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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 9866/23 vertente tra
, nato in [...], Ni g e r i a , il 1 2.11. 1 9 8 6 , C.U.I. Parte_1
difeso e rappresentato dall'avv. Mauro Pigino P.IVA_1 ricorrente
– Questura di Vercelli rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato convenuto non costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate per l'udienza del 23.1.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 ha proposto Parte_1 impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento del 21.3.2023 il Questore di Vercelli ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti.
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sua condizione di integrazione nel tessuto sociale italiano alla luce dell'attività lavorativa svolta.
Il non si costituiva nonostante la regolare notifica e veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
§§§ Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che in forza di quanto documentato in atti possa essere riconosciuta al ricorrente una protezione speciale funzionale alla tutela della sua vita privata e familiare, riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Così come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 in forza del quale, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.».
Deve anzi osservarsi al riguardo come la norma in esame sia applicabile al caso di specie pur se abrogata dall'art. 7 del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con legge n. 50 del 2023 atteso che '…per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del […] decreto
[…] continua ad applicarsi la disciplina previgente'. Ciò posto, va rammentato che l'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. pagina 2 di 4 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
[...]
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Tanto premesso in punto di diritto, venendo nuovamente al caso di specie, il ricorso deve essere accolto. Nel caso concreto, si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda alla luce del livello di integrazione nel contesto socio-economico italiano, comprovato dalla documentazione lavorativa versata in atti dalla quale risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa sin dal 2019 che è diventato più stabile con Pa l'assunzione da parte della Geo in data 6.10.2023, il cui contratto è stato poi trasformato in data 1.10.2024 in contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. allegati al ricorso e alle memoria). Ebbene, le attività poste in essere (come sopra documentate) e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente che ha nel nostro Paese intrapreso un percorso di integrazione, restando nell'ambito di attività lecite, sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale. Tali fatti autorizzano a ritenere che, se il ricorrente fosse rimpatriato sarebbe interrotto quel percorso di crescita ed integrazione che ha dimostrato di avere validamente e proficuamente compiuto in Italia. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli, ove mai facesse rientro in Nigeria si troverebbe privato dei mezzi di sostentamento, senza avere alcun supporto nel Paese di origine. Invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in e quella che egli ha Pt_2 vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto, v. Cass. n. 4455/2018). Alla luce di quanto esposto, la domanda va accolta.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese. pagina 3 di 4
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-accoglie la domanda e dichiara il diritto di , nato in Parte_1
Anambra State, Ni g e r i a , il 1 2.11. 1 9 8 6 , C.U.I. alla protezione speciale ai sensi P.IVA_1 del combinato disposto di cui agli artt. 32, c. 3 del D. Lgs. 25/2008 ex art. 32 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese.
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Carosio dott.ssa Roberta Dotta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Carosio Giudice relatore dott. Monica Mastrandrea Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento r.g. n. 9866/23 vertente tra
, nato in [...], Ni g e r i a , il 1 2.11. 1 9 8 6 , C.U.I. Parte_1
difeso e rappresentato dall'avv. Mauro Pigino P.IVA_1 ricorrente
– Questura di Vercelli rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato convenuto non costituito
OGGETTO: ricorso avverso il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate per l'udienza del 23.1.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.5.2023 ha proposto Parte_1 impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale in intestazione di riconoscere in suo favore il diritto alla protezione per protezione speciale. Infatti con provvedimento del 21.3.2023 il Questore di Vercelli ha rigettato l'istanza di rinnovo del suddetto permesso per insussistenza dei presupposti.
pagina 1 di 4 A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato la sua condizione di integrazione nel tessuto sociale italiano alla luce dell'attività lavorativa svolta.
Il non si costituiva nonostante la regolare notifica e veniva Controparte_1 dichiarato contumace.
§§§ Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che in forza di quanto documentato in atti possa essere riconosciuta al ricorrente una protezione speciale funzionale alla tutela della sua vita privata e familiare, riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Così come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 in forza del quale, tra l'altro ”Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.».
Deve anzi osservarsi al riguardo come la norma in esame sia applicabile al caso di specie pur se abrogata dall'art. 7 del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con legge n. 50 del 2023 atteso che '…per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del […] decreto
[…] continua ad applicarsi la disciplina previgente'. Ciò posto, va rammentato che l'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. pagina 2 di 4 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
[...]
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
Tanto premesso in punto di diritto, venendo nuovamente al caso di specie, il ricorso deve essere accolto. Nel caso concreto, si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda alla luce del livello di integrazione nel contesto socio-economico italiano, comprovato dalla documentazione lavorativa versata in atti dalla quale risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa sin dal 2019 che è diventato più stabile con Pa l'assunzione da parte della Geo in data 6.10.2023, il cui contratto è stato poi trasformato in data 1.10.2024 in contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. allegati al ricorso e alle memoria). Ebbene, le attività poste in essere (come sopra documentate) e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente che ha nel nostro Paese intrapreso un percorso di integrazione, restando nell'ambito di attività lecite, sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale. Tali fatti autorizzano a ritenere che, se il ricorrente fosse rimpatriato sarebbe interrotto quel percorso di crescita ed integrazione che ha dimostrato di avere validamente e proficuamente compiuto in Italia. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli, ove mai facesse rientro in Nigeria si troverebbe privato dei mezzi di sostentamento, senza avere alcun supporto nel Paese di origine. Invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in e quella che egli ha Pt_2 vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto, v. Cass. n. 4455/2018). Alla luce di quanto esposto, la domanda va accolta.
Considerato che
l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, si dichiarano irripetibili le spese. pagina 3 di 4
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
-accoglie la domanda e dichiara il diritto di , nato in Parte_1
Anambra State, Ni g e r i a , il 1 2.11. 1 9 8 6 , C.U.I. alla protezione speciale ai sensi P.IVA_1 del combinato disposto di cui agli artt. 32, c. 3 del D. Lgs. 25/2008 ex art. 32 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
-dichiara irripetibili le spese.
-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Carosio dott.ssa Roberta Dotta
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