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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 988/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE NE AN BATTISTA, Presidente
OR NC, RE
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5018/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007128453000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007128453000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007128453000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007128453000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002015002604100700 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120045316322000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140042656682000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140048517912000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03 ottobre 2025 e ritualmente depositato presso la Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100202590071284530000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione le intimava il pagamento della somma complessiva di euro 15.768,42, asseritamente dovuta in forza di una pluralità di cartelle di pagamento emesse per il presunto omesso versamento di IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali per gli anni d'imposta 2009, 2010, 2011 e 2012. Nel ricorso introduttivo la contribuente ha esposto che l'intimazione impugnata sarebbe fondata, per quanto attiene ai tributi erariali, sulle seguenti cartelle di pagamento: n. 10020120045316322000, asseritamente notificata il 03 agosto 2013, per l'anno d'imposta
2009, dell'importo di euro 2.560,40; n. 10020140042656682000, asseritamente notificata il 05 settembre
2015, per l'anno d'imposta 2011, dell'importo di euro 3.054,09; n. 10020140048517912000, asseritamente notificata il 05 settembre 2015, per l'anno d'imposta 2010, dell'importo di euro 2.630,51; n.
10020150026041007000, asseritamente notificata il 09 gennaio 2016, per l'anno d'imposta 2012, dell'importo di euro 2.792,81. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica di tali cartelle di pagamento e di avere appreso dell'esistenza delle stesse solo con la notifica dell'intimazione del 04 luglio
2025, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa, non essendole stata consentita alcuna possibilità di impugnare tempestivamente gli atti presupposti. Ha altresì eccepito che, anche nell'ipotesi – espressamente contestata – di rituale notifica delle cartelle, i crediti azionati risultano prescritti, non essendo stata dimostrata la notifica di alcun atto idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Con atto di costituzione e controdeduzioni depositato in data 31 ottobre 2025, si è costituita l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, anche per conto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostenendo la legittimità dell'intimazione impugnata e affermando che le cartelle di pagamento sarebbero state regolarmente notificate alle date sopra indicate. L'Ufficio ha inoltre dedotto che, tra la notifica delle cartelle e l'intimazione oggetto di causa, sarebbero state notificate ulteriori intimazioni di pagamento in data
25 gennaio 2017, 12 novembre 2021 e 24 agosto 2023, asseritamente idonee a interrompere il decorso della prescrizione. In punto di diritto, l'Amministrazione resistente ha sostenuto l'applicabilità del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. La parte ricorrente ha depositato memoria integrativa, rilevando che nel fascicolo telematico del presente giudizio non risultano depositate né le relate di notifica delle cartelle di pagamento, né gli avvisi di ricevimento, né copie conformi degli atti presupposti, né, tantomeno, documentazione attestante la notifica delle asserite intimazioni intermedie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare, occorre rilevare che la ricorrente ha specificamente contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata. A fronte di tale contestazione, grava sull'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'onere di dimostrare l'avvenuta e rituale notificazione degli atti presupposti. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di contestazione della notifica della cartella di pagamento, l'onere della prova incombe sull'agente della riscossione (Cass. civ., sez. V, 23 settembre 2015, n. 19704). È altresì consolidato l'orientamento secondo cui la produzione della sola ricevuta di ritorno della raccomandata non è sufficiente a dimostrare il contenuto del plico notificato né la conformità dell'atto ricevuto all'originale (Cass. civ., sez. V, 11 febbraio 2015, n. 2625). Nel caso di specie,
l'Amministrazione resistente si è limitata ad affermare l'avvenuta notifica delle cartelle e di ulteriori intimazioni intermedie, senza tuttavia depositare in giudizio le relative relate di notifica, gli avvisi di ricevimento o copie conformi degli atti. Tale carenza probatoria impedisce a questa Corte di ritenere dimostrata la rituale notifica degli atti presupposti. Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata, quale atto consequenziale, risulta priva di valido fondamento. Anche sotto il profilo prescrizionale il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la scadenza del termine per impugnare un atto impositivo non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953
c.c. (Cass. SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397). In assenza di un titolo giudiziale, i crediti relativi a tributi periodici quali l'IRPEF e le addizionali sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c. Nel caso in esame, le cartelle poste a fondamento dell'intimazione risalgono agli anni 2013–2016
e non risulta provata la notifica di atti interruttivi idonei. In tal senso, alla data di notifica dell'intimazione del
04 luglio 2025, i crediti devono ritenersi prescritti. Pertanto, il ricorso così come proposto è fondato e motivato, per cui, è meritevole di un pieno accoglimento. Per il principio della soccombenza, le parti resistenti vanno condannate alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.200,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 6 febbaio 2026
Il UD RE Il Presidente
NZ OR IO TA De ON
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE NE AN BATTISTA, Presidente
OR NC, RE
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5018/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007128453000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007128453000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007128453000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007128453000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002015002604100700 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120045316322000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140042656682000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140048517912000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03 ottobre 2025 e ritualmente depositato presso la Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100202590071284530000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione le intimava il pagamento della somma complessiva di euro 15.768,42, asseritamente dovuta in forza di una pluralità di cartelle di pagamento emesse per il presunto omesso versamento di IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali per gli anni d'imposta 2009, 2010, 2011 e 2012. Nel ricorso introduttivo la contribuente ha esposto che l'intimazione impugnata sarebbe fondata, per quanto attiene ai tributi erariali, sulle seguenti cartelle di pagamento: n. 10020120045316322000, asseritamente notificata il 03 agosto 2013, per l'anno d'imposta
2009, dell'importo di euro 2.560,40; n. 10020140042656682000, asseritamente notificata il 05 settembre
2015, per l'anno d'imposta 2011, dell'importo di euro 3.054,09; n. 10020140048517912000, asseritamente notificata il 05 settembre 2015, per l'anno d'imposta 2010, dell'importo di euro 2.630,51; n.
10020150026041007000, asseritamente notificata il 09 gennaio 2016, per l'anno d'imposta 2012, dell'importo di euro 2.792,81. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica di tali cartelle di pagamento e di avere appreso dell'esistenza delle stesse solo con la notifica dell'intimazione del 04 luglio
2025, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa, non essendole stata consentita alcuna possibilità di impugnare tempestivamente gli atti presupposti. Ha altresì eccepito che, anche nell'ipotesi – espressamente contestata – di rituale notifica delle cartelle, i crediti azionati risultano prescritti, non essendo stata dimostrata la notifica di alcun atto idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Con atto di costituzione e controdeduzioni depositato in data 31 ottobre 2025, si è costituita l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, anche per conto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sostenendo la legittimità dell'intimazione impugnata e affermando che le cartelle di pagamento sarebbero state regolarmente notificate alle date sopra indicate. L'Ufficio ha inoltre dedotto che, tra la notifica delle cartelle e l'intimazione oggetto di causa, sarebbero state notificate ulteriori intimazioni di pagamento in data
25 gennaio 2017, 12 novembre 2021 e 24 agosto 2023, asseritamente idonee a interrompere il decorso della prescrizione. In punto di diritto, l'Amministrazione resistente ha sostenuto l'applicabilità del termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c. La parte ricorrente ha depositato memoria integrativa, rilevando che nel fascicolo telematico del presente giudizio non risultano depositate né le relate di notifica delle cartelle di pagamento, né gli avvisi di ricevimento, né copie conformi degli atti presupposti, né, tantomeno, documentazione attestante la notifica delle asserite intimazioni intermedie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento. In via preliminare, occorre rilevare che la ricorrente ha specificamente contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata. A fronte di tale contestazione, grava sull'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'onere di dimostrare l'avvenuta e rituale notificazione degli atti presupposti. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di contestazione della notifica della cartella di pagamento, l'onere della prova incombe sull'agente della riscossione (Cass. civ., sez. V, 23 settembre 2015, n. 19704). È altresì consolidato l'orientamento secondo cui la produzione della sola ricevuta di ritorno della raccomandata non è sufficiente a dimostrare il contenuto del plico notificato né la conformità dell'atto ricevuto all'originale (Cass. civ., sez. V, 11 febbraio 2015, n. 2625). Nel caso di specie,
l'Amministrazione resistente si è limitata ad affermare l'avvenuta notifica delle cartelle e di ulteriori intimazioni intermedie, senza tuttavia depositare in giudizio le relative relate di notifica, gli avvisi di ricevimento o copie conformi degli atti. Tale carenza probatoria impedisce a questa Corte di ritenere dimostrata la rituale notifica degli atti presupposti. Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata, quale atto consequenziale, risulta priva di valido fondamento. Anche sotto il profilo prescrizionale il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la scadenza del termine per impugnare un atto impositivo non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953
c.c. (Cass. SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397). In assenza di un titolo giudiziale, i crediti relativi a tributi periodici quali l'IRPEF e le addizionali sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c. Nel caso in esame, le cartelle poste a fondamento dell'intimazione risalgono agli anni 2013–2016
e non risulta provata la notifica di atti interruttivi idonei. In tal senso, alla data di notifica dell'intimazione del
04 luglio 2025, i crediti devono ritenersi prescritti. Pertanto, il ricorso così come proposto è fondato e motivato, per cui, è meritevole di un pieno accoglimento. Per il principio della soccombenza, le parti resistenti vanno condannate alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione collegiale, riunitasi in camera di consiglio cosi decide: a) accoglie il ricorso;
b) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.200,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratasi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 6 febbaio 2026
Il UD RE Il Presidente
NZ OR IO TA De ON