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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
GI ET, OR
VITA ET CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 516/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Piazza Vittorio Veneto 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso tributi@pec.comune.trapani.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AVVISO IMU N. 1009 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Reclamo/Ricorso depositato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05/04/2024 l'Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa in proprio, impugnava l'avviso di accertamento n. 1009 del 27/10/2023, notificatole in data 02/11/2023, mediante il quale il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Trapani le richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 12.000,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) per il recupero dell'IMU - Anno 2018, relativi agli immobili (Terreni e fabbricati) di sua proprietà, i cui identificativi catastali venivano riportati nel prospetto di dettaglio di detto avviso, avendone omesso il versamento.
Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la illegittimità dell'avviso IMU in quanto i beni immobili indicati sono inseriti in un Trust Immobiliare (a suo dire) che non svolge attività commerciale, pertanto risulta un soggetto esente IMU. Conclude chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato e la condanna di parte resistente al pagamento delle spese, competenze e oneri accessori, come per legge.
Ritualmente chiamato in causa, in data 20/12/2023, il Comune di Trapani non si costituisce.
In data 16/09/2024 la Corte, in camera di consiglio, rigettava l'istanza di sospensione non avendo la ricorrente documentato l'estremo del periculum in mora (Ord. 698/2024).
All'udienza pubblica del 19/01/2025, assenti le Parti, la Corte in diversa composizione, pone la causa in decisione.
Nella fattispecie, la ricorrente pone una questione di merito, in modo generico, attinente alla sua mancata esclusione quale soggetto passivo del tributo in quanto i beni immobili sono inseriti in un trust immobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento osservando quanto segue.
La disciplina normativa di riferimento per l'esenzione di cui si discute si rinviene nell'art. 7, comma 1, lett. i),
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504/92 secondo il quale: "1. Sono esenti dall'imposta: ………………….. i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."
I soggetti di cui all'art. 73 comma 1, lett. c TUIR sono: “c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
Tale disposizione è stata ripresa dalla legge 160/2019 che all'articolo 1 comma 759 lettera g): gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre2012, n. 200.
Pertanto, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU), al fine del riconoscimento dell'esenzione in esame, occorre che gli immobili siano, in primo luogo, destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività sopra indicate (requisito oggettivo) e, dall'altro, che presentino il requisito soggettivo, costituito dal fatto che essi vengano utilizzati dai soggetti di cui all'art 73, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917 del 1986, che individua quali enti non commerciali «gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato ».
Orbene, come appare evidente, osserva la Corte, fermo il principio secondo il quale le norme di agevolazione costituiscono eccezioni alla regola di normale applicazione della normativa tributaria e che la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per fruirne incombe sul contribuente, la ricorrente non ha fornito il minimo elemento per suffragare la propria allegazione, avendo omesso di depositare la benché minima documentazione che possa dimostrare anche la natura delle attività svolte, oltre a tutti gli ulteriori presupposti indicati dalla normativa e dalla giurisprudenza, il che non può che condurre al rigetto del ricorso.
Quanto alle spese di giudizio, la buona fede della ricorrente e la mancata costituzione di Parte resistente configurano quelle eccezionali ragioni che permettono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il OR Il Presidente
AE AN NN AL
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
GI ET, OR
VITA ET CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 516/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Piazza Vittorio Veneto 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso tributi@pec.comune.trapani.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AVVISO IMU N. 1009 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Reclamo/Ricorso depositato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05/04/2024 l'Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa in proprio, impugnava l'avviso di accertamento n. 1009 del 27/10/2023, notificatole in data 02/11/2023, mediante il quale il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Trapani le richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 12.000,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) per il recupero dell'IMU - Anno 2018, relativi agli immobili (Terreni e fabbricati) di sua proprietà, i cui identificativi catastali venivano riportati nel prospetto di dettaglio di detto avviso, avendone omesso il versamento.
Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la illegittimità dell'avviso IMU in quanto i beni immobili indicati sono inseriti in un Trust Immobiliare (a suo dire) che non svolge attività commerciale, pertanto risulta un soggetto esente IMU. Conclude chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato e la condanna di parte resistente al pagamento delle spese, competenze e oneri accessori, come per legge.
Ritualmente chiamato in causa, in data 20/12/2023, il Comune di Trapani non si costituisce.
In data 16/09/2024 la Corte, in camera di consiglio, rigettava l'istanza di sospensione non avendo la ricorrente documentato l'estremo del periculum in mora (Ord. 698/2024).
All'udienza pubblica del 19/01/2025, assenti le Parti, la Corte in diversa composizione, pone la causa in decisione.
Nella fattispecie, la ricorrente pone una questione di merito, in modo generico, attinente alla sua mancata esclusione quale soggetto passivo del tributo in quanto i beni immobili sono inseriti in un trust immobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento osservando quanto segue.
La disciplina normativa di riferimento per l'esenzione di cui si discute si rinviene nell'art. 7, comma 1, lett. i),
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504/92 secondo il quale: "1. Sono esenti dall'imposta: ………………….. i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."
I soggetti di cui all'art. 73 comma 1, lett. c TUIR sono: “c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
Tale disposizione è stata ripresa dalla legge 160/2019 che all'articolo 1 comma 759 lettera g): gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre2012, n. 200.
Pertanto, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU), al fine del riconoscimento dell'esenzione in esame, occorre che gli immobili siano, in primo luogo, destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività sopra indicate (requisito oggettivo) e, dall'altro, che presentino il requisito soggettivo, costituito dal fatto che essi vengano utilizzati dai soggetti di cui all'art 73, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917 del 1986, che individua quali enti non commerciali «gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato ».
Orbene, come appare evidente, osserva la Corte, fermo il principio secondo il quale le norme di agevolazione costituiscono eccezioni alla regola di normale applicazione della normativa tributaria e che la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per fruirne incombe sul contribuente, la ricorrente non ha fornito il minimo elemento per suffragare la propria allegazione, avendo omesso di depositare la benché minima documentazione che possa dimostrare anche la natura delle attività svolte, oltre a tutti gli ulteriori presupposti indicati dalla normativa e dalla giurisprudenza, il che non può che condurre al rigetto del ricorso.
Quanto alle spese di giudizio, la buona fede della ricorrente e la mancata costituzione di Parte resistente configurano quelle eccezionali ragioni che permettono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il OR Il Presidente
AE AN NN AL