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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 737/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4180/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 IMU 2017
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 1999
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 2000
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 2001
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 2002 - PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2017
- INGIUNZIONE n. 2012/2155 I.C.I. 1999
- INGIUNZIONE n. 2012/2155 I.C.I. 2000
- INGIUNZIONE n. 2012/2155 I.C.I. 2001
- INGIUNZIONE n. 2012/3705 I.C.I. 2002
- INGIUNZIONE n. 2013/453 I.C.I. 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/NA.4593 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusione per il ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per la resistente: rigetto e/o inammissibilità del ricorso;
vittoria di spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/10/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di SO.GE.R.T. Spa e del comune di Castel Volturno, il pignoramento presso terzi n. CVPG6020250010166 per complessivi euro
2.042,16, deducendo di esserne venuto casualmente a conoscenza in data 18/09/2025. Eccepiva: - l'omessa notifica degli atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese;
- la violazione dell'art. 50 D.P.R.
602/73; il difetto di motivazione;
Si costituiva SO.GE.R.T. Spa contestando specificamente le doglianze della controparte. In particolare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione. Deduceva altresì la regolare notifica degli indicati atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nel caso di specie non è stata data la prova della su tempestività ex art. 21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92. Il ricorrente si è limitato a dichiarare di aver preso cognizione dell'atto impugnato solo casualmente a seguito di una verifica presso la Banca Banca_1 ove deteneva un conto corrente, senza tuttavia produrre alcun documento o atto comprovante la circostanza enunciata.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate solo in favore di SO.GE.R.T. Spa, stante la mancata attività difensiva del comune di Castel Volturno.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 450,00, oltre accessori di legge, in favore di SO.GE.R.T. Spa, con attribuzione all'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4180/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da difensore2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 IMU 2017
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 1999
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 2000
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 2001
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 2002 - PIGNORAMENTO n. CVPG6020250010166 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/8184 I.C.I. 2017
- INGIUNZIONE n. 2012/2155 I.C.I. 1999
- INGIUNZIONE n. 2012/2155 I.C.I. 2000
- INGIUNZIONE n. 2012/2155 I.C.I. 2001
- INGIUNZIONE n. 2012/3705 I.C.I. 2002
- INGIUNZIONE n. 2013/453 I.C.I. 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/NA.4593 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusione per il ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per la resistente: rigetto e/o inammissibilità del ricorso;
vittoria di spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/10/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di SO.GE.R.T. Spa e del comune di Castel Volturno, il pignoramento presso terzi n. CVPG6020250010166 per complessivi euro
2.042,16, deducendo di esserne venuto casualmente a conoscenza in data 18/09/2025. Eccepiva: - l'omessa notifica degli atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese;
- la violazione dell'art. 50 D.P.R.
602/73; il difetto di motivazione;
Si costituiva SO.GE.R.T. Spa contestando specificamente le doglianze della controparte. In particolare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione. Deduceva altresì la regolare notifica degli indicati atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nel caso di specie non è stata data la prova della su tempestività ex art. 21, comma 1, del D. Lgs. n.546/92. Il ricorrente si è limitato a dichiarare di aver preso cognizione dell'atto impugnato solo casualmente a seguito di una verifica presso la Banca Banca_1 ove deteneva un conto corrente, senza tuttavia produrre alcun documento o atto comprovante la circostanza enunciata.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate solo in favore di SO.GE.R.T. Spa, stante la mancata attività difensiva del comune di Castel Volturno.
La Corte
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 450,00, oltre accessori di legge, in favore di SO.GE.R.T. Spa, con attribuzione all'avvocato difensore, dichiaratosi antistatario.