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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9461/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di OL ha pronunciato in data 19.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9461/2023
TRA
C.F. , P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Cardaropoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.05.2023, la società ricorrente esponeva:
- che il sig. era dipendente di e, all'epoca dei fatti per cui è causa, CP_1 Parte_1 era applicato presso l'ufficio CS (ex CMP) di OL, con mansioni di “operatore trasporti”;
- che il sig. si era reso responsabile di gravi violazioni riguardanti il rispetto dell'orario CP_1
d'obbligo emerse a seguito di verifiche effettuate nei giorni 5, 7, 23, 29 dicembre 2022; 13, 23, 26 gennaio 2023 e 9 febbraio 2023, come documentato in atti dalla relazione sottoscritta dal sig.
[...]
, responsabile trasporti del CS di OL e superiore gerarchico del resistente;
Per_1
- che il competente servizio risorse umane provvedeva ad elevare a carico del sig. CP_1
formali contestazioni disciplinari, con nota prot. n. MARUSUD/RI/D/2023/CSNA/13431 del
23/02/2023, notificate in data 24/02/2023; - che in risposta a dette contestazioni disciplinari il sig. produceva le sue giustificazioni CP_1 con nota dell'1/03/2023;
- che il servizio Risorse Umane, valutata l'infondatezza delle giustificazioni prodotte, irrogava a carico del sig. , il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per CP_1
provazione della multa di tre (03) ore della retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL
[...]
del 23/06/2021, con nota prot. n. del Parte_1 Persona_2
06/03/2023;
- che avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sopra indicata, il sig. , in CP_1 data 15/03/2023 inoltrava all' di OL e a , Controparte_2 Parte_1
richiesta di costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, formalizzata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 20.05.1970;
- che in esito a detta richiesta del lavoratore, l' di OL, con nota Controparte_2
Rep. N. 92/2023, del 17/05/2023, invitava a nominare nel termine di 10 giorni Parte_1
il proprio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato;
- che in risposta a quest'ultima nota, comunicava all' di OL e Controparte_2 all'odierno resistente di avvalersi di quanto espressamente previsto dall'art. 7 della legge 300/70, ossia di adire l'autorità giudiziaria, attraverso invio in data 18/05/2023 di una nota di declino, alla quale è seguita l'iscrizione a ruolo del presente ricorso;
- che la sanzione inflitta al dipendente appare congrua ed esattamente corrispondente alle generali previsioni di legge e contrattuali in materia disciplinare, con particolare riferimento agli artt. 2104
c.c. e 2105 c.c., 52 e ss. del CCNL per il personale non dirigente di nonché degli Parte_1
obblighi imposti al lavoratore dalle vigenti norme di legge;
- che l'art. 54, p. II del CCNL del 23/06/2021 prescriveva le fattispecie per cui irrogare a carico dei dipendenti di il provvedimento della multa non superiore a quattro ore della Parte_1
retribuzione.
Sulla base di tali permesse la società ricorrente conveniva in giudizio il sig. al fine di CP_1 sentir: “accertare la legittimità della sanzione disciplinare della multa di tre (03) ore della retribuzione irrogata a carico del sig. , ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL CP_1 [...]
del 23/06/2021, o la diversa sanzione ritenuta di giustizia, evidenziando al riguardo Parte_1 che risulta già attivato nei confronti dell'odierno resistente procedimento disciplinare prot.
MARUSUD/RI/D/2021/CSNA/13005 del 03/09/2021 conclusosi con la sanzione disciplinare della multa di un'ora (1) della retribuzione e procedimento disciplinare prot. n°
MARUSUD/RI/D/2022/CSNA/13191 del 26/04/2022 conclusosi con la sanzione disciplinare della multa di 2 (due) ore della retribuzione, e che detti precedenti disciplinari risultano espressamente richiamati nelle contestazioni disciplinari, sub all. 2, pagg.
2-3 della produzione. condannare il sig.
al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio”. CP_1
Stante la regolarità della notifica, si dichiarava la contumacia del sig. . CP_1
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato
L'oggetto della controversa è la legittimità e la congruità della sanzione disciplinare della multa di tre ore della retribuzione ai sensi degli artt. 52-53-54-55 del CCNL del 23.06.21 irrogata a CP_1
, dipendente di con mansioni di “ operatore trasporti” per omessa
[...] Parte_1
timbratura , a seguito di verifiche effettuate nei giorni 5, 7, 23, 29 dicembre 2022; 13, 23, 26 gennaio
2023 e 9 febbraio 2023, come documentato dalla relazione del sig. , responsabile Persona_1
trasporti del CS di OL e superiore gerarchico del resistente.
A fronte della suddetta contestazione si difendeva, nel procedimento disciplinare, CP_1
deducendo di aver sempre compilato il modulo “ mancata timbratura” nei giorni oggetto di contestazione, di non aver badgiato per distrazione o comunque perché non funzionava lo strumento timbratura e di aver sempre e comunque espletato la propria attività lavorativa ( cfr. all. 2 della produzione di parte ricorrente)
Il teste , ascoltato all'udienza del 23.04.24, ha riferito tra l'altro che “ … ADR Mi sono Persona_1
accorto delle omesse timbrature del sig. perché come tutti i dipendenti, egli è in CP_1
possesso di un badge che una volta utilizzato ci permette di rilevare attraverso il computer le entrate
e le uscite dei dipendenti, secondo gli orari di servizio, essendo un sistema bloccante. ADR il modulo di mancata timbratura esiste ed è un modello cartaceo nel quale il dipendente dichiara di essere entrato o uscito ad un certo orario, apponendo la propria firma. ADR per quanto riguarda il Sig. non so se abbia o meno firmato il modulo di mancata timbratura nei giorni oggetto di CP_1
contestazione. So di certo che lo ha fatto per alcuni giorni ma non so riferire quali. ADR Non sono stato presente quando il dipendente ha timbrato il badge, perché provvedo ad CP_1 effettuare solo i controlli successivi via computer e comunque non c'è una persona sul posto in presenza addetta a tale controllo. ADR In generale è successo che lo strumento timbratura non abbia funzionato ma il mancato funzionamento vale in ogni caso per tutti i dipendenti o può succedere che la scheda si smagnetizzi. ADR nel caso di specie dalla relazione da me scritta il dipendente
[...] spesso timbrava all'entrata ma non all'uscita, anche in giorni non consecutivi” CP_1
Il teste ha confermato la mancata timbratura del ricorrente, il quale – a sua volta- restando Per_1
contumace, si è sottratto dall'offrire prova dei fatti impeditivi ai sensi dell'art.2697 cc comma (cfr. Cass. Sez un civ 13533 del 30.01.2001), in particolare circa il fatto che la mancata timbratura e la compilazione del modulo “ mancata timbratura” fosse attribuibile al mancato funzionamento dello strumento o altri motivi ( nel “ modulo mancata timbratura” sono presenti giustificazioni variegate tra cui anche “ passava il badge” e mere dimenticanze).
Pur tuttavia, la sanzione applicata al ricorrente non risulta adeguata.
L'art. 52 lett a) del CCNL del Personale non Dirigente di , richiamato da parte Parte_1
ricorrente nella contestazione disciplinare, è sanzionato con la sanzione disciplinare del rimprovero verbale o dell'ammonizione scritta ( cfr. art 54 del CCNL sopra richiamato) e non con la sanzione disciplinare comminata ( multa di tre ore della retribuzione- cfr. atti). Anche laddove la ricorrente avesse inteso contestare la recidiva di cui all'art. 54 lett a) del CCNL, non solo non sono stati depositati i precedenti provvedimenti sanzionatori ( e pertanto non è dato sapere se si tratta di mancanze dello stesso gruppo), ma inoltre la sanzione applicata nel caso di specie è comunque diversa dal rimprovero verbale.
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato e va dichiarata la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a parte convenuta, di cui al provvedimento prot. MARUSUD/RI/D/2023/CSNA/13431 del
23/02/2023, notificate in data 24/02/2023 e della successiva contestazione del 06.03.2023 prot.
CSNA/13431.
Nulla per le spese essendo parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a parte convenuta, di cui al provvedimento prot. del Persona_2
23/02/2023, notificate in data 24/02/2023 e della successiva contestazione del 06.03.2023 prot. CSNA/13431.
- nulla per le spese essendo parte convenuta contumace
Si comunichi.
OL, il 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di OL ha pronunciato in data 19.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9461/2023
TRA
C.F. , P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Cardaropoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.05.2023, la società ricorrente esponeva:
- che il sig. era dipendente di e, all'epoca dei fatti per cui è causa, CP_1 Parte_1 era applicato presso l'ufficio CS (ex CMP) di OL, con mansioni di “operatore trasporti”;
- che il sig. si era reso responsabile di gravi violazioni riguardanti il rispetto dell'orario CP_1
d'obbligo emerse a seguito di verifiche effettuate nei giorni 5, 7, 23, 29 dicembre 2022; 13, 23, 26 gennaio 2023 e 9 febbraio 2023, come documentato in atti dalla relazione sottoscritta dal sig.
[...]
, responsabile trasporti del CS di OL e superiore gerarchico del resistente;
Per_1
- che il competente servizio risorse umane provvedeva ad elevare a carico del sig. CP_1
formali contestazioni disciplinari, con nota prot. n. MARUSUD/RI/D/2023/CSNA/13431 del
23/02/2023, notificate in data 24/02/2023; - che in risposta a dette contestazioni disciplinari il sig. produceva le sue giustificazioni CP_1 con nota dell'1/03/2023;
- che il servizio Risorse Umane, valutata l'infondatezza delle giustificazioni prodotte, irrogava a carico del sig. , il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per CP_1
provazione della multa di tre (03) ore della retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL
[...]
del 23/06/2021, con nota prot. n. del Parte_1 Persona_2
06/03/2023;
- che avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sopra indicata, il sig. , in CP_1 data 15/03/2023 inoltrava all' di OL e a , Controparte_2 Parte_1
richiesta di costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, formalizzata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 20.05.1970;
- che in esito a detta richiesta del lavoratore, l' di OL, con nota Controparte_2
Rep. N. 92/2023, del 17/05/2023, invitava a nominare nel termine di 10 giorni Parte_1
il proprio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato;
- che in risposta a quest'ultima nota, comunicava all' di OL e Controparte_2 all'odierno resistente di avvalersi di quanto espressamente previsto dall'art. 7 della legge 300/70, ossia di adire l'autorità giudiziaria, attraverso invio in data 18/05/2023 di una nota di declino, alla quale è seguita l'iscrizione a ruolo del presente ricorso;
- che la sanzione inflitta al dipendente appare congrua ed esattamente corrispondente alle generali previsioni di legge e contrattuali in materia disciplinare, con particolare riferimento agli artt. 2104
c.c. e 2105 c.c., 52 e ss. del CCNL per il personale non dirigente di nonché degli Parte_1
obblighi imposti al lavoratore dalle vigenti norme di legge;
- che l'art. 54, p. II del CCNL del 23/06/2021 prescriveva le fattispecie per cui irrogare a carico dei dipendenti di il provvedimento della multa non superiore a quattro ore della Parte_1
retribuzione.
Sulla base di tali permesse la società ricorrente conveniva in giudizio il sig. al fine di CP_1 sentir: “accertare la legittimità della sanzione disciplinare della multa di tre (03) ore della retribuzione irrogata a carico del sig. , ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL CP_1 [...]
del 23/06/2021, o la diversa sanzione ritenuta di giustizia, evidenziando al riguardo Parte_1 che risulta già attivato nei confronti dell'odierno resistente procedimento disciplinare prot.
MARUSUD/RI/D/2021/CSNA/13005 del 03/09/2021 conclusosi con la sanzione disciplinare della multa di un'ora (1) della retribuzione e procedimento disciplinare prot. n°
MARUSUD/RI/D/2022/CSNA/13191 del 26/04/2022 conclusosi con la sanzione disciplinare della multa di 2 (due) ore della retribuzione, e che detti precedenti disciplinari risultano espressamente richiamati nelle contestazioni disciplinari, sub all. 2, pagg.
2-3 della produzione. condannare il sig.
al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio”. CP_1
Stante la regolarità della notifica, si dichiarava la contumacia del sig. . CP_1
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato
L'oggetto della controversa è la legittimità e la congruità della sanzione disciplinare della multa di tre ore della retribuzione ai sensi degli artt. 52-53-54-55 del CCNL del 23.06.21 irrogata a CP_1
, dipendente di con mansioni di “ operatore trasporti” per omessa
[...] Parte_1
timbratura , a seguito di verifiche effettuate nei giorni 5, 7, 23, 29 dicembre 2022; 13, 23, 26 gennaio
2023 e 9 febbraio 2023, come documentato dalla relazione del sig. , responsabile Persona_1
trasporti del CS di OL e superiore gerarchico del resistente.
A fronte della suddetta contestazione si difendeva, nel procedimento disciplinare, CP_1
deducendo di aver sempre compilato il modulo “ mancata timbratura” nei giorni oggetto di contestazione, di non aver badgiato per distrazione o comunque perché non funzionava lo strumento timbratura e di aver sempre e comunque espletato la propria attività lavorativa ( cfr. all. 2 della produzione di parte ricorrente)
Il teste , ascoltato all'udienza del 23.04.24, ha riferito tra l'altro che “ … ADR Mi sono Persona_1
accorto delle omesse timbrature del sig. perché come tutti i dipendenti, egli è in CP_1
possesso di un badge che una volta utilizzato ci permette di rilevare attraverso il computer le entrate
e le uscite dei dipendenti, secondo gli orari di servizio, essendo un sistema bloccante. ADR il modulo di mancata timbratura esiste ed è un modello cartaceo nel quale il dipendente dichiara di essere entrato o uscito ad un certo orario, apponendo la propria firma. ADR per quanto riguarda il Sig. non so se abbia o meno firmato il modulo di mancata timbratura nei giorni oggetto di CP_1
contestazione. So di certo che lo ha fatto per alcuni giorni ma non so riferire quali. ADR Non sono stato presente quando il dipendente ha timbrato il badge, perché provvedo ad CP_1 effettuare solo i controlli successivi via computer e comunque non c'è una persona sul posto in presenza addetta a tale controllo. ADR In generale è successo che lo strumento timbratura non abbia funzionato ma il mancato funzionamento vale in ogni caso per tutti i dipendenti o può succedere che la scheda si smagnetizzi. ADR nel caso di specie dalla relazione da me scritta il dipendente
[...] spesso timbrava all'entrata ma non all'uscita, anche in giorni non consecutivi” CP_1
Il teste ha confermato la mancata timbratura del ricorrente, il quale – a sua volta- restando Per_1
contumace, si è sottratto dall'offrire prova dei fatti impeditivi ai sensi dell'art.2697 cc comma (cfr. Cass. Sez un civ 13533 del 30.01.2001), in particolare circa il fatto che la mancata timbratura e la compilazione del modulo “ mancata timbratura” fosse attribuibile al mancato funzionamento dello strumento o altri motivi ( nel “ modulo mancata timbratura” sono presenti giustificazioni variegate tra cui anche “ passava il badge” e mere dimenticanze).
Pur tuttavia, la sanzione applicata al ricorrente non risulta adeguata.
L'art. 52 lett a) del CCNL del Personale non Dirigente di , richiamato da parte Parte_1
ricorrente nella contestazione disciplinare, è sanzionato con la sanzione disciplinare del rimprovero verbale o dell'ammonizione scritta ( cfr. art 54 del CCNL sopra richiamato) e non con la sanzione disciplinare comminata ( multa di tre ore della retribuzione- cfr. atti). Anche laddove la ricorrente avesse inteso contestare la recidiva di cui all'art. 54 lett a) del CCNL, non solo non sono stati depositati i precedenti provvedimenti sanzionatori ( e pertanto non è dato sapere se si tratta di mancanze dello stesso gruppo), ma inoltre la sanzione applicata nel caso di specie è comunque diversa dal rimprovero verbale.
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato e va dichiarata la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a parte convenuta, di cui al provvedimento prot. MARUSUD/RI/D/2023/CSNA/13431 del
23/02/2023, notificate in data 24/02/2023 e della successiva contestazione del 06.03.2023 prot.
CSNA/13431.
Nulla per le spese essendo parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a parte convenuta, di cui al provvedimento prot. del Persona_2
23/02/2023, notificate in data 24/02/2023 e della successiva contestazione del 06.03.2023 prot. CSNA/13431.
- nulla per le spese essendo parte convenuta contumace
Si comunichi.
OL, il 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia