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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4420/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4420/2018, avente ad oggetto:
responsabilità ex artt. 2049 -2051 -2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
17/12/2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
(CF/P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico e rappresentante legale , con sede legale a Controparte_1
OR (FR) in via Marsicana, 65, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Megale e Laura Megale, presso i quali elettivamente domicilia a OR
(FR) in via Marsicana, 37/A.
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 21 (CF: e (CF: CP_2 C.F._1 CP_3
), rappresentati e difesi congiuntamente dall' avv. Iaquone C.F._2
Amedeo, entrambi domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito a OR (FR) in
Via Risorgimento, 34.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “accertare e dichiarare che il crollo parziale del tetto del
capannone per circa 450 mq., di proprietà dell'attrice si è verificato perché alla neve
che vi si era accumulata se ne aggiunta un'altra gran massa del peso di circa Kg. 5.200
cadutavi, scivolando, dal tetto limitrofo del capannone di proprietà dei convenuti
e stante la maggior altezza dell'edificio, e creando, così, CP_3 CP_2
un notevole sovraccarico che ha comportato il collasso del tetto ed il crollo dello stesso;
- conseguentemente ritenerne i convenuti esclusivi responsabili, per loro fatto e colpa, e
condannarli, in solido tra loro, al pagamento in favore della istante, a titolo di
risarcimento di tutti i danni derivatile dal crollo parziale del tetto del suo capannone
della somma di € 181.801,14 oltre interessi o di quella maggiore o minore che sarà
ritenuta di Giustizia;
- condannare, in ogni caso, essi convenuti, alle spese e compensi del giudizio oltre al
rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CNA”.
Per le parti convenute: “Voglia l'Ill.mo Giudice accogliere le seguenti conclusioni:
A. Accertato e dichiarato che il crollo del capannone industriale della Ditta
, si è verificato unicamente per il deposito Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 21 naturale al di sopra dello stesso di una rilevante quantità di neve caduta nella
notte fra il due ed il tre Febbraio 2012, ritenere i convenuti esenti da alcuna
responsabilità per i danni subiti all'immobile dell'Attrice;
B. In via meramente gradata, qualora si accertasse che vi sia stato un distacco di
neve dal capannone dei Sigg.ri verso quello della Ditta Palleschi, che Pt_2
avesse provocato il crollo parziale del tetto dell'immobile della Stessa, ritenere
che questo sia conseguenza di fattori climatici imprevedibili per la città di OR
che hanno dato luogo ad eventi atmosferici eccezionali, per i quali l'opera di
manutenzione della copertura del proprio immobile era per i convenuti,
impossibile e sarebbe comunque stata inutile. Comunque, il fatto del terzo,
costituito dai lavori di puntellamento del proprio capannone da parte del
e di volontari, senza alcuna guida tecnica e conoscenze professionali, Parte_1
ha potuto anche da solo, realizzare il paventato evento dannoso. Per tali motivi,
si Voglia escludere la responsabilità dei Sigg.ri e CP_4 CP_5
quale richiesta nell'atto di citazione sia ai sensi dell'art. 2051 codice civile che ai
sensi dell'art. 2043 codice civile considerando gli eventi atmosferici fattori
eccezionali che da soli hanno determinato il cedimento del tetto dell'immobile;
C. conseguentemente all'accoglimento delle precedenti richieste condannare il
legale rappresentante della , alle spese e Parte_3
ai compensi del presente giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese e al
CPA.”
pagina 3 di 21
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' Parte_1
conveniva in giudizio i sigg. e dinanzi l'intestato Giudice, CP_2 CP_3
al fine accertare la responsabilità ex artt. 2051, 2043, e 1218 c.c. ed, altresì, condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' istante, a titolo di risarcimento di tutti i danni causati dal crollo parziale della copertura del suo capannone,
della somma di € 181.801,14 oltre interessi o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A fondamento della pretesa risarcitoria, la società Parte_1
premetteva che nei giorni 3 e 4 febbraio 2012, la città di OR era stata interessata da precipitazioni nevose di particolare intensità ed inoltre, deduceva quanto segue:
- di essere stato titolare di un capannone adibito ad officina meccanica;
- detto immobile di circa 1000 mq aveva il cordolo di fondazione in cemento armato, la struttura portante verticale era in acciaio, quella in orizzontale aveva tralicci di ferro con sovrastante lamiera coibentata e confinava per una parte con un altro di proprietà dei convenuti;
- giorno 3 marzo 2012 il sig. veniva avvisato che il tetto del Controparte_1
capannone a causa del peso della neve accumulata, aveva avuto un cedimento;
- pertanto, il sig. recatosi in officina e costatato detto cedimento, Parte_1 pagina 4 di 21 richiedeva subito l'intervento dei vigili del fuoco, che non riuscivano ad intervenire, in quanto impegnati altrove;
- il sig. pertanto, riteneva opportuno contattare l'impresa edile dei F.lli Parte_1
che consegnava il giorno successivo l'attrezzatura necessaria per CP_6
puntellare il tetto;
- durante detta operazione, tuttavia, i dipendenti dell'officina e i volontari Parte_1
intervenuti sentivano un forte boato proveniente dal capannone dei sig.ri CP_3
- giunti fuori dall'officina, i presenti notarono che era crollata la parete portante del capannone a ridosso di quello dei convenuti ed una parte della struttura di copertura dell'officina di 450 mq;
- arrivati i vigili del fuoco in loco, costatarono il suddetto crollo e cedimento,
intimando i presenti di non accedere all' interno della struttura;
- l'istante precisava che il tetto dell'capannone, adibito ad officina meccanica era crollato per il notevole sovraccarico di neve accumulata, a cui si era aggiunta un'altra grande massa di Kg 5.200;
- altresì, i titolari dell'officina asserivano che se quella parte della copertura non fosse crollata, sarebbe stato possibile provvedere alla ristrutturazione ma, in considerazione dell'entità e della natura dei danni, si era dovuto ricorrere alla necessariamente alla demolizione dell'intera struttura;
- la società istante, infine, precisava che l'ammontare dei danni subiti era pari ad €
181.801,14, scaturito dalla somma del costo della ricostruzione di € 157.500,00
pagina 5 di 21 (determinato dal costo della ricostruzione di € 270.000,00 meno il costo della ristrutturazione € 112.500,00) + l'importo delle spese demolizione di € 20.661,16
+ le spese tecniche di € 3.640,00;
- ed inoltre, i titolari dell evidenziavano che l'evento de quo era Parte_1
imputabile alla responsabilità dei convenuti, ex artt. 2051 e 2043 c.c., poiché su questi gravava l'onere di dover adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare il crollo de quo, che si verifica a causa di un evento prevedibile e non per un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Sulla base di tali deduzioni, la parte attrice concludeva, chiedendo al Tribunale di
Cassino quanto esposto in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, i sigg. e CP_2 CP_3
, impugnando quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte, eccependo CP_3
che la pretesa attore era destituita di fondamento giuridico e basata sulla narrazione di circostante non veritiere.
Invero, i convenuti precisavano che la vicenda de qua doveva essere ricostruita in termini diversi da come prospettata dalla parte attrice.
In particolare, i germani sottolineavano che, diversamente da quanto asserito CP_3
dalla controparte, nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2012 si verificava solo il crollo del capannone della ditta Palleschi e che i danni subiti dalla copertura del locale erano presenti ancor prima dei presunti distacchi di neve lamentati dalla parte attrice.
pagina 6 di 21 Pertanto, i resistenti contestavano la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., eccepita dalla società e la quantificazione dei danni lamentati, asserendo che il crollo Parte_1
era stato causato solamente dal peso della neve accumulatosi sopra l'officina e che titolari del locale demolito non avevano fornito la prova del nesso causale fra la cosa e l'evento lesivo.
Alla luce di quanto argomentato, i convenuti concludevano, chiedendo il rigetto della domanda attorea e si richiamano alle conclusioni esposte in epigrafe.
Nel corso del procedimento de quo, veniva ammesso ed espletato sia l'interrogatorio formale dei due convenuti sia la prova testimoniale dei teste , Testimone_1 CP_6
, e .
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
Altresì, durante la fase istruttoria venivano escussi il Capo del Reparto dei Vigili del
FU di ON ed i sigg. , Parte_4 Persona_1 Parte_5
. Parte_6
Inoltre, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/06/2022, ritenendo di dover ammettere la C.T.U., al fine di individuare la natura e accertare l'entità dei danni subiti dal capannone di proprietà di parte attrice, nominava, come suo ausiliario, l'ing. Controparte_7
, disponendo che il TU doveva provvedere a rispondere ai seguenti quesiti: "1)
[...]
verifichi la quantità e il peso della neve che, a causa dello scivolamento della stessa dal
tetto del capannone dei convenuti si è depositata, accumulandosi su quella già esistente,
sulla copertura del capannone della società ; Parte_1 pagina 7 di 21 2) accerti, in caso in cui sia possibile quantificare il peso della neve, se questa abbia
provocato il crollo della copertura del capannone";
3)verifichi l'eventuale sussistenza di cause alternative al descritto crollo, anche
accertando la regolarità urbanistica e progettuale della struttura alle norme tecniche
vigenti all'epoca, e se gli eventuali ampliamenti della struttura, eseguiti dopo
l'accertamento dei VV.UU. e anche successivamente alla redazione del CIS (anno2000),
possa averne pregiudicato il comportamento globale in termini di rigidezza e resistenza;
4) accerti se la natura e l'entità dei danni subiti dal capannone della società
[...]
potevano consentire una sua ristrutturazione e, in caso negativo, Parte_1
verificare se la demolizione fosse l'unica soluzione attuabile;
5) accerti e quantifichi il
danno complessivo subito da parte attrice a seguito del crollo”.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato allo scrivente che all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto la domanda attorea va rigettata.
In via preliminare, giova osservare che secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la neve, accumulatasi sul tetto di un edificio, danneggiando il bene altrui, rientra nella categoria delle “cose in custodia”, ex art. 2051 c.c., il cui responsabile è ritenuto il proprietario/custode, salvo che questi dimostri la sussistenza di un caso fortuito, ovvero di evento eccezionale, imprevedibile o inevitabile ( Cass. Civile,
sez. III, 17.04.2009 n.9315). pagina 8 di 21 Invero, in considerazione sia del principio generale secondo cui “il custode deve
adottare misure preventive” si rileva che in caso di crollo per il distacco di neve/ghiaccio, egli sarà ritenuto responsabile anche se l'evento deriva da un fatto naturale, qualora non dimostri di aver adottato tutte le cautele minime necessarie alla salvaguardia ( Cass.civ., sez. III, 07.02.2013 n.2963) e di non aver omesso di vigilare sulla cosa che ha provocato il danno.
Invero, la suprema Corte, nel precisare il concetto di “custodia” ha sottolineato che in essa sono compresi anche gli effetti prevedibili derivanti da fenomeni atmosferici, i quali, seppure di tipo naturali ed ordinari, come la nevicata, non integrano caso fortuito,
se gli stessi erano prevedibili (Cass. civ. sez., III, 8.02.2007, n.2700; Cass. civ., sez. III,
16.02.2017 n.4071).
Giova, quindi, sottolineare che il custode risponde, non solo a titolo di colpa specifica, in caso di inosservanza o violazione di specifiche norme prescrittive, ma anche a titolo di colpa generica, in ipotesi di violazione delle regole generali di prudenza e perizia ed in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (Cass.
civ., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25925; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n.
22801).
Al contempo, tuttavia, sul danneggiato, al fine di poter fondare la risarcibilità del danno ex art. 2051 c.c., grava l' onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la
cosa e l'evento lesivo, rimanendo del tutto estraneo alla struttura della previsione pagina 9 di 21 normativa il profilo del comportamento del custode, sul quale, invece, incombe una presunzione di responsabilità, che riveste carattere oggettivo e che può essere superata dal custode, solo se dimostra rigorosamente l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, nonché imprevedibile ed eccezionale, tale da essere idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. n.
2480/2018; Cass. n. 2481/2018; Cass. n. 2482/2018; Cass., sent. n. 18518 dell'8 luglio
2024).
La Corte, invero, richiama in primo luogo “l'ormai indiscusso presupposto della natura
oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito
e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul
piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile
2023, n. 11152, e successive conformi), precisando che il requisito legale “della
rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva
inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio
percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché , mentre “al pari della concausa
naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario
il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle
conseguenze che ne sono derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio
2023, n. 14228, Rv. 667836-02) “.
Da quanto precede, quindi, ne deriva che “ i presupposti della responsabilità per i danni
da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla
pagina 10 di 21 cosa e la custodia “, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di
responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato”
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01).
Incombe, invece, sul custode “la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso
fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione
del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa,
estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento
dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Sez. 3, sent.
n. 26142 del 2023).
Invero, la caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus = non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479,
2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un.,
sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023), secondo il quale “la responsabilità di cui
all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni
connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del
rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come
responsabile” (Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023).
pagina 11 di 21 Orbene, esaminando la fattispecie per cui è causa, si evince che ad essa è applicabile l'articolo 2051 c.c. in tema di responsabilità oggettiva del custode;
ma è altrettanto vero che, sulla base dell'inequivoco dato letterale della norma, il custode (i germani CP_3
non risponde laddove provi che il fatto si sia verificato per “caso fortuito”.
Invero, dalla espletata istruttoria e dai rilievi fotografici depositati agli atti si osserva che l'esistenza dell'elemento danneggiante (crollo del capannone dell'officina Parte_1
veniva provato dai danneggiati ma al contempo non è stato dimostrato dalla parte
attrice il nesso causale tra la cosa in custodia (il capannone dei sig.ri e il CP_3
danno lamentato (cedimento e demolizione del capannone).
I testi escussi, infatti, confermavano l'effettivo crollo del tetto del capannone (io ho visto
la struttura ed il capannone crollato, dalla via Marsicana, dal marciapiede vicino al
cancello, poi sono andato più avanti vicino ad una casa diroccata, ed ho avuto modo di
vedere tutto il capannone crollato – cit. ; “Ho visto il tetto crollato quando Tes_3
tornai in officina, il giorno dopo. Notai che il tetto era crollato nella parte
centrale/posteriore dell'officina- cit. ; “Nella prima mattinata ho Testimone_4
sentito un boato con crollo del capannone del meccanico … sono andato a verificare
l'accaduto ed ho visto la copertura del capannone del meccanico crollata – cit.
; “quando si stava puntellando il tetto di , sentimmo un forte Parte_6 Parte_1
boato ed uscimmo tutti fuori;
metà del capannone del tetto del capannone di Parte_1
era ceduto, come da foto che mi vengono mostrate – cit. ; “Su detta Testimone_1
circostanza posso affermare che il capannone della Società attrice , a seguito della
pagina 12 di 21 nevicata abbondante , aveva subito un cedimento su manto di copertura”- cit. Tes_2
) e, parimenti, la conseguenziale demolizione della struttura (“abbiamo provveduto
[...]
allo spostamento dei materiali de capannone della e all'abbattimento Parte_1
della restante parte del capannone… il capannone che già era già in parte demolito.
Riconosco la fattura emessa per il relativo pagamento – teste il Persona_1
legale rappresentante della Società Omega s.r.l.).
Tuttavia, però, in considerazione dei principi che regolano la materia ed in particolare dell'art. 2051 c.c. secondo cui il danneggiato non dispensato dall'onere di provare che
l'evento è stato prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 25018/2020), la parte attrice non ha assolto gli oneri su di lei gravanti, proprio perché nel corso del procedimento de quo,
l seppure lamentava di aver subito un oneroso pregiudizio, non Parte_1
dimostrava in concreto né l'imputabilità eziologica dell'evento dannoso asserito, né,
parimenti, il nesso causale tra la cosa (il capannone dei sig.ri e i danni subiti CP_3
(crollo del tetto del capannone dell'officina e relativa demolizione della struttura).
Al contrario, rilevante ai fini della valutazione del caso in concreto è da considerare la
TU, sollecitata dalla stessa società attrice ed espletata dall' incaricato, Ing. , CP_7
il quale all' esito delle operazioni peritali e dall' attenta disamina della documentazione messa a sua disposizione, ha in primo luogo sottolineato “che per il fabbricato in
questione era stato rilasciato un permesso in sanatoria del tutto difforme in superficie e
volumetria rispetto a quanto indicato nel modello di domanda di condono edilizio” e pagina 13 di 21 che “ il capannone non era stato realizzato né adeguato secondo le disposizioni della
normativa di riferimento inerente all'esposizione sismica ed ai carichi di riferimenti in
essa contenuti.
L' ausiliario del giudice, invero, precisava che “la struttura di proprietà del sig.
aveva in sé già una serie di gravi carenze strutturali” (elencate a pag. 12 della Parte_1
relazione peritale tecnica) concludendo, all' esito delle operazioni peritali di “non poter
imputare il totale crollo della copertura alla caduta della neve dalla falda limitrofa del
capannone di proprietà . CP_3
Il consulente d'ufficio, infatti, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo, ha esaminato e confrontato dettagliatamente la documentazione fotografica e progettuale messa a sua disposizione, evidenziando “in
modo chiaro e palese che l'intera copertura dell' officina nonché la parte in Parte_1
lamiera che quella portante erano quasi del tutto già collassate con il solo carico della
neve ivi depositata e quindi del tutto irrecuperabile”.
In particolare, il predetto TU sottolineava che “il tutto (cedimento) potrebbe essere
stato accentuato da non corrette operazioni di puntellamento per la rimozione dei
mezzi incastrati sotto la copertura stessa.”, che, come affermato dalla parte attrice e dai testi escussi (“quando si stava puntellando il tetto di , sentimmo un forte Parte_1
pagina 14 di 21 boato” – ; “Sono stato contattato da in via telefonica Testimone_1 Controparte_1
per avere attrezzatura per puntellare la copertura del capannone della Parte_1
Io sono andato a portare l'attrezzatura il giorno dopo. Io mi limitai soltanto
[...]
a scaricare l'attrezzatura, di poi altre persone che stavano in loco iniziarono a
puntellare la copertura del capannone - , le predette operazioni venivano CP_6
effettuati su iniziativa dei titolari dell'officina,( poiché i vigili del fuoco erano impegnati
in altri interventi della zona e il sig. , Capo Reparto dei Vigili del Parte_4
FU di ON era intervenuto sul posto il 4/2/2012 alle ore 11.56) con l'ausilio di
volontari, che presumibilmente ritenuti inesperti e professionalmente incompetenti nel gestire la preesistente situazione di pericolo e di emergenza.
Altresì, sempre in riferimento alla descrizione del cedimento de quo, il TU con la sua puntuale consulenza tecnica illustrava che “la trave reticolare portante si deformava
distaccandosi dai travetti secondari e molti di essi dalla trave portante mentre la trave
reticolare subiva una forte deformazione come si evince a valle della copertura e
prossima al telaio in c.a. e non a quello adiacente al capannone (pag.6 della CP_3
TU ), aggiungendo, in considerazione della foto denominata in atto di citazione “foto
n.3 che “la copertura era del tutto collassata ed il mezzo dei VVFF aveva limitato
l'ulteriore deformazione della sola copertura in semplice lamiera e non coibentata di
spessori del tutto insufficienti. In tali condizioni la struttura della copertura non era
assolutamente in grado di potersi più sorreggere né tantomeno di poter essere
recuperata o riparata perché del tutto deformata e elasticizzata” (pag. 7 della TU)”.
pagina 15 di 21 All' esito della perizia tecnica e osservando dettagliatamente la foto 12, pertanto, si evince che la struttura di copertura del capannone già con il solo carico della neve
propria (di appena 40 kg/m2) ivi depositata era già del tutto collassata.
Ne consegue, quindi, come osservato dall' Ing. “la struttura con cui era CP_7
costituito l'immobile del era del tutto inidonea e sottodimensionata a Parte_1
sorreggere il solo carico neve su di essa presente e di fatti si era completamente
plasticizzata e deformata già prima del distacco della neve dalla copertura confinante
di ” CP_3
Pertanto, all' esito delle suddette considerazioni, si rileva l'insussistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato dalla parte attrice e l'omessa dimostrazione della parte attrice sull' esatta dinamica del fatto, con specifico riferimento all'insieme dei fattori che, avendo prodotto determinati effetti, hanno determinato lo sviluppo dell'evento dannoso (Cass. n. 12760/2024)
Invero, l non ha fornito nessuna prova che attestava che l'evento è Parte_1
stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. (Cass. n. 35991/2023).
In relazione a tale profilo, infatti, all'esito dell'espletata istruttoria, è emersa una ricostruzione alternativa dell'evento descritto dalla parte attrice che fa venir meno l'imputabilità causale in capo ai sig.ri CP_3
Invero, l' ausiliario del giudice evidenziava che “la struttura di proprietà Parte_1
pagina 16 di 21 essendo fortemente inclinata in avanti (in direzione opposta alla localizzazione dello
stabile di proprietà per via del carico presente sulla sua copertura, non poteva CP_3
essere del tutto investita dalla neve in scivolamento in quanto tra i due immobili, già
separati da giunto tecnico di circa 25 cm, si era creato un ulteriore distacco dovuto alla
rotazione dei pilastri del capannone.”, smentendo quanto prospettato dalla parte attrice.
Parimenti, dall' espletata fase istruttoria, si desume la conoscenza e consapevolezza dei sig.ri circa la pericolosità ed inagibilità del proprio locale, dal momento che, Parte_1
come riferito dal sig. , il titolare dell' officina, veniva allertato dal Testimone_1
predetto teste, il quale affermava che “nella mattinata del 3.2.2012 , passando vicino al
capannone di proprietà della , notai che il tetto , ricoperto di neve, Parte_1
aveva avuto un cedimento, a causa del peso della neve, per cui andai a casa di
[...]
, mio amico , e lo avvisai.; io e siamo andati nel CP_1 Controparte_1
capannone per verificare la situazione ed abbiamo notato che tetto del capannone non
era crollato solo perché vi era un mezzo dei Vigili del FU , che lo sosteneva;
ha chiamato i Vigili del FU , visto il cedimento del tetto”. Parte_1
Inoltre, giova osservare che le suddette considerazioni del TU si allineano sia con le affermazioni del teste , Capo Reparto dei Vigili del FU di Parte_4
ON, che affermava: “sul capannone vicino c'era neve. Il capannone vicino era
lesionato. Quando si verifica un crollo legato alla neve il ghiaccio lascia microlesioni
che attestano il distacco. Non ne abbiamo fatto menzione poiché per noi non era caduta
la neve da un capannone a un altro. Escludo, in base alla mia esperienza, che si sia
pagina 17 di 21 verificato un crollo della neve dal capannone vicino a quello di Altrimenti Parte_1
sarebbe stato menzionato a verbale” sia con le dichiarazioni del teste , il Parte_5
quale escusso all' udienza del 31.1.2022 confermava che “la copertura non era crollata
perché sorretta dal camion dei pompieri e da un autobus)” sia con le osservazioni del sig. che aveva “notato che tetto del capannone non era crollato solo Testimone_1
perché vi era un mezzo dei Vigili del FU, che lo sosteneva”.
All' esito delle operazioni peritali, nonché dell'espletata istruttoria che hanno permesso la ricostruzione fattuale del caso di specie, pertanto, per lo scrivente risulta inconfutabile e palese che l'evento lesivo, lamentato dall' istante non può essere imputato in capo ai sig.ri dal momento che la parte attrice non ha dimostrato che il crollo de quo CP_3
era stato concretamente provocato dalla negligenza ed imperizia dei convenuti, quali titolari della cosa in custodia ma al contrario, alla luce della puntuale analisi del TU,
emerso in maniera indiscutibile ed inconfutabile che i pregiudizi lamentati dall' istante sono da considerare quali conseguenze dirette delle suddette irregolarità, rilevate dal
TU ( permesso in sanatoria del tutto difforme;
“ il capannone non era stato realizzato
né adeguato secondo le disposizioni della normativa di riferimento inerente
all'esposizione sismica ed ai carichi di riferimenti in essa contenuti) e preesistenti all'
evento atmosferico avvenuto il 3- 4 febbraio del 2012, che verificatosi al di fuori di ogni frequenza statistica, può essere considerato caso fortuito integrato dai requisiti della
eccezionalità ed imprevedibilità (Cass. n. 3564/2021).
pagina 18 di 21 Ed invero, la demolizione totale della struttura, da cui è scaturita l' onerosa pretesa risarcitoria della società attrice, per i motivi esposti dall' ausiliare del giudice, non può
essere ritenuta eziologicamente connessa all'evento de quo, poiché come precisato dal
TU “in questa situazione risultava più economico procedere alla demolizione e
ricostruzione del fabbricato con caratteristiche di materiali e dimensionamenti calcolati
e determinati secondo le norme vigenti e tenendo anche conto del fatto che, come si
ribadisce, il comune di OR è ubicato in zona sismica la quale risulta la più restrittiva
delle altre (2-3-4) per via dell'alto rischio all'esposizione sismica. In tali condizioni la
struttura della copertura non era assolutamente in grado di potersi più sorreggere né
tantomeno di poter essere recuperata o riparata perché del tutto deformata e
elasticizzata” (pag. 7 della TU)”
In sostanza, dall' esame del caso in concreto, si rileva che il danno lamentato dalla società istante è stato determinato da cause estrinseche, imprevedibili ed
estemporanee e, come tali, essendo non conoscibili da parte dei convenuti ma imputabili alle sottese irregolarità del locale (la struttura del tutto inidonea e
sottodimensionata a sorreggere il solo carico della neve su di essa presente fosse già
collassata con il solo carico della neve propria ivi depositata e quindi del tutto
irrecuperabile come dimostrano le foto dello stato dei luoghi antecedente al distacco
della neve dalla copertura della proprietà per cui non si ritiene di imputare il CP_3
crollo della copertura alla caduta della neve dalla falda limitrofa del capannone di
proprietà - conclusioni del TU). CP_3
pagina 19 di 21 Alla luce delle considerazioni che precedono ne discende l'insussistenza di alcun rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato, quale presupposto fondamentali della responsabilità ex art. 2051 cc invocata dalla società
Parte_1
La domanda attorea è quindi ritenuta infondata e come tale, deve essere rigettata.
L' assenza del nesso eziologico è, altresì, idoneo, a fortiori, ad escludere la responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., eccepita dalla parte attrice, atteso che, per i motivi sopra esposti, non può ravvisarsi un profilo colposo in ordine al comportamento degli odierni convenuti.
Invero, per quanto concerne, infine, l'invocata tutela alternativa della responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 Cc, la Corte di Cassazione osserva che “una volta ritenuta
insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. ciò riverbera necessariamente pure sulla
responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il "fortuito", dovuto
a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del
danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare
l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico
materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 2480/2018, Cass. n.
2481/2018, Cass. n. 2482/2018).
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è
esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € pagina 20 di 21 260.000 – in applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.) e dell'effettiva attività
processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase di trattazione,
fase decisoria), con l'applicazione del valore minimo sono poste a carico della parte attrice, in omaggio al principio di soccombenza.
Spese di TU, definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata, dalla società,
nei confronti dei sigg. E Parte_1 CP_2
, così provvede: CP_3
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore delle parti convenute, che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di TU.
Così deciso in Cassino, 9-7-2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4420/2018, avente ad oggetto:
responsabilità ex artt. 2049 -2051 -2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
17/12/2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
(CF/P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico e rappresentante legale , con sede legale a Controparte_1
OR (FR) in via Marsicana, 65, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Megale e Laura Megale, presso i quali elettivamente domicilia a OR
(FR) in via Marsicana, 37/A.
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 21 (CF: e (CF: CP_2 C.F._1 CP_3
), rappresentati e difesi congiuntamente dall' avv. Iaquone C.F._2
Amedeo, entrambi domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito a OR (FR) in
Via Risorgimento, 34.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “accertare e dichiarare che il crollo parziale del tetto del
capannone per circa 450 mq., di proprietà dell'attrice si è verificato perché alla neve
che vi si era accumulata se ne aggiunta un'altra gran massa del peso di circa Kg. 5.200
cadutavi, scivolando, dal tetto limitrofo del capannone di proprietà dei convenuti
e stante la maggior altezza dell'edificio, e creando, così, CP_3 CP_2
un notevole sovraccarico che ha comportato il collasso del tetto ed il crollo dello stesso;
- conseguentemente ritenerne i convenuti esclusivi responsabili, per loro fatto e colpa, e
condannarli, in solido tra loro, al pagamento in favore della istante, a titolo di
risarcimento di tutti i danni derivatile dal crollo parziale del tetto del suo capannone
della somma di € 181.801,14 oltre interessi o di quella maggiore o minore che sarà
ritenuta di Giustizia;
- condannare, in ogni caso, essi convenuti, alle spese e compensi del giudizio oltre al
rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CNA”.
Per le parti convenute: “Voglia l'Ill.mo Giudice accogliere le seguenti conclusioni:
A. Accertato e dichiarato che il crollo del capannone industriale della Ditta
, si è verificato unicamente per il deposito Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 21 naturale al di sopra dello stesso di una rilevante quantità di neve caduta nella
notte fra il due ed il tre Febbraio 2012, ritenere i convenuti esenti da alcuna
responsabilità per i danni subiti all'immobile dell'Attrice;
B. In via meramente gradata, qualora si accertasse che vi sia stato un distacco di
neve dal capannone dei Sigg.ri verso quello della Ditta Palleschi, che Pt_2
avesse provocato il crollo parziale del tetto dell'immobile della Stessa, ritenere
che questo sia conseguenza di fattori climatici imprevedibili per la città di OR
che hanno dato luogo ad eventi atmosferici eccezionali, per i quali l'opera di
manutenzione della copertura del proprio immobile era per i convenuti,
impossibile e sarebbe comunque stata inutile. Comunque, il fatto del terzo,
costituito dai lavori di puntellamento del proprio capannone da parte del
e di volontari, senza alcuna guida tecnica e conoscenze professionali, Parte_1
ha potuto anche da solo, realizzare il paventato evento dannoso. Per tali motivi,
si Voglia escludere la responsabilità dei Sigg.ri e CP_4 CP_5
quale richiesta nell'atto di citazione sia ai sensi dell'art. 2051 codice civile che ai
sensi dell'art. 2043 codice civile considerando gli eventi atmosferici fattori
eccezionali che da soli hanno determinato il cedimento del tetto dell'immobile;
C. conseguentemente all'accoglimento delle precedenti richieste condannare il
legale rappresentante della , alle spese e Parte_3
ai compensi del presente giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese e al
CPA.”
pagina 3 di 21
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' Parte_1
conveniva in giudizio i sigg. e dinanzi l'intestato Giudice, CP_2 CP_3
al fine accertare la responsabilità ex artt. 2051, 2043, e 1218 c.c. ed, altresì, condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' istante, a titolo di risarcimento di tutti i danni causati dal crollo parziale della copertura del suo capannone,
della somma di € 181.801,14 oltre interessi o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A fondamento della pretesa risarcitoria, la società Parte_1
premetteva che nei giorni 3 e 4 febbraio 2012, la città di OR era stata interessata da precipitazioni nevose di particolare intensità ed inoltre, deduceva quanto segue:
- di essere stato titolare di un capannone adibito ad officina meccanica;
- detto immobile di circa 1000 mq aveva il cordolo di fondazione in cemento armato, la struttura portante verticale era in acciaio, quella in orizzontale aveva tralicci di ferro con sovrastante lamiera coibentata e confinava per una parte con un altro di proprietà dei convenuti;
- giorno 3 marzo 2012 il sig. veniva avvisato che il tetto del Controparte_1
capannone a causa del peso della neve accumulata, aveva avuto un cedimento;
- pertanto, il sig. recatosi in officina e costatato detto cedimento, Parte_1 pagina 4 di 21 richiedeva subito l'intervento dei vigili del fuoco, che non riuscivano ad intervenire, in quanto impegnati altrove;
- il sig. pertanto, riteneva opportuno contattare l'impresa edile dei F.lli Parte_1
che consegnava il giorno successivo l'attrezzatura necessaria per CP_6
puntellare il tetto;
- durante detta operazione, tuttavia, i dipendenti dell'officina e i volontari Parte_1
intervenuti sentivano un forte boato proveniente dal capannone dei sig.ri CP_3
- giunti fuori dall'officina, i presenti notarono che era crollata la parete portante del capannone a ridosso di quello dei convenuti ed una parte della struttura di copertura dell'officina di 450 mq;
- arrivati i vigili del fuoco in loco, costatarono il suddetto crollo e cedimento,
intimando i presenti di non accedere all' interno della struttura;
- l'istante precisava che il tetto dell'capannone, adibito ad officina meccanica era crollato per il notevole sovraccarico di neve accumulata, a cui si era aggiunta un'altra grande massa di Kg 5.200;
- altresì, i titolari dell'officina asserivano che se quella parte della copertura non fosse crollata, sarebbe stato possibile provvedere alla ristrutturazione ma, in considerazione dell'entità e della natura dei danni, si era dovuto ricorrere alla necessariamente alla demolizione dell'intera struttura;
- la società istante, infine, precisava che l'ammontare dei danni subiti era pari ad €
181.801,14, scaturito dalla somma del costo della ricostruzione di € 157.500,00
pagina 5 di 21 (determinato dal costo della ricostruzione di € 270.000,00 meno il costo della ristrutturazione € 112.500,00) + l'importo delle spese demolizione di € 20.661,16
+ le spese tecniche di € 3.640,00;
- ed inoltre, i titolari dell evidenziavano che l'evento de quo era Parte_1
imputabile alla responsabilità dei convenuti, ex artt. 2051 e 2043 c.c., poiché su questi gravava l'onere di dover adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare il crollo de quo, che si verifica a causa di un evento prevedibile e non per un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Sulla base di tali deduzioni, la parte attrice concludeva, chiedendo al Tribunale di
Cassino quanto esposto in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, i sigg. e CP_2 CP_3
, impugnando quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte, eccependo CP_3
che la pretesa attore era destituita di fondamento giuridico e basata sulla narrazione di circostante non veritiere.
Invero, i convenuti precisavano che la vicenda de qua doveva essere ricostruita in termini diversi da come prospettata dalla parte attrice.
In particolare, i germani sottolineavano che, diversamente da quanto asserito CP_3
dalla controparte, nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2012 si verificava solo il crollo del capannone della ditta Palleschi e che i danni subiti dalla copertura del locale erano presenti ancor prima dei presunti distacchi di neve lamentati dalla parte attrice.
pagina 6 di 21 Pertanto, i resistenti contestavano la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., eccepita dalla società e la quantificazione dei danni lamentati, asserendo che il crollo Parte_1
era stato causato solamente dal peso della neve accumulatosi sopra l'officina e che titolari del locale demolito non avevano fornito la prova del nesso causale fra la cosa e l'evento lesivo.
Alla luce di quanto argomentato, i convenuti concludevano, chiedendo il rigetto della domanda attorea e si richiamano alle conclusioni esposte in epigrafe.
Nel corso del procedimento de quo, veniva ammesso ed espletato sia l'interrogatorio formale dei due convenuti sia la prova testimoniale dei teste , Testimone_1 CP_6
, e .
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
Altresì, durante la fase istruttoria venivano escussi il Capo del Reparto dei Vigili del
FU di ON ed i sigg. , Parte_4 Persona_1 Parte_5
. Parte_6
Inoltre, il giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/06/2022, ritenendo di dover ammettere la C.T.U., al fine di individuare la natura e accertare l'entità dei danni subiti dal capannone di proprietà di parte attrice, nominava, come suo ausiliario, l'ing. Controparte_7
, disponendo che il TU doveva provvedere a rispondere ai seguenti quesiti: "1)
[...]
verifichi la quantità e il peso della neve che, a causa dello scivolamento della stessa dal
tetto del capannone dei convenuti si è depositata, accumulandosi su quella già esistente,
sulla copertura del capannone della società ; Parte_1 pagina 7 di 21 2) accerti, in caso in cui sia possibile quantificare il peso della neve, se questa abbia
provocato il crollo della copertura del capannone";
3)verifichi l'eventuale sussistenza di cause alternative al descritto crollo, anche
accertando la regolarità urbanistica e progettuale della struttura alle norme tecniche
vigenti all'epoca, e se gli eventuali ampliamenti della struttura, eseguiti dopo
l'accertamento dei VV.UU. e anche successivamente alla redazione del CIS (anno2000),
possa averne pregiudicato il comportamento globale in termini di rigidezza e resistenza;
4) accerti se la natura e l'entità dei danni subiti dal capannone della società
[...]
potevano consentire una sua ristrutturazione e, in caso negativo, Parte_1
verificare se la demolizione fosse l'unica soluzione attuabile;
5) accerti e quantifichi il
danno complessivo subito da parte attrice a seguito del crollo”.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato allo scrivente che all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto la domanda attorea va rigettata.
In via preliminare, giova osservare che secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la neve, accumulatasi sul tetto di un edificio, danneggiando il bene altrui, rientra nella categoria delle “cose in custodia”, ex art. 2051 c.c., il cui responsabile è ritenuto il proprietario/custode, salvo che questi dimostri la sussistenza di un caso fortuito, ovvero di evento eccezionale, imprevedibile o inevitabile ( Cass. Civile,
sez. III, 17.04.2009 n.9315). pagina 8 di 21 Invero, in considerazione sia del principio generale secondo cui “il custode deve
adottare misure preventive” si rileva che in caso di crollo per il distacco di neve/ghiaccio, egli sarà ritenuto responsabile anche se l'evento deriva da un fatto naturale, qualora non dimostri di aver adottato tutte le cautele minime necessarie alla salvaguardia ( Cass.civ., sez. III, 07.02.2013 n.2963) e di non aver omesso di vigilare sulla cosa che ha provocato il danno.
Invero, la suprema Corte, nel precisare il concetto di “custodia” ha sottolineato che in essa sono compresi anche gli effetti prevedibili derivanti da fenomeni atmosferici, i quali, seppure di tipo naturali ed ordinari, come la nevicata, non integrano caso fortuito,
se gli stessi erano prevedibili (Cass. civ. sez., III, 8.02.2007, n.2700; Cass. civ., sez. III,
16.02.2017 n.4071).
Giova, quindi, sottolineare che il custode risponde, non solo a titolo di colpa specifica, in caso di inosservanza o violazione di specifiche norme prescrittive, ma anche a titolo di colpa generica, in ipotesi di violazione delle regole generali di prudenza e perizia ed in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (Cass.
civ., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25925; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n.
22801).
Al contempo, tuttavia, sul danneggiato, al fine di poter fondare la risarcibilità del danno ex art. 2051 c.c., grava l' onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la
cosa e l'evento lesivo, rimanendo del tutto estraneo alla struttura della previsione pagina 9 di 21 normativa il profilo del comportamento del custode, sul quale, invece, incombe una presunzione di responsabilità, che riveste carattere oggettivo e che può essere superata dal custode, solo se dimostra rigorosamente l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, nonché imprevedibile ed eccezionale, tale da essere idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. n.
2480/2018; Cass. n. 2481/2018; Cass. n. 2482/2018; Cass., sent. n. 18518 dell'8 luglio
2024).
La Corte, invero, richiama in primo luogo “l'ormai indiscusso presupposto della natura
oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito
e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul
piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile
2023, n. 11152, e successive conformi), precisando che il requisito legale “della
rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva
inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio
percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché , mentre “al pari della concausa
naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario
il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle
conseguenze che ne sono derivate” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio
2023, n. 14228, Rv. 667836-02) “.
Da quanto precede, quindi, ne deriva che “ i presupposti della responsabilità per i danni
da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla
pagina 10 di 21 cosa e la custodia “, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di
responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato”
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01).
Incombe, invece, sul custode “la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso
fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione
del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa,
estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento
dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Sez. 3, sent.
n. 26142 del 2023).
Invero, la caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus = non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479,
2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un.,
sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023), secondo il quale “la responsabilità di cui
all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni
connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del
rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come
responsabile” (Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023).
pagina 11 di 21 Orbene, esaminando la fattispecie per cui è causa, si evince che ad essa è applicabile l'articolo 2051 c.c. in tema di responsabilità oggettiva del custode;
ma è altrettanto vero che, sulla base dell'inequivoco dato letterale della norma, il custode (i germani CP_3
non risponde laddove provi che il fatto si sia verificato per “caso fortuito”.
Invero, dalla espletata istruttoria e dai rilievi fotografici depositati agli atti si osserva che l'esistenza dell'elemento danneggiante (crollo del capannone dell'officina Parte_1
veniva provato dai danneggiati ma al contempo non è stato dimostrato dalla parte
attrice il nesso causale tra la cosa in custodia (il capannone dei sig.ri e il CP_3
danno lamentato (cedimento e demolizione del capannone).
I testi escussi, infatti, confermavano l'effettivo crollo del tetto del capannone (io ho visto
la struttura ed il capannone crollato, dalla via Marsicana, dal marciapiede vicino al
cancello, poi sono andato più avanti vicino ad una casa diroccata, ed ho avuto modo di
vedere tutto il capannone crollato – cit. ; “Ho visto il tetto crollato quando Tes_3
tornai in officina, il giorno dopo. Notai che il tetto era crollato nella parte
centrale/posteriore dell'officina- cit. ; “Nella prima mattinata ho Testimone_4
sentito un boato con crollo del capannone del meccanico … sono andato a verificare
l'accaduto ed ho visto la copertura del capannone del meccanico crollata – cit.
; “quando si stava puntellando il tetto di , sentimmo un forte Parte_6 Parte_1
boato ed uscimmo tutti fuori;
metà del capannone del tetto del capannone di Parte_1
era ceduto, come da foto che mi vengono mostrate – cit. ; “Su detta Testimone_1
circostanza posso affermare che il capannone della Società attrice , a seguito della
pagina 12 di 21 nevicata abbondante , aveva subito un cedimento su manto di copertura”- cit. Tes_2
) e, parimenti, la conseguenziale demolizione della struttura (“abbiamo provveduto
[...]
allo spostamento dei materiali de capannone della e all'abbattimento Parte_1
della restante parte del capannone… il capannone che già era già in parte demolito.
Riconosco la fattura emessa per il relativo pagamento – teste il Persona_1
legale rappresentante della Società Omega s.r.l.).
Tuttavia, però, in considerazione dei principi che regolano la materia ed in particolare dell'art. 2051 c.c. secondo cui il danneggiato non dispensato dall'onere di provare che
l'evento è stato prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 25018/2020), la parte attrice non ha assolto gli oneri su di lei gravanti, proprio perché nel corso del procedimento de quo,
l seppure lamentava di aver subito un oneroso pregiudizio, non Parte_1
dimostrava in concreto né l'imputabilità eziologica dell'evento dannoso asserito, né,
parimenti, il nesso causale tra la cosa (il capannone dei sig.ri e i danni subiti CP_3
(crollo del tetto del capannone dell'officina e relativa demolizione della struttura).
Al contrario, rilevante ai fini della valutazione del caso in concreto è da considerare la
TU, sollecitata dalla stessa società attrice ed espletata dall' incaricato, Ing. , CP_7
il quale all' esito delle operazioni peritali e dall' attenta disamina della documentazione messa a sua disposizione, ha in primo luogo sottolineato “che per il fabbricato in
questione era stato rilasciato un permesso in sanatoria del tutto difforme in superficie e
volumetria rispetto a quanto indicato nel modello di domanda di condono edilizio” e pagina 13 di 21 che “ il capannone non era stato realizzato né adeguato secondo le disposizioni della
normativa di riferimento inerente all'esposizione sismica ed ai carichi di riferimenti in
essa contenuti.
L' ausiliario del giudice, invero, precisava che “la struttura di proprietà del sig.
aveva in sé già una serie di gravi carenze strutturali” (elencate a pag. 12 della Parte_1
relazione peritale tecnica) concludendo, all' esito delle operazioni peritali di “non poter
imputare il totale crollo della copertura alla caduta della neve dalla falda limitrofa del
capannone di proprietà . CP_3
Il consulente d'ufficio, infatti, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo, ha esaminato e confrontato dettagliatamente la documentazione fotografica e progettuale messa a sua disposizione, evidenziando “in
modo chiaro e palese che l'intera copertura dell' officina nonché la parte in Parte_1
lamiera che quella portante erano quasi del tutto già collassate con il solo carico della
neve ivi depositata e quindi del tutto irrecuperabile”.
In particolare, il predetto TU sottolineava che “il tutto (cedimento) potrebbe essere
stato accentuato da non corrette operazioni di puntellamento per la rimozione dei
mezzi incastrati sotto la copertura stessa.”, che, come affermato dalla parte attrice e dai testi escussi (“quando si stava puntellando il tetto di , sentimmo un forte Parte_1
pagina 14 di 21 boato” – ; “Sono stato contattato da in via telefonica Testimone_1 Controparte_1
per avere attrezzatura per puntellare la copertura del capannone della Parte_1
Io sono andato a portare l'attrezzatura il giorno dopo. Io mi limitai soltanto
[...]
a scaricare l'attrezzatura, di poi altre persone che stavano in loco iniziarono a
puntellare la copertura del capannone - , le predette operazioni venivano CP_6
effettuati su iniziativa dei titolari dell'officina,( poiché i vigili del fuoco erano impegnati
in altri interventi della zona e il sig. , Capo Reparto dei Vigili del Parte_4
FU di ON era intervenuto sul posto il 4/2/2012 alle ore 11.56) con l'ausilio di
volontari, che presumibilmente ritenuti inesperti e professionalmente incompetenti nel gestire la preesistente situazione di pericolo e di emergenza.
Altresì, sempre in riferimento alla descrizione del cedimento de quo, il TU con la sua puntuale consulenza tecnica illustrava che “la trave reticolare portante si deformava
distaccandosi dai travetti secondari e molti di essi dalla trave portante mentre la trave
reticolare subiva una forte deformazione come si evince a valle della copertura e
prossima al telaio in c.a. e non a quello adiacente al capannone (pag.6 della CP_3
TU ), aggiungendo, in considerazione della foto denominata in atto di citazione “foto
n.3 che “la copertura era del tutto collassata ed il mezzo dei VVFF aveva limitato
l'ulteriore deformazione della sola copertura in semplice lamiera e non coibentata di
spessori del tutto insufficienti. In tali condizioni la struttura della copertura non era
assolutamente in grado di potersi più sorreggere né tantomeno di poter essere
recuperata o riparata perché del tutto deformata e elasticizzata” (pag. 7 della TU)”.
pagina 15 di 21 All' esito della perizia tecnica e osservando dettagliatamente la foto 12, pertanto, si evince che la struttura di copertura del capannone già con il solo carico della neve
propria (di appena 40 kg/m2) ivi depositata era già del tutto collassata.
Ne consegue, quindi, come osservato dall' Ing. “la struttura con cui era CP_7
costituito l'immobile del era del tutto inidonea e sottodimensionata a Parte_1
sorreggere il solo carico neve su di essa presente e di fatti si era completamente
plasticizzata e deformata già prima del distacco della neve dalla copertura confinante
di ” CP_3
Pertanto, all' esito delle suddette considerazioni, si rileva l'insussistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato dalla parte attrice e l'omessa dimostrazione della parte attrice sull' esatta dinamica del fatto, con specifico riferimento all'insieme dei fattori che, avendo prodotto determinati effetti, hanno determinato lo sviluppo dell'evento dannoso (Cass. n. 12760/2024)
Invero, l non ha fornito nessuna prova che attestava che l'evento è Parte_1
stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. (Cass. n. 35991/2023).
In relazione a tale profilo, infatti, all'esito dell'espletata istruttoria, è emersa una ricostruzione alternativa dell'evento descritto dalla parte attrice che fa venir meno l'imputabilità causale in capo ai sig.ri CP_3
Invero, l' ausiliario del giudice evidenziava che “la struttura di proprietà Parte_1
pagina 16 di 21 essendo fortemente inclinata in avanti (in direzione opposta alla localizzazione dello
stabile di proprietà per via del carico presente sulla sua copertura, non poteva CP_3
essere del tutto investita dalla neve in scivolamento in quanto tra i due immobili, già
separati da giunto tecnico di circa 25 cm, si era creato un ulteriore distacco dovuto alla
rotazione dei pilastri del capannone.”, smentendo quanto prospettato dalla parte attrice.
Parimenti, dall' espletata fase istruttoria, si desume la conoscenza e consapevolezza dei sig.ri circa la pericolosità ed inagibilità del proprio locale, dal momento che, Parte_1
come riferito dal sig. , il titolare dell' officina, veniva allertato dal Testimone_1
predetto teste, il quale affermava che “nella mattinata del 3.2.2012 , passando vicino al
capannone di proprietà della , notai che il tetto , ricoperto di neve, Parte_1
aveva avuto un cedimento, a causa del peso della neve, per cui andai a casa di
[...]
, mio amico , e lo avvisai.; io e siamo andati nel CP_1 Controparte_1
capannone per verificare la situazione ed abbiamo notato che tetto del capannone non
era crollato solo perché vi era un mezzo dei Vigili del FU , che lo sosteneva;
ha chiamato i Vigili del FU , visto il cedimento del tetto”. Parte_1
Inoltre, giova osservare che le suddette considerazioni del TU si allineano sia con le affermazioni del teste , Capo Reparto dei Vigili del FU di Parte_4
ON, che affermava: “sul capannone vicino c'era neve. Il capannone vicino era
lesionato. Quando si verifica un crollo legato alla neve il ghiaccio lascia microlesioni
che attestano il distacco. Non ne abbiamo fatto menzione poiché per noi non era caduta
la neve da un capannone a un altro. Escludo, in base alla mia esperienza, che si sia
pagina 17 di 21 verificato un crollo della neve dal capannone vicino a quello di Altrimenti Parte_1
sarebbe stato menzionato a verbale” sia con le dichiarazioni del teste , il Parte_5
quale escusso all' udienza del 31.1.2022 confermava che “la copertura non era crollata
perché sorretta dal camion dei pompieri e da un autobus)” sia con le osservazioni del sig. che aveva “notato che tetto del capannone non era crollato solo Testimone_1
perché vi era un mezzo dei Vigili del FU, che lo sosteneva”.
All' esito delle operazioni peritali, nonché dell'espletata istruttoria che hanno permesso la ricostruzione fattuale del caso di specie, pertanto, per lo scrivente risulta inconfutabile e palese che l'evento lesivo, lamentato dall' istante non può essere imputato in capo ai sig.ri dal momento che la parte attrice non ha dimostrato che il crollo de quo CP_3
era stato concretamente provocato dalla negligenza ed imperizia dei convenuti, quali titolari della cosa in custodia ma al contrario, alla luce della puntuale analisi del TU,
emerso in maniera indiscutibile ed inconfutabile che i pregiudizi lamentati dall' istante sono da considerare quali conseguenze dirette delle suddette irregolarità, rilevate dal
TU ( permesso in sanatoria del tutto difforme;
“ il capannone non era stato realizzato
né adeguato secondo le disposizioni della normativa di riferimento inerente
all'esposizione sismica ed ai carichi di riferimenti in essa contenuti) e preesistenti all'
evento atmosferico avvenuto il 3- 4 febbraio del 2012, che verificatosi al di fuori di ogni frequenza statistica, può essere considerato caso fortuito integrato dai requisiti della
eccezionalità ed imprevedibilità (Cass. n. 3564/2021).
pagina 18 di 21 Ed invero, la demolizione totale della struttura, da cui è scaturita l' onerosa pretesa risarcitoria della società attrice, per i motivi esposti dall' ausiliare del giudice, non può
essere ritenuta eziologicamente connessa all'evento de quo, poiché come precisato dal
TU “in questa situazione risultava più economico procedere alla demolizione e
ricostruzione del fabbricato con caratteristiche di materiali e dimensionamenti calcolati
e determinati secondo le norme vigenti e tenendo anche conto del fatto che, come si
ribadisce, il comune di OR è ubicato in zona sismica la quale risulta la più restrittiva
delle altre (2-3-4) per via dell'alto rischio all'esposizione sismica. In tali condizioni la
struttura della copertura non era assolutamente in grado di potersi più sorreggere né
tantomeno di poter essere recuperata o riparata perché del tutto deformata e
elasticizzata” (pag. 7 della TU)”
In sostanza, dall' esame del caso in concreto, si rileva che il danno lamentato dalla società istante è stato determinato da cause estrinseche, imprevedibili ed
estemporanee e, come tali, essendo non conoscibili da parte dei convenuti ma imputabili alle sottese irregolarità del locale (la struttura del tutto inidonea e
sottodimensionata a sorreggere il solo carico della neve su di essa presente fosse già
collassata con il solo carico della neve propria ivi depositata e quindi del tutto
irrecuperabile come dimostrano le foto dello stato dei luoghi antecedente al distacco
della neve dalla copertura della proprietà per cui non si ritiene di imputare il CP_3
crollo della copertura alla caduta della neve dalla falda limitrofa del capannone di
proprietà - conclusioni del TU). CP_3
pagina 19 di 21 Alla luce delle considerazioni che precedono ne discende l'insussistenza di alcun rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato, quale presupposto fondamentali della responsabilità ex art. 2051 cc invocata dalla società
Parte_1
La domanda attorea è quindi ritenuta infondata e come tale, deve essere rigettata.
L' assenza del nesso eziologico è, altresì, idoneo, a fortiori, ad escludere la responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., eccepita dalla parte attrice, atteso che, per i motivi sopra esposti, non può ravvisarsi un profilo colposo in ordine al comportamento degli odierni convenuti.
Invero, per quanto concerne, infine, l'invocata tutela alternativa della responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 Cc, la Corte di Cassazione osserva che “una volta ritenuta
insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. ciò riverbera necessariamente pure sulla
responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il "fortuito", dovuto
a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del
danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare
l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico
materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 2480/2018, Cass. n.
2481/2018, Cass. n. 2482/2018).
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è
esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € pagina 20 di 21 260.000 – in applicazione del criterio di cui all'art. 15 c.p.c.) e dell'effettiva attività
processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase di trattazione,
fase decisoria), con l'applicazione del valore minimo sono poste a carico della parte attrice, in omaggio al principio di soccombenza.
Spese di TU, definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata, dalla società,
nei confronti dei sigg. E Parte_1 CP_2
, così provvede: CP_3
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore delle parti convenute, che si liquidano in euro 7.052,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di TU.
Così deciso in Cassino, 9-7-2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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