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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 1476/2022 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Lorenzo SCARANO e Maria PASTORE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita per la malattia professionale (“stato ansioso-depressivo”) originariamente denunciata in data 14 febbraio 2012, inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda di aggravamento proposta in data 8 aprile
2021, ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciutogli, per la stessa patologia, nella misura del 6%, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese:
1
Sentenza R.G. n° 1476/22 Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione. Quanto all'occasione di lavoro relativamente alla patologia denunziata, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente e specificamente CP_1 contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l' riconosciuto la sussistenza di una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito della malattia professionale de qua al ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico- relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella
2
Sentenza R.G. n° 1476/22 misura del 10%, con decorrenza anteriore alla data dell'istanza di revisione.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
-------------------------
In particolare, il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da “disturbo depressivo di grado medio in comorbidità con disturbo d'ansia di moderata media entità” ed ha affermato che trattasi di patologia compatibile con l'essere correlata ad eventi avversativi nel luogo di lavoro. Del resto, occorre considerare che: «L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie juris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica» (sic CASS. LAV. 19 GIUGNO 1999 N°
6175; in senso conf. si vedano anche 14 MARZO 2016 N° 5004, Controparte_2
CASS. LAV. 18 NOVEMBRE 2016 N° 23533 e CASS. LAV. 5 LUGLIO 2018 N° 17684).
3
Sentenza R.G. n° 1476/22 -------------------------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 Pt_2
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 10 (dieci)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, cioè dal mese successivo a quello in cui è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. CASS. LAV. 19 LUGLIO 2002 N° 10626).
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
**************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza
4
Sentenza R.G. n° 1476/22 sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica, senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_3 Parte_4
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata nel rispetto delle sole tariffe minime, senza peraltro che sia necessaria una specifica motivazione sul punto
(cfr. CASS. SEZ. II, 5 MAGGIO 2022 N° 14198; conf. ex plurimis CASS. SEZ. III, 7
GENNAIO 2021 N° 89). Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' CP_1 che deve farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n.
1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n.
1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura del dieci per cento dal 1° maggio 2021, condanna l' al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1 professionale, che liquida in €.1.300,oo ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Lorenzo SCARANO e
Maria PASTORE, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 24 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 1476/22
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Lorenzo SCARANO e Maria PASTORE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita per la malattia professionale (“stato ansioso-depressivo”) originariamente denunciata in data 14 febbraio 2012, inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda di aggravamento proposta in data 8 aprile
2021, ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciutogli, per la stessa patologia, nella misura del 6%, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese:
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Sentenza R.G. n° 1476/22 Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione. Quanto all'occasione di lavoro relativamente alla patologia denunziata, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente e specificamente CP_1 contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l' riconosciuto la sussistenza di una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito della malattia professionale de qua al ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D. Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico- relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella
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Sentenza R.G. n° 1476/22 misura del 10%, con decorrenza anteriore alla data dell'istanza di revisione.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
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In particolare, il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da “disturbo depressivo di grado medio in comorbidità con disturbo d'ansia di moderata media entità” ed ha affermato che trattasi di patologia compatibile con l'essere correlata ad eventi avversativi nel luogo di lavoro. Del resto, occorre considerare che: «L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione "sub specie juris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice di appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica» (sic CASS. LAV. 19 GIUGNO 1999 N°
6175; in senso conf. si vedano anche 14 MARZO 2016 N° 5004, Controparte_2
CASS. LAV. 18 NOVEMBRE 2016 N° 23533 e CASS. LAV. 5 LUGLIO 2018 N° 17684).
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Sentenza R.G. n° 1476/22 -------------------------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la malattia professionale pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 Pt_2
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 10 (dieci)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, cioè dal mese successivo a quello in cui è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. CASS. LAV. 19 LUGLIO 2002 N° 10626).
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza
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Sentenza R.G. n° 1476/22 sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica, senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_3 Parte_4
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Pertanto, la liquidazione del compenso deve essere effettuata nel rispetto delle sole tariffe minime, senza peraltro che sia necessaria una specifica motivazione sul punto
(cfr. CASS. SEZ. II, 5 MAGGIO 2022 N° 14198; conf. ex plurimis CASS. SEZ. III, 7
GENNAIO 2021 N° 89). Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' CP_1 che deve farne anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n.
1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n.
1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura del dieci per cento dal 1° maggio 2021, condanna l' al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1 professionale, che liquida in €.1.300,oo ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Lorenzo SCARANO e
Maria PASTORE, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 24 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 1476/22