TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9401/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni SCANNALIATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Disposta la trasmissione degli atti al P.M., senza che ne sia pervenuta opposizione.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16/06/2025, sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente, previa assegnazione del termine ridotto a giorni 20 (venti) per il deposito della comparsa conclusionale. 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/07/2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a Controparte_1
Catania il 21/10/1982, dal quale sono nati i figli (il 03/02/1981) - sposato - Persona_1
(il 30/03/1982) - nubile- (il 18/05/1985) - sposato - e Persona_2 Persona_3 Per_4
(il 17/03/2004).
[...]
Ha esposto il ricorrente che il figlio oggi maggiorenne, lavora al mercato di Persona_4
Catania, quale addetto alla vendita di pesce al minuto, unitamente ai fratelli e Persona_1
, ed è pertanto economicamente indipendente;
che con sentenza n. 2238/2020 del Persona_3
05/06/2020 e pubblicata il 27/06/2020 il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Ha concluso, quindi, il ricorrente chiedendo la pronuncia di divorzio e stabilire che ciascun coniuge debba provvedere al proprio mantenimento.
Nonostante l'avvenuta notifica, non si è costituita, né è comparsa all'udienza Controparte_1
presidenziale del 05/10/2022 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione -
né la ha inteso costituirsi nella successiva fase prettamente contenziosa e la causa è stata rimessa in decisione sulla base della documentazione acquisita, senza altra attività istruttoria.
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi - a decorrere dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati (06/11/2019, come si evince da annotazione nell'estratto dell'atto di matrimonio in atti) - risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 2238/2020 pronunciata dal Tribunale di Catania il 05/06/2020 e pubblicata
2 in data 27/06/2020 nel procedimento recante R.G. n. 14807/2018.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre domande, non essendovi prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente sulla quale statuire.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9401/2022 R.G., nella contumacia di Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 21/10/1982 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
CATANIA il 29/12/1964, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Catania al n. 2032, parte 2, serie A, anno 1982;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
3