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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/09/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 96/2021 R.G. promossa da:
), con il ministero degli Avv.ti MONICA e Parte_1 P.IVA_1
IVANO FAZIO;
- attore
CONTRO
), col il ministero dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIACOBBE SANDRO
- convenuta
Avente ad oggetto: condannatorio
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e discusso la causa come da note scritte per l'udienza del 23.04.2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc qui da intendersi integralmente richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa. , già ha citato in giudizio Parte_2 Parte_1
l per ottenere il pagamento Controparte_2 delle somme cedute in forza della cessione di credito redatta in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificata all'Amministrazione, ed intervenute tra
[...]
e le società , , , Pt_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e per un totale di € 1.298.750,01, a titolo di sorte
[...] Controparte_7 capitale da maggiorarsi di interessi – di mora ed anatocistici - determinati ex artt. 2 e
5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12.
Chiedeva, inoltre, il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, pari ad € 450,78 da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto e il risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari ad € 46.600,00 da maggiorarsi di interessi legali.
L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA si costituiva contestando da domanda attrice ed in particolare eccepiva:
- IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM” – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 100 C.P.C. E 1175 C.C
- NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE E DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO EX
ART. 164, COMMA 4, C.P.C
- INAMMISSIBILITÀ ED INFONDATEZZA PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI.
- INTERVENUTO PAGAMENTO DELLE SOMME RICHIESTE.
- INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI AZIONATI
- INTERVENUTO STATO DI DISSESTO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
. INAMMISSIBILITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLE DOMANDE AVVERSE. CP_1
AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DEL CREDITO.
- IN VIA SUBORDINATA, OMESSA PROVA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ILLEGITTIMITÀ DEGLI INTERESSI E DEI COSTI APPLICATI.
Alla I udienza venivano concessi i richiesti termini ex art. 183, comma VI, n. 1, 2 e 3
c.p.c. e la causa rinviata al 26/04/22.
Parte attrice, in data 5/08/22 depositava la riduzione della domanda proposta con l'atto introduttivo, limitando il credito azionato nel presente giudizio ad: €
287.677,69 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Controparte_7
[...] [...]
€ 208.467,54 alla data del 3/08/22, a titolo di interessi moratori determinati ex
[...] artt. 2, 4 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12; € 40.560,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Depositate le memorie, con ordinanza 26/01/23, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 22/11/22, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione-
Precisate, quindi, le conclusioni, il Giudice, con ordinanza 15/07/24, rinviava all'udienza del 12/03/25 per discussione e decisione contestuale ex art 281 sexies Cpc. A tal udienza, su richiesta di parte convenuta, il Giudice rinviava la causa al
23/04/25 con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
La domanda va dichiarata inammissibile.
Per come risulta dagli atti di causa con deliberazione consiliare n. 15 dell'11-05.2018
è stata dichiarato il dissesto finanziario del Libero Consorzio Comunale di . CP_1
Orbene, i crediti di cui alla presente controversia afferiscono ad un periodo temporale precedente alla dichiarazione di dissesto dell'Ente convenuto e, pertanto, gli stessi potevano essere richiesti esclusivamente accedendo alla massa passiva ed ottenendo il dovuto mediante definizioni transattive, secondo la modalità cd.
“semplificata” di liquidazione del dissesto prevista dall'art. 258 T.U. n. 267/2000, stante l'intervenuta adesione alla stessa avvenuta a mezzo della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 21.06.2019.
Al riguardo, parte attrice per come risulta agli atti, ha Parte_1 depositato istanze di ammissione alla massa passiva nelle date del 10.09.2018 e
24.07.2019 per un importo complessivo dichiarato dalla stessa di € 1.464.929,24 a titolo di crediti per le medesime fatture per cui ha promosso l'odierno giudizio, comprendendo anche i crediti cedutegli da Controparte_7
In riferimento alle istanze di cui sopra, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha ammesso alla massa passiva, rispettivamente, le somme di € 1.012.561,79 e €
385.685,87 oltre IVA, comunicando a controparte le relative proposte transattive.
Il credito vantato dal richiedente si riferisce a fatture relative a rapporti sorti anteriormente alla dichiarazione di dissesto dell'Ente, ed è stato regolarmente ammesso nella massa passiva dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione.
Pertanto, in base agli artt. 244 e ss. del D.Lgs. 267/2000, il pagamento non può essere Parte effettuato dall'Ente, ma deve avvenire esclusivamente a cura della nell'ambito della procedura liquidatoria.
Ogni ulteriore azione nei confronti dell'Ente è quindi inammissibile e priva di titolo.
L'accoglimento della superiore eccezione comporta l'inammissibilità della domanda e assorbe ogni altra eccezione e questione sollevate dalla parte convenuta.
In ordine alle spese del presente procedimento le stesse vanno poste a carcio della parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Giuseppe Solarino, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 96/2021 r.g.:
Dichiara inammissibile la domanda di parte attrice.
Condanna parte attrice al pagamento a favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in euro 12.046,00 oltre spese generali al 15% iva ( se dovuta).
Così deciso in Siracusa, il 22.09.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 96/2021 R.G. promossa da:
), con il ministero degli Avv.ti MONICA e Parte_1 P.IVA_1
IVANO FAZIO;
- attore
CONTRO
), col il ministero dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIACOBBE SANDRO
- convenuta
Avente ad oggetto: condannatorio
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e discusso la causa come da note scritte per l'udienza del 23.04.2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc qui da intendersi integralmente richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ai sensi della novella L. 69/2009 in vigore dal 4 luglio 2009 per i procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa. , già ha citato in giudizio Parte_2 Parte_1
l per ottenere il pagamento Controparte_2 delle somme cedute in forza della cessione di credito redatta in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificata all'Amministrazione, ed intervenute tra
[...]
e le società , , , Pt_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e per un totale di € 1.298.750,01, a titolo di sorte
[...] Controparte_7 capitale da maggiorarsi di interessi – di mora ed anatocistici - determinati ex artt. 2 e
5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12.
Chiedeva, inoltre, il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, pari ad € 450,78 da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto e il risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari ad € 46.600,00 da maggiorarsi di interessi legali.
L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA si costituiva contestando da domanda attrice ed in particolare eccepiva:
- IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM” – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 100 C.P.C. E 1175 C.C
- NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE E DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO EX
ART. 164, COMMA 4, C.P.C
- INAMMISSIBILITÀ ED INFONDATEZZA PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI.
- INTERVENUTO PAGAMENTO DELLE SOMME RICHIESTE.
- INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI AZIONATI
- INTERVENUTO STATO DI DISSESTO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
. INAMMISSIBILITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLE DOMANDE AVVERSE. CP_1
AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DEL CREDITO.
- IN VIA SUBORDINATA, OMESSA PROVA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ILLEGITTIMITÀ DEGLI INTERESSI E DEI COSTI APPLICATI.
Alla I udienza venivano concessi i richiesti termini ex art. 183, comma VI, n. 1, 2 e 3
c.p.c. e la causa rinviata al 26/04/22.
Parte attrice, in data 5/08/22 depositava la riduzione della domanda proposta con l'atto introduttivo, limitando il credito azionato nel presente giudizio ad: €
287.677,69 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Controparte_7
[...] [...]
€ 208.467,54 alla data del 3/08/22, a titolo di interessi moratori determinati ex
[...] artt. 2, 4 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12; € 40.560,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Depositate le memorie, con ordinanza 26/01/23, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 22/11/22, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione-
Precisate, quindi, le conclusioni, il Giudice, con ordinanza 15/07/24, rinviava all'udienza del 12/03/25 per discussione e decisione contestuale ex art 281 sexies Cpc. A tal udienza, su richiesta di parte convenuta, il Giudice rinviava la causa al
23/04/25 con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
La domanda va dichiarata inammissibile.
Per come risulta dagli atti di causa con deliberazione consiliare n. 15 dell'11-05.2018
è stata dichiarato il dissesto finanziario del Libero Consorzio Comunale di . CP_1
Orbene, i crediti di cui alla presente controversia afferiscono ad un periodo temporale precedente alla dichiarazione di dissesto dell'Ente convenuto e, pertanto, gli stessi potevano essere richiesti esclusivamente accedendo alla massa passiva ed ottenendo il dovuto mediante definizioni transattive, secondo la modalità cd.
“semplificata” di liquidazione del dissesto prevista dall'art. 258 T.U. n. 267/2000, stante l'intervenuta adesione alla stessa avvenuta a mezzo della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 21.06.2019.
Al riguardo, parte attrice per come risulta agli atti, ha Parte_1 depositato istanze di ammissione alla massa passiva nelle date del 10.09.2018 e
24.07.2019 per un importo complessivo dichiarato dalla stessa di € 1.464.929,24 a titolo di crediti per le medesime fatture per cui ha promosso l'odierno giudizio, comprendendo anche i crediti cedutegli da Controparte_7
In riferimento alle istanze di cui sopra, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha ammesso alla massa passiva, rispettivamente, le somme di € 1.012.561,79 e €
385.685,87 oltre IVA, comunicando a controparte le relative proposte transattive.
Il credito vantato dal richiedente si riferisce a fatture relative a rapporti sorti anteriormente alla dichiarazione di dissesto dell'Ente, ed è stato regolarmente ammesso nella massa passiva dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione.
Pertanto, in base agli artt. 244 e ss. del D.Lgs. 267/2000, il pagamento non può essere Parte effettuato dall'Ente, ma deve avvenire esclusivamente a cura della nell'ambito della procedura liquidatoria.
Ogni ulteriore azione nei confronti dell'Ente è quindi inammissibile e priva di titolo.
L'accoglimento della superiore eccezione comporta l'inammissibilità della domanda e assorbe ogni altra eccezione e questione sollevate dalla parte convenuta.
In ordine alle spese del presente procedimento le stesse vanno poste a carcio della parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Giuseppe Solarino, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 96/2021 r.g.:
Dichiara inammissibile la domanda di parte attrice.
Condanna parte attrice al pagamento a favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in euro 12.046,00 oltre spese generali al 15% iva ( se dovuta).
Così deciso in Siracusa, il 22.09.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino