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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9316 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 36281/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA GATTINONI e
KONSTANTIN MAMONTOV
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: assegno unico e universale ex d.lgs. n. 230/2021
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della signora al riconoscimento in suo favore delle somme Parte_1
previste per l'Assegno unico ed universale ex D.Lgs. 230/2021 per n.7 mensilità - da agosto 2023 a febbraio 2024 -per tutti i motivi descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
- Sede di Roma Montesacro, all'erogazione delle prestazioni
[...]
richieste per il complessivo importo di € 1.395,80 oltre interessi legali a decorrere dalla prima mensilità non corrisposta, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. 55/2014 (come aggiornate dal
D.M. 147/2022) oltre accessori.”
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito;
respingere il presente ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il quadro normativo
L'assegno unico universale è stato istituito con d.lgs. 230/2021, come strumento a supporto della genitorialità erogato dall' . CP_2
In particolare, l'art. 1 del citato decreto ha previsto che “1. A decorrere dal
1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da
2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159. 3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto
Pag. 2 di 8 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159…”
L'art 2 ha individuato i “Beneficiari” : “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; ((c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.) 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. 3…”.
L'art. 3 ha delineato i Requisiti soggettivi del richiedente : “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del
Pag. 3 di 8 diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L' art. 6 ha stabilito le Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio: “1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all ovvero CP_2
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall' sul proprio sito istituzionale entro CP_2
venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l' provvede al CP_2
riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
3. Nel
Pag. 4 di 8 caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge CP_2
30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a CP_2
richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno
è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente…”.
L'assegno è quindi attribuito su base mensile;
come previsto espressamente dall'art. 1 e dall'art. 6 del decreto, il “periodo di competenza” dell'assegno unico va da marzo a febbraio;
ciò, sin dal 1° marzo 2022, data a partire dalla
Pag. 5 di 8 quale l'assegno unico ha sostituito tutte le precedenti provvidenze per i figli a carico.
Come esplicitato nella Relazione Illustrativa del decreto, vista la natura del beneficio - destinato a sostituire integralmente le prestazioni precedenti a supporto della genitorialità - la scelta dell'erogazione iniziale del mese di marzo 2022 ha consentito il coordinamento normativo con le altre misure prima previste per i figli a carico, la cui applicazione si è conclusa entro febbraio 2022, così che dal mese di marzo vi fosse un unico strumento universale in vigore per il sostegno dei figli a carico, evitando interruzioni nel sostegno alle famiglie e sovrapposizioni di benefici (“Al fine di assicurare gli adeguati tempi alla predisposizione degli strumenti necessari per gli adempimenti di legge, l'assegno unico verrà erogato a partire dal l marzo 2022; per i primi due mesi del 2022 continueranno ad essere applicate le detrazioni per i figli e verranno erogati gli assegni al nucleo familiare comprensivi delle maggiorazioni temporanee previste per il secondo semestre 2021. Successivamente le tabelle dell'assegno saranno adeguate a partire dal primo marzo di ogni anno.”).
La decorrenza unificata a marzo anche per gli anni successivi risulta univocamente dal dato testuale delle norme richiamate, nell'ambito delle quali non solo si precisa che il beneficio è attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ma che, se pure la domanda per il riconoscimento può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, solo nel caso in cui la richiesta sia presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno
è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per le
Pag. 6 di 8 domande presentate dopo il 30 giugno, quindi, l'assegno spetta a decorrere dal mese di marzo dell'anno successivo.
Sul piano attuativo, la decorrenza annuale da marzo risponde all'esigenza di allineare il ciclo dell'assegno unico con i tempi di aggiornamento delle informazioni economiche (ISEE) delle famiglie: poiché l'importo è modulato in base alla condizione economica del nucleo familiare misurata tramite l'ISEE, la scelta di partire a marzo facilita l'aggiornamento dei parametri ogni anno;
per le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno, riconosce comunque gli arretrati a partire da marzo, considerando l'ISEE valido presentato entro quella data.
2. La fattispecie concreta
Nella fattispecie, risulta pacifico che:
- la ricorrente sia cittadina peruviana titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- il figlio minore (nato ad [...] il Persona_1
26.8.2014) sia titolare di permesso di soggiorno rilasciato in data 21.3.2023;
- in data 6.7.2023 la ricorrente abbia presentato domanda all per l' CP_2
l'assegno ex d.lgs. n. 230/2021;
- l' abbia corrisposto l'assegno unico, per l'importo di € 199,40 CP_2
mensili, a partire dal mese di marzo 2024;
Non possono dunque essere condivise le doglianze della parte ricorrente, che ha lamentato che l'importo dell'assegno unico fosse stato corrisposto solo dal marzo 2024 : poiché la domanda amministrativa è stata presentata in data
6.7.2023, successivamente al mese di giugno, l ha corrisposto l'assegno CP_2
dal marzo 2024 in applicazione della previsione di legge, che, come detto, dispone che solo per le domande presentate entro il 30 giugno l'assegno
Pag. 7 di 8 possa essere corrisposto per l'anno in corso, sicchè, per le domande presentate dopo, l'assegno può essere riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dell'anno successivo.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”, il ricorso va rigettato.
3. Le spese processuali
Con riguardo alla spese di lite, deve trovare applicazione l'art. 152 disp. att., che prevede l'irripetibilità delle spese di lite a favore del ricorrente in materia previdenziale qualora versi in condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della instaurazione del giudizio) in relazione alle quali l'interessato “…formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verficatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003).
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha adempiuto correttamente a tale onere, come si evince dall'esame della dichiarazione allegata al ricorso, e pertanto le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
24/09/2025 Il Giudice
Pag. 8 di 8
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 36281/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA GATTINONI e
KONSTANTIN MAMONTOV
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: assegno unico e universale ex d.lgs. n. 230/2021
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della signora al riconoscimento in suo favore delle somme Parte_1
previste per l'Assegno unico ed universale ex D.Lgs. 230/2021 per n.7 mensilità - da agosto 2023 a febbraio 2024 -per tutti i motivi descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare l' Controparte_2
- Sede di Roma Montesacro, all'erogazione delle prestazioni
[...]
richieste per il complessivo importo di € 1.395,80 oltre interessi legali a decorrere dalla prima mensilità non corrisposta, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. 55/2014 (come aggiornate dal
D.M. 147/2022) oltre accessori.”
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito;
respingere il presente ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il quadro normativo
L'assegno unico universale è stato istituito con d.lgs. 230/2021, come strumento a supporto della genitorialità erogato dall' . CP_2
In particolare, l'art. 1 del citato decreto ha previsto che “1. A decorrere dal
1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da
2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159. 3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto
Pag. 2 di 8 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159…”
L'art 2 ha individuato i “Beneficiari” : “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; ((c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.) 2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5. 3…”.
L'art. 3 ha delineato i Requisiti soggettivi del richiedente : “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del
Pag. 3 di 8 diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L' art. 6 ha stabilito le Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio: “1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all ovvero CP_2
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall' sul proprio sito istituzionale entro CP_2
venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l' provvede al CP_2
riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
3. Nel
Pag. 4 di 8 caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge CP_2
30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a CP_2
richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno
è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente…”.
L'assegno è quindi attribuito su base mensile;
come previsto espressamente dall'art. 1 e dall'art. 6 del decreto, il “periodo di competenza” dell'assegno unico va da marzo a febbraio;
ciò, sin dal 1° marzo 2022, data a partire dalla
Pag. 5 di 8 quale l'assegno unico ha sostituito tutte le precedenti provvidenze per i figli a carico.
Come esplicitato nella Relazione Illustrativa del decreto, vista la natura del beneficio - destinato a sostituire integralmente le prestazioni precedenti a supporto della genitorialità - la scelta dell'erogazione iniziale del mese di marzo 2022 ha consentito il coordinamento normativo con le altre misure prima previste per i figli a carico, la cui applicazione si è conclusa entro febbraio 2022, così che dal mese di marzo vi fosse un unico strumento universale in vigore per il sostegno dei figli a carico, evitando interruzioni nel sostegno alle famiglie e sovrapposizioni di benefici (“Al fine di assicurare gli adeguati tempi alla predisposizione degli strumenti necessari per gli adempimenti di legge, l'assegno unico verrà erogato a partire dal l marzo 2022; per i primi due mesi del 2022 continueranno ad essere applicate le detrazioni per i figli e verranno erogati gli assegni al nucleo familiare comprensivi delle maggiorazioni temporanee previste per il secondo semestre 2021. Successivamente le tabelle dell'assegno saranno adeguate a partire dal primo marzo di ogni anno.”).
La decorrenza unificata a marzo anche per gli anni successivi risulta univocamente dal dato testuale delle norme richiamate, nell'ambito delle quali non solo si precisa che il beneficio è attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ma che, se pure la domanda per il riconoscimento può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, solo nel caso in cui la richiesta sia presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno
è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per le
Pag. 6 di 8 domande presentate dopo il 30 giugno, quindi, l'assegno spetta a decorrere dal mese di marzo dell'anno successivo.
Sul piano attuativo, la decorrenza annuale da marzo risponde all'esigenza di allineare il ciclo dell'assegno unico con i tempi di aggiornamento delle informazioni economiche (ISEE) delle famiglie: poiché l'importo è modulato in base alla condizione economica del nucleo familiare misurata tramite l'ISEE, la scelta di partire a marzo facilita l'aggiornamento dei parametri ogni anno;
per le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno, riconosce comunque gli arretrati a partire da marzo, considerando l'ISEE valido presentato entro quella data.
2. La fattispecie concreta
Nella fattispecie, risulta pacifico che:
- la ricorrente sia cittadina peruviana titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- il figlio minore (nato ad [...] il Persona_1
26.8.2014) sia titolare di permesso di soggiorno rilasciato in data 21.3.2023;
- in data 6.7.2023 la ricorrente abbia presentato domanda all per l' CP_2
l'assegno ex d.lgs. n. 230/2021;
- l' abbia corrisposto l'assegno unico, per l'importo di € 199,40 CP_2
mensili, a partire dal mese di marzo 2024;
Non possono dunque essere condivise le doglianze della parte ricorrente, che ha lamentato che l'importo dell'assegno unico fosse stato corrisposto solo dal marzo 2024 : poiché la domanda amministrativa è stata presentata in data
6.7.2023, successivamente al mese di giugno, l ha corrisposto l'assegno CP_2
dal marzo 2024 in applicazione della previsione di legge, che, come detto, dispone che solo per le domande presentate entro il 30 giugno l'assegno
Pag. 7 di 8 possa essere corrisposto per l'anno in corso, sicchè, per le domande presentate dopo, l'assegno può essere riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dell'anno successivo.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”, il ricorso va rigettato.
3. Le spese processuali
Con riguardo alla spese di lite, deve trovare applicazione l'art. 152 disp. att., che prevede l'irripetibilità delle spese di lite a favore del ricorrente in materia previdenziale qualora versi in condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della instaurazione del giudizio) in relazione alle quali l'interessato “…formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verficatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003).
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha adempiuto correttamente a tale onere, come si evince dall'esame della dichiarazione allegata al ricorso, e pertanto le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
24/09/2025 Il Giudice
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