Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1042/2025 promosso da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. SARGENTI GIULIA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. UNCINI Controparte_1
DONATELLA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli , e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento principale presso la madre in Moie di Maiolati Spontini (AN), Parte_1
Via Risorgimento n. 220 presso un immobile dalla stessa condotto in locazione, rinunciando quindi alla assegnazione della casa coniugale sita in UP (AN), Viale Marche n. 7.
I figli minori frequentano le scuole nel Comune di Moie di Maiolati Spontini.
In particolare:
frequenta la classe prima della Scuola Secondaria Primo Grado “Spontini” di Moie;
Per_1
frequenta la classe quarta della Scuola Primaria “Spontini” di Moie con orario tempo pieno;
Per_2
- 1 -
Le attività extrascolastiche (sport e musica) frequentate dai bambini verranno parimenti trasferite a
Moie (ove presenti) o mantenute a UP (ove non offerte a Moie):
➢ ed continueranno a praticare lo sport del Baseball a UP (non essendo Per_1 Per_2
presente analoga offerta sportiva a Moie);
➢ continuerà a praticare lo sport Ginnastica Ritmica che già frequenta a Moie;
Per_3
➢ continuerà a praticare il corso di musica (batteria) a Moie non appena verrà reperita Per_1
idonea offerta formativa oppure verrà sostituito dalla scelta dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado che frequenterà il prossimo anno scolastico.
3) Il padre potrà veder e tenere i figli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo Controparte_1 con l'altro genitore, ed almeno secondo il seguente calendario di visita:
• salvo diversi accordi, il padre terrà con sé i figli durante la settimana per due pomeriggi (nelle giornate di martedì e giovedì), andandoli a prendere all'uscita da scuola sino a dopo cena
(indicativamente ore 22:00) riaccompagnandoli dalla madre Parte_1
• salvo diversi accordi, il padre terrà con sé i figli nei fine settimana, alternati con la madre, dal venerdì all'uscita della scuola con tre pernottamenti fino alla mattina del lunedì successivo allorquando li accompagnerà a scuola;
• nel caso in cui l'esercizio di tale diritto di visita dovesse essere modificato, per impegni di lavoro dei genitori e/o scolastici e/o extrascolastici dei figli, i coniugi provvederanno a darne reciproca comunicazione nell'interesse dei minori;
- salvo diversi accordi, ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì i minori per tre settimane anche non consecutive da utilizzare non solo durante il periodo estivo ma anche durante l'anno in periodi di vacanza;
complessivi 7 giorni non necessariamente consecutivi nel periodo natalizio: alternando ogni anno periodi di 3/4 giorni consecutivi nella settimana dal 24 al 30 dicembre a periodi di 3/4 giorni consecutivi nella settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti;
- entrambi i genitori garantiscono un contatto telefonico con i minori durante le vacanze estive e nel periodo natalizio e pasquale allorquando essi si troveranno presso l'altro genitore;
a tal fine, nell'esclusivo interesse dei minori, i coniugi concordemente pattuiscono che le rispettive utenze telefoniche mobili dovranno rimanere raggiungibili nel periodo in cui i figli rimarranno con l'uno o con l'altro genitore;
• entrambi i genitori dovranno provvedere alla cura, educazione, istruzione ed assistenza morale dei loro figli, assicurando la conservazione di rapporti equilibrati e pacifici con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- 2 - • i coniugi si impegnano a non introdurre alla conoscenza dei minori , e Per_1 Per_2 Per_3 eventuali nuovi partners se non in caso di relazioni serie e stabili e solo previo consenso dell'altro genitore;
• le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, oltreché delle loro personali esigenze di salute.
4) i coniugi rinunciano ad ogni pretesa di reciproco mantenimento avendo e nel contempo il signor contribuirà al mantenimento dei figli minori , e versando alla Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3
signora nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 175,00= per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 525,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di Marzo 2025; tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT del costo della vita.
Part L'assegno unico per i figli minori verrà percepito integralmente da Parte_1
5) Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia che si allega, vengono poste per il 60%
a carico del padre e per il 40% a carico della madre”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Controparte_1
a UP (AN) il 16.07.2016, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a UP (AN) il 16/07/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di UP (AN) al n. 2, parte I, serie // Ufficio 1 dell'anno 2016; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UP (AN) di procedere alle annotazioni di legge
.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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