Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1458/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede legale in Parte_1
Canicattì (AG), codice fiscale e partita IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giacomo Lo Presti;
appellante
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Soave (VR), CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Venturi;
(C.F. , corrente in Torino, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio La Rocca appellati
Conclusioni dell'appellante: “Nel merito, in accoglimento del presente appello e in totale
riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande proposte da Parte_2
[...]
[...]
nel primo grado del giudizio n. 2745/2018 R.G. con l'atto di citazione
[...]
notificato in data 24/08/2018, con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. depositata il
28/06/2019 e con note di udienza depositate il 10/12/2021, non accolte con l'impugnata sentenza e
quindi: Ritenere e dichiarare che, per effetto della consegna dell'«aliud pro alio» descritto nel punto
I della parte in diritto dell'atto di citazione e della predetta memoria, la Parte_1
ha diritto alla risoluzione del contratto di vendita dei tappi risultante
[...] dall'ordine del 13/01/2015, dal documento di trasporto (Ddt) n. 0000133 del 27/01/2015 e dalla
fattura della n. 0000131 del 30/01/2015, alla restituzione del prezzo e al risarcimento CP_1
da parte della società venditrice di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ai sensi degli
artt. 1453, 1455, 1458, 1218 e segg. cod.civ. Pronunciare, conseguentemente, la risoluzione e,
comunque, risolvere il predetto contratto di vendita dei tappi e condannare la in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore: alla restituzione del prezzo pagato per la
fornitura dei tappi pari ad € 2.342,46 (imponibile € 1.920,05 + I.V.A. 22%); ▪ al pagamento, in favore
della , in per-sona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 90.509,18 per danno patrimoniale - di cui €
89.596,80 pari al prezzo complessivo di vendita di n.
6.120 bottiglie di vino rovinato, € 1.103,58 pari
al costo per lo sbottigliamento ed € 700,00 per lo smaltimento del vetro, con la detrazione della
somma di € 891,20 quale “ricavato della distilleria”, per come quantificati nel punto IV.1 della parte
in diritto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
▪ al risarcimento del danno non
patrimoniale costituito dalla perdita di clientela e dalla lesione dell'immagine e del buon nome
dell'azienda, nell'ammontare di almeno € 89.596,80 o, in subordine, nella maggiore o minore
somma che verrà ritenuta di giustizia, con determinazione anche in via equitativa a sensi degli artt.
2056 e 1226 cod. civ., per come quantificati nel punto IV.2 della parte in diritto dell'atto di cita-zione
introduttivo del giudizio di primo grado. - In subordine, ritenere e dichiarare la risolubilità del
contratto per vizi redibitori e la responsabilità risarcitoria ai sensi degli artt. 1490, 1492, 1493, 1494
e 2043 e segg. cod. civ. e, per l'effetto, risolvere il contratto di vendita dei tappi e condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 3
della , in persona del suo legale rap- Parte_1 presentante pro tempore, della complessiva somma di € 92.851,64 per restituzione prezzo e
risarcimento dei danni patrimoniali sopra indicati, oltre al risarcimento dei predetti danni non
patrimoniali nell'ammontare di almeno € 89.596,80 o, in subordine, nella maggiore o minore somma
che verrà ritenuta di giustizia, con determinazione an-che in via equitativa a sensi degli artt. 2056 e
1226 cod. civ. - In ulteriore subordine, ritenere e dichiarare che l'indicazione nei documenti di
vendita della qualità super HD dei tappi venduti e la consegna, invece, di un prodotto diverso e
totalmente inidoneo, costituiscono un fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. che determina la
responsabilità extracontrattuale della per i danni da sviamento commerciale e CP_1 all'immagine subiti da e condannare la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1
della , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali (all'avviamento commerciale
e all'immagine) nell'ammontare di almeno € 89.596,80 o, in subordine, nella maggiore o minore
somma che verrà ritenuta di giustizia, con determinazione anche in via equitativa a sensi degli artt.
2056 e 1226 cod. civ. Il tutto con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza
dei sin-goli crediti fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del
giudizio, ivi compreso il rimborso dell'onorario e delle spese vive liquidate al CTU, Dott.
[...]
dal Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, con decreto del 09.08.2017 per l'attività Persona_1 prestata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 4120/2016 R.G. - pari ad €
2.635,00 a titolo di onorario ex art. 3 D.M. 30.05.2002 ed € 490,00 a titolo di spese vive e di
trasferta in Sardegna, oltre I.V.A. e C.P., già pagate per intero da Parte_1
al predetto CTU - e il rimborso del-le spese vive per contributo unificato di
[...] iscrizione a ruolo (€ 259,00), per anticipazione forfettaria (€ 27,00) e per spese di notifica (€ 17,98)
del predetto ricorso per accertamento tecnico preventivo. In subordine, ritenere e dichiarare che,
nel caso in esame, sussistono, per le peculiarità evidenziate in parte motiva (novità di talune
questioni poste, oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, ricorrenza di gravi ed eccezionali 4
ragioni o, comunque, giusti motivi), i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. e,
conseguentemente, disporre la compensazione delle spese del giudizio, per intero, fra tutte le parti
in causa e porre a carico di il rimborso, in favore di CP_1 Parte_1
, del 50% delle spese di ctu svolte in sede di A.T.P. n. 4120/2016 R.G. del
[...]
Tribunale di Agrigento o, in ulteriore subordine, procedere alla riliquidazione di tali spese con
l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018 per la liquidazione dei
compensi per la professione forense».
Conclusioni dell'appellata “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria CP_1
eccezione e deduzione respinta, In via preliminare: - Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità
dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc. Nel merito: Rigettare la domanda di
appello proposta dalla e tutte le domande ed eccezioni svolte, perché Parte_1 inammissibili ed infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Agrigento n. 1074/2022. In subordine e, nella denegata ipotesi di riforma della
sentenza di primo grado, a) rigettare tutte le domande avanzate da Parte_1
unipersonale nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto. Ed in via CP_1
ulteriormente subordinata b) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
attrice, respingere l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla terza chiamata
[...]
C.F./P.IVA: , e dichiarare quest'ultima tenuta a Controparte_3 P.IVA_3
garantire la convenuta contro gli effetti pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento delle domande
attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o
liquidate in corso di causa in favore di . In ogni caso: con Parte_1
vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge, con le maggiorazioni previste per la predisposizione degli atti a
fruizione agevolata.”. 5
Conclusioni dell'appellata “Nel merito, rigettare le domande Controparte_2
avanzate dall' appellante poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché la relativa istanza di
sospensione degli effetti della sentenza impugnata e, conseguentemente, confermare le statuizioni
della sentenza appellata n. 1074/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Agrigento, pubblicata il
27.07.2022; condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio in favore della
[...]
da liquidare secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 in relazione al valore della CP_4 domanda indicata in atto d'appello”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.8.2018 la Parte_1
(nel prosieguo solo ) conveniva in giudizio innanzi al
[...] Pt_1
Tribunale di Agrigento la società e, premettendo di aver ricevuto da CP_1 quest'ultima, in data 27.1.2015, in esecuzione di un ordine d'acquisto del
13.1.2015, una fornitura di 6.000 tappi di sughero “ Parte_3
che, per le gravi deficienze accertate anche dal c.t.u. nominato nel
[...]
procedimento di accertamento tecnico preventivo in precedenza promosso davanti al medesimo Ufficio (recante n.ro 4120/2016 R.G.), avevano compromesso irrimediabilmente il vino con essi imbottigliato, formulava le richieste risarcitorie, di fonte contrattuale ed extracontrattuale, riproposte anche nel presente grado di appello.
Si costituiva la convenuta la quale, rigettando ogni addebito e sollevando eccezione di prescrizione della domanda ai sensi dell'art.1495 c.c., otteneva comunque di chiamare in garanzia al fine di essere Controparte_2
manlevata, in forza della polizza assicurativa stipulata con tale società, per l'eventualità di una propria condanna. 6
La compagnia assicurativa, nel costituirsi, deduceva preliminarmente la non operatività della polizza al caso in delibazione;
per il resto spiegava difese analoghe a quelle della convenuta.
Dopo l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e l'assunzione di alcune prove orali, il
Tribunale adito, con sentenza n.ro 1074/2022 del 27 luglio 2022, rigettava tutte le domande e condannava l'attrice a rifondere alle due controparti le spese di lite, nella misura di euro 10.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna di esse.
Ha proposto appello la , formulando le conclusioni sopra trascritte. Hanno Pt_1
resistito le altre due parti.
La causa è stata posta in decisione in data 27 novembre 2024 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La sentenza impugnata ha, in sintesi, ritenuto che: a) la fornitura di prodotti difettosi ma comunque del genere pattuito (tappi, peraltro di qualità intermedia, come ricavabile dalla dicitura “finitura intermedia standard” presente nella fattura di vendita) e l'”astratta suscettibilità” dei medesimi ad assolvere la loro funzione economico-sociale, impedisse di poterli qualificare come aliud pro alio rispetto all'oggetto del contratto;
b) a seguito della riconduzione dei lamentati difetti nell'ambito delle ipotesi previste dagli artt. 1490 e/o 1497 c.c., risultava fondata l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art.1495 u.c. c.c. atteso che tra la formale diffida e messa in mora inviata dalla compratrice alla venditrice (con mail del
22.10.2015) e il ricorso per l'A.T.P. (depositato il 21.12.2016 e notificato alla il 23.1.2017) era decorso oltre un anno;
c) era inaccoglibile la pretesa di CP_1
fondare, in subordine, la responsabilità su base extracontrattuale posto gli asseriti danni, anche quelli all'immagine aziendale, derivavano comunque tutti dal dedotto inadempimento. 7
Il primo motivo di appello ha contestato il giudizio di cui al superiore punto a),
lamentando come il giudice di primo grado avesse travisato la valenza della dicitura su indicata e non avesse in alcun modo tenuto conto delle emergenze né
della c.t.u. né delle prove assunte.
La doglianza appare fondata.
Non è il caso di soffermarsi sulla distinzione, oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale, tra la vendita di prodotti difettosi o privi delle qualità promesse e la cessione di aliud pro alio, ipotesi quest'ultima che dà luogo ad una ordinaria risoluzione del contratto per inadempimento non soggetta ai termini e alle condizioni fissati dall'art.1495 c.c.. Basti per tutte richiamare la recente Cass.
13214/24 che rimarca come l'aliud pro alio sussiste non solo in presenza di una cosa di genere diverso da quello pattuito ma anche laddove i difetti impediscano al bene di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti.
Nella vicenda in esame, va innanzitutto premesso che il rapporto di fornitura di cui alla fattura del 30.1.2025, intercorso tra imprese di settore, in particolare tra una società, la dedita alla produzione e/o commercializzazione di CP_1
biotecnologie e materiali per la vinificazione (non solo tappi ma anche botti,
barriques e affini), come si ricava dalle visure camerali e dagli allegati alla polizza assicurativa, e una casa vinicola attiva già da anni (v. le fatture di vendita e gli articoli di riviste specializzate prodotti), aveva ad oggetto 6.000 tappi, scelti in sughero naturale monopezzo, destinati ad essere utilizzati per l'imbottigliamento di un vino rosso di pregio (significativa è la circostanza che la aveva Pt_1 commissionato alla in epoca coeva, anche tappi “simil sughero” per altri CP_1
suoi prodotti di qualità inferiore), un IGT annata 2012, già sottoposto a due anni di affinamento in botti (per come anche riconosciuto dalla venditrice nella mail di 8
riscontro alla proposta del 20.10.2015 del perito della compagnia assicurativa, dr.
, volta alla “stappatura” delle bottiglie in verifica). Per_2
Nell'ordine di acquisto e nella fattura i tappi venivano qualificati come
“DENSITAP NATURALE SUPER HD 45x26”; era poi prevista una “finitura intermedia standard” e, in omaggio, l'apposizione del clichè del cliente e
“extracontrollo TCA ogni 2000 pz”.
Orbene, come si ricava dalla scheda tecnica e dalla brochure illustrativa presenti nella produzione di (doc. 17 e 18 del fascicolo di primo grado), la CP_2
“ ” era la denominazione di una specifica gamma di tappi offerti in Pt_3
vendita dalla alla clientela specializzata con la garanzia di una selezione CP_1
preventiva, per peso/densità, dei pezzi in modo da consentire una omogenea densità del sughero in base al livello scelto dal cliente in relazione alla tipologia del vino da imbottigliare (in questo caso era stato scelto il livello “HD”, ossia alta densità), con promessa di “tolleranze” di valori dimensionali assai contenute e inferiori, come si nota comparando quelli riportati nei rapporti di prova dell Pt_4
di cui si dirà, a quelle ordinariamente previste dai disciplinari di settore (in particolare in relazione al diametro, alla ovalizzazione e alla forza di estrazione). I superiori dati fattuali inducono, pertanto, a ritenere che la l'intera linea
“ ” venisse presentata come una produzione di qualità, con possibilità Pt_3
per il cliente di scegliere, al suo interno, ulteriori profili di rifinitura del prodotto
(per “categoria visuale”, per “finitura”, apposizione del proprio cliché, extra controllo sui valori di TCA oltre a quello previsto di default).
La merce in concreto fornita alla ebbe invece a manifestare già subito Pt_1 dopo l'uso, gravi inconvenienti e nello specifico:
- il teste – della cui attendibilità non può dubitarsi solo perché Testimone_1
dipendente della , tanto più in quanto la sua deposizione è supportata dai Pt_1 rilievi fotografici in atti -ha riferito che, subito dopo l'imbottigliamento, fu notata la 9
presenza di “colature” (“Si vedeva in particolare che al bordo dei tappi fuoriusciva del vino sotto forma di bollicine d'aria; i tappi si sono macchiati..”), aggiungendo che, stappate due bottiglie, i tappi avevano mostrato una evidente fragilità
(“appena ci siamo resi conto della colature, abbiamo stappato delle bottiglie e all'atto dello stappamento ci siamo accorti che i tappi erano bucati con dei fori molto grossi, presentavano delle scalfiture e si spezzavano facilmente con le mani;
facevano anche un odore molto sgradevole al naso”). A sua volta il teste
, consulente enologo della da fine settembre 2016 – sulla cui Tes_2 Pt_1
attendibilità valgono i precedenti rilievi - confermava siffatte problematiche (che,
peraltro, erano state immediatamente denunciate via mail alla e poi CP_1
ribadite dal precedente enologo, tale , al perito inviato dalla Persona_3
arch. , nel corso del primo sopralluogo Controparte_2 Per_2
dello stesso nella cantina avvenuto il 30.7.2015, v. doc. 6 produzione primo grado ) in relazione a varie bottiglie della partita in questione, indicatagli Pt_1 dal e dall'amministratore della , precisando che, avendone aperte Tes_1 Pt_1 alcune, il vino di presentava “ossidato”;
- di indubbia oggettività si presentano poi le attestazioni nascenti da verifiche dirette compiute dal c.t.u. nominato nel procedimento di cui all'art.696 c.p.c., agr.
il quale riferiva che nel corso del primo sopralluogo svolto in data Persona_1
13.2.2017 presso la alla presenza anche del c.t.p. della Pt_1 CP_1 Per_4
, nello stappare otto bottiglie, il tappo della prima si era fratturato in
[...] modo netto in due pezzi, mentre nell'ultima si era riscontrata una frattura per oltre la metà della sezione del tappo;
l'ausiliario dava poi atto che in alcuni tappi non utilizzati facenti parte della fornitura de qua, emergevano “gravi anomalie” -e, segnatamente, “eccessiva fragilità (scarsa resistenza alla torsione)”, presenza di
“gallerie (mine) da larve di insetti” e “fori passanti” – da lui documentate da appositi rilievi fotografici (v. relazione datata 6.6.2017); 10
- il c.tu. rilevava, altresì, che il diametro dei tappi esaminati sia assestava sui mm.25,3 e che gli stessi presentavano una elevata ovalizzazione e una anomala, disomogenea e “non accettabile” forza di estrazione, in ciò confortato dagli esiti dalle prove fatte eseguire, su autorizzazione presidenziale, presso i laboratori dell'AGRIS (Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura) della Sardegna, ente pubblico specializzato, i quali evidenziavano anche che nessuno dei tappi consegnati rientrava nella classe di qualità più alta del sughero;
concludeva che la esposta condizione dei tappi esaminati determinava “un eccessivo scambio gassoso fra l'interno della bottiglia e l'ambiente esterno, permettendo all'aria di entrare e far sì che l'ossigeno entrando si leghi con l'anidride solforosa (SO”) presente nel vino, facendo perdere a quest'ultima la sua azione di conservante naturale. In ultima analisi tutto ciò impedisce la conservazione quindi
l'invecchiamento del vino che diventa non commerciabile”.
Va preliminarmente osservato che le contestazioni mosse all'epoca dalla difesa della sull'operato del c.t.u. e riproposte nel giudizio di merito – incentrate CP_1
sul fatto che il c.t.u. non aveva avvisato il proprio c.t.p. dei sopralluoghi successivi al primo effettuati presso la cantina – sono state già rigettate nell'ambito dello stesso procedimento cautelare con ordinanza presidenziale resa all'esito della udienza del 17.10.2017 che deve qui intendersi condivisa e trascritta, tanto più
tenendo conto che in tali sopralluoghi il c.t.u. si limitò a prelevare, in aggiunta al campione di otto bottiglie già predisposto nel corso del primo accesso, dieci tappi vergini della medesima fornitura da inviare al laboratorio sardo e ad effettuare delle verifiche anche di natura documentale, tutte attività che non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione (salvo quella, del tutto assertiva, che lamenta la non conoscenza delle modalità di conservazione dei campioni da parte del c.t.u. prima del loro invio all ). Pt_4 11
Per quanto attiene, poi, ai rilievi specifici mossi dal c.t.p. della circa il CP_1 valore attribuito agli esiti delle prove tecniche effettuate dall e lamenta, Pt_4
comunque, il travisamento della loro lettura da parte del c.t.u., basti solo dire, per quanto di rilievo, che i risultati di tali prove sono stati direttamente allegati dall'ausiliario, e quindi, direttamente valutabili dal collegio giudicante;
la circostanza, in particolare, che il controllo dimensionale oggetto della prova n.
021/17-N IP afferente al diametro dei reperti (che fu comunque verificato anche nella prova 021/17-N RD) non potrebbe considerarsi, per come precisato dagli analisti in calce al rapporto, rappresentativo del lotto di appartenenza in base alle prescrizioni tecniche di riferimento (ISO 16420:2013) a causa della inadeguatezza quantitativa del campione (che avrebbe dovuto essere costituito da almeno 32 tappi a fronte dei 10 esaminati), non toglie che tale dato fattuale mantenga comunque la sua pregnanza ai fini della presente decisione, destinandosi a “saldare” al restante compendio probatorio.
Deve infatti, complessivamente ritenersi raggiunta prova che i tappi di sughero forniti dalla nella transazione in esame, a prescindere dalla loro CP_1
appartenenza a classi qualitative di sughero inferiori a quella più elevata,
presentassero una consistenza strutturale assai debole, in quanto attraversata da fessurazioni interne, una marcata ovalizzazione (individuata nel rapporto AGRIS
in una valore medio di 0,7 mm, a fronte di una tolleranza indicata dalla CP_1 per il prodotto “DENSITAP” pari o minore a 0,5 mm), e, soprattutto, un diametro medio di 25,3 mm (a fronte di un diametro contrattuale pattuito in 26 mm, con possibilità di tolleranza, secondo la scheda tecnica, per eccesso o difetto, non superiore a mm 0,4), tutti elementi che rendevano all'evidenza imperfetta la chiusura delle bottiglie così da determinare proprio il tipo di inconvenienti evidenziato dalle prove orali ossia, da un lato, il fenomeno delle “colature”, dall'altro la ossidazione del vino. 12
Muovendo da tale conclusione e alla luce della nozione sopra richiamata di aliud pro alio, deve ritenersi che la intrinseca inidoneità dei tappi in questione ad assicurare la perfetta tenuta del recipiente e ad evitare il contatto con l'aria del liquido in esso contenuto ebbe a costituire un difetto di consistenza tale da impedire loro di assolvere alla propria funzione naturale e, comunque, a quella essenziale convenuta tra le parti. Ad un tappo chiamato, infatti, a sigillare bottiglie di vino di pregio destinate al trasporto e alla commercializzazione anche in mercati esteri e con possibilità di rimanere anche per lungo tempo intonse, non può infatti chiedersi semplicemente di appartenere al genere merceologico convenuto e di poter chiudere approssimativamente il recipiente.
Per completezza espositiva va comunque evidenziato che anche il secondo motivo di gravame, quello volto a contestare, nel caso di riconduzione dell'azione sotto i termini di cui all'art.1495 c.c., il maturare del termine prescrizionale annuale, si presenta fondato, dovendosi ravvisare da parte della un CP_1 riconoscimento del difetto della merce venduta idoneo, ai sensi dell'art.2944 c.c.,
a operare in senso interruttivo.
A tal fine, se già nella mail del 20.7.2015 inviata dalla società assicurata alla si dava atto che la inidoneità dei suddetti tappi era stata già CP_2 acclarata da un proprio incaricato (“Dai controlli effettuati col nostro responsabile di zona, i tappi risultano non idonei all'obiettivo Del cliente con conseguente problematiche varie segnalate.”), e in una successiva, inviata a riscontro della richiesta del perito della compagnia assicurativa, già sopra menzionata, la mostrava la sua contrarietà alla proposta di stappatura delle bottiglie CP_1 motivandola con il certo spargimento del sughero nel vino a causa dei – riconosciuti - difetti del tappo (“Tecnicamente l'ipotesi di stappatura delle bottiglie, vista la non perfetta integrità del tappo, sicuramente provocherà una notevole
quantità di polvere in granelli di sughero tali da consentirne una nuova filtrazione 13
del prodotto”), nella mail del 9.9.2016 inviata direttamente alla da Pt_1 CP_5
amministratore della società venditrice, il medesimo manifestava la sua
[...] irritazione per l'inerzia della , contro la quale aveva fatto presentare CP_2 dai suoi legali formale reclamo all'IVASS, dichiarandosi speranzoso di riuscire in tal modo a fare ottenere alla controparte l'indennizzo, ritenendolo evidentemente dovuto (“Vi inoltro per opportuna conoscenza un aggiornamento sulla vergognosa situazione creata dall'assicurazione. Spero serva a sbloccare
l'indennizzo nel più breve tempo possibile”); nel contempo, lo scrivente chiedeva notizie sul macchinario svuota-bottiglie che la si era fatta prestare da un CP_1 altro cliente ed aveva inviato alla per consentire l'effettuazione degli Pt_1
interventi sollecitati dal . Il tenore di tale ultima missiva si presenta, Per_2 infatti, incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza della responsabilità.
Tanto ritenuto, il contratto va pertanto dichiarato risolto per grave inadempimento della e quest'ultima va condannata, innanzitutto, a restituire alla CP_1
il prezzo di vendita dei tappi, pari ad euro 2.342,46 (IVA al 22% Pt_1
compresa), non oggetto di rivalutazione in assenza di prova specifica di un maggior danno (inter alia: Cass. 14289/18), ma su cui decorreranno gli interessi legali dalla data della formale messa in mora (22.10.2015).
La venditrice va poi condannata a risarcire all'impresa vinicola il danno patrimoniale, comprensivo del lucro cessante, conseguente alla mancata commercializzazione del vino, danno che può parametrarsi al prezzo - euro 12,00
a bottiglia, al netto dell'IVA che non è stata di fatto corrisposta - al quale la negli anni precedenti aveva venduto a vari rivenditori quel tipo di prodotto Pt_1
(si vedano le fatture già inviate al l'1.8.2015, versate in atti). Per_2
A tale riguardo, l'argomentazione difensiva della secondo cui non può CP_1
dirsi provato con assoluta certezza che il difetto di chiusura ebbe a riguardare tutte le bottiglie non può assumere rilievo nella misura in cui, operando la Pt_1 14
vendite all'ingrosso di consistenti quantitativi, non può certo porsi a suo carico l'alea di commercializzare il vino già imbottigliato senza essere sufficientemente certa della sua integrità in relazione all'intero ordinativo, avendo a monte la stessa evidenziato l'assoluta inopportunità di operare sbottigliamento, CP_1
filtrazione, microfiltrazione e nuovo imbottigliamento del vino.
Il danno complessivo, tenuto conto delle bottiglie conteggiate dal c.t.u. nel suo ultimo sopralluogo (5.942) e di quelle utilizzate per le prove nel corso del primo sopralluogo e presso l (in tutto 16 bottiglie), è pari ad euro 71.496,00 (euro Pt_4
12,00x 5958 bottiglie).
A tali voci va aggiunto quello per lo smaltimento delle bottiglie, che il c.t.u., in sede di risposte alle osservazioni delle parti, ha quantificato in via definitiva in complessivi euro 1,803,58, e detratto il ricavato del conferimento del vino in distilleria (euro 891,20), per un totale finale di euro 72.408,38, somma che andrà
rivalutata secondo gli indici ISTAT e su cui decorreranno gli interessi legali dal
22.10.2015 al soddisfo.
Per quanto attiene alla domanda di ristoro dei danni all'immagine e per lo sviamento della clientela – che era stata avanzata, in via subordinata, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo v. Cass. 24872/23 che conferma come si tratta in questo caso di pregiudizio a posizioni giuridiche del compratore sorte fuori dal contratto e che hanno consistenza di diritti assoluti), deve tuttavia ritenersi che la richiedente non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico.
La si è infatti limitata a produrre una mera lista di asseriti clienti e un Pt_1 unico ordine di acquisto di 180 bottiglie del vino in questione - “ Cappuccio Pt_5
1908” della annata 2012 - da parte di un committente svizzero, ER Weine AG, senza nulla specificamente documentare, eventualmente mediante produzione 15
della documentazione contabile afferente all'andamento dei ricavi negli anni successivi, in ordine ad una permanente perdita di clientela. Infatti, l'impossibilità di esaudire le richieste di acquisto di quella tipologia di vino di quella specifica vendemmia non può automaticamente fornire prova della irrimediabile disaffezione degli acquirenti che potrebbero, invece, avere compreso le ragioni del rifiuto (non dipendenti da colpa della casa vinicola) e, semmai, apprezzato la serietà della , per non avere cercato di distribuire per quell'anno un Pt_1 prodotto “guasto” e non all'altezza dei riconoscimenti in precedenza tributatigli.
Occorre, da ultimo, esaminare la domanda di manleva riproposta dalla CP_1
nei confronti della in base alla polizza assicurativa Controparte_2
n.ro 2014/03/2202997 tra loro stipulata e vigente dal 13.10.2014 al 13.10.2015.
Va preliminarmente affrontata la questione della estensione della copertura assicurativa al sinistro in esame, contestata dalla terza chiamata in primo grado in base all'assunto secondo cui la garanzia riguardava solo danni arrecati a terzi da prodotti per i quali l'assicurata rivestisse in Italia la qualifica di produttore e di cui avesse direttamente curato la consegna, laddove è incontestato, oltre che provato documentalmente, che i tappi in questione erano stati a sua volta acquistati dalla da una impresa portoghese la quale, su disposizione CP_1
della committente, ne aveva curato direttamente la consegna presso la sede della . Pt_1
Occorre rilevare che, sebbene tale difesa non sia stata riproposta in appello dalla compagnia assicurativa, non può invocarsi il disposto dell'art.346 c.p.c., così da ravvisare una rinuncia ad essa, come invocato dalla atteso che la CP_1
verifica della applicazione della polizza al sinistro in esame attiene alla prova stessa della fondatezza della domanda di manleva.
Tanto precisato, la deduzione va comunque disattesa, dovendosi ravvisare la operatività della polizza nel caso in esame. 16
Le condizioni generali del contratto prevedevano che si obbligasse CP_2
a tenere indenne l di quanto questi fosse tenuto a pagare “quale Parte_6
civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi, spese) di danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi per difetto dei prodotti indicati nel modulo di polizza Mod.5179 RCD – per i quali
l rivesta in Italia la qualifica di produttore- dopo la loro consegna a Parte_6
terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose diverse dai prodotti anzidetti” (art.7.1.).
Orbene, come rimarcato dalla assicurata nelle sue difese, il contratto prevedeva, quale sua parte integrante (v. pag.2 della polizza), la “Proposta Questionario”, redatta su modulo prestampato, (doc. 24 della produzione della nella CP_1
quale la ai punti 2 e 3, precisava di rivestire in Italia la qualità di CP_1 produttore, in quanto “appositore del proprio nome, marchio o altro segno distintivo”, tra l'altro, proprio sui tappi di sughero naturale realizzati in Portogallo.
Del resto, l'assunzione in tali casi di siffatta veste – più ampia rispetto a quella di
“fabbricante” - è espressamente recepita dalla normativa nazionale (v. l'art.3 del
D.L.vo n.206/2005).
Priva di alcun aggancio letterale è poi la deduzione incentrata sul fatto che la consegna del prodotto, ai fini della operatività della polizza, dovesse essere effettuata direttamente dalla tanto più ove si consideri che fu comunque CP_1 quest'ultima a sovraintendere alla spedizione, emettendo anche apposito documento di trasporto n.0000133 del 27.1.2015 in atti.
Nel merito, deve solo aggiungersi, a confutazione di una specifica difesa della compagnia assicurativa, che gli accertamenti svolti nell'ambito del procedimento di cui all'art.696 c.p.c. possono essere valutati anche ai fini dell'accoglimento della domanda di garanzia impropria in esame, che è autonoma, seppure connessa, rispetto alla domanda principale spiegata dalla nei confronti Pt_1 17
della e ciò anche se la compagnia asssicurativa non ebbe a partecipare CP_1 all'A.T.P..
Va infatti evidenziato che il contenuto di tali accertamenti è di natura oggettiva – le prove di laboratorio sarebbero rinnovabili utilizzando le bottiglie ancora in giacenza presso la - e si aggiunge alle prove orali e documentali Pt_1
acquisite del corso del processo. Né sfugge che la era stata CP_2
comunque notiziata del procedimento di istruzione preventiva, avendo la Pt_1
provveduto a notificarle in data 13.1.2017 il ricorso e il decreto di fissazione della udienza al fine di consentirle di valutare l'opportunità di spiegare intervento (cfr.
Cass. 11598/2005) e che in primo grado il Tribunale, con ordinanza dell'8.5.2021, aveva assegnato alla compagnia assicurativa un termine, decorso vanamente,
per muovere eventuali rilievi alla c.t.u..
In conclusione, va condannata a tenere indenne la Controparte_2 di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere alla CP_1 Pt_1
in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese.
L'esito finale del giudizio impone una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Secondo la regola della soccombenza, la va condannata a CP_1
corrispondere alla : a) le spese del procedimento di A.T.P., che si Pt_1 liquidano nell'importo di euro 3.645,00 per compensi ed euro 303,98 per esborsi;
b) le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi di difesa ed euro 797,82 per esborsi;
c) le spese del presente grado,
che si liquidano in euro 12.154,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi;
su cui sempre rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge.
Vanno poi posti a carico della i costi della c.t.u. svolta nel corso del CP_1
procedimento di A.T.P.. 18
A sua volta, va condannata a corrispondere alla Controparte_2
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro CP_1
10.000,00, e quelle del presente grado, che si liquidano in euro 12.154,00, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in integrale riforma della sentenza n. 1074/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento il
27.7.2022, appellata da;
Parte_1 dichiara risolto per grave inadempimento della venditrice, ai sensi dell'art.1453
c.c., il contratto di vendita di 6000 tappi in sughero oggetto della fattura n.131/2015 emessa dalla CP_1 per l'effetto, condanna la a restituire alla appellante l'importo di euro CP_1
2.342,46, su cui interessi dal 22.10.2015 al soddisfo, nonché a risarcirle il danno, quantificato nell'importo di euro 72.408,38, su cui rivalutazione e interessi legali dal 22.10.2015 al soddisfo, rigettando ogni altra pretesa risarcitoria.
Condanna a tenere indenne la di tutto Controparte_2 CP_1 quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere alla appellante in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese.
Condanna a corrispondere all'appellante: a) le spese del CP_1 procedimento di A.T.P., che si liquidano nell'importo di euro 3.645,00 per compensi ed euro 303,98 per esborsi;
b) le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi di difesa ed euro 797,82 per esborsi;
c) le spese del presente grado, che si liquidano in euro 12.154,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi;
importi su cui sempre rimborso forfettario ex art.2
D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge. 19
Pone a carico della i costi della c.t.u. svolta nel corso del CP_1 procedimento di cui all'art.696 c.p.c. n.ro 4120/2016 R.G. svoltosi innanzi al
Tribunale di Agrigento.
Condanna a corrispondere alla le spese Controparte_2 CP_1
del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 10.000,00, e quelle del presente grado, che si liquidano in euro 12.154,00, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge.
Palermo, 22.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo