “la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione
dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_8
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, dell'appena menzionato D.
Lgs. ... prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1,
lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG
pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
L'art. 117 TUB prevede al comma 4 che “I contratti indicano il tasso d'interesse e
ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora” e al comma 6 che “sono nulle e si
considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di
quelli pubblicizzati”, mentre al comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, prevede l'applicazione del tasso legale pagina 22 di 34 sostitutivo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del TAEG/ISC,
in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento,
deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea o mancata indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Per tale ragione la disciplina prevista dalla disposizione di cui all'art. 117, comma 6
TUB, valida per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, non può essere applicata al
TAEG/ISC, il quale ha natura unicamente informativa.
Infine, per completezza si rileva che parte appellante, in conclusione del motivo di appello, formula una generica doglianza relativa all'eventuale superamento del tasso soglia da parte del tasso di leasing indicato in contratto, pari a 3,70%, in considerazione del fatto che andrebbero computate ad esso anche tutte le voci di costo connesse al credito erogato.
Per esaustività il Collegio rileva che il tasso di leasing pattuito è inferiore al tasso soglia (pari al 6,28) previsto dal Decreto Ministeriale di riferimento per il periodo considerato (DM 26 marzo 2009, in vigore dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009)
tenuto conto che il contratto di leasing oggetto di causa è stato stipulato in data
25/06/2009.
Ulteriormente, come di seguito esplicitato, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità si osserva che non possono essere computati ai fini della verifica del superamento della soglia di usura voci di costo aventi “distinte funzioni”.
pagina 23 di 34 Considerato quanto premesso il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta l'usurarietà del tasso di mora, tenuto conto anche di ulteriori voci di costo omogenee, quali la penale prevista per
“recupero crediti insoluti” indicata in misura pari al 12%, in quanto essa viene applicata sull'intera rata scaduta e non versata al momento dell'inadempimento generando per il conduttore un esborso corrispondente alla sommatoria fra il tasso moratorio + 12% per crediti insoluti + la penale indicata nel contratto in euro 30,00
per ogni insoluto.
In conformità a quanto espresso nella sentenza n. 322/2025 il Collegio osserva che,
relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle
Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, la quale ha compiutamente affrontato la questione.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità
ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che,
per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può
essere sintetizzata nei seguenti termini: “La disciplina antiusura si applica agli
pagina 24 di 34 interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi
convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la
concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia
dovuta in relazione al contratto concluso”.
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione
del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in
modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una
clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la
formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto
moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti
quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione
media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con
la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi
moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza
degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Preso atto dell'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che ai fini della verifica del superamento della soglia usura possano essere computati agli interessi di mora ulteriori voci,
aventi una differente finalità e funzione.
pagina 25 di 34 Nello specifico la Corte di Cassazione ha escluso la sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori, affermando che “in tema di interessi
convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai
costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto)
sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio
della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi
corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i
primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi
per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Sez. 1,
Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Egualmente, la Corte di Cassazione con riferimento alla clausola di estinzione anticipata ha affermato che “non sono accumunabili, nella comparazione necessaria
alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo del credito
corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la
commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in
contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di
durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare,
viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto,
accordando il prestito, di avere dal negozio.” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022,
n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109).
Pur non avendo ad oggetto, le pronunce sopracitate, la sommatoria delle specifiche spese dedotte da parte appellante al tasso di mora, la ratio sottesa alle stesse risulta pagina 26 di 34 applicabile al caso in esame, in quanto è evincibile che, quale principio generale, la
Suprema Corte ha affermato che non possano essere computati ai fini della verifica del superamento della soglia di usura voci di costo aventi “distinte funzioni”.
Nel caso in esame, le spese dedotte da parte appellante, le quali andrebbero cumulate al tasso di mora, sono state pattuite per differenti funzioni, specificatamente indicate dalla stessa parte appellante. In particolare, la predeterminazione forfettaria al 12%
delle spese di recupero del credito non ha nulla a che vedere con la determinazione in favore della banca di un interesse ulteriore, a carattere moratorio, essendo riferibile ai costi correlati appunto al recupero del credito (anzitutto con riferimento ai costi per le azioni giudiziali volte ad ottenerne la soddisfazione).
Considerato quanto premesso il Collegio rigetta il terzo motivo di appello.
***
Con il quarto motivo parte appellante eccepisce la nullità dell'art. 16 del contratto di leasing e la vessatorietà della clausola.
In via preliminare si rileva che l'eccezione circa la vessatorietà della clausola contrattuale è inammissibile, stante l'assenza di argomentazioni a sostegno di essa.
Quanto all'eventuale nullità della clausola il Collegio osserva che l'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà può
ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione:
“al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della
proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore,
quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione pagina 27 di 34 della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo
compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto” (Cass. 21895/2017 e da ultimo
9210/2022).
Cionondimeno, le conseguenze dell'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto in esame (sulla cui natura di leasing traslativo non vi è questione) non sono quelle pretese dall'appellante.
La clausola inserita nelle condizioni generali del contratto di leasing prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti.
La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l.
n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi, è, quindi, <sottoposta
all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le
parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata
risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di
corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola
di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo
equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di
guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del
contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento
della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato,
considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle
pagina 28 di 34 somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale
residuo>> (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr. anche S.U. 2061/2021).
Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più
la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 c.c. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., invocata dall'appellante,
comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva,
agli effetti dell'art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene e per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.
Del resto, va evidenziato che nell'applicazione analogica dell'art. 1526 c. c. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di pagina 29 di 34 proprietà: l'interesse del concedente è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo.
Nel caso di specie, però, la clausola penale prevede espressamente che venga detratto
“il ricavato dalla vendita dell'immobile o dal reimpiego in leasing stesso”;
l'appellante non ha provato che le somme corrisposte e quelle sinora pretese dalla concedente superino quanto spettante alla concedente. Infatti, tenuto conto delle somme corrisposte da parte appellante, di quanto ricavato dalla società di leasing dalla vendita del bene e delle somme ingiunte, non è possibile individuare alcun'ingiusta locupletazione della concedente.
Pertanto, se pure è in tesi condivisibile la considerazione giuridica sulla base delle quale viene articolato il motivo di gravame, in concreto esso non può trovare accoglimento né condurre ad alcun utile risultato, in quanto l'appellante non ha esplicitato alcun elemento obiettivo che, nell'operare del meccanismo dell'invocato pagina 30 di 34 art. 1526 c.c., induca a ritenere che la pretesa economica ecceda quanto comunque tale norma riconosce alla concedente e cioè l'equo compenso ed il risarcimento del danno.
Ne consegue il rigetto del quarto motivo di appello.
***
Con il quinto motivo parte appellante eccepisce la nullità delle fideiussioni oggetto di causa per contrasto con la normativa antitrust, essendo conformi allo schema ABI
oggetto del provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia.
Rilevato che le fideiussioni sottoscritte sono qualificabili quali fideiussioni specifiche, sia in considerazione del contenuto letterale delle stesse, sia poiché esse sono poste a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni rispetto al contratto di leasing n. 270544 del 25/06/2009, la Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento, accerta che le presenti fideiussioni non rientrano fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, essendosi il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il provvedimento della Banca
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle
prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono
specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata
dall'associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del
pagina 31 di 34 sistema bancario, sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è
stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Ne consegue il rigetto del quinto motivo di appello.
Dall'integrale rigetto dell'appello proposto restano assorbite le richieste istruttorie formulate.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato indeterminabile – complessità media).
Per quanto riguarda le spese della intervenuta rileva il Collegio Controparte_3
che la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 c.p.c.,
dunque si tratta di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 c.c..
Preso atto della contestazione formulata da parte appellante con riferimento alla carenza di legittimazione attiva della stessa, il Collegio, in applicazione del principio della soccombenza, condanna parte appellante a rimborsare a le Controparte_3
spese del presente giudizio afferenti alla fase di studio e introduttiva, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla pagina 32 di 34 tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato indeterminabile –
complessità media).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
unitamente a e avverso la sentenza del Parte_3 Parte_4
Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 21 agosto 2020 con il n. 1689/2020.
-Condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.518,00 per la “fase di studio”, euro 1.665,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per la “fase istruttoria” ed euro 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
-Condanna parte appellante a rimborsare a le spese che si Controparte_3
liquidano per la fase di studio in euro 2.518,00 per la “fase di studio” ed in euro
1.665,00 per la “fase introduttiva”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
IL PRESIDENTE pagina 33 di 34 Giuseppe Magnoli
pagina 34 di 34
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 818/2020
d a
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. con sede in Siena, al Parte_2
Viale Toselli n. 43/6, unitamente a (C.F. Parte_3
e (C.F. ), C.F._1 Parte_4 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. RAFFAELE DI BIASE (C.F. ), C.F._3
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o quale incorporante di per Controparte_1 Controparte_2
atto di fusione 31/10/13 nn. 26498 Rep. e successivo atto di rettifica e integrazione pagina 1 di 34 26/03/2014, con sede in Milano, Via L. Cambi, n. 5 (C.F. ), in persona P.IVA_2
del Presidente del CdA, rappresentata e difesa dal sottoscritto Avv. Parte_5
GORIO ROBERTO (C.F. ), procuratore domiciliatario come C.F._4
da procura in atti.
APPELLATO
e con l'intervento di
società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_3
costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede legale in Via Vittorio
Alfieri, 1 - Conegliano (TV) (C.F. ) e per essa, quale mandataria, giusta P.IVA_3
procura autenticata per atto del Notaio di Sacile del 22/12/2020 Persona_1
Rep. 32155 Racc. 21408, la società di diritto italiano, con sede CP_4
legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 i.v.,
iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p. IVA P.IVA_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. LUDINI ELIO (C.F. P.IVA_5
), procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._5
TERZO INTERVENUTO EX ART 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 11 dicembre 2024 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 21
agosto 2020 con il n. 1689/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante pagina 2 di 34 “Voglia la Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, riformare la sentenza n. 1689/2020 resa dal Tribunale di Brescia e per
l'effetto statuire e dichiarare:
1) In via preliminare e pregiudiziale si chiede che venga disposta ex art. 283 c.p.c. la
sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata
sussistendo i gravi e fondati motivi in atti libellati.
Nel merito
2) Accertare e dichiarare l'omessa pattuizione del TAEG/ISC del rapporto
contrattuale stipulato;
3) accertare e dichiarare la nullità-invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale,
delle clausole relative ai tassi contenute nei contratti: in particolare le clausole che
non prevedono l'indicazione del TAEG del contratto, in quanto indeterminate e/o
indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla
Legge n. 154/92 ed al TUB;
4) dichiarare la nullità delle medesime clausole e, conseguentemente, accertare e
ordinare, per tutta la durata del contratto di leasing de quo, l'applicazione del tasso
legale o, in subordine, l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 TUB;
5) accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula del
contratto di leasing, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo
sostenuto dall'attrice (TAEG/ISC);
6) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari, da parte della
in relazione al contratto di leasing de quo acceso dalla Controparte_1
ricorrente;
pagina 3 di 34 7) accertare e dichiarare se il TAEG non indicato a contratto, risulta superiore al
tasso soglia previsto al momento della stipula del contratto;
8) accertare e dichiarare che il Tasso di mora effettivo è superiore al Tasso Soglia di
Usura alla stipula;
9) dichiarare di conseguenza la nullità della clausola che pattuisce gli interessi del
contratto e la gratuità dello stesso ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
10) verificare in ogni caso, come l'Istituto di Credito abbia agito in dispregio della L.
108/96, perpetrando il reato di usura;
11) dichiarare per l'effetto e conseguentemente illegittimi, in tutto o in parte, gli
addebiti effettuati dalla banca agli odierni attori nel corso del rapporto bancario in
esame, in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;
12) rideterminare l'effettiva somma che dovrà essere restituita dalla banca, tenuto
conto che il contratto di leasing è estinto, compensando la somma in tal modo
rideterminata con quanto vantato dalla banca;
13) accertare e dichiarare la natura del contratto di leasing n. 270544, come leasing
traslativo con conseguente applicabilità in via analogica dell'art. 1526 c.c.;
14) accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/invalidità delle clausole contrattuali
di cui all'art. 16 del contratto di leasing per violazione dell'art. 1322 c.c., dell'art.
1418 c.c., e quindi per contrarietà a norme imperative ed inderogabili, per violazione
dell'art. 1343 c.c. (illeceità della causa per contrarietà a norme imperative) e quindi
in violazione dell'art. 1526 c.c.;
15) pronunciarsi, inoltre, sulla natura vessatoria delle clausole pattuite in violazione
dell'art. 1341 c.c., con le conseguenze ex lege previste;
pagina 4 di 34 16) dichiarare l'applicabilità, al caso di specie, della normativa di cui all'art. 1526 I
comma c.c.;
17) accertare, pertanto, in via riconvenzionale, che parte opponente ha un credito nei
confronti della società di leasing, detratto l'equo compenso per l'utilizzo
dell'immobile negli anni e detratti i canoni scaduti fino alla risoluzione,
corrispondente quantomeno ad euro 136.106,98, oppure nella maggior o minor
somma che dovesse essere accertata in via istruttoria anche in conseguenza della
nullità della clausole che pattuiscono interessi usurari o dell'indeterminatezza delle
condizioni contrattuali;
18) accertare che il bene oggetto del contratto di leasing è stato venduto dalla
ad un prezzo inferiore al valore di mercato, tenuto conto anche Controparte_1
delle migliorie adottate dall'opponente;
19) ordinare, in conseguenza, alla società attrice la restituzione delle somme relative
ai canoni già versati dalla società opponente, detratto l'equo compenso per quanto
esposto in atti, ovvero per la maggior o minor somma che dovesse essere considerata
di giustizia ai sensi dell'art. 1526 I co c.c.;
20) accertare la nullità dei contratti di fideiussione dei Sig. e Parte_4
e conseguentemente dichiarare che nulla devono alla Parte_3 CP_1
a titolo di garanti per i motivi esposti in narrativa;
[...]
IN VIA SUBORDINATA E ANCHE RICONVENZIONALE
21) accertare e dichiarare nel caso in cui non trovasse applicazione il primo comma
dell'articolo 1526 c.c., sia per la denegata validità della sopra citata clausola
contrattuale, sia per la parziale dichiarazione di nullità delle medesime,
pagina 5 di 34 l'applicazione dell'art. 1526 II co. c.c.;
22) ridurre secondo equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., le richieste formulate da parte
ricorrente, al fine di non fare conseguire alla società di leasing un indebito di cui
all'art. 2033 c.c.;
23) ordinare ai sensi dell'art. 1526 II co. c.c., la riduzione dell'indennità nei limiti
sopra esposti con conseguente residuo diritto a conseguire somme di denaro a favore
dell'opponente nei limiti di quanto esposto in narrativa, ovvero in una diversa o
minor somma che dovesse essere ritenuto dal giudice adito di equità tenuto conto di
tutto quanto sopra esposto ed argomentato.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
24) accertare a qualsiasi titolo, la sproporzione delle richieste formulate da parte
ricorrente alla luce dell'acquisizione dei canoni già versati, e delle ulteriori richieste
effettuate e per l'effetto, compensare interamente, i crediti della società di leasing
con le richieste in tale sede avanzate da parte resistente, che quindi, essendo stato
già restituito l'immobile, nulla dovrebbe più versare avendo già ampiamente e più
che equamente soddisfatto tutte le richieste presenti e future della società di leasing.
25) Accertare anche d'ufficio la nullità dei contratti di fideiussione prodotti dalla
Leasing e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a titolo di garanzia dai
Sigg.ri e . Parte_3 Parte_4
AI FINI ISTRUTTORI si chiede l'ammissione di CTU tecnico contabile già
ritualmente richiesta nella causa di primo grado da intendersi qui integralmente
trascritta e riportata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 6 di 34 Dell'appellato
“In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà
della sentenza impugnata.
In via principale: dichiararsi l'inammissibilità e/o respingersi l'avverso appello,
anche per effetto delle domande formulate in via subordinata in primo grado e qui
riproposte in quanto assorbite dalla sentenza impugnata;
In via subordinata: condannarsi, in ogni caso, la controparte al pagamento
dell'importo di Euro 144.748,92 o delle diversa somma che dovesse risultare dovuta,
anche per effetto delle domande formulate in via subordinata in primo grado e qui
riproposte in quanto assorbite;
In via istruttoria: respingersi ogni avversa istanza istruttoria e - in via subordinata -
per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita, nonostante quanto
chiarito e provato documentalmente, non ritenesse di respingere allo stato degli atti
l'avverso appello, si reitera l'istanza di CTU, già proposta nel giudizio di primo
grado (anche in sede di precisazione delle conclusioni), diretta a “determinare
l'ammontare del credito della Società in relazione alla penale Parte_6
contrattuale di cui all'art.16 delle Condizioni Generali del Contratto e cioè
l'ammontare della attualizzazione delle rate a scadere al tasso indicato nelle
pattuizioni particolari maggiorato del prezzo pattuito per l'acquisto e dedotto il
ricavato dalla vendita dell'immobile (ovvero, in via di ulteriore subordine, per la
denegata ipotesi di applicazione dell'art. 1526 co. 1, c.c.) “per determinare l'equo
compenso per l'uso dell'immobile fatto dall'utilizzatore fino al rilascio oltre al danno
pagina 7 di 34 subito dalla Società di Leasing in conseguenza della risoluzione del contratto pari
alla differenza fra l'importo corrispondente all'ammontare complessivo dei
corrispettivi di leasing (ivi compreso il riscatto) e l'importo costituito dalla somma
fra i canoni percepiti dalla Società di Leasing (al netto dell'Iva) ed il netto del
ricavato conseguito dalla vendita dell'immobile, oltre alle spese sopportate medio
tempore”).
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi di entrambi i gradi di
giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più
opportuno accertamento e declaratoria:
- in via principale preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improponibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 nonché
348 ter c.p.c., non avendo l'impugnazione la pur minima “ragionevole probabilità di
essere accolta” per le causali di cui sopra, con ogni conseguenziale provvedimento;
- ancora in via preliminare rigettare, per i motivi descritti, la richiesta di
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.;
- nel merito in via principale, rigettare integralmente l'appello ex avderso proposto
perché infondato, in diritto ed in fatto, per le causali tutte di cui sopra e, per l'effetto,
confermare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Brescia, n. 1689, che ha
definito il giudizio R.G.n. 5123/2017, pubblicata in data 21.08.2020;
- nel merito in via subordinata, condannarsi, in ogni caso, la controparte al pagina 8 di 34 pagamento dell'importo di Euro 144.748,92 o delle diversa somma che dovesse
risultare dovuta.
- in via istruttoria, respingere la richiesta di CTU tecnico – contabile richiesta da
difesa appellante per i motivi descritti in precedenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società unitamente a e Parte_1 Parte_3
in qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto Parte_4
nr. 222/2017 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro
150.521,35, oltre interessi e spese, a fronte della risoluzione di un contratto di leasing immobiliare.
A sostegno dell'opposizione veniva eccepito i) il mancato espletamento della procedura di mediazione;
ii) l'assenza di prova documentale del credito con conseguente indeterminatezza della somma ingiunta;
iii) la mancata indicazione del
TAEG/ISC nel contratto di leasing con impossibilità di applicazione di interessi ultralegali;
iv) la pattuizione di un tasso di interesse usurario;
v) l'applicabilità
dell'art. 1526 cod. civ., cui conseguiva il diritto dell'opponente alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di canoni detratto l'equo compenso.
Costituendosi in giudizio la società di leasing contestava integralmente l'opposizione proposta.
Il tribunale preso atto del corretto espletamento della procedura di mediazione rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità. pagina 9 di 34 Egualmente rigettava l'eccezione relativa alla mancata prova del credito azionato, in quanto la somma ingiunta era stata quantificata a fronte delle pattuizioni contrattuali,
ed era onere dell'opponente allegare e provare pagamenti eventualmente non computati.
Parimenti infondate erano le contestazioni in merito alle modalità di indicizzazione dei canoni a scadere e del prezzo di opzione, in quanto essi erano chiaramente indicati nel contratto, ed i calcoli matematici erano sviluppati nel documento 6 allegato alla comparsa. A fronte di tali analitiche indicazioni era onere di parte opponente specificare in che cosa consistesse la contestazione, non potendo ritenersi idonea una generica doglianza di unilateralità dello sviluppo del calcolo.
Il tribunale prendeva atto del fatto che il decreto ingiuntivo opposto intimava il pagamento di spese per il complessivo importo di euro 19.400,00, e che parte opponente aveva contestato alcune delle fatture prodotte dall'opposta a sostegno delle sue pretese allegando la genericità delle causali, la non debenza delle voci esposte per
IMU e TASI e, in genere, per spese successive al rilascio dell'immobile, nonchè la duplicazione delle spese condominiali.
In merito il tribunale osservava che le clausole contrattuali prevedevano che tutte le spese concernenti la gestione dell'immobile fossero a carico dell'utilizzatore, non solo in vigenza del rapporto contrattuale ma anche successivamente alla risoluzione,
come emergeva dal contenuto degli articoli 12, 13 e 16 del contratto.
Tali clausole non potevano ritenersi invalide o inefficaci essendo evidente la ratio
risarcitoria loro sottesa: infatti, la risoluzione del contratto comportava la necessità,
pagina 10 di 34 per la concedente, di sostenerne le spese di gestione dell'immobile sino alla sua ricollocazione sul mercato e il rimborso di tali spese, resesi necessarie a fronte della risoluzione, aveva una chiara valenza risarcitoria.
In ogni caso tale circostanza non autorizzava la concedente ad ottenere il rimborso di spese esorbitanti o voluttuarie o non specificate.
Preso atto di quanto premesso il tribunale riteneva che fossero dovute le somme relative alla rivalsa IMU e TASI, alle spese condominiali e alle spese per la custodia e monitoraggio dell'immobile nel periodo di tempo intercorso tra la risoluzione e il rilascio dell'immobile e tra il rilascio e la sua ricollocazione sul mercato. Risultavano
dunque infondate le contestazioni relative alle fatture n. 6800671, 7549741, 0731784,
concernenti le spese di rivalsa IMU e TASI 2015, e alle fatture n. 526/15, 826/15,
0405065/16, 199975/16, 02/7207646, dovute quali compenso per le visite semestrali dell'immobile, trattandosi di spese congrue, e non generiche essendo individuabile la loro specifica causale.
Egualmente risultavano dovuti gli importi contenuti nelle seguenti fatture:
-la somma esposta nella fattura 7336676 del 30/10/2015 in quanto concerneva rimborsi spese condominiali;
-la fattura n. 6421574 del 20/03/2015 avente ad oggetto spese legali;
-la fattura n. 02/6161084 del 29/01/2015 per recupero di spese condominiali;
-la fattura n. 0209737 del 29/02/2016 e la fattura n. 0209339 del 29/02/2016,
riguardanti il rimborso delle spese sostenute per la redazione della perizia estimativa e la spesa sostenuta per la verifica delle spese condominiali. pagina 11 di 34 Mentre il tribunale riteneva che non fossero dovute, in considerazione della genericità
delle indicazioni delle causali le fatture n. 0527544 del 30/05/2016, nr. 0710222 del
15/07/2016 e nr. 0795272 del 10/08/2016, e conseguentemente doveva ritenersi irripetibile la somma complessiva di euro 5.772,43.
Quanto alla contestazione relativa all'omessa indicazione dell'ISC, il tribunale riteneva che, con riguardo al contratto di leasing, non fosse obbligatoria l'indicazione del tasso ISC o del TAEG. Infatti, la delibera CICR del 4 marzo 2003, fondante il provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 che indica per quali contratti
Par era obbligatoria l'indicazione dell' , menzionava il contratto di leasing in modo autonomo rispetto alla categoria degli “altri finanziamenti”. Ne conseguiva che il provvedimento della Banca d'Italia sopra citato quando prevedeva l'obbligatorietà
Par dell'indicazione dell' per gli “altri finanziamenti” non poteva riferirsi al contratto di leasing in quanto indicato in modo autonomo dalla delibera CICR.
Egualmente non poteva trovare accoglimento l'eccezione relativa alla nullità della clausola n. 16 del contratto, in quanto quand'anche applicabile l'art. 1526 c.c. al leasing traslativo non determinava la nullità della clausola contrattuale sopra richiamata.
Il tribunale osservava che la lettura complessiva dell'art. 1526 c. c. prevedeva che, al diritto del venditore all'equo compenso per l'uso della cosa, si aggiungeva il diritto al risarcimento del danno, nonché la possibilità che le parti derogassero all'obbligo di restituzione delle rate. Dunque, la ratio della norma era, da un lato, quella di impedire che il contraente adempiente si arricchisse a fronte della risoluzione del contratto e,
pagina 12 di 34 dall'altro, quella di permettergli l'integrale risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento della controparte.
La clausola contrattuale in analisi soddisfaceva la medesima esigenza considerato che mirava a portare la concedente, contraente adempiente, nella stessa situazione patrimoniale nella quale sarebbe stata a fronte del corretto adempimento della controparte e cioè, nella sostanza, ad ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene che, in caso di regolare adempimento, sarebbe divenuto di proprietà dell'utilizzatore.
Inoltre, la legittimità di tale clausola si desumeva anche dal tenore dell'art. 1 comma
138 L. 124/2017 che, seppure non applicabile ratione temporis al contratto oggetto della causa, disciplinava le conseguenze della risoluzione contrattuale del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore con modalità sovrapponibili a quelle pattuite nel caso in esame, e tale conclusione era stata avvalorata anche dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 12552/2019.
Ulteriormente il tribunale affermava che parte opponente aveva eccepito la nullità
della clausola n. 16 essendo meramente potestativa nella parte in cui facoltizzava la concedente a chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno.
Il tribunale riteneva l'eccezione infondata considerando che la mera lettura dell'art. 1355 cod. civ. evidenziava che la facoltà del contraente di chiedere la liquidazione di un danno ulteriore era estranea a tale ipotesi di nullità che si applicava all'
“alienazione di un diritto” o “all'assunzione di un obbligo”.
Inoltre, il tribunale prendeva atto del fatto che parte opponente aveva allegato che la pagina 13 di 34 vendita del bene oggetto del leasing era stata effettuata ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, sicché la detrazione di quanto ricavato dalla vendita del bene non avrebbe ricondotto ad equità la clausola penale di cui all'art. 17.
In merito il tribunale, osservava che premesso che la vendita del cespite ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato potrebbe effettivamente imporre al giudice di ridurre l'entità della penale ex art. 1384 c. c. doveva essere rilevato come, in linea generale, non potesse pretendersi che la concedente, in quanto società finanziaria,
effettuasse pregnanti ricerche di mercato per individuare il compratore più interessato all'acquisto, pur essendo tenuta, anche solo in virtù del principio di buona fede, ad alienare il bene al prezzo più vicino a quello di mercato.
Nel caso in esame la perizia allegata da parte attrice non forniva alcun elemento oggettivo a sostegno della quantificazione del valore in euro 330.000,00 effettuata sulla base di non meglio specificate quotazioni.
Maggiormente motivata era la perizia prodotta da parte convenuta che, oltre ad una minuziosa disamina dello stato dell'immobile (anche alla luce della conformità
catastale) e un'articolata indicazione degli elementi di fatto posti alla base del calcolo del valore di mercato (quali a titolo esemplificativo l'interrogazione all'agenzia delle entrate) individuava il valore di mercato del bene in euro 272.000,00.
Il tribunale rilevava che l'immobile era stato alienato nel luglio del 2016 al prezzo di euro 235.000,00, inferiore di poco più del 13% rispetto al valore di mercato.
Tuttavia, considerando che la perizia estimativa era comunque caratterizzata da un certo margine di discrezionalità e considerando altresì che, in linea di principio, la pagina 14 di 34 concedente aveva interesse ad allocare il bene al prezzo più alto possibile per rientrare nel proprio credito risarcitorio piuttosto che attenderne il recupero nei confronti dell'ex utilizzatore già inadempiente, in assenza di concreti elementi che deponessero per la concreta possibilità di ricollocare il bene ad un prezzo superiore,
doveva ritenersi che l'alienazione ad un prezzo del 13% circa inferiore rispetto a quello di mercato non fosse un comportamento contrario a buona fede e, tenuto anche conto dell'importo assoluto di tale detrazione (euro 37.000,00), non necessitasse di oggettiva riconduzione ad equità.
Il tribunale rigettava anche l'eccezione di nullità del tasso di interesse moratorio per superamento del tasso soglia in quanto non riteneva applicabile a tale tipologia di tassi la disciplina anti usura.
Ulteriormente il tribunale rilevava che in sede di comparsa conclusionale parte opponente aveva eccepito la nullità assoluta dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, in ragione del provvedimento della Banca
D'Italia n.55 del 2 Maggio del 2005 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il tribunale rigettava l'eccezione in quanto non essendo la Banca d'Italia organo giudiziario o legislativo, il provvedimento 55/2005 doveva essere qualificato quale atto amministrativo il cui contenuto doveva essere tempestivamente allegato e provato dalla parte che intende avvalersene.
Nel caso in esame il provvedimento non era stato tempestivamente prodotto, né era stato neppure indicato il suo contenuto, circostanza che non rendeva possibile alcuna valutazione di corrispondenza tra le condizioni contenute nei contratti di fideiussione pagina 15 di 34 “a valle” e l'intesa illecita “a monte”.
In conclusione, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo;
condannava parte opponente al pagamento della minor somma di euro 144.748,92, oltre interessi come da domanda monitoria;
condannava parte opponente a tenere indenne l'opposta delle spese di lite liquidate in euro 11.030,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza Parte_1
unitamente a e , in qualità di fideiussori
[...] Parte_3 Parte_4
per i seguenti motivi:
1) Eccessività della somma richiesta con il decreto ingiuntivo: parte appellante contesta che le somme ingiunte non sarebbero state provate, essendo il documento prodotto dalla società di leasing un mero estratto conto, neppure certificato ex art. 50
TUB.
Nonché parte appellante chiede che la sentenza andrà riformata nella parte in cui alla sono state addossate le spese condominiali, Imu, Tasi e Parte_1
quant'altro relativo al periodo dal 08/01/2015 fino alla vendita dell'immobile, ovvero anche quando l'utilizzatrice non era più in possesso dell'immobile.
Infine, parte appellante eccepisce l'errato conteggio delle somme dovute.
2)Con il secondo motivo di appello parte appellante contesta la mancata indicazione
Par dell' , cui conseguirebbe l'indeterminatezza o indeterminabilità del contratto.
pagina 16 di 34 3)Con il terzo motivo parte appellante eccepisce l'usurarietà del tasso di mora pattuito.
4)Con il quarto motivo parte appellante eccepisce la nullità dell'art. 16 del contratto di leasing: in particolare parte appellante afferma che il contratto deve essere qualificato come leasing traslativo, cui consegue l'applicabilità dell'art. 1526 c.c..
Parte appellante eccepisce la nullità della clausola n. 16 pattuita in violazione del disposto di cui all'art. 1322 e dell'art. 1526 c.c., nonché la vessatorietà della medesima clausola.
5)Con il quinto motivo parte appellante eccepisce la nullità delle fideiussioni oggetto di causa per contrasto con la normativa antitrust, essendo conformi allo schema ABI
oggetto del provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata domanda il rigetto integrale dell'appello essendo infondato in fatto ed in diritto.
Cont In data 26 aprile 2021 è intervenuta in giudizio ( ”) e per Controparte_3
essa, quale mandataria la premettendo che: CP_4
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Controparte_3
Legge 30 aprile 1999 n. 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1, 4, 7.1 della Legge 130, concluso in data 01 dicembre 2020, ha acquistato pro-soluto da (la “Cedente”) tutti i crediti (per Controparte_1
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di leasing e risultanti dalla lista pagina 17 di 34 pubblicata – ai sensi dell'art.
7.1 della Legge 130 – sul sito internet https://www.unicreditleasing.it/it/info/cartolarizzazione.html;
- che della cessione è stato pubblicato avviso nella G.U. della Repubblica Italiana,
Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 05 dicembre 2020;
- che ha nominato Controparte_3 Controparte_5
dell'operazione con il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera
C), comma 6 e comma 6 bis, della Legge 130;
- che nella sua qualità di ha a sua volta Controparte_5 Controparte_5
incaricato di eseguire alcune attività, ivi incluse quelle relative al CP_4
recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti;
- che al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, ha conferito procura speciale Controparte_3
alla mandataria affinché, in nome e per conto di essa Mandante, CP_4
possa compiere tutto ciò che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere,
liquidare e/o ulteriormente cedere i Crediti, e quindi compiere atti, adempimenti,
attività e formalità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività
di amministrazione, tutela, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa pagina 18 di 34 la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costituita a favore della Cedente;
- che tra i crediti ceduti a è compreso quello vantato da Controparte_3
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
(C.F. ). P.IVA_1
Intervenendo in giudizio il concessionario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e contesta nel merito tutto quanto dedotto da parte appellante.
Nella propria comparsa conclusionale parte appellante contesta l'intervento di eccependo che non è stata fornita la prova della titolarità del Controparte_3
credito e della legittimazione ad agire.
Nello specifico parte appellante afferma che l'avviso di cessione crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non è prova della legittimazione ad agire né della titolarità del credito.
Tale avviso non possiede infatti efficacia certificativa o costitutiva, e nel caso di specie non è neppure stata provata l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 dicembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 19 di 34 In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione ad intervenire di per mancata prova della cessione del credito Controparte_3
oggetto di causa, in quanto il terzo intervenuto nel proprio atto costitutivo ha specificatamente indicato il link (riportato esplicitamente anche nella Gazzetta
Ufficiale n. 143/2020 ove è stata data notizia dell'operazione di cessione dei crediti)
dal quale è possibile verificare l'elenco dei crediti oggetto della cessione intervenuta,
fra i quali è ricompreso il credito oggetto del giudizio.
***
Con il primo motivo parte appellante eccepisce l'eccessività della somma richiesta con decreto ingiuntivo, ed in particolare che le somme azionate non sarebbero state provate.
Il Collegio rileva in primo luogo la genericità della contestazione, la quale risulta fondata su argomentazioni non volte specificatamente a censurare la statuizione di primo grado, ove il tribunale ha ritenuto che la somma richiesta fosse stata quantificata a fronte delle pattuizioni contrattuali e che fosse onere dell'utilizzatore dimostrare ed allegare gli eventuali pagamenti non computati dalla controparte.
Nel caso di specie si rileva che la concedente ha fornito la prova della sussistenza del proprio credito tramite la produzione dei documenti contrattuali, l'estratto conto del
11/11/2016, la lettera raccomandata inviata in data 21/12/2012 con la quale veniva comunicata la risoluzione del contratto, nonché tenuto conto dell'allegazione di tutte le fatture.
Egualmente è infondata l'argomentazione in forza della quale la somma richiesta pagina 20 di 34 dalla società di leasing risulterebbe eccessiva, in quanto in conformità alle previsioni contrattuali la somma concerne anche le spese relative alla rivalsa IMU e TASI, le spese condominiali, le spese di custodia e monitoraggio dell'immobile nel periodo intercorso fra la risoluzione e il rilascio dell'immobile, e fra il rilascio e la sua collocazione sul mercato.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il primo motivo di appello.
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce la mancata indicazione del
TAEG/ISC del contratto.
Par In merito all' , in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13146/2023 e n. 4597/2023) ed al costante orientamento di questa Corte, va premesso che esso è un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente.
Ciò trova conferma nel contenuto della delibera CICR del 04.03.2003 che all'art. 9
prevede che “la Banca d'Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in
ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto
un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che
concorrono a determinare il costo effettivo della operazione per il cliente, secondo la
formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”; tale articolo è, infatti, inserito nella pagina 21 di 34 sezione seconda riguardante <pubblicità e contratti>> e la rubrica dell'art. 9 è
<informazione contrattuale>>.
Pertanto, l' non ha alcuna funzione essenziale né incide sul piano della Pt_8
validità del contratto (cfr. Cass. civile sez. III, 05/11/2020, n. 24690: <<…pur
dovendosi convenire circa il fatto che il TAEG di per sé non è oggetto di una clausola
pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110, Cass. 26/06/2019, n. 16907)>> né sul contenuto della prestazione a carico del cliente. La stessa Cassazione (n. 13146/2023) precisa altresì che “la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione
dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_8
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, dell'appena menzionato D.
Lgs. ... prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1,
lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG
pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
L'art. 117 TUB prevede al comma 4 che “I contratti indicano il tasso d'interesse e
ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora” e al comma 6 che “sono nulle e si
considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di
quelli pubblicizzati”, mentre al comma 7, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, prevede l'applicazione del tasso legale pagina 22 di 34 sostitutivo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Avendo riguardo alla descritta funzione esclusivamente informativa del TAEG/ISC,
in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento,
deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea o mancata indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.
Per tale ragione la disciplina prevista dalla disposizione di cui all'art. 117, comma 6
TUB, valida per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, non può essere applicata al
TAEG/ISC, il quale ha natura unicamente informativa.
Infine, per completezza si rileva che parte appellante, in conclusione del motivo di appello, formula una generica doglianza relativa all'eventuale superamento del tasso soglia da parte del tasso di leasing indicato in contratto, pari a 3,70%, in considerazione del fatto che andrebbero computate ad esso anche tutte le voci di costo connesse al credito erogato.
Per esaustività il Collegio rileva che il tasso di leasing pattuito è inferiore al tasso soglia (pari al 6,28) previsto dal Decreto Ministeriale di riferimento per il periodo considerato (DM 26 marzo 2009, in vigore dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009)
tenuto conto che il contratto di leasing oggetto di causa è stato stipulato in data
25/06/2009.
Ulteriormente, come di seguito esplicitato, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità si osserva che non possono essere computati ai fini della verifica del superamento della soglia di usura voci di costo aventi “distinte funzioni”.
pagina 23 di 34 Considerato quanto premesso il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta l'usurarietà del tasso di mora, tenuto conto anche di ulteriori voci di costo omogenee, quali la penale prevista per
“recupero crediti insoluti” indicata in misura pari al 12%, in quanto essa viene applicata sull'intera rata scaduta e non versata al momento dell'inadempimento generando per il conduttore un esborso corrispondente alla sommatoria fra il tasso moratorio + 12% per crediti insoluti + la penale indicata nel contratto in euro 30,00
per ogni insoluto.
In conformità a quanto espresso nella sentenza n. 322/2025 il Collegio osserva che,
relativamente alla disciplina degli interessi di mora, va richiamata la sentenza delle
Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, la quale ha compiutamente affrontato la questione.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull'applicabilità della disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c., 644 c.p., art. e L 108/1996, d.l. 394/2000 convertito nella l. 25/2004 e relativi decreti ministeriali) anche agli interessi moratori e se in presenza di riscontrata nullità
ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale.
La Suprema Corte ha esaminato le questioni con ampia ed articolata motivazione che,
per gli aspetti che sono di stretta rilevanza per l'oggetto della presente causa, può
essere sintetizzata nei seguenti termini: “La disciplina antiusura si applica agli
pagina 24 di 34 interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi
convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la
concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia
dovuta in relazione al contratto concluso”.
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione
del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in
modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una
clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la
formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto
moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti
quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione
media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con
la maggiorazione ivi prevista”.
“Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi
moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza
degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Preso atto dell'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che ai fini della verifica del superamento della soglia usura possano essere computati agli interessi di mora ulteriori voci,
aventi una differente finalità e funzione.
pagina 25 di 34 Nello specifico la Corte di Cassazione ha escluso la sommatoria degli interessi corrispettivi agli interessi moratori, affermando che “in tema di interessi
convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai
costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto)
sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso,
e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio
della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi
corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i
primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi
per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Sez. 1,
Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Egualmente, la Corte di Cassazione con riferimento alla clausola di estinzione anticipata ha affermato che “non sono accumunabili, nella comparazione necessaria
alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo del credito
corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la
commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in
contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di
durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare,
viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto,
accordando il prestito, di avere dal negozio.” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022,
n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109).
Pur non avendo ad oggetto, le pronunce sopracitate, la sommatoria delle specifiche spese dedotte da parte appellante al tasso di mora, la ratio sottesa alle stesse risulta pagina 26 di 34 applicabile al caso in esame, in quanto è evincibile che, quale principio generale, la
Suprema Corte ha affermato che non possano essere computati ai fini della verifica del superamento della soglia di usura voci di costo aventi “distinte funzioni”.
Nel caso in esame, le spese dedotte da parte appellante, le quali andrebbero cumulate al tasso di mora, sono state pattuite per differenti funzioni, specificatamente indicate dalla stessa parte appellante. In particolare, la predeterminazione forfettaria al 12%
delle spese di recupero del credito non ha nulla a che vedere con la determinazione in favore della banca di un interesse ulteriore, a carattere moratorio, essendo riferibile ai costi correlati appunto al recupero del credito (anzitutto con riferimento ai costi per le azioni giudiziali volte ad ottenerne la soddisfazione).
Considerato quanto premesso il Collegio rigetta il terzo motivo di appello.
***
Con il quarto motivo parte appellante eccepisce la nullità dell'art. 16 del contratto di leasing e la vessatorietà della clausola.
In via preliminare si rileva che l'eccezione circa la vessatorietà della clausola contrattuale è inammissibile, stante l'assenza di argomentazioni a sostegno di essa.
Quanto all'eventuale nullità della clausola il Collegio osserva che l'applicabilità al leasing traslativo dell'art.1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà può
ritenersi ormai pacifica, come anche più di recente ribadito dalla Corte di cassazione:
“al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della
proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore,
quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione pagina 27 di 34 della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo
compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto” (Cass. 21895/2017 e da ultimo
9210/2022).
Cionondimeno, le conseguenze dell'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al contratto in esame (sulla cui natura di leasing traslativo non vi è questione) non sono quelle pretese dall'appellante.
La clausola inserita nelle condizioni generali del contratto di leasing prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti.
La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l.
n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi, è, quindi, <sottoposta
all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le
parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata
risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di
corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola
di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo
equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di
guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del
contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento
della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato,
considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle
pagina 28 di 34 somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale
residuo>> (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr. anche S.U. 2061/2021).
Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più
la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 c.c. alla concedente compete comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto, oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., invocata dall'appellante,
comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva,
agli effetti dell'art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene e per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.
Del resto, va evidenziato che nell'applicazione analogica dell'art. 1526 c. c. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di pagina 29 di 34 proprietà: l'interesse del concedente è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo.
Nel caso di specie, però, la clausola penale prevede espressamente che venga detratto
“il ricavato dalla vendita dell'immobile o dal reimpiego in leasing stesso”;
l'appellante non ha provato che le somme corrisposte e quelle sinora pretese dalla concedente superino quanto spettante alla concedente. Infatti, tenuto conto delle somme corrisposte da parte appellante, di quanto ricavato dalla società di leasing dalla vendita del bene e delle somme ingiunte, non è possibile individuare alcun'ingiusta locupletazione della concedente.
Pertanto, se pure è in tesi condivisibile la considerazione giuridica sulla base delle quale viene articolato il motivo di gravame, in concreto esso non può trovare accoglimento né condurre ad alcun utile risultato, in quanto l'appellante non ha esplicitato alcun elemento obiettivo che, nell'operare del meccanismo dell'invocato pagina 30 di 34 art. 1526 c.c., induca a ritenere che la pretesa economica ecceda quanto comunque tale norma riconosce alla concedente e cioè l'equo compenso ed il risarcimento del danno.
Ne consegue il rigetto del quarto motivo di appello.
***
Con il quinto motivo parte appellante eccepisce la nullità delle fideiussioni oggetto di causa per contrasto con la normativa antitrust, essendo conformi allo schema ABI
oggetto del provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia.
Rilevato che le fideiussioni sottoscritte sono qualificabili quali fideiussioni specifiche, sia in considerazione del contenuto letterale delle stesse, sia poiché esse sono poste a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni rispetto al contratto di leasing n. 270544 del 25/06/2009, la Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento, accerta che le presenti fideiussioni non rientrano fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, essendosi il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il provvedimento della Banca
d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle
prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono
specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata
dall'associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del
pagina 31 di 34 sistema bancario, sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è
stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Ne consegue il rigetto del quinto motivo di appello.
Dall'integrale rigetto dell'appello proposto restano assorbite le richieste istruttorie formulate.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato indeterminabile – complessità media).
Per quanto riguarda le spese della intervenuta rileva il Collegio Controparte_3
che la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 c.p.c.,
dunque si tratta di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 c.c..
Preso atto della contestazione formulata da parte appellante con riferimento alla carenza di legittimazione attiva della stessa, il Collegio, in applicazione del principio della soccombenza, condanna parte appellante a rimborsare a le Controparte_3
spese del presente giudizio afferenti alla fase di studio e introduttiva, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla pagina 32 di 34 tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato indeterminabile –
complessità media).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
unitamente a e avverso la sentenza del Parte_3 Parte_4
Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 21 agosto 2020 con il n. 1689/2020.
-Condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.518,00 per la “fase di studio”, euro 1.665,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per la “fase istruttoria” ed euro 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
-Condanna parte appellante a rimborsare a le spese che si Controparte_3
liquidano per la fase di studio in euro 2.518,00 per la “fase di studio” ed in euro
1.665,00 per la “fase introduttiva”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
IL PRESIDENTE pagina 33 di 34 Giuseppe Magnoli
pagina 34 di 34