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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 415/2018 R.G., avente ad oggetto “appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 9.7.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovangiuseppe Bilancio (C.F.: ) CodiceFiscale_2
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Griffo (C.F.:
) C.F._3
-appellato- nonché
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentate pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vicinanza (C.F.:
) C.F._4
1 -appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con sentenza n° 1709/2017, pubblicata in data 21.6.2017, il Tribunale di Napoli-Nord ha accolto l'opposizione proposta dal contro il decreto ingiuntivo Controparte_1
che lo aveva condannato a versare alla la somma di euro 9.158,20 per CP_2
un'attività di spostamento di pali telefonici, ed in sua vece, in applicazione dell'art. 191 del d.lgs. n°267/2000, ha condannato al pagamento della detta somma , Parte_1
responsabile del procedimento.
Contro tale sentenza ha proposto appello il . Parte_1
Si sono costituiti sia il che la chiedendo Controparte_1 Controparte_2
la conferma della sentenza di primo grado.
Con le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
9.7.2025 (a cui il processo era stato rinviato per la precisazione delle conclusioni), tutte le parti hanno concordemente dichiarato di avere transatto la lite tra di loro intercorrente ed hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
Alla luce di tale dichiarazione delle parti va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La mera dichiarazione resa dalle parti circa l'intervenuto accordo che ha definito la lite è, invero, sufficiente affinché il giudice, prendendo atto di essa, dichiari la cessazione della materia del contendere (le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n° 8980/18, hanno in motivazione precisato che, allorquando la cessazione della materia del contendere derivi da un accordo intervenuto tra le parti, queste ultime possono tanto individuare ed identificare tale accordo quanto limitarsi concordemente ad asserire che esso vi è stato ed ha definito la lite: in tale secondo caso il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta la caducazione della sentenza di primo grado in questa sede impugnata (cfr. Cass., sez. 6, n°
4167 del 19/02/2020: “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse
2 delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere”).
Quanto alle spese processuali, avendone tutte le parti chiesto congiuntamente la compensazione per tutti i gradi di giudizio, si può senz'altro procedere ad una pronuncia in tal senso (cfr. Cass., sez. 1, n° 10553 del 07/05/2009).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, con conseguente caducazione dell'impugnata sentenza n° 1709/2017, pubblicata in data 21.6.2017 dal Tribunale di Napoli-Nord;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
3
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 415/2018 R.G., avente ad oggetto “appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 9.7.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovangiuseppe Bilancio (C.F.: ) CodiceFiscale_2
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Griffo (C.F.:
) C.F._3
-appellato- nonché
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentate pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vicinanza (C.F.:
) C.F._4
1 -appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con sentenza n° 1709/2017, pubblicata in data 21.6.2017, il Tribunale di Napoli-Nord ha accolto l'opposizione proposta dal contro il decreto ingiuntivo Controparte_1
che lo aveva condannato a versare alla la somma di euro 9.158,20 per CP_2
un'attività di spostamento di pali telefonici, ed in sua vece, in applicazione dell'art. 191 del d.lgs. n°267/2000, ha condannato al pagamento della detta somma , Parte_1
responsabile del procedimento.
Contro tale sentenza ha proposto appello il . Parte_1
Si sono costituiti sia il che la chiedendo Controparte_1 Controparte_2
la conferma della sentenza di primo grado.
Con le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
9.7.2025 (a cui il processo era stato rinviato per la precisazione delle conclusioni), tutte le parti hanno concordemente dichiarato di avere transatto la lite tra di loro intercorrente ed hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
Alla luce di tale dichiarazione delle parti va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La mera dichiarazione resa dalle parti circa l'intervenuto accordo che ha definito la lite è, invero, sufficiente affinché il giudice, prendendo atto di essa, dichiari la cessazione della materia del contendere (le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n° 8980/18, hanno in motivazione precisato che, allorquando la cessazione della materia del contendere derivi da un accordo intervenuto tra le parti, queste ultime possono tanto individuare ed identificare tale accordo quanto limitarsi concordemente ad asserire che esso vi è stato ed ha definito la lite: in tale secondo caso il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto).
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta la caducazione della sentenza di primo grado in questa sede impugnata (cfr. Cass., sez. 6, n°
4167 del 19/02/2020: “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse
2 delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere”).
Quanto alle spese processuali, avendone tutte le parti chiesto congiuntamente la compensazione per tutti i gradi di giudizio, si può senz'altro procedere ad una pronuncia in tal senso (cfr. Cass., sez. 1, n° 10553 del 07/05/2009).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, con conseguente caducazione dell'impugnata sentenza n° 1709/2017, pubblicata in data 21.6.2017 dal Tribunale di Napoli-Nord;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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