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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Costanza Comunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 357/2021 promossa da:
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Centi e Parte_2 dall'Avv. Federico Vincenti, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata in Empoli, Viale Giotto n. 25, presso lo studio dei difensori;
OPPONENTE
contro
C.F. e P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Leonardo Sanesi ed elettivamente domiciliata in Prato, Viale Montegrappa n.
304, presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
1 Per parte attrice: “Piaccia all' Ecc.mo Giudice Istruttore del Tribunale adito, contraris reiectis:
1)In via principale, accertata l'esistenza dei vizi lamentati, per l'effetto della garanzia ex art.
1492 c.c. dichiarare che nessuna somma è dovuta da in pagamento degli importi Parte_1 indicati nelle fatture azionate da in sede monitoria, e conseguentemente Controparte_1 revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo Telematico nr.1532/2020
(Procedimento n.3127/2020 R.G.) emesso in data 19.12.2020 dal Giudice del Tribunale di
Prato;
2) In via subordinata, quantificare, anche nella misura di giustizia, l'importo dovuto da Pt_1 in pagamento delle fatture azionate da in sede monitoria, una volta
[...] Controparte_1 disposta, ex art. 1492 c.c., la riduzione del prezzo in misura corrispondente ai vizi riscontrati, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il predetto Decreto Ingiuntivo;
3) In via riconvenzionale, condannare la società opposta a corrispondere a Controparte_1
quale risarcimento dei danni all'immagine aziendale arrecati in base ai motivi Parte_1 illustrati nel presente atto, la somma di € 5.000,00 o quella maggiore o minore risultante di giustizia, anche a seguito della compensazione di tale risarcimento con quanto eventualmente dovuto da a all'esito del presente giudizio;
Pt_1 Controparte_1
4) In via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte opposta in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e non accettata da parte opposta, condanna la società , che ha rifiutato senza giustificato motivo la Controparte_1 proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.
5) In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
Per parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE: CONFERMARE l'esecutività del decreto ingiuntivo telematico nr. 1532/2020 emesso in data 19.12.2020, in quanto credito liquido, certo ed esigibile, per tutti i motivi sopra esposti e poiché l'opposizione avversaria non si basa su prova scritta e le eccezioni in essa contenute sono tardive. Per l'effetto, RIGETTARE la domanda riconvenzionale attorea poiché del tutto infondata, tardiva e priva di ogni riscontro probatorio.
IN SUBORDINE: CONDANNARE la al pagamento nei confronti della Parte_1 [...] di una cifra risarcitoria ritenuta congrua del Giudicante, anche in via equitativa. CP_1
CON VITTORIA di spese e compenso professionale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 (di seguito, in breve, solo “ ”) ha proposto opposizione, con atto Parte_1 Pt_1 di citazione ritualmente notificato, avverso il decreto ingiuntivo n. 1532/2020 del
19/12/2020, rg. n. 3127/2020, notificato in data 21/12/2020, con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di seguito, in breve, solo “ Controparte_1 [...]
) la somma di € 11.081,82, oltre interessi e spese del giudizio, a titolo di CP_1 corrispettivo per il mancato pagamento delle fatture relative a fornitura di t-shirt e polo da quest'ultima commissionatele. A fondamento dell'opposizione, ha Pt_1 dedotto: (1) che non sussiste alcun diritto di credito in capo alla CP_1 relativamente alle fatture n. 2431 del 16/05/2017 e n. 395 del 07/02/2017 in quanto la fornitura dei capi in oggetto – costituita da t-shirt di cotone e da maglie polo a manica corta e lunga di varie taglie, di colore rosso - è stata tempestivamente e specificamente contestata dall'opponente perché viziata, giacché le taglie prodotte non corrispondevano a quelle ordinate ed il colore aveva perso vigore già dopo il primo lavaggio;
(2) che l'odierna opponente ha acquistato i capi di abbigliamento anzi descritti nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2017 e li ha successivamente venduti alla Croce Rossa Italiana e, precisamente, ai comitati di Firenze, Piana
Pistoiese, L'Aquila, Carpineti, Follonica, Capalbio ed alla Società Cooperativa Ital
Enferm; (3) che gli acquirenti hanno immediatamente rilevato i difetti della merce compravenduta, contestandoli formalmente pochi giorni dopo averne ricevuta la consegna dalla , la quale ha provveduto ad inoltrare le doglianze de quibus al sig. Pt_1
legale rappresentante p.t. della società produttrice a mezzo di CP_2 CP_1 telefonate effettuate il 20.6.2017, il 29.9.2017 e il 23.1.2018; (4) che, a causa dei difetti riscontrati, la ha rinunciato al pagamento della merce già consegnata ai clienti Pt_1 finali per oltre € 7.900,00 ed ha annullato gli ulteriori ordini ricevuti, aventi ad oggetto la medesima merce, che avrebbe dovuto evadere in favore dei comitati di Carpineti,
Follonica, Capalbio e della società Cooperativa Ital Enferm, rivendendo a stock parte della merce ancora giacente nei propri magazzini con lo scopo di contenere le perdite;
(5) che i vizi lamentati sulla merce oggetto delle fatture azionate potranno essere suscettibili di indagine condotta da un consulente tecnico nominato d'ufficio sui capi tuttora giacenti presso i magazzini della;
(6) che la ha, altresì, subito un Pt_1 Pt_1 danno alla propria immagine commerciale, documentato dalle lettere di contestazione dei vari comitati della Croce Rossa che preannunciarono la volontà di rivolgersi ad altri fornitori;
(7) che le parti si erano inizialmente accordate per rendere alla CP_1 la merce risultata viziata in cambio della restituzione delle cambiali alla stessa
3 consegnate in garanzia del pagamento delle fatture in contestazione, ma la società opposta è venuta meno ai patti raggiunti e ha messo all'incasso le cambiali de quibus danneggiando gravemente la;
(8) che ciò premesso in fatto, in applicazione delle Pt_1 regole in materia di inadempimento di obbligazioni il corrispettivo dovuto dal debitore
è inesigibile in presenza dell'inadempimento del creditore;
(9) che, in virtù della garanzia per i vizi a carico del venditore, l'odierna opponente ha il diritto ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita della merce risultata viziata, in applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., oltre che il risarcimento del danno arrecato all'immagine aziendale per € 5.000,00 o per quella maggiore o minore somma risultante di giustizia anche a seguito della compensazione di tale risarcimento con quanto eventualmente dovuto a all'esito del presente giudizio. CP_1
Con comparsa di costituzione si è costituita in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con preliminare dichiarazione di provvisoria esecutività del medesimo in quanto avente ad oggetto un credito liquido, certo ed esigibile.
In particolare, la convenuta opposta ha dedotto: (1) che, soltanto tre anni dopo l'emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto relative all'anno
2017, la ha contestato gli asseriti vizi della merce compravenduta, senza allegare Pt_1 alcuna documentazione a sostegno delle doglianze sollevate;
(2) che l'odierna opposta mai ha ricevuto da controparte alcuna lettera di contestazione formale della merce in oggetto, ma una mera richiesta di restituzione della stessa, genericamente formulata dall'Avv. Federico Vincenti in data 15/05/2018, ben oltre un anno dalla consegna della fornitura ordinata, in seguito al fallimento delle trattative intercorse tra i legali delle parti, non producibili in giudizio in quanto “riservate personali”; (3) che la è Pt_1 decaduta dalla garanzia per i vizi della merce compravenduta prevista dall'art. 1492
c.c. in quanto non ha rispettato il termine ex lege stabilito all'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi al venditore, ovvero otto giorni dalla scoperta dei vizi e prima del decorso dell'anno dalla consegna e, inoltre, la stessa non ha mai provveduto a restituire tempestivamente la merce asseritamente difettata, che è tuttora nella sua disponibilità; (4) che, dall'anno 2017, l'opponente non ha mai provveduto alla contestazione di tali fatture e mai si è opposta alle numerose richieste di pagamento alla stessa avanzate dalla (5) che la domanda di risarcimento del danno CP_1 da lesione all'immagine aziendale avanzata in via riconvenzionale dall'opponente è totalmente destituita di fondamento e, dunque, dovrà essere rigettata;
(6) che le
4 affermazioni contenute a pag. 4) dell'atto di citazione in opposizione ex adverso notificato violano i doveri deontologici di correttezza e lealtà della professione forense e sono penalmente rilevanti in quanto controparte ha millantato l'esistenza di accordi bonari mai intercorsi tra i legali delle parti, tenuto conto anche della circostanza che le cambiali dagli stessi menzionate riguardavano altre forniture intercorse tra le parti in causa, già oggetto di separati procedimenti civili e penali in parte definiti.
Con ordinanza del 16/11/2021, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il G.I. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, dando termini alle parti per il deposito delle memorie istruttorie.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., è stata ammessa la prova per testi richiesta da parte opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. sui capitoli 2, 4, 5 e 7 e la causa è stata rinviata all'udienza del 16/11/2022 per l'escussione testimoniale.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c., il G.I. ha formulato alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con la quale ha proposto a parte opponente il pagamento di € 7.500,00 in favore dell'opposta, oltre un contributo sulle spese legali, riservando la decisione in ordine all'ammissione della
CTU richiesta da . Stante la mancata accettazione della proposta de qua da parte Pt_1 della società opposta, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20/06/2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 06/02/2024, ritenuta la necessità di ammettere la CTU richiesta dall'opponente ai fini della quantificazione della riduzione del prezzo demandata in atti, la causa è stata rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 06/05/2024 per il giuramento ed il conferimento dell'incarico al consulente all'uopo nominato.
Sostituito il Giudice titolare della causa ed acquisita la CTU espletata, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 29/01/2025, il G.I. ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Come prima domanda giudiziale l'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accertare l'esistenza dei vizi lamentati e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla medesima. Dal corpo dell'atto pare a questo giudice che l'opponente abbia voluto
5 formulare esclusivamente domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., domanda che, tuttavia, non comporta la declaratoria che nessuna somma è dovuta dalla stessa alla convenuta opposta. L'azione estimatoria o quanti minoris è volta ad ottenere la restituzione di una parte del prezzo o, se questo non era stato ancora corrisposto, la liberazione dell'acquirente dall'obbligo del suo pagamento. La declaratoria che chiede l'opponente, cioè che nessuna somma sia dovuta all'opposta, è domanda incompatibile con l'actio quanti minoris che è volta alla conservazione del contratto stipulato e presuppone, al contrario, che ci sia la volontà di risolvere il rapporto contrattuale. Tuttavia, la domanda di risoluzione del contratto non è stata spiegata dall'opponente, domanda peraltro incompatibile con quella di riduzione del prezzo.
Occorre, pertanto, esaminare la domanda formulata dall'opponente in via subordinata, con la quale si chiede, appunto, correttamente, la riduzione del prezzo in misura corrispondente ai vizi riscontrati.
In relazione a tale domanda la convenuta opposta ha eccepito lo spirare del termine di decadenza nonché del termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.. Secondo tale norma, difatti, “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.”.
Tale eccezione, tuttavia, non può essere esaminata essendo stata proposta tardivamente e, quindi, come tale, è inammissibile. Risulta in atti, infatti, che il precedente giudice assegnatario del procedimento aveva differito la prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) al 20.7.2021. La convenuta opposta, qualora non avesse voluto incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., avrebbe dovuto costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata, ai sensi dell'art. 166 c.p.c.. Nel caso in esame, tuttavia, il convenuto opposto si è costituito in data 13.7.2021, incorrendo, pertanto, nelle decadenze disposte dal legislatore.
6 Nel merito, la domanda di riduzione del prezzo, all'esito della consulenza tecnica svolta, che si richiama integralmente condividendola perché redatta scientemente, razionalmente in assenza di vizi logici, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
La ctu espletata ha condotto un'indagine accurata e descritta dettagliatamente evidenziando che i rilevamenti delle misure dei capi (t-shirt bianca quale campione consegnato dall'opponente all'opposta e t-shirt rossa acquistata ed oggetto delle fatture azionate nel giudizio monitorio) sono stati effettuati facendo riferimento alla tabella europea taglie uomo che prevede una valutazione quantitativa in centimetri delle dimensioni di lunghezza e di larghezza alle quali devono attenersi le t-shirt per essere conformi agli standard. Da tale indagine è emerso che le t-shirt di colore rosso oggetto delle fatture azionate in giudizio misurano in larghezza 48 centimetri “risultando pertanto non conforme rispetto al capo di riferimento in colore bianco ed anche fuori tolleranza rispetto alla tabella europea taglie uomo.”. In relazione, poi, all'indagine condotta relativamente alla lamentata scarsa solidità del colore dei capi, l'indagine è stata svolta previo lavaggio del capo in lavatrice secondo le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta ed è emersa “una variazione di tonalità del rosso, ma non una scoloritura, ovvero il tono del colore appare diverso ma non più chiaro rispetto all'originale” concludendo che “il cambio di tono determina comunque una difettosità di manifattura rispetto alla merce ordinata.” (cfr. CTU in atti).
E' emersa, dunque, la fondatezza delle doglianze di parte opponente e conseguentemente la fondatezza della domanda di riduzione del prezzo.
La misura della riduzione deve essere stabilita dal giudice accertando in quale percentuale il prezzo incida sul bene integro e, quindi, diminuendo il prezzo pattuito secondo tale percentuale. Il compratore ha diritto alla differenza di valore determinata dai vizi stessi, riferita non al valore obiettivo della cosa, ma al prezzo convenuto. Ove la percentuale non possa essere determinata con sufficiente grado di approssimazione, il giudice dovrà procedere ad una valutazione equitativa (cfr. Cass. 13332/2000: “La legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta, ed il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorchè non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita, è consentito in questa materia sia in conformità all'origine e alla tradizione storica dell'actio quanti minoris, sia in applicazione di un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art. 1226 c.c. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno.”).
7 Ebbene, nel caso in esame, tenuto conto del fatto che la taglia delle magliette era conforme in lunghezza ma non in larghezza e che tale merce era destinata alla Croce
Rossa Italiana che si distingue per essere caratterizzata per un particolare tono del colore rosso, si ritiene equo affermare che tali vizi abbiano inciso sul prezzo della fornitura nella misura del 25%, posto che il ctu ha affermato che non siamo di fronte ad una vera e propria scoloritura, nel senso tecnico della parola, ma ad un tono di colore diverso ma non più chiaro rispetto all'originale.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, dovrà essere revocato avendo accertato in questa sede che parte opponente avrebbe dovuto pagare la minor somma di euro 8.311,36 in favore della convenuta opposta in adempimento del rapporto contrattuale sussistente.
Tenuto conto che le parti hanno dato atto che parte opponente ha già corrisposto l'importo di cui al decreto ingiuntivo qui opposto, non può essere emessa una pronuncia di condanna al pagamento della minor somma nei confronti dell'attrice opponente, al contrario dovrà essere disposta la restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto risultate non dovute.
Tale domanda, pur non essendo stata formulata espressamente da parte opponente, deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto ingiuntivo costituendo il suo accoglimento necessaria conseguenza dell'eliminazione dalla realtà giuridica del pagamento effettuato (cfr. Cass. ordinanza 33174/2023).
Ne consegue che parte opponente avrà diritto alla restituzione della somma di euro
2.770,46, somma a cui dovranno aggiungersi gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
La domanda risarcitoria formulata da parte attrice opponente, al contrario, deve essere respinta in assenza di alcun fondamento probatorio. La società attrice, infatti, si è limitata ad affermare di aver subito un danno all'immagine, quantificato in euro
5.000,00, danno che sarebbe documentato dalle lettere di contestazione dei vari comitati della Croce Rossa che avevano preannunciato la volontà di rivolgersi ad altri fornitori. Tali allegazioni sono piuttosto generiche e sfornite di supporto probatorio.
Soltanto in una delle lettere di contestazione in atti si legge che nel caso di rifiuto di sostituzione delle magliette sarà valutata l'opzione di rivolgersi ad altre aziende mentre nelle altre due nulla è stato indicato e comunque non vi è prova del danno subito. Neppure le allegazioni circa la rinuncia al pagamento della merce già consegnata ai clienti finali risultano provate come la perdita di guadagno derivante dall'annullamento degli ulteriori ordini come descritto in atto di citazione.
8 Con riguardo alle spese di lite, deve applicarsi l'orientamento formatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità per cui il procedimento monitorio non costituisce un processo autonomo rispetto al giudizio di opposizione, dovendo il giudice, all'esito del giudizio, pronunciare sulle spese di lite tenendo in considerazione l'esito finale della lite (cfr. Cass. 24482/2022 in motivazione: “poiché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, deve escludersi di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.”).
Ne consegue che, valutato l'esito finale della lite, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3 ponendo la parte restante a carico di parte attrice opponente, posto che il credito di parte convenuta è stato conclusivamente riconosciuto, anche se in misura inferiore rispetto a quello domandato nella fase monitoria (cfr. Cass. ordinanza 17854/2020: “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.”).
Le stesse saranno liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta
(valori medi per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
Le spese di ctu, in applicazione del medesimo principio, devono essere ripartite al 50% per 1/3 e la parte restante, pari a 2/3 dovrà essere posta a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo 1532/2020 emesso dal Tribunale di Prato in data
19.12.2020 nell'ambito del procedimento rg 3127/2020;
9 2. accerta e dichiara che il credito vantato da ammonta ad euro Controparte_1
8.311,36 e per l'effetto, condanna alla restituzione delle Controparte_1 maggiori somme versate da in esecuzione del provvedimento di Parte_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo suindicato (euro 2.770,46 per sorte capitale), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3. respinge la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice opponente;
4. compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 1/3;
5. condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese processuali complessive sostenute da parte convenuta opposta nella misura dei restanti 2/3 che si liquidano in euro 3.384,66 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
6. pone le spese di ctu nella misura di 1/3 a carico di entrambe le parti per il 50% ciascuno e nella restante misura di 2/3 a carico di parte attrice opponente.
Prato, 6/6/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
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