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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2900/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 3.12.2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to D'ISEP ROSARIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) in data 07.05.2005, dalla cui unione è nata la figlia (il 25.01.2006); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
7.02.2023 nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n.
1675/2023 del 07/02/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo al mutuo rispetto;
2. stante la raggiunta maggiore età della loro unica figlia, , non si pongono CP_1
questioni in ordine al suo affidamento. Tuttavia, i genitori, consapevoli del grado di autodeterminazione e dell'autonomia raggiunta dalla loro figlia, delle sue relazioni amicali, dei suoi interessi e dagli impegni a derivarle dalla sua attuale formazione professionale e poi dalla tanto auspicata occupazione, non si esonerano dall'impegno di stimolare e agevolare i rapporti con l'altro genitore. In ogni caso, la stessa continuerà a risiedere presso la casa paterna;
3. la madre, sig.ra verserà un importo di € 200,00, quale contributo al Parte_2
mantenimento della figlia, importo a rivalutarsi annualmente secondo indice Istat;
4. le spese straordinarie riguardanti la prole, (mediche, scolastiche o comunque di istruzione/formazione in generale, lezioni private, corsi di lingua e/o di informatica, sportive), sono ripartite nella misura del 50% e qualora non necessarie e/o urgenti, saranno preventivamente concordate;
5. relativamente alle voci da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento e quelle straordinarie, (non ricomprese nel predetto assegno), a richiedere e non richiedere il preventivo accordo, i Ricorrenti si dichiarano opportunamente informati circa le specificazioni – distinzioni contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 28.03.2024 tra il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua
Vetere;
6. nessun contributo di sostentamento tra i coniugi viene stabilito dichiarando, ciascuno, la propria autosufficienza. Il Sig. in proposito, dichiara di essere, oggi, in attesa di Pt_1
occupazione. La Sig.ra invece, di lavorare, ma senza attuale regolarizzazione Parte_2
del rapporto. Entrambi, in ogni caso, precisano di beneficiare dell'aiuto delle rispettive famiglie di origine;
7. nessuna regolamentazione in ordine alla casa coniugale, perché non più a sussistere già dall'anno 2018, avendo ognuno trovato nuova collocazione presso gli anzidetti e distinti indirizzi di residenza;
8. nessuna regolamentazione in ordine a beni mobili, registrati e non, a depositi e/o conti correnti in quanto nulla è a sussistere in contitolarità;
9. i coniugi, infine, si danno reciprocamente atto, avendo già regolato ogni precedente loro pendenza, di non avere, al netto degli impegni di cui sopra, nulla a pretendere l'uno dall'altra
e viceversa. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) il 07.05.2005 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2005);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2900/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 3.12.2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to D'ISEP ROSARIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) in data 07.05.2005, dalla cui unione è nata la figlia (il 25.01.2006); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
7.02.2023 nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione n.
1675/2023 del 07/02/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo al mutuo rispetto;
2. stante la raggiunta maggiore età della loro unica figlia, , non si pongono CP_1
questioni in ordine al suo affidamento. Tuttavia, i genitori, consapevoli del grado di autodeterminazione e dell'autonomia raggiunta dalla loro figlia, delle sue relazioni amicali, dei suoi interessi e dagli impegni a derivarle dalla sua attuale formazione professionale e poi dalla tanto auspicata occupazione, non si esonerano dall'impegno di stimolare e agevolare i rapporti con l'altro genitore. In ogni caso, la stessa continuerà a risiedere presso la casa paterna;
3. la madre, sig.ra verserà un importo di € 200,00, quale contributo al Parte_2
mantenimento della figlia, importo a rivalutarsi annualmente secondo indice Istat;
4. le spese straordinarie riguardanti la prole, (mediche, scolastiche o comunque di istruzione/formazione in generale, lezioni private, corsi di lingua e/o di informatica, sportive), sono ripartite nella misura del 50% e qualora non necessarie e/o urgenti, saranno preventivamente concordate;
5. relativamente alle voci da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento e quelle straordinarie, (non ricomprese nel predetto assegno), a richiedere e non richiedere il preventivo accordo, i Ricorrenti si dichiarano opportunamente informati circa le specificazioni – distinzioni contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 28.03.2024 tra il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua
Vetere;
6. nessun contributo di sostentamento tra i coniugi viene stabilito dichiarando, ciascuno, la propria autosufficienza. Il Sig. in proposito, dichiara di essere, oggi, in attesa di Pt_1
occupazione. La Sig.ra invece, di lavorare, ma senza attuale regolarizzazione Parte_2
del rapporto. Entrambi, in ogni caso, precisano di beneficiare dell'aiuto delle rispettive famiglie di origine;
7. nessuna regolamentazione in ordine alla casa coniugale, perché non più a sussistere già dall'anno 2018, avendo ognuno trovato nuova collocazione presso gli anzidetti e distinti indirizzi di residenza;
8. nessuna regolamentazione in ordine a beni mobili, registrati e non, a depositi e/o conti correnti in quanto nulla è a sussistere in contitolarità;
9. i coniugi, infine, si danno reciprocamente atto, avendo già regolato ogni precedente loro pendenza, di non avere, al netto degli impegni di cui sopra, nulla a pretendere l'uno dall'altra
e viceversa. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) il 07.05.2005 da nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2005);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio