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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 80/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NI AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to CAPECELATRO GAUDIOSO DI Parte_1 C.F._1
MORRONE EDMONDO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to FANARA SALVATORE e con l'Avv.to TARZIA MARIO CP_1 P.IVA_1
OB , elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 C.F._2
MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad AVA
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31/12/2024 la ricorrente conveniva in giudizio al fine di proporre opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_1 accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, notificato dall' il 03/12/24 a mezzo PEC e relativo CP_1 all'accertamento avente n. T9D01K03477/2023 asseritamente notificato il 27/09/2023, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 19.334,96 per il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2017 eccependo:
1. l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 d.lgs. 46/1999;
2. l'intervenuta violazione dell'art. 20, co. 3 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c. essendo maturata la prescrizione delle pretese erariali, nonché la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della pretesa creditoria per intervenuta decadenza violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del d.m. n.
321/1999 e dell'art. 21 septies della l. 214/90;
3. l'assenza di atti prodromici all'intimazione di pagamento e la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR n. 600/1973;
4. l'illegittimità dell'atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati "interessi moratori" e la mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«1. In via cautelare e preliminare, inaudita altera parte, riconosciuti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'avviso di accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, notificato dall' il 03.12.24 a mezzo PEC (all. 1-2) e relativo all'accertamento avente n. T9D01K03477/2023 CP_1 asseritamente notificato il 27.09.2023 che parimenti viene impugnato, con il quale viene richiesto il pagamento della somma di € 19.334,96 per il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2017;
2. Nel merito, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o infondata, in tutto od in parte, anche nel quantum debeatur, l'avviso di accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, notificato dall' il 03.12.24 a mezzo PEC (all. 1-2) e relativo all'accertamento avente n. T9D01K03477/2023 CP_1 asseritamente notificato il 27.09.2023 che parimenti viene impugnato, con il quale viene richiesto il pagamento della somma di € 19.334,96 per il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2017, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
3. In ogni caso, condannare il resistente alla refusione di spese e compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del procuratore e difensore antistatario».
***
2 Ictu oculi infondata appare, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto depositato successivamente al termine di cui all'art. 24 5° co. d.lgs. n. 46/1999, che parte resistente indica in trenta giorni dalla notificazione.
La norma di cui all'art. 24 co. 5 recita, infatti: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati». Il termine di giorni quaranta (e non trenta), risulta nel caso di specie pienamente rispettato, risultando l'AVA notificato in data 29/11/2024 e il ricorso depositato il 31/12/2024.
Il ricorso appare da accogliere in ragione dell'assorbente fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La pretesa contributiva di cui all'AVA opposto deriva dall'accertamento ad opera di Agenzia delle
Entrate in data 27/09/2023, del maggior reddito percepito dall'opponente nell'anno 2017.
Sia pure in ambito contributivo diverso, in merito alla decorrenza del termine prescrizionale derivante da accertamento di un maggior reddito, si è osservato:
«In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente CP_ solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito» (Cass., sez. lav., 29 maggio 2017,
n. 13463).
Può, dunque, fissarsi al 2/7/2018 la decorrenza del termine prescrizionale, coincidente con il termine di scadenza ultimo per il pagamento delle imposte sui redditi dell'anno 2017.
Stante la pacifica applicazione, al caso di specie, del termine quinquennale, occorre preliminarmente valutare se la notificazione al ricorrente dell'accertamento di Agenzia delle Entrate possa essere considerato valido atto interruttivo del termine prescrizionale.
Plurimi elementi di valutazione convergono, tuttavia, nella direzione di una risposta negativa.
Innanzitutto, avuto riguardo alla nozione di atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 ult. co.
c.c., quale atto proveniente dal creditore diretto in modo inequivoco a manifestare al debitore la pretesa a vedere soddisfatto il proprio credito, tale valore potrebbe essere al più ascritto a un verbale di
3 accertamento dell'omissione contributiva (in questo senso, ad es., Cass., sez. lav., 4 marzo 2005, n.
4719), ma non al verbale con il quale si accerta la sussistenza del maggior reddito, proveniente da altro soggetto rispetto al creditore della prestazione previdenziale, che del rapporto obbligatorio contributivo rappresenta soltanto il necessario antecedente.
Per altro, sotto diverso profilo, non risulta prodotto in atti il contenuto del verbale di accertamento, al fine di verificare se lo stesso possa in alcun modo integrare gli estremi di cui all'art. 2943 c.c., né consta che la notificazione sia stata eseguita all'indirizzo PEC risultante dai registri ufficiali o comunicato dalla ricorrente, non risultando prodotta documentazione dall' . CP_2
Occorre, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione, tenere conto delle norme approvate nel corso del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato, tra l'altro, la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e segnatamente, l'art. 37 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 (decreto Cura Italia), che ha sospeso i termini di cui all'art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 dal 23/2/2020 al 30/06/2020 (129 giorni), e l'art. 11 d.l. n. 183/2020 (decreto Milleproroghe), conv. in l. n.. 21/2021, che ha sospeso la decorrenza dei termini di prescrizione dal 31/12/2020 al 30/06/2021
(182 giorni).
Pertanto, considerando la scadenza del termine prescrizionale quinquennale al 2/7/2023 ed aggiungendo gli ulteriori 311 giorni concernenti la sospensione ex lege dianzi evidenziata, il termine di prescrizione quinquennale risulta essere scaduto in data 8/5/2024, senza che alcun atto interruttivo della prescrizione risulti notificato alla opponente, atteso che il primo atto che possa qualificarsi tale, ovvero l'avviso di accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, è stato notificato il 3/12/2024.
Risultando, pertanto, fondata l'eccezione di prescrizione, il ricorso va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza proposti, e conseguentemente disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, notificato dall' il 3/12/2024 a mezzo PEC. Non può, CP_1 viceversa, disporsi alcunchè con riferimento al prodromico accertamento avente n.
T9D01K03477/2023 asseritamente notificato il 27/09/2023, parimenti impugnato, trattandosi di atto di natura tributaria rispetto al quale vi è carenza di giurisdizione dell'organo adito.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 368 Parte_1
2024 00182251 50 000, notificato dall' il 3/12/2024 e condanna al pagamento delle spese di CP_1 CP_1
4 lite in favore di che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di Parte_1 legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 27/6/2025
Il Giudice
NI AR
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NI AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to CAPECELATRO GAUDIOSO DI Parte_1 C.F._1
MORRONE EDMONDO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to FANARA SALVATORE e con l'Avv.to TARZIA MARIO CP_1 P.IVA_1
OB , elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 C.F._2
MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad AVA
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31/12/2024 la ricorrente conveniva in giudizio al fine di proporre opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_1 accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, notificato dall' il 03/12/24 a mezzo PEC e relativo CP_1 all'accertamento avente n. T9D01K03477/2023 asseritamente notificato il 27/09/2023, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 19.334,96 per il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2017 eccependo:
1. l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 d.lgs. 46/1999;
2. l'intervenuta violazione dell'art. 20, co. 3 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c. essendo maturata la prescrizione delle pretese erariali, nonché la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della pretesa creditoria per intervenuta decadenza violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del d.m. n.
321/1999 e dell'art. 21 septies della l. 214/90;
3. l'assenza di atti prodromici all'intimazione di pagamento e la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR n. 600/1973;
4. l'illegittimità dell'atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati "interessi moratori" e la mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«1. In via cautelare e preliminare, inaudita altera parte, riconosciuti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendere l'avviso di accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, notificato dall' il 03.12.24 a mezzo PEC (all. 1-2) e relativo all'accertamento avente n. T9D01K03477/2023 CP_1 asseritamente notificato il 27.09.2023 che parimenti viene impugnato, con il quale viene richiesto il pagamento della somma di € 19.334,96 per il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2017;
2. Nel merito, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o infondata, in tutto od in parte, anche nel quantum debeatur, l'avviso di accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, notificato dall' il 03.12.24 a mezzo PEC (all. 1-2) e relativo all'accertamento avente n. T9D01K03477/2023 CP_1 asseritamente notificato il 27.09.2023 che parimenti viene impugnato, con il quale viene richiesto il pagamento della somma di € 19.334,96 per il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2017, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
3. In ogni caso, condannare il resistente alla refusione di spese e compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore del procuratore e difensore antistatario».
***
2 Ictu oculi infondata appare, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto depositato successivamente al termine di cui all'art. 24 5° co. d.lgs. n. 46/1999, che parte resistente indica in trenta giorni dalla notificazione.
La norma di cui all'art. 24 co. 5 recita, infatti: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati». Il termine di giorni quaranta (e non trenta), risulta nel caso di specie pienamente rispettato, risultando l'AVA notificato in data 29/11/2024 e il ricorso depositato il 31/12/2024.
Il ricorso appare da accogliere in ragione dell'assorbente fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La pretesa contributiva di cui all'AVA opposto deriva dall'accertamento ad opera di Agenzia delle
Entrate in data 27/09/2023, del maggior reddito percepito dall'opponente nell'anno 2017.
Sia pure in ambito contributivo diverso, in merito alla decorrenza del termine prescrizionale derivante da accertamento di un maggior reddito, si è osservato:
«In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente CP_ solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito» (Cass., sez. lav., 29 maggio 2017,
n. 13463).
Può, dunque, fissarsi al 2/7/2018 la decorrenza del termine prescrizionale, coincidente con il termine di scadenza ultimo per il pagamento delle imposte sui redditi dell'anno 2017.
Stante la pacifica applicazione, al caso di specie, del termine quinquennale, occorre preliminarmente valutare se la notificazione al ricorrente dell'accertamento di Agenzia delle Entrate possa essere considerato valido atto interruttivo del termine prescrizionale.
Plurimi elementi di valutazione convergono, tuttavia, nella direzione di una risposta negativa.
Innanzitutto, avuto riguardo alla nozione di atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 ult. co.
c.c., quale atto proveniente dal creditore diretto in modo inequivoco a manifestare al debitore la pretesa a vedere soddisfatto il proprio credito, tale valore potrebbe essere al più ascritto a un verbale di
3 accertamento dell'omissione contributiva (in questo senso, ad es., Cass., sez. lav., 4 marzo 2005, n.
4719), ma non al verbale con il quale si accerta la sussistenza del maggior reddito, proveniente da altro soggetto rispetto al creditore della prestazione previdenziale, che del rapporto obbligatorio contributivo rappresenta soltanto il necessario antecedente.
Per altro, sotto diverso profilo, non risulta prodotto in atti il contenuto del verbale di accertamento, al fine di verificare se lo stesso possa in alcun modo integrare gli estremi di cui all'art. 2943 c.c., né consta che la notificazione sia stata eseguita all'indirizzo PEC risultante dai registri ufficiali o comunicato dalla ricorrente, non risultando prodotta documentazione dall' . CP_2
Occorre, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione, tenere conto delle norme approvate nel corso del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato, tra l'altro, la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e segnatamente, l'art. 37 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 (decreto Cura Italia), che ha sospeso i termini di cui all'art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 dal 23/2/2020 al 30/06/2020 (129 giorni), e l'art. 11 d.l. n. 183/2020 (decreto Milleproroghe), conv. in l. n.. 21/2021, che ha sospeso la decorrenza dei termini di prescrizione dal 31/12/2020 al 30/06/2021
(182 giorni).
Pertanto, considerando la scadenza del termine prescrizionale quinquennale al 2/7/2023 ed aggiungendo gli ulteriori 311 giorni concernenti la sospensione ex lege dianzi evidenziata, il termine di prescrizione quinquennale risulta essere scaduto in data 8/5/2024, senza che alcun atto interruttivo della prescrizione risulti notificato alla opponente, atteso che il primo atto che possa qualificarsi tale, ovvero l'avviso di accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, è stato notificato il 3/12/2024.
Risultando, pertanto, fondata l'eccezione di prescrizione, il ricorso va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza proposti, e conseguentemente disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 368 2024 00182251 50 000, notificato dall' il 3/12/2024 a mezzo PEC. Non può, CP_1 viceversa, disporsi alcunchè con riferimento al prodromico accertamento avente n.
T9D01K03477/2023 asseritamente notificato il 27/09/2023, parimenti impugnato, trattandosi di atto di natura tributaria rispetto al quale vi è carenza di giurisdizione dell'organo adito.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 368 Parte_1
2024 00182251 50 000, notificato dall' il 3/12/2024 e condanna al pagamento delle spese di CP_1 CP_1
4 lite in favore di che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di Parte_1 legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 27/6/2025
Il Giudice
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