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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30114/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 6 maggio
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30114/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F. , tutti rappresentati e C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Giorgio Lo Verde, elettivamente domiciliati in Milano, alla via Andrea Doria n. 56, presso il difensore attori/opponenti contro
● (C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_2
Paola Cozzi e Chantal Rho, elettivamente domiciliato in Milano, alla via della Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 28-08-2024 i sigg.ri e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali soci amministratori di chiedevano a Parte_1 Parte_1
questo Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagina 2 di 9 pagamento n. 20240430958542864195909 per euro 9.660,65 emessa dal in data Controparte_1
11-07-2024 e notificata in data 31-07-2024, nonché, in via principale,
l'annullamento/illegittimità/inefficacia del predetto provvedimento.
In primo luogo, parte attrice/opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dal , atteso il decorso del termine quinquennale stabilito dalla legge senza Controparte_1
atti interruttivi per tutti i verbali notificati in data antecedente al 31-07-2019.
In secondo luogo, parte attrice/opponente contestava la tempestività della notifica dei verbali di contestazione, dal momento che il non ha offerto la prova dell'avvenuta notifica di detti atti CP_1
nel termine di 90 giorni dall'accertamento, come prescritto dall'art. 201 CdS.
Ritualmente chiamato in giudizio, il si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 19-11-2024, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa a seguito di mancato pagamento di n. 45 verbali relativi a violazioni del Codice della Strada effettuate nel 2019, tutti regolarmente notificati all'opponente via pec, ad eccezione del verbale n. 22 notificato ex art. 145 c.p.c. presso la sede della società;
- per n. 13 verbali la notifica è stata inizialmente effettuata alle società di noleggio, proprietarie degli automezzi, e successivamente alla società opponente, quale responsabile della violazione;
- in mancanza di pagamento ovvero di opposizione, i verbali di contestazione sono diventati definiti e intangibili;
- l'ingiunzione di pagamento avversata è stata preceduta dall'emissione del sollecito di pagamento n.
20220430497102305372929 notificato in data 10-05-2022 a mezzo pec all'opponente con conseguente rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge per i crediti inerenti il mancato pagamento di sanzioni da violazioni al Codice della Strada.
Il convenuto chiedeva, quindi, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale, il rigetto delle domande formulate dagli opponenti, con conferma dell'ingiunzione opposta.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 21-11-2024, il Giudice differiva l'udienza ai sensi dell'art. 183
c.p.c. al 11-02-2025.
A tale udienza, il Giudice rigettava la domanda cautelare formulata da parte attrice e rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08-05-2025.
pagina 3 di 9 A tale udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice decideva la causa come da sentenza in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda formulata da e è infondata Parte_1 Parte_1 Parte_2
e deve essere rigettata per la ragioni che seguono.
In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una pagina 4 di 9 specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.1. Venendo al merito della questione, in primo luogo l'attore/opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente: secondo la prospettazione attorea, tra la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avversata, avvenuta il 31-07-2024 e la data di notifica del più recente verbale di accertamento, avvenuta il 28-02-2019, sarebbero trascorsi più di cinque anni, senza atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che il sollecito di pagamento notificato dall'Amministrazione in data 10-05-2022 è atto atipico e, quindi, non idoneo a interrompere la prescrizione.
La censura non è fondata.
Innanzitutto, si rileva che parte opponente non ha contestato la regolare notifica dei verbali di accertamento, né del sollecito di pagamento, ma solo l'intervenuta prescrizione del credito dell'Ente.
Ciò posto, non è condivisibile quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente sull'inidoneità del sollecito di pagamento ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
In tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28
L. n. 689/1981, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Il legislatore ha, dunque, individuato un termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dal giorno della commessa violazione.
L'art. 28 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 “Interruzione da parte del titolare” e il 2945
“Effetti e durata dell'interruzione”.
Il primo, in particolare, per quel che qui rileva, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4).
pagina 5 di 9 Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La Corte di Cassazione – da ultimo nell'ordinanza n. 25226/2023 invocata dall'opponente - ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n.
28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n. 14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022).
Sempre la giurisprudenza ha, altresì, precisato che detti atti, affinché possano effettivamente assumere rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, debbono essere necessariamente notificati e non solamente adottati.
In altri termini, l'atto per essere interruttivo deve essere recettizio, ossia per poter dispiegare la propria efficacia (interruttiva) deve essere portato a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n.
8941/2010).
In applicazione dei predetti principi, va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione al sollecito di pagamento regolarmente notificato alla parte opponente in data 10-05-2022 (doc. n. 55 di parte convenuta), con cui l'Amministrazione invitava al pagamento delle sanzioni Parte_1
amministrative tutte analiticamente indicate, determinandone l'ammontare: tale atto non si pone invero in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza citata - secondo cui, in materia di sanzione amministrativa, solo gli atti tipici del procedimento sono idonei ad interrompere la prescrizione – poiché con tale atto l'Amministrazione ha espresso la propria volontà di dar corso al procedimento sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell'azione punitiva.
Il sollecito in questione contiene, infatti, la determinazione dell'ammontare della sanzione (sia in misura ridotta, sia in misura maggiorata in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno), nonché tutte le informazioni/avvertimenti per porre il debitore nella condizione di procedere al pagamento ovvero di agire diversamente.
Da ultimo, anche se irrilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale in forza di quanto già
pagina 6 di 9 argomentato al punto precedente, non può essere accolta la tesi attorea sull'inapplicabilità al caso di specie della sospensione emergenziale da Covid-19.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 68 D.L. n. 19/2020 convertito nella L. n. 27/2020, che dispone la sospensione per 542 giorni (dal 08-03-2020 al 31-08-2021) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi, per quel che qui rileva, ai sensi del R.D. n. 639/1910 (comma 2). Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel già citato comma 2, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'art. 12 d. lgs. n. 159/2015, che al comma 2 indica come destinatarie della norma anche le ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, come quella opposta.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, parte opponente ha eccepito la mancata contestazione della violazione entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. All'esito della costituzione del convenuto, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente, preso atto della produzione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante la notifica dei verbali di contestazione, ha insistito nell'eccezione.
La censura non è fondata.
Non pare inutile rammentare che la pronuncia dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 oggetto della presente opposizione costituisce attività di riscossione diretta delle sanzioni inflitte con i verbali divenuti definitivi e non più modificabili a causa della loro mancata impugnazione nei termini stabiliti dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr Cass. civ. ord. n. 24962/2021), la notifica del verbale, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso questo e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determinano l'acquisto, da parte del verbale di cui trattasi, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
L'ingiunzione di pagamento, che sia stata preceduta da un accertamento contenuto in verbale divenuto definitivo, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo.
pagina 7 di 9 La presente opposizione a ingiunzione di pagamento proposta da e Parte_1 Parte_2
e da appare allora come l'estremo e
[...] Parte_1
surrettizio tentativo di rimettersi in termini per contestare nel merito i verbali prodromici all'ingiunzione, non impugnati a tempo debito in sede giudiziale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011)
e perciò divenuti definitivamente titolo esecutivo intangibile.
Ma, le ragioni dell'opponente – basate, nel merito, sul mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 – devono ritenersi ormai, dopo l'incontestabilità acquisita dai verbali per mancata impugnazione nei termini, non più deducibili.
In ogni caso, l'onere probatorio gravante sull'Ente è stato da questi assolto mediante la produzione in giudizio della documentazione attestante l'avvenuta notifica dei verbali di contestazione (doc. 1-45), non specificatamente contestati dall'opponente.
Ne deriva il diritto dell'Ente di procedere all'esecuzione del credito incorporato nei verbali di contestazione regolarmente notificati e diventati definitivi in mancanza di opposizione.
L'opposizione deve, quindi, essere respinta, con conferma dell'ingiunzione di pagamento avversata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, alla quale sono stati applicati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e , in proprio e quali soci Parte_1 Parte_2
amministratori di e le domande ivi svolte, con Parte_1
conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430958542864195909 per euro 9.660,65 emessa dal ilano in data 11-07-2024 e notificata in data 31-07-2024; CP_1
2) condanna e , in proprio e quali soci amministratori di Parte_1 Parte_2 [...]
, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore della parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
pagina 8 di 9 Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 6 maggio
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30114/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F. , tutti rappresentati e C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Giorgio Lo Verde, elettivamente domiciliati in Milano, alla via Andrea Doria n. 56, presso il difensore attori/opponenti contro
● (C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, Controparte_1 P.IVA_2
Paola Cozzi e Chantal Rho, elettivamente domiciliato in Milano, alla via della Guastalla n. 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 32 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 28-08-2024 i sigg.ri e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali soci amministratori di chiedevano a Parte_1 Parte_1
questo Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagina 2 di 9 pagamento n. 20240430958542864195909 per euro 9.660,65 emessa dal in data Controparte_1
11-07-2024 e notificata in data 31-07-2024, nonché, in via principale,
l'annullamento/illegittimità/inefficacia del predetto provvedimento.
In primo luogo, parte attrice/opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dal , atteso il decorso del termine quinquennale stabilito dalla legge senza Controparte_1
atti interruttivi per tutti i verbali notificati in data antecedente al 31-07-2019.
In secondo luogo, parte attrice/opponente contestava la tempestività della notifica dei verbali di contestazione, dal momento che il non ha offerto la prova dell'avvenuta notifica di detti atti CP_1
nel termine di 90 giorni dall'accertamento, come prescritto dall'art. 201 CdS.
Ritualmente chiamato in giudizio, il si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 19-11-2024, deducendo ed eccependo quanto segue:
- l'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa a seguito di mancato pagamento di n. 45 verbali relativi a violazioni del Codice della Strada effettuate nel 2019, tutti regolarmente notificati all'opponente via pec, ad eccezione del verbale n. 22 notificato ex art. 145 c.p.c. presso la sede della società;
- per n. 13 verbali la notifica è stata inizialmente effettuata alle società di noleggio, proprietarie degli automezzi, e successivamente alla società opponente, quale responsabile della violazione;
- in mancanza di pagamento ovvero di opposizione, i verbali di contestazione sono diventati definiti e intangibili;
- l'ingiunzione di pagamento avversata è stata preceduta dall'emissione del sollecito di pagamento n.
20220430497102305372929 notificato in data 10-05-2022 a mezzo pec all'opponente con conseguente rispetto del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge per i crediti inerenti il mancato pagamento di sanzioni da violazioni al Codice della Strada.
Il convenuto chiedeva, quindi, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, in via principale, il rigetto delle domande formulate dagli opponenti, con conferma dell'ingiunzione opposta.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 21-11-2024, il Giudice differiva l'udienza ai sensi dell'art. 183
c.p.c. al 11-02-2025.
A tale udienza, il Giudice rigettava la domanda cautelare formulata da parte attrice e rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08-05-2025.
pagina 3 di 9 A tale udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice decideva la causa come da sentenza in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda formulata da e è infondata Parte_1 Parte_1 Parte_2
e deve essere rigettata per la ragioni che seguono.
In ordine alla normativa della materia, con particolare riferimento al procedimento di ingiunzione fiscale, si osserva quanto segue.
Il R.D. n. 639/1910 delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato “ingiunzione fiscale”, che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. La possibilità di giovarsi di un procedimento ingiuntivo che, a differenza del rito ordinario, non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria, costituisce una specifica modalità di esercizio del potere d'imperio della Pubblica Amministrazione che, in questo caso, è legittimata ex lege ad intimare direttamente ai suoi debitori il pagamento dei tributi, senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.
In tal senso, la cosiddetta “ingiunzione fiscale” rappresenta un procedimento speciale, derogatorio rispetto all'ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in sé gli strumenti del decreto ingiuntivo e del precetto e presuppone l'autoaccertamento del tributo da parte dell'Ente pubblico, titolare di uno specifico potere impositivo. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione all'ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell'ingiunzione impugnata (Cass. civ., sez. 3, n. 3341/2009) e l'ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria, di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell'ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria.
L'ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una pagina 4 di 9 specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. civ., sez. 1, n. 22792/2011).
A tali considerazioni va poi aggiunto che l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione (cfr. Cass. n.
20360/2006).
2.1. Venendo al merito della questione, in primo luogo l'attore/opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell'Ente: secondo la prospettazione attorea, tra la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avversata, avvenuta il 31-07-2024 e la data di notifica del più recente verbale di accertamento, avvenuta il 28-02-2019, sarebbero trascorsi più di cinque anni, senza atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che il sollecito di pagamento notificato dall'Amministrazione in data 10-05-2022 è atto atipico e, quindi, non idoneo a interrompere la prescrizione.
La censura non è fondata.
Innanzitutto, si rileva che parte opponente non ha contestato la regolare notifica dei verbali di accertamento, né del sollecito di pagamento, ma solo l'intervenuta prescrizione del credito dell'Ente.
Ciò posto, non è condivisibile quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente sull'inidoneità del sollecito di pagamento ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
In tema di sanzioni amministrative l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28
L. n. 689/1981, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Il legislatore ha, dunque, individuato un termine quinquennale di prescrizione con decorrenza dal giorno della commessa violazione.
L'art. 28 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione. Nel dettaglio, gli articoli che rilevano in materia sono il 2943 “Interruzione da parte del titolare” e il 2945
“Effetti e durata dell'interruzione”.
Il primo, in particolare, per quel che qui rileva, stabilisce che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma 4).
pagina 5 di 9 Pertanto, assumono rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Al di là dei vari orientamenti giurisprudenziali succedutesi nel tempo, è ormai pacifico che tanto la notifica del verbale che quella dell'ordinanza comportino – in quanto atti interruttivi – che il suddetto termine quinquennale cominci a decorrere ex novo.
La Corte di Cassazione – da ultimo nell'ordinanza n. 25226/2023 invocata dall'opponente - ha rilevato come l'efficacia interruttiva della prescrizione trovi fondamento unicamente negli atti tipici del procedimento sanzionatorio, da individuarsi in qualsiasi atto procedimentale per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione e, quindi, non soltanto in quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la “intimazione ad adempiere” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n.
28238/2008; Cass. civ., Sez. V, n. 14886/2016; Cass. civ., sez. II, ord. n. 787/2022).
Sempre la giurisprudenza ha, altresì, precisato che detti atti, affinché possano effettivamente assumere rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione, debbono essere necessariamente notificati e non solamente adottati.
In altri termini, l'atto per essere interruttivo deve essere recettizio, ossia per poter dispiegare la propria efficacia (interruttiva) deve essere portato a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n.
8941/2010).
In applicazione dei predetti principi, va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione al sollecito di pagamento regolarmente notificato alla parte opponente in data 10-05-2022 (doc. n. 55 di parte convenuta), con cui l'Amministrazione invitava al pagamento delle sanzioni Parte_1
amministrative tutte analiticamente indicate, determinandone l'ammontare: tale atto non si pone invero in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza citata - secondo cui, in materia di sanzione amministrativa, solo gli atti tipici del procedimento sono idonei ad interrompere la prescrizione – poiché con tale atto l'Amministrazione ha espresso la propria volontà di dar corso al procedimento sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell'azione punitiva.
Il sollecito in questione contiene, infatti, la determinazione dell'ammontare della sanzione (sia in misura ridotta, sia in misura maggiorata in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno), nonché tutte le informazioni/avvertimenti per porre il debitore nella condizione di procedere al pagamento ovvero di agire diversamente.
Da ultimo, anche se irrilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale in forza di quanto già
pagina 6 di 9 argomentato al punto precedente, non può essere accolta la tesi attorea sull'inapplicabilità al caso di specie della sospensione emergenziale da Covid-19.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 68 D.L. n. 19/2020 convertito nella L. n. 27/2020, che dispone la sospensione per 542 giorni (dal 08-03-2020 al 31-08-2021) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi, per quel che qui rileva, ai sensi del R.D. n. 639/1910 (comma 2). Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel già citato comma 2, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'art. 12 d. lgs. n. 159/2015, che al comma 2 indica come destinatarie della norma anche le ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, come quella opposta.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, parte opponente ha eccepito la mancata contestazione della violazione entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. All'esito della costituzione del convenuto, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente, preso atto della produzione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante la notifica dei verbali di contestazione, ha insistito nell'eccezione.
La censura non è fondata.
Non pare inutile rammentare che la pronuncia dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639/1910 oggetto della presente opposizione costituisce attività di riscossione diretta delle sanzioni inflitte con i verbali divenuti definitivi e non più modificabili a causa della loro mancata impugnazione nei termini stabiliti dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr Cass. civ. ord. n. 24962/2021), la notifica del verbale, l'omessa proposizione dell'opposizione avverso questo e il mancato pagamento entro il termine della sanzione in misura ridotta determinano l'acquisto, da parte del verbale di cui trattasi, della qualità di titolo esecutivo, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che siano venuti a esistenza successivamente alla formazione del titolo stesso.
L'ingiunzione di pagamento, che sia stata preceduta da un accertamento contenuto in verbale divenuto definitivo, non integra un nuovo atto impositivo, autonomo rispetto al verbale di contestazione non impugnato, già costituente titolo esecutivo.
pagina 7 di 9 La presente opposizione a ingiunzione di pagamento proposta da e Parte_1 Parte_2
e da appare allora come l'estremo e
[...] Parte_1
surrettizio tentativo di rimettersi in termini per contestare nel merito i verbali prodromici all'ingiunzione, non impugnati a tempo debito in sede giudiziale (ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011)
e perciò divenuti definitivamente titolo esecutivo intangibile.
Ma, le ragioni dell'opponente – basate, nel merito, sul mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 – devono ritenersi ormai, dopo l'incontestabilità acquisita dai verbali per mancata impugnazione nei termini, non più deducibili.
In ogni caso, l'onere probatorio gravante sull'Ente è stato da questi assolto mediante la produzione in giudizio della documentazione attestante l'avvenuta notifica dei verbali di contestazione (doc. 1-45), non specificatamente contestati dall'opponente.
Ne deriva il diritto dell'Ente di procedere all'esecuzione del credito incorporato nei verbali di contestazione regolarmente notificati e diventati definitivi in mancanza di opposizione.
L'opposizione deve, quindi, essere respinta, con conferma dell'ingiunzione di pagamento avversata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte convenuta e a carico della parte opponente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria, alla quale sono stati applicati i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e , in proprio e quali soci Parte_1 Parte_2
amministratori di e le domande ivi svolte, con Parte_1
conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 20240430958542864195909 per euro 9.660,65 emessa dal ilano in data 11-07-2024 e notificata in data 31-07-2024; CP_1
2) condanna e , in proprio e quali soci amministratori di Parte_1 Parte_2 [...]
, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore della parte Parte_1
convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge, se dovuti.
pagina 8 di 9 Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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