Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 10/02/2025 da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
residente a [...]03 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Codiglia del Foro di Trieste
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 10/02/2025 hanno chiesto congiuntamente al
Tribunale, vista la decorrenza dei termini di cui all'art. 3, l. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate qui di seguito integralmente trascritte.
1) che venga disposto l'affidamento congiunto dei figli, e , ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre, in via Gianni
Marin n. 15 a Trieste;
2) che venga stabilito il diritto di visita dei figli a settimane alterne;
3) quanto alle vacanze, che i figli trascorrano le ferie estive sia con la madre che con il padre, che il giorno 24 dicembre stiano col padre, mentre il 25 dicembre con la madre, in alternanza, mentre per le restanti festività su accordo;
4) quanto al mantenimento, che il Sig. provveda al mantenimento dei Parte_2
figli attraverso il versamento di € 300,00 (€ 150,00 cadauno) alla madre, la Sig.ra Pt_1
, per mezzo di bonifico bancario entro il 15 d'ogni mese;
[...]
5) che entrambi i Sig.ri percepiscano l'assegno universale nella misura pari al 50% cadauno;
6) sulle spese straordinarie, che vengano fissate al 50% tra di loro e che venga applicato il
Protocollo approvato dal Tribunale di Trieste a tal fine;
7) che venga accolta la reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per
l'espatrio;
8) che, in caso di vendita dell'immobile sito in via dei Pellegrini n. 34/03 a Trieste, il Sig.
si obblighi a stipulare N. 2 polizze assicurative, una per ciascun figlio, dall'importo Pt_2
pari ad € 30.000,00 cadauna.
FATTO
1- I coniugi con ricorso depositato in data 10/02/2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
2- Gli stessi hanno esposto e documentato:
a. di aver celebrato matrimonio concordatario a Muggia (TS) il 15 luglio 2006 optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
b. L'atto matrimoniale è stato regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Muggia n. 95 P2 s. B anno 2006.
c. Dall'unione coniugale sono nati a Trieste i figli l 25.05.2009 e l'08.06.2012. Per_1 Per_2 d. In dd. 31.08.2020 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi dal Tribunale
Ordinario di Trieste con decreto di omologazione n. cronol. 1124/2020 del 31.08.2020 -
R.G. n. 687/2020
3- I ricorrenti, comparsi personalmente all'udienza dell' 8.05.2025, hanno confermato le condizioni esposte nell'atto introduttivo e confermato la volontà di non riconciliarsi. Pertanto la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
DIRITTO
Questo Collegio ritiene che vi siano i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e che è decorso un periodo ben superiore ai sei mesi dalla separazione consensuale senza che si sia ricostituita alcuna comunione tra i coniugi.
Ritiene inoltre che le condizioni relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, il Collegio ravvisa i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze delle parti e prende atto che coniugi dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro in quanto economicamente indipendenti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario nel
Comune di Muggia il 15 luglio 2006 tra e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui in premessa e che si ritengono qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Muggia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
nulla per il reciproco mantenimento. spese compensate.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 08/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli