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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1717 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 09/07/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. PROVIDENTI Parte_1 P.IVA_1
SALVATORE, unitamente all'avv. COLUZZI MARCO, con studio in VIA
SAN VALENTINO, 21 ROMA;
opponente
E
Controparte_1
(c.f. ), domiciliata in VIA G. B. MARTINI, 3
[...] P.IVA_2
r.g. n. 1 pagamento, alla società una sanzione amministrativa Parte_1
pecuniaria di importo pari ad euro 50.000,00 per la violazione del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento in materia di Operazioni con Parti CP_1
Correlate (“Regolamento OPC”), adottato con delibera n. 17221/2010, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Si evidenziava dalla reclamante:
1. “ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER
VIOLAZIONE DEL TERMINE DECADENZIALE DI CUI ALL'ART. 195, COMMA 1, TUF” Violazione dell'art. 195 del T.U.F. in ordine alla durata del procedimento sanzionatorio, attesa la completa conoscenza di tutti gli elementi necessari da parte della fin dalle note in risposta CP_1
degli addebiti da parte della società del 28 marzo 2022, mentre si attendeva il 14 febbraio 2024 per irrogare la sanzione.
2. “ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO
PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 114, COMMA 5 DEL TUF E DELL'ART. 5, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO CONSOB OPC: CONFORMITÀ DEL DOCUMENTO INFORMATIVO ALLO SCHEMA DI CUI ALL'ALLEGATO 4 DEL REGOLAMENTO OPC”. La censura della trarrebbe fondamento da una interpretazione dello CP_1
Schema contenuto nell'Allegato 4 del Regolamento OPC “che non trova riscontro testuale nella disciplina vigente”. E ciò in quanto, nello specifico, l'opponente afferma che non sarebbe stato necessario fornire nel Documento Informativo dell'8 febbraio 2022 ulteriori informazioni relative alle attività oggetto dei contratti di outsourcing conclusi nel 2022, poiché questi ultimi si limitavano a rinnovare contratti già conclusi nell'anno precedente e già oggetto del Documento Informativo dell'8 gennaio 2021. 3. “ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PER INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO”. Si invoca l'errore incolpevole degli amministratori della Società
(autori materiali della condotta che ha integrato l'illecito ascritto), i quali – fermo il diligente, asserito, adempimento degli obblighi informativi richiesti dalla normativa di riferimento – non “potevano conoscere e/o prevedere quali potessero essere le informazioni discrezionalmente ritenute
r.g. n. 2 necessarie dalla . CP_1
4. “IN SUBORDINE. ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN RELAZIONE ALL'ERRONEA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA”
5. ed in ulteriore SUBORDINE. “ILLEGITTIMITÀ DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN RELAZIONE
ALL'ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA” Argomentazioni volte a dimostrare l'eccessiva gravità ed importo della sanzione, sia nella scelta della stessa, sia nella determinazione dell'importo pecuniario, discendente da un'asserita errata applicazione dei criteri commisurativi di cui all'art. 194-bis, comma 1, TUF. In particolare, quanto al criterio della “gravità della violazione”, l'opponente ribadisce che la stessa non avrebbe ad oggetto “profili sostanziali”, ma soltanto “asserite e marginali carenze nel Documento Informativo”, e che la assenza di danno concreto al mercato avrebbe dovuto portare ad un semplice ammonimento, ovvero, comunque, ad una minore commisurazione dell'importo irrogato, nettamente superiore al minimo edittale.
Il reclamo è infondato.
1.La richiesta del 24 marzo 2022 era stata effettuata dalla ai sensi CP_1 dell'art. 114, comma 5, del TUF, nell'ambito, dunque, dell'esercizio della vigilanza informativa per mezzo della quale l'Autorità può chiedere “che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico”. Stante la ratio di tale disposizione, volta ad assicurare una tempestiva e corretta informazione del mercato, a tutela degli investitori nonché dell'efficienza e della trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, la citata richiesta è stata prontamente formulata sulla base delle conoscenze possedute dall'Istituto a quella data e di un primo riscontro delle lacune informative relative all'Operazione oggetto di disclosure, ferma restando l'eventualità che potessero emergere – all'esito di ulteriori accertamenti – altre carenze informative integranti irregolarità sanzionabili. Nel caso di specie, infatti, alla data del 24 marzo 2022, erano ancora in corso gli accertamenti che avrebbero consentito di definire meglio tutti gli aspetti dell'Operazione oggetto del Documento Informativo dell'8 febbraio 2022, con particolare riferimento alla questione dei trasferimenti di denaro da alla controllante indiretta effettuati negli ultimi Pt_1 CP_2 mesi del 2021.
r.g. n. 3 In relazione a detti pagamenti, con la nota del 24 marzo 2022 era stato chiesto alla Società – sulla base delle conoscenze possedute a quella data - di indicare nel Documento integrativo “l'entità totale del Credito OF EC, oggetto di cessione da a OF HO e poi di Pt_1 compensazione con l'Operazione, suddividendo l'importo complessivo nelle diverse voci che lo compongono e descrivendo per ciascuna voce l'operazione che l'ha generata” (nel Documento informativo dell'8 febbraio 2022 era indicato soltanto che, contestualmente alla conclusione dei contratti di outsourcing, era stata prevista “(i) la cessione da parte della Società a OF HO di taluni crediti maturati dalla Società nei confronti di OF EC S.p.A. ( ”), per un corrispettivo di CP_2 pari importo (“Corrispettivo Cessione Credito ”), nonché (i) CP_2 un meccanismo di compensazione relativo ad alcune poste di debito credito in essere tra la Società e gli Outsourcer”). Una corretta comprensione della questione relativa ai trasferimenti in discorso era poi funzionale a meglio cogliere anche le motivazioni economiche e la convenienza dell'Operazione; informazioni, queste ultime, da rendere note ai sensi del combinato disposto dell'art. 114 del TUF e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento OPC. Del resto, che alla data del 24 marzo 2022, la necessitasse di CP_1 ulteriori chiarimenti in ordine all'Operazione oggetto del Documento Informativo lo dimostra la circostanza che, con la nota di cui si discute, si chiedeva, altresì, al collegio sindacale della Società di fornire nella Relazione che sarebbe stata pubblicata per l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2021, ai sensi dell'art. 153 del TUF, proprie considerazioni su: a) la sostenibilità finanziaria dell'impegno di garanzia assunto da OF HO, in solido con e , CP_3 CP_4 nell'ambito dell'accordo con gli tenuto conto della Parte_2 complessiva situazione finanziaria in cui versavano le società garanti;
b) l'adeguatezza della struttura amministrativa e contabile e del sistema di controllo interno dell'Emittente, tenuto conto della circostanza che tutte le funzioni di staff erano state delegate agli e delle inefficienze Parte_2 riscontrate nelle prestazioni di tali servizi da parte degli stessi, Parte_2 con particolare riferimento alla gestione della tesoreria, come riportato dal Comitato OPC nel proprio parere del 31 gennaio 2022 (pubblicato unitamente al Documento Informativo dell'8 febbraio 2022). Per altro verso, proprio le informazioni integrative emerse dal Documento del 29 marzo 2022 hanno fatto sorgere la necessità di ulteriori approfondimenti, conclusisi solo il successivo 28 novembre. Di conseguenza, non risponde a verità quanto sostenuto dalla reclamante, secondo cui con la nota del 21 novembre 2022 (riscontrata in data 28 novembre 2022) sono “stati richiesti dei chiarimenti già ampiamente contenuti nel Documento Informativo, nonché nelle informative rese nel corso dell'istruttoria dell'Autorità”.
r.g. n. 4 Emergeva con evidenza, dunque, come le richieste formulate dall'Autorità successivamente al marzo 2022 e fino al 21 novembre successivo fossero dirette, come visto, ad acquisire informazioni essenziali a circostanziare meglio i trasferimenti di denaro da a e a delineare con Pt_1 CP_2 maggiore precisione il contesto nel quale gli stessi sono stati effettuati, con particolare riferimento alle criticità del servizio di tesoreria svolto in outsourcing dalla parte correlata OF HO (servizio nuovamente affidato proprio a quest'ultima grazie al rinnovo dei contratti di outsourcing oggetto del Documento Informativo dell'8 febbraio 2022). Infine, si rimarcava dalla resistente che l'attività istruttoria condotta dalla sino al 28 novembre 2022 era stata determinante anche per CP_1
l'accertamento delle irregolarità ascritte ai sindaci della odierna ricorrente con delibera n. 23010 del 14 febbraio 2024. Tale documentazione, infatti, era risultata fondamentale per accertare - sia sul piano oggettivo che soggettivo – la violazione da parte dei componenti del Collegio sindacale della Società dell'obbligo previsto dall'art. 149, comma 3, del TUF di comunicare alla le irregolarità riscontrate CP_1 nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, che, nel caso di specie, erano rappresentate proprio dalle irregolarità relative alla gestione della tesoreria della Società, che hanno comportato l'esecuzione degli indebiti pagamenti descritti, resi possibili da operazioni non conformi alle procedure, nonché dalle significative carenze nel sistema di controllo interno della medesima società che avevano permesso tali indebiti flussi di denaro.
A tale proposito, si veda l'orientamento granitico della giurisprudenza, secondo il quale, nella valutazione dei tempi dell'accertamento, occorre tenere conto – per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - anche della esigenza di porre in essere ulteriori atti istruttori al fine di accertare eventuali altre violazioni connesse;
orientamento che ha trovato l'ennesima conferma anche di recente in plurimi arresti della Corte di cassazione nei quali si è dato atto che “al fine di valutazione deve tenersi conto: i) della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate;
ii) dell'interesse dell'Amministrazione a pervenire all'accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende che possono essere anche molto complesse e svilupparsi in periodi temporali non brevi (e delle responsabilità di tutti coloro che in tali vicende possano essere a diverso titolo coinvolti) mediante un'attività istruttoria unitaria, salvaguardando l'interesse ad evitare i rischi di una discovery prematura ed a frammentare i risultati dell'indagine in una pluralità di contestazioni relative alle singole posizioni;
iii) la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante, ossia prendendo in considerazione l'utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già i concreti esiti che tali iniziative abbiano
r.g. n. 5 effettivamente prodotto, restando irrilevante la loro inutilità ex post (Cass. n. 17673 del 2022; Cass. n. 21171 del 2019)” (così Cass. 20 novembre 2024, n. 29900; in terminis, tra le più recenti, Cass. 11 dicembre 2023, nn. 34465, 34466 e 34472). Di conseguenza, non può che ritenersi che l'Autorità, sia alla data del
23 marzo 2022 (richiesta di chiarimenti alla società), sia a quella del 29 marzo 2022 (risposta alle stesse), non disponeva in alcun modo degli elementi necessari a delineare compiutamente l'ipotesi di illecito poi contestato con la delibera oggi gravata, elementi che sono stati mano a mano acquisiti, invece, sino alla data del 28 novembre 2023. Da cui non può ritenersi superato il termine previsto per la emanazione dell'atto sanzionatorio del 14 febbraio 2024.
2. Quanto alla materialità della censura formulata dalla Autorità, si deve rilevare come l'obbligo informativo relativo ai nuovi contratti conclusi nel 2022 non poteva considerarsi assolto da informazioni fornite in relazione a contratti diversi, sebbene di contenuto sostanzialmente analogo, conclusi in un periodo temporale diverso. Ciò perché le informazioni da rendere nel documento informativo previsto dal combinato disposto degli artt. 114, comma 5, del TUF e 5, comma 1, del Regolamento OPC non possono essere ricavate per relationem e, per di più, da un documento pubblicato ben un anno prima. È evidente che le norme di riferimento impongono che venga fornita al mercato, contestualmente alla sua conclusione, ogni informazione utile per comprendere e valutare l'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza oggetto dell'obbligo di disclosure, non potendo gravare sul mercato l'onere di ricercare aliunde la fonte di informazioni integrative. La carenza delle indicate informazioni – relative all'oggetto stesso dei contratti conclusi con le parti correlate - ha impedito al mercato di valutare l'interesse della Società al compimento dell'Operazione e la congruità delle relative condizioni (ovvero ha creato un rischio in tal senso, non essendo necessario un concreto danno per il mercato e gli investitori).
Il Regolamento OPC ha infatti definito specifici presidi a garanzia della correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, prevedendo un regime procedurale e di trasparenza – diversamente articolato in ragione delle differenti categorie di operazioni –basato anche su estesi obblighi di motivazione e di informazione nei confronti del mercato. Con riferimento a quest'ultimo profilo, non può non riconoscersi r.g. n. 6 che una completa informativa al pubblico contribuisce all'efficienza informativa dei mercati dei capitali, imponendo trasparenza su operazioni, quali quelle con parti correlate, in quanto potenzialmente condizionate dalla sussistenza del rapporto di correlazione.
3. Quanto alle considerazioni svolte sulla dimostrazione dell'assenza di colpevolezza, giova evidenziare che, per l'imputabilità di una violazione amministrativa, è sufficiente la c.d. suitas della condotta, i.e. la coscienza e la volontà di tenere il comportamento – azione od omissione – vietato, nonché l'elemento soggettivo della colpa, che costituisce l'atteggiamento psicologico antidoveroso caratterizzato dalla mancanza di intenzionalità nella realizzazione dell'illecito, per integrare la quale non è necessaria la conoscenza dei fatti pregiudizievoli, in presenza dei quali scatta l'obbligo di intervento e di segnalazione, ma la mera conoscibilità degli stessi, da valutarsi tenendo conto del grado di diligenza propria della carica ricoperta (società, nella specie, retta da amministratore professionista ed esperto, trattandosi di una s.p.a.), oltre che delle concrete circostanze del caso, essendo pacifico che ad integrare la colpa è sufficiente “la sola
“potenzialità di conoscenza”, salva la prova dei fatti impedienti”, così Cass. SS. UU. n. 20930/2009. Inoltre, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la colpa a carico di colui che abbia commesso un illecito amministrativo si presume;
è a carico, dunque, dell'autore della violazione l'onere di provare di aver agito senza colpa per andare esente da responsabilità (“nel senso che, una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell'illecito, il trasgressore viene gravato dell'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza” (così la citata Cass. SS.UU. n. 20930/2009; conformi, ex multis, Cass. n. 9957/2016, Cass. n. 5239/2008, Cass. n. 19041/2003, Cass. n. 7143/2001).
4. Quanto alla scelta della sanzione, attesa la portata non minimale della infrazione, non ravvisava correttamente la i presupposti per CP_1
l'applicazione delle misure alternative previste dall'art. 193, comma 1, Soltanto laddove si dovesse considerare che l'Autorità non avrebbe dovuto irrogare alcuna sanzione, si potrebbe disporre “quale intervento
“rimediale” la riconduzione della sanzione al minimo edittale (riduzione, peraltro, possibile solo in caso di errata applicazione dei criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 194 bis, comma 1, del TUF, e non già come rimedio alla mancata applicazione delle misure alternative).
r.g. n. 7 5. In ordine alla richiesta finale e subordinata di rivedere la quantificazione della sanzione, per asserita non corretta applicazione dei criteri di cui all'art.194 bis cm.1 cit., con la stessa segnatamente si lamenta la mancata valutazione di un ulteriore elemento che dovrebbe incidere in termini attenuativi della gravità della violazione, ossia la mancata produzione di un “effetto pregiudizievole per la tutela degli investitori o per la trasparenza”. Sul punto si rileva però che la affermazione non può essere condivisa poiché condurrebbe all'inaccettabile risultato che negli illeciti di pura condotta e di pericolo (per integrare i quali non occorre che si produca
“l'evento danno”), come il presente, non possa mai essere preso in considerazione il criterio di commisurazione rappresentato dalla “gravità” della violazione di cui alla lett. a), del primo comma dell'art. 194 bis del TUF, a meno che dagli stessi non derivi anche un pregiudizio concreto agli interessi tutelati.
E comunque dalla lettura del provvedimento sanzionatorio si rileva come l'assenza di un pregiudizio accertato è stato preso in considerazione dalla Autorità, non ai fini della valutazione di “gravità” di cui alla lett. a), primo comma, dell'art. 194 bis del TUF, ma ai fini della valutazione del criterio di cui lett. e) della stessa norma, che si riferisce ai “pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile”. Quanto al criterio della “capacità finanziaria del responsabile della violazione”, non si vede come possa apparire sproporzionata una sanzione pari ad euro 50.000 rispetto al fatturato della Società in esame, indicato dalla stessa in 24 milioni di euro.
Quanto al criterio di cui alla lett. f), primo comma, dell'art. 194 bis del TUF “livello di cooperazione del responsabile della violazione con la AN d'AL o la , non pare possa essere condivisa la tesi della CP_1 opponente che venga valorizzata come forma di cooperazione la doverosa pubblicazione dell'Integrazione richiesta dall'Autorità, sarebbe stata
“particolarmente solerte e collaborativa” atteso che sarebbe avvenuta “in appena 5 giorni da quanto la ha formulato la propria richiesta”. CP_1
Anche perché in proposito si osserva come nella più volte menzionata nota del 24 marzo 2022 (cfr. DOC. 4 resistente) l'Autorità ha esplicitamente richiesto alla Società di procedere alla pubblicazione delle informazioni integrative “entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della presente richiesta”. In conclusione, non è censurabile come la abbia fatto uso dei CP_1
r.g. n. 8 criteri dettati dall'art. 194 bis del TUF, sicché appaiono del tutto infondate le doglianze avversarie relative all'asserita errata quantificazione della sanzione, che anche nel suo ammontare va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni altra conclusione Controparte_1
disattesa, così provvede:
---rigetta l'opposizione e conferma la sanzione opposta,
condanna la opponente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di lite che si liquidano in euro 6.600,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21/07/2025. il Consigliere Estensore Il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
00197 ROMA, presso lo studio dell'avv. LOPATRIELLO STEFANIA, che la rappresenta e difende con procura in atti unitamente all'avv. RANDISI
GIANFRANCO; resistente
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe proponeva opposizione ex art.195 TUF avverso la delibera Consob n. 23009 del 14 febbraio 2024 e dell'allegato atto di accertamento, con cui è stata applicata, con contestuale ingiunzione di