Ordinanza collegiale 28 maggio 2021
Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 17 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00389/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Coppola e Ippolita Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione-OMISSIS-, nonché di qualsiasi atto ad essa preordinato, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti oggetto di impugnazione non è un atto di licenziamento, ma il provvedimento, connotato da ampia discrezionalità, che rende o meno possibile la trasformazione della ferma volontaria quadriennale in contratto a tempo indeterminato;
- che tale trasformazione, ai sensi dell’art. 948, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, è possibile solo ove l’interessato dimostri di essere meritevole “ per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2021, n. 752);
- che il provvedimento impugnato è sorretto da un’ampia ed articolata motivazione che sembra resistere alle censure proposte;
- che infatti la ricorrente ha riportato molteplici valutazioni caratteristiche non pienamente positive nei diversi-OMISSIS-in cui ha prestato servizio;
- che inoltre sotto il profilo del periculum in mora la gravità ed irreparabilità del pregiudizio economico dedotto risultano attenuate;
- che infatti la famiglia della ricorrente beneficia del sostegno economico del marito, -OMISSIS-, e il danno patrimoniale può eventualmente essere ristorato in caso di esito favorevole del ricorso;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 giungo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.