Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1991, n. 44
Articolo 2
Versione
5 marzo 1991
Art. 1. 1. In considerazione dell'eccezionale urgenza di accertare la consistenza e le caratteristiche dei beni che costituiscono il demanio marittimo, il Ministero della marina mercantile definisce e attua un programma di aggiornamento e ammodernamento dell'inventario dei beni stessi, mediante la costituzione di una banca dati.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, considerando che esso richiede misure speciali di sicurezza e che attiene alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato, il Ministero puo' stipulare contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi, anche in deroga alla legge 30 marzo 1981, n. 113 , e successive modificazioni e integrazioni, e attraverso procedure rimesse al parere del Consiglio di Stato.
3. La definizione delle operazioni attuative del programma e' concordata, per finalita' di coordinamento con il sistema di rilevazione dei dati catastali, con il Ministero delle finanze.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976".
Entrata in vigore il 5 marzo 1991
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