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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1978/2024 R.G. V.G
Tribunale di OR Annunziata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1978/2024 R.G.V.G, vertente
TRA Parte_1 nata a [...] il giorno 08.06.1981, (C.F. C.F. 1 1) elettivamente domiciliata in OR Annunziata alla via Pastore n.65 presso lo studio ELl'avv. Marianna Annunziata che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso e Controparte_1 nato a
,
OR EL CO (NA) il 26.02.1974, (C.F. 1) elettivamente domiciliato in C.F. 2
OR EL CO (NA) alla Via Roma n.4 presso lo studio ELl'avv. Mario Nigro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ
II P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza cartolare EL 18.06.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate nel proprio ricorso introduttivo e come modificate con note EL 4.06.2025.
Il P.M. in data 31.03.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 07.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Castellammare di
Stabia (NA) il 31.07.2011 (atto n.231, parte II, serie A, anno 2011) optando per il regime ELla separazione dei beni, dal quale è nata una figlia: nata a [...] il Persona_1
30.04.2012; che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione ELla convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore, all'udienza EL 28.01.2025, il giudice, letti gli atti di causa, rinviava all'udienza EL 02.04.25 poi differita d'ufficio al 18.06.25.
All'udienza cartolare EL 18.06.25, il giudice rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Il PM ha espresso parere favorevole all'omologa ELla separazione in data 31.03.2025.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità ELla convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse ELla figlia minore.
In ordine alla situazione economica, le parti hanno allegato che la signora Pt_1 è impiegata presso il
"Mobilificio D'Interni e Arredamenti D'Antuono" con sede ad Angri e percepisce uno stipendio di circa €1.300,00 mensili;
mentre il _1 è ingegnere ed esercita l'attività di consulente tecnico presso lo studio di progettazione di ingegneria “ingegner Persona_2
I ricorrenti hanno inoltre previsto che la casa coniugale “resta assegnata” al CP_1 ; in merito a tale pattuizione si precisa che in assenza di convivenza con figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, questa assegnazione deve intendersi nel senso che per accordo ELle parti il _1 resterà nel godimento ELla casa già adibita a residenza coniugale.
Rileva il Collegio che le parti con i patti raggiunti in sede di separazione consensuale hanno inteso anche regolare taluni rapporti economici tra essi esistenti di cui il Tribunale si limita a dare atto.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e Controparte_1 in data
,
07.10.2024 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il giorno 08.06.1981, e
, _1
[...] nato a [...] il [...], (atto n. 231, Parte II, Serie A- registri atti matrimonio EL Comune di Castellammare di Stabia (NA) anno 2011), ai seguenti patti e condizioni:
1) la casa coniugale in OR EL CO alla Via Monte Somma 16, concessa in comodato gratuito dalla Sig.ra Controparte_1 resterà assegnata allo stesso Parte_2 madre EL Sig. " ,
e questi, a seguito ELla sottoscrizione EL presente ricorso, provvederà alla voltura dei contratti di forniture per le utenze di luce e gas a suo nome, facendosi carico di ogni altra spese inerente l'immobile quali, tra le altre, EL pagamento ELle tasse di smaltimento rifiuti;
2) la Sig.ra Pt_1 unitamente alla piccola Per_1 trasferirà, per il momento, la residenza presso la sua famiglia di origine in OR EL CO alla Via Francesco Coscia 18 bis;
3) la figlia minore resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i coniugi con Per_1
collocazione presso la madre;
attualmente la Sig.ra Pt_1 è domiciliata presso la propria famiglia di origine in OR EL CO alla Via Francesco Coscia, 18 bis ove poi provvederà a trasferire la propria residenza e quella ELla minore;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni ELlo stesso figlio ed i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il sig. CP_1 prenderà con sé la figlia minore due pomeriggi infrasettimanali, nella settimana in cui non è previsto il pernottamento, nelle giornate EL martedì e EL venerdì, dall'uscita ELla scuola sino alle ore 21,00 durante il periodo scolastico, mentre nei periodi extra scolastici fino alle
22,00, riaccompagnandola a casa dalla madre dopo cena;
un pomeriggio infrasettimanale, nella giornata EL martedì, nella settimana in cui la minore resta a pernottare con il padre durante il week end, sempre dall'uscita ELla scuola sino alle 21,00 nel periodo scolastico e fino alle 22,00 nel periodo extra scolastico, riaccompagnandola a casa dalla madre dopo cena;
il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana al mese, alternati con la madre, dal pomeriggio EL venerdì all'uscita ELla scuola fino alle ore 21 ELla domenica sera, nel periodo scolastico, fino alle 22 nel periodo extra scolastico, riaccompagnandola a casa dalla madre dopo cena;
6) si precisa che quando la minore sarà con l'uno o con l'altro genitore, sarà cura di questi farsi carico di seguirla nei compiti, prenderla e riaccompagnarla alle varie attività extrascolastiche, come l'equitazione festicciole con gli amichetti e tutto quanto sarà necessario per il benessere ELla minore;
7) durante le festività natalizie la bambina trascorrerà, ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore. Si precisa inoltre che, durante i periodi di permanenza continua sopra indicati, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanza anche con soggiorno in diversa località, salvo diverso accordo;
8) per le vacanze pasquali la minore, di anno in anno, trascorrerà ad anni alterni, con un genitore dal
Venerdì dall'uscita ELla scuola antecedente alla Domenica ELle Palme sino alla Domenica ELle
Palme; con l'altro genitore dal Venerdì Santo sino al lunedì in Albis alle 21, salvo diverso accordo;
9) indipendentemente dal predetto diario di visita la minore potrà trascorrere con il papà il giorno ELla festa EL papà il giorno EL suo compleanno, e EL suo onomastico;
10) indipendentemente dal predetto diario di visita la minore potrà trascorrere con la mamma il giorno EL suo compleanno, EL suo onomastico e ELla festa ELla mamma;
11) il compleanno e l'onomastico ELla minore verrà trascorso ad anni alterni una volta a pranzo ed una volta a cena con ciascun genitore;
12) durante i mesi estivi, entrambi i genitori potranno tenere con sé la minore per un periodo di vacanza, il sig. _1 potrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto concordandolo con la
Sig.ra Pt_1 entro il 30 aprile di ogni anno e così di seguito;
13) il Sig. _1 sin dalla sottoscrizione EL presente ricorso, corrisponderà alla moglie quale contributo peril mantenimento ELla figlia la somma di €. 600,00, ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il 5 di ogni mese, anticipatamente, mediante bonifico sulla carta prepagata Postepay
Evolution n°5333171205850908, con IBAN: [...] somma che sarà
adeguata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ELle spese mediche coperte e non dal
S.S.N, spese scolastiche sportive e ludiche, come da protocollo di intesa EL 06.07.2021 sottoscritto dal Coa di OR Annunziata con il Tribunale di OR Annunziata;
14) l'assegno Unico in favore ELla minore sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1 ed il Sig.
_1 si impegna a sottoscrivere tutte le necessarie autorizzazioni e richieste;
15) dà atto che la Sig.ra Pt_1 è proprietaria di una vettura Mini Tg. EY417AV che resterà di sua esclusiva proprietà;
16) dà atto che la Sig.ra Pt_1 è proprietaria di uno scooter Tg. FD09231 in uso esclusivo al Sig.
_1 , acquistato mediante la sottoscrizione di un finanziamento con la Compass S.p.A., con rate di euro 66,00 con scadenza al 2028, il Sig. _1 si obbliga entro un mese dalla sottoscrizione EL presente ricorso a provvedere al passaggio di proprietà EL suddetto motoveicolo a sue esclusive spese, si obbliga inoltre, al pagamento dei ratei restanti;
CP_117) dà atto che a seguito EL passaggio di proprietà EL predetto scooter il Sig. provvederà a sottoscrivere una polizza assicurativa che copra il motoveicolo per la RCA, a suo nome;
18) dà atto che la Sig.ra Pt_1 provvederà a prelevare, concordandone le modalità con il marito, tutti i suoi effetti personali dalla casa coniugale;
provvederà, inoltre, a prelevare alcuni beni mobili di sua esclusiva proprietà: tavolo antico EL salone;
settimanale antico ELla camera da letto;
vetrinetta antica ELlo studio;
quadro antico con paesaggio EL salone;
due poltroncine di legno e velluto marrone con relativo pouf;
divano bianco lineare tre posti EL salone;
lavatrice e asciugatrice
Samsung; aspirapolvere Folletto;
robot da cucina Bimby;
friggitrice ad aria;
corredo biancheria;
servizio di piatti, di bicchieri di posate gli utensili e le pentole;
soprammobili in porcellana, in cristallo e argento;
televisione EL salone;
tavolino rotondo basso di legno EL salone;
sedie cucine;
abiti ed effetti personali e quelli ELla piccola Per_1
19) dà atto che il Sig. _1 alla sottoscrizione EL presente ricorso consegnerà alla moglie i seguenti gioielli che la donna ha ricevuto in dono dalla Sua famiglia di origine: orologio tascabile da uomo in oro;
collana in oro e topazio;
collana di corallo rosso;
nonché: piccola argenteria ricevuta in dono dalla propria famiglia di origine;
regali in oro ricevuti dalla minore in occasione EL
Battesimo e ELla Comunione.
20) dà atto che la Sig.ra Pt_1 ha presentato un piano di rateizzo all'Agenzia ELle Entrate per il mancato pagamento di multe per violazioni alle norme EL c.d.s, multe che sono state elevate al Sig.
_1 per un importo di € 2.602,78 il piano prevede il pagamento di 18 rate, di cui alcune già pagate alle rispettive scadenze, di circa €130,00 ciascuna, il rateizzo prevede il pagamento di 4 rate all'anno, in febbraio, maggio, luglio e novembre, con scadenza finale al 30.11.2027, somme che il
Sig. _1 si obbliga a rimborsare alla moglie;
21) I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di domicilio ovvero di residenza e si prestano il loro consenso al rilascio EL passaporto.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 231, parte II, S A- dei registri di matrimonio ELl'anno 2011);
C. Compensa le spese tra le parti.
OR Annunziata, camera di consiglio EL 24/07/2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di OR Annunziata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1978/2024 R.G.V.G, vertente
TRA Parte_1 nata a [...] il giorno 08.06.1981, (C.F. C.F. 1 1) elettivamente domiciliata in OR Annunziata alla via Pastore n.65 presso lo studio ELl'avv. Marianna Annunziata che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso e Controparte_1 nato a
,
OR EL CO (NA) il 26.02.1974, (C.F. 1) elettivamente domiciliato in C.F. 2
OR EL CO (NA) alla Via Roma n.4 presso lo studio ELl'avv. Mario Nigro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ
II P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza cartolare EL 18.06.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate nel proprio ricorso introduttivo e come modificate con note EL 4.06.2025.
Il P.M. in data 31.03.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 07.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Castellammare di
Stabia (NA) il 31.07.2011 (atto n.231, parte II, serie A, anno 2011) optando per il regime ELla separazione dei beni, dal quale è nata una figlia: nata a [...] il Persona_1
30.04.2012; che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione ELla convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore, all'udienza EL 28.01.2025, il giudice, letti gli atti di causa, rinviava all'udienza EL 02.04.25 poi differita d'ufficio al 18.06.25.
All'udienza cartolare EL 18.06.25, il giudice rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Il PM ha espresso parere favorevole all'omologa ELla separazione in data 31.03.2025.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità ELla convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse ELla figlia minore.
In ordine alla situazione economica, le parti hanno allegato che la signora Pt_1 è impiegata presso il
"Mobilificio D'Interni e Arredamenti D'Antuono" con sede ad Angri e percepisce uno stipendio di circa €1.300,00 mensili;
mentre il _1 è ingegnere ed esercita l'attività di consulente tecnico presso lo studio di progettazione di ingegneria “ingegner Persona_2
I ricorrenti hanno inoltre previsto che la casa coniugale “resta assegnata” al CP_1 ; in merito a tale pattuizione si precisa che in assenza di convivenza con figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, questa assegnazione deve intendersi nel senso che per accordo ELle parti il _1 resterà nel godimento ELla casa già adibita a residenza coniugale.
Rileva il Collegio che le parti con i patti raggiunti in sede di separazione consensuale hanno inteso anche regolare taluni rapporti economici tra essi esistenti di cui il Tribunale si limita a dare atto.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e Controparte_1 in data
,
07.10.2024 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il giorno 08.06.1981, e
, _1
[...] nato a [...] il [...], (atto n. 231, Parte II, Serie A- registri atti matrimonio EL Comune di Castellammare di Stabia (NA) anno 2011), ai seguenti patti e condizioni:
1) la casa coniugale in OR EL CO alla Via Monte Somma 16, concessa in comodato gratuito dalla Sig.ra Controparte_1 resterà assegnata allo stesso Parte_2 madre EL Sig. " ,
e questi, a seguito ELla sottoscrizione EL presente ricorso, provvederà alla voltura dei contratti di forniture per le utenze di luce e gas a suo nome, facendosi carico di ogni altra spese inerente l'immobile quali, tra le altre, EL pagamento ELle tasse di smaltimento rifiuti;
2) la Sig.ra Pt_1 unitamente alla piccola Per_1 trasferirà, per il momento, la residenza presso la sua famiglia di origine in OR EL CO alla Via Francesco Coscia 18 bis;
3) la figlia minore resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i coniugi con Per_1
collocazione presso la madre;
attualmente la Sig.ra Pt_1 è domiciliata presso la propria famiglia di origine in OR EL CO alla Via Francesco Coscia, 18 bis ove poi provvederà a trasferire la propria residenza e quella ELla minore;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni ELlo stesso figlio ed i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione.
5) Il sig. CP_1 prenderà con sé la figlia minore due pomeriggi infrasettimanali, nella settimana in cui non è previsto il pernottamento, nelle giornate EL martedì e EL venerdì, dall'uscita ELla scuola sino alle ore 21,00 durante il periodo scolastico, mentre nei periodi extra scolastici fino alle
22,00, riaccompagnandola a casa dalla madre dopo cena;
un pomeriggio infrasettimanale, nella giornata EL martedì, nella settimana in cui la minore resta a pernottare con il padre durante il week end, sempre dall'uscita ELla scuola sino alle 21,00 nel periodo scolastico e fino alle 22,00 nel periodo extra scolastico, riaccompagnandola a casa dalla madre dopo cena;
il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana al mese, alternati con la madre, dal pomeriggio EL venerdì all'uscita ELla scuola fino alle ore 21 ELla domenica sera, nel periodo scolastico, fino alle 22 nel periodo extra scolastico, riaccompagnandola a casa dalla madre dopo cena;
6) si precisa che quando la minore sarà con l'uno o con l'altro genitore, sarà cura di questi farsi carico di seguirla nei compiti, prenderla e riaccompagnarla alle varie attività extrascolastiche, come l'equitazione festicciole con gli amichetti e tutto quanto sarà necessario per il benessere ELla minore;
7) durante le festività natalizie la bambina trascorrerà, ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore. Si precisa inoltre che, durante i periodi di permanenza continua sopra indicati, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanza anche con soggiorno in diversa località, salvo diverso accordo;
8) per le vacanze pasquali la minore, di anno in anno, trascorrerà ad anni alterni, con un genitore dal
Venerdì dall'uscita ELla scuola antecedente alla Domenica ELle Palme sino alla Domenica ELle
Palme; con l'altro genitore dal Venerdì Santo sino al lunedì in Albis alle 21, salvo diverso accordo;
9) indipendentemente dal predetto diario di visita la minore potrà trascorrere con il papà il giorno ELla festa EL papà il giorno EL suo compleanno, e EL suo onomastico;
10) indipendentemente dal predetto diario di visita la minore potrà trascorrere con la mamma il giorno EL suo compleanno, EL suo onomastico e ELla festa ELla mamma;
11) il compleanno e l'onomastico ELla minore verrà trascorso ad anni alterni una volta a pranzo ed una volta a cena con ciascun genitore;
12) durante i mesi estivi, entrambi i genitori potranno tenere con sé la minore per un periodo di vacanza, il sig. _1 potrà tenere con sé la figlia per un periodo di 15 giorni, sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto concordandolo con la
Sig.ra Pt_1 entro il 30 aprile di ogni anno e così di seguito;
13) il Sig. _1 sin dalla sottoscrizione EL presente ricorso, corrisponderà alla moglie quale contributo peril mantenimento ELla figlia la somma di €. 600,00, ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il 5 di ogni mese, anticipatamente, mediante bonifico sulla carta prepagata Postepay
Evolution n°5333171205850908, con IBAN: [...] somma che sarà
adeguata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ELle spese mediche coperte e non dal
S.S.N, spese scolastiche sportive e ludiche, come da protocollo di intesa EL 06.07.2021 sottoscritto dal Coa di OR Annunziata con il Tribunale di OR Annunziata;
14) l'assegno Unico in favore ELla minore sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1 ed il Sig.
_1 si impegna a sottoscrivere tutte le necessarie autorizzazioni e richieste;
15) dà atto che la Sig.ra Pt_1 è proprietaria di una vettura Mini Tg. EY417AV che resterà di sua esclusiva proprietà;
16) dà atto che la Sig.ra Pt_1 è proprietaria di uno scooter Tg. FD09231 in uso esclusivo al Sig.
_1 , acquistato mediante la sottoscrizione di un finanziamento con la Compass S.p.A., con rate di euro 66,00 con scadenza al 2028, il Sig. _1 si obbliga entro un mese dalla sottoscrizione EL presente ricorso a provvedere al passaggio di proprietà EL suddetto motoveicolo a sue esclusive spese, si obbliga inoltre, al pagamento dei ratei restanti;
CP_117) dà atto che a seguito EL passaggio di proprietà EL predetto scooter il Sig. provvederà a sottoscrivere una polizza assicurativa che copra il motoveicolo per la RCA, a suo nome;
18) dà atto che la Sig.ra Pt_1 provvederà a prelevare, concordandone le modalità con il marito, tutti i suoi effetti personali dalla casa coniugale;
provvederà, inoltre, a prelevare alcuni beni mobili di sua esclusiva proprietà: tavolo antico EL salone;
settimanale antico ELla camera da letto;
vetrinetta antica ELlo studio;
quadro antico con paesaggio EL salone;
due poltroncine di legno e velluto marrone con relativo pouf;
divano bianco lineare tre posti EL salone;
lavatrice e asciugatrice
Samsung; aspirapolvere Folletto;
robot da cucina Bimby;
friggitrice ad aria;
corredo biancheria;
servizio di piatti, di bicchieri di posate gli utensili e le pentole;
soprammobili in porcellana, in cristallo e argento;
televisione EL salone;
tavolino rotondo basso di legno EL salone;
sedie cucine;
abiti ed effetti personali e quelli ELla piccola Per_1
19) dà atto che il Sig. _1 alla sottoscrizione EL presente ricorso consegnerà alla moglie i seguenti gioielli che la donna ha ricevuto in dono dalla Sua famiglia di origine: orologio tascabile da uomo in oro;
collana in oro e topazio;
collana di corallo rosso;
nonché: piccola argenteria ricevuta in dono dalla propria famiglia di origine;
regali in oro ricevuti dalla minore in occasione EL
Battesimo e ELla Comunione.
20) dà atto che la Sig.ra Pt_1 ha presentato un piano di rateizzo all'Agenzia ELle Entrate per il mancato pagamento di multe per violazioni alle norme EL c.d.s, multe che sono state elevate al Sig.
_1 per un importo di € 2.602,78 il piano prevede il pagamento di 18 rate, di cui alcune già pagate alle rispettive scadenze, di circa €130,00 ciascuna, il rateizzo prevede il pagamento di 4 rate all'anno, in febbraio, maggio, luglio e novembre, con scadenza finale al 30.11.2027, somme che il
Sig. _1 si obbliga a rimborsare alla moglie;
21) I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di domicilio ovvero di residenza e si prestano il loro consenso al rilascio EL passaporto.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 231, parte II, S A- dei registri di matrimonio ELl'anno 2011);
C. Compensa le spese tra le parti.
OR Annunziata, camera di consiglio EL 24/07/2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato