Rigetto
Sentenza 7 maggio 2025
Parere definitivo 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/05/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03892/2025REG.PROV.COLL.
N. 01344/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2024, proposto da
Condominio City Center, Condominio Parking Business Center, Quadrifoglio s.r.l., Cassa Rurale Renon Società Cooperativa, Südtirol Bank s.p.a, Delmo s.p.a., St. Thomas Sas di HE ER & C., Immobiliare DI s.r.l., Knn Sas di TI IL & C., Consulta Sas di DE RI & C., Kieferorthöpädiche Fachpraxis Dr. Moser Lorenz & Dr. Schneider Ute Moser, Studio Odontoiatrico Dr. Nikolaus Spinell e Dr. Thomas Spinell, Elektro Rottensteiner s.r.l., Berofin s.r.l., RT RI - Philtec s.r.l., Diocesi AN-Bressanone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Manzi e Alfred Mulser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
contro
Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini e Bianca RI Giudiceandrea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bianca RI Giudiceandrea in AN, vicolo Gumer, n. 7;
nei confronti
AL s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della Provincia di AN n. 369/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi e Alessandra Merini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Condominio City Center, Condominio Parking Business Center, Quadrifoglio s.r.l., Cassa Rurale Renon Società Cooperativa, Südtirol Bank s.p.a., Delmo s.p.a., St. Thomas s.a.s. di HE ER & C., Immobiliare DI s.r.l., KNN s.a.s. di TI IL & C., Consulta s.a.s. di DE RI & C., Kieferorthopädiche Fachpraxis Dott. Moser Lorenz & Dott.ssa Schneider Ute Moser, Studio Odontoiatrico Dott. Nikolaus Spinell e Dott. Thomas Spinell, Elektro Rottensteiner s.r.l., BeroFin s.r.l., RT RI quale nuova proprietaria degli immobili della Philtec s.r.l. e Diocesi AN-Bressanone propongono appello avverso la sentenza del RG di AN n. 369/2023 che ha rigettato:
A) il ricorso proposto dagli stessi soggetti citati teso ad ottenere l’annullamento:
- della deliberazione della Giunta comunale di AN n. 518 del 10.10.2022, avente per oggetto “Disciplina della zona a traffico limitato”;
- dell’ordinanza permanente del Sindaco del Comune di AN n. 709/2022 del 21.10.2022 avente ad oggetto: “Revoca delle ordinanze n. 7432 del 06.03. 1975, n. 237/2015 dell’08.04.2015, n. 439/2025 del 12.10.2015 e n. 432/2019 del 24.06.2019 e nuova regolamentazione della sosta e della viabilità nonché criteri generali per il rilascio di permessi di transito e sosta alla ZONA a TRAFFICO LIMITATO (ZTL)”;
- dei non conosciuti pareri obbligatori favorevoli ai sensi dell’art. 185 della l.r. n. 2/2018;
- della non conosciuta nota dell’Ufficio Mobilità dell’11.10.2022;
- del non conosciuto parere della Polizia Municipale;
- nonché di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto;
B) il ricorso per motivi aggiunti proposto dagli stessi soggetti dianzi elencati teso ad ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza degli atti impugnati nel presente procedimento.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- gli appellanti Quadrifoglio s.r.l., Cassa Rurale Renon Società Cooperativa, Südtirol Bank s.p.a., Delmo s.p.a., St. Thomas Sas di HE ER & C., Immobiliare DI s.r.l., KNN s.a.s. di TI IL & C., Consulta s.a.s. di DE RI & C., Kieferorthopädische Fachpraxis Dr. Moser & Dr. Schneider, Studio Odontoiatrico Dr. Spinell, Elektro Rottensteiner s.r.l., Berofin s.r.l. e RT RI (quest’ultima quale nuova proprietaria degli immobili già della Philtec Srl) sono proprietari, conduttori o comunque titolari o utilizzatori di diverse unità immobiliari lungo la via AL DI (uffici, studi, negozi, posti auto, ecc.) nelle particelle edificiali 1158, 1185 e 1186 C.C. AN;
- sono appellanti anche il Condominio City Center (p.ed. 1186) e il Condominio Parking Business Center (piani interrati delle p.ed. 5 / 47 1186, 1158, 1187 e 1185) per tutte le parti comuni dei rispettivi immobili. Le autorimesse interrate riferibili a tali edifici sono in tutto 436;
- l’appellante Diocesi AN-Bressanone è proprietaria delle p.ed. 940 e 1019 C.C. AN. Il relativo garage sotterraneo con 205 posti auto era stato costruito negli anni novanta;
- la controinteressata appellata AL s.p.a. è proprietaria della p.f, 335/1 C.C. AN. Tale terreno confina con la via AL DI (p.f. 327/1) e costituisce l’areale destinato alla realizzazione del c.d. AL;
- in primo grado sono stati impugnati: (i) la deliberazione della Giunta comunale di AN n. 518 del 10.10.2022 nella parte in cui estende la zona a traffico limitato (ZTL) del centro di AN a tutta la via AL DI (e quindi anche al tratto da piazza Verdi a via Perathoner); (ii) l’ordinanza del Sindaco del Comune di AN n. 709/2022 del 21.10.2022 nella parte in cui regolamenta la sosta e la viabilità nonché criteri generali per il rilascio di permessi di transito e sosta anche in relazione a tutta la via AL DI;
- con tali provvedimenti il Comune di AN ha vietato la circolazione veicolare (“in tutte le strade e piazze nella Zona a Traffico Limitato vige il divieto di circolazione, salvo autorizzati”) riservando la superficie di via AL DI ai pedoni ed ai mezzi pubblici;
- a far data dall’01.02.2023 la Zona a Traffico Limitato del centro di AN ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Codice della Strada comprende anche via AL DI nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Stazione;
- in conseguenza di ciò i frontisti del lato sinistro di via AL DI (venendo da piazza Verdi in direzione di piazza TH) non potrebbero più accedere con i veicoli ai propri edifici e garage utilizzando l’attuale rampa dalla via AL DI senza il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Comune, ottenibile solo per limitate ipotesi;
- le aree attualmente nella disponibilità giuridica degli appellanti (collocate nella zona per opere ed impianti pubblici “Via AL DI - ZA Verdi - Zona Sud - Settore Teatro” del PUC di AN, come da piano di attuazione approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 4569 del 10.08.1997) sono state interessate negli anni da complesse vicende negoziali adottate su impulso del Comune e che avevano visto come controparte gli enti pubblici originari proprietari delle aree stesse (vicende esposte in dettaglio negli atti di parte);
- nel tempo il Comune ha adottato diversi atti di pianificazione strategica della mobilità;
- di recente è stato approvato l’Accordo di programma e il Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU), concordati tra il Comune e la controinteressata AL s.p.a., avente ad oggetto la trasformazione dell’areale sul lato destro della via AL DI, destinato a nuovo centro commerciale AL; in concomitanza con i lavori su tale areale venivano iniziati i lavori di costruzione del tunnel interrato sotto la via AL DI;
- il Comune ha chiesto al Condominio Parking Business Center (il c.d. super-condominio che raggruppa i piani interrati delle p.ed. 1186, 1158, 1187 e 1185) se lo stesso, e rispettivamente i suoi condomini, intendessero allacciarsi al futuro tunnel sotterraneo in via AL DI;
- nel contesto dell’estensione della ZTL a tutta via AL DI e ad altri tratti del centro si innestano, dandovi concreta attuazione, la delibera giuntale e l’ordinanza sindacale impugnate, volte a ridefinire “la Zona a Traffico Limitato del centro di AN”, comprendendovi – per quanto qui interessa – anche la parte restante via AL DI, prima esclusa, e a dettare la relativa disciplina di circolazione e sosta, limitate ai soli veicoli autorizzati, dotati dei permessi temporanei o di lungo periodo ivi descritti e regolamentati.
3. A sostegno dell’impugnativa contro i citati provvedimenti venivano formulati i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per non aver tenuto conto e accertato gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio – Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria.
I ricorrenti imputavano all’Amministrazione comunale di non avere adeguatamente istruito l’estensione della ZTL a tutta la via AL DI perché negli atti impugnati manca qualsiasi motivazione al riguardo, non sarebbero state eseguite la rilevazione e la valutazione dei dati inerenti al traffico com’è attualmente e come dovrebbe essere in futuro, tenuto conto della realizzazione del tunnel sotterraneo, né sarebbe stato soppesato il diverso impatto sulla sicurezza della circolazione, sulla salute umana, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio in generale, prodotto dalle differenti soluzioni cui orientare la circolazione sul tratto di via in questione. Di qui la violazione della disposizione in rubrica che, invece, richiede, per l’istituzione di zone a traffico limitato, un’attenta indagine degli indicati profili.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per non aver rispettato gli obiettivi ivi citati – Eccesso di potere per mancata valutazione dei propri atti e fatti precedenti e degli obiettivi da perseguire, nonché per contraddittorietà con i propri atti precedenti e illogicità.
I ricorrenti lamentavano che il Comune, nell’adottare la misura limitativa della circolazione, assumendo, prima, parte attiva e propulsiva nell’edificazione della zona agevolandone l’ampia dotazione di parcheggi interrati, per poi, con gli atti impugnati, limitare, fin quasi a impedirlo, l’accesso a dette strutture, per le quali ha incamerato gli oneri di urbanizzazione, avrebbe tradito gli obiettivi indicati nell’art. 1, comma 2, del Codice della Strada, consistenti nella riduzione dei “costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare”, nel miglioramento del ”livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio” e nel miglioramento della “fluidità della circolazione”. Secondo i ricorrenti non vi sarebbe, alla luce della funzione storica di via AL DI, sinora liberamente transitabile, e della sua struttura rimasta inalterata, alcuna ragionevole spiegazione alla sua trasformazione in ZTL; né sarebbe stata considerata in alcun modo la contrarietà dei ricorrenti all’estensione della ZTL al tratto di via finora escluso.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’allora vigente art. 123 della L.U.P. n. 13/1997, dell’art. 49 del regolamento edilizio e dell’art. 7 delle norme di attuazione del piano di attuazione della zona per opere e impianti pubblici di Via AL DI/ZA Verdi/Zona Sud/Settore Teatro – Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, travisamento dei presupposti di fatto, abnormità, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca con una serie di atti precedenti dello stesso Comune e di altri enti pubblici, per difetto di motivazione, per disparità di trattamento dei ricorrenti quali proprietari, conduttori e utilizzatori degli immobili in via AL DI, per lesione del legittimo affidamento del privato sull’attività dell’Amministrazione.
I ricorrenti:
- lamentavano la violazione dell’art. 123 L.P. n. 13/1997, in base al quale erano stati, a suo tempo, realizzati i garage interrati sul lato sinistro di via AL DI e incassati i relativi oneri di urbanizzazione, norma che detta lo standard di posti auto per le nuove costruzioni;
- si dolevano del fatto che il Comune avrebbe leso il loro affidamento nel libero accesso all’autorimessa interrata, contando sul quale sarebbero fiorite le attività economiche e professionali esercitate negli immobili dei ricorrenti, ora gravemente compromesse dall’introduzione del regime di ZTL su tutta via AL DI e del conseguente divieto di circolazione a danno della clientela;
- sostenevano che dall’introdotto limite alla circolazione discenderebbe il deprezzamento degli immobili di loro proprietà;
- lamentavano il difetto di motivazione riguardo alle ragioni del regime di ZTL imposto anche sul tratto di via AL DI prima libero e l’obliterazione degli interessi dei ricorrenti contrari alle limitazioni introdotte;
- prospettavano l’illogicità del contestato regime di ZTL, perché in contrasto con la genesi della zona e con i precedenti atti dell’Amministrazione, univoci nell’incentivare e dare impulso alla realizzazione delle autorimesse d’interesse dei ricorrenti, ora compromesse;
- lamentavano la disparità di trattamento, la sproporzione e l’irragionevolezza della misura e l’omesso bilanciamento degli interessi contrapposti, quello pubblico al contenimento della circolazione veicolare e quello dei ricorrenti ad accedere liberamente alle proprie autorimesse.
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 41 della Costituzione per lesione delle libertà di circolazione e di iniziativa economica privata – Eccesso di potere per irragionevolezza.
I ricorrenti sostenevano che l’estensione della ZTL del centro storico a tutta via AL DI pregiudicherebbe i diritti di libertà di circolazione e di iniziativa economica tutelati dagli artt. 16 e 41 della Carta costituzionale.
V. Violazione e/o falsa applicazione del PUT e del PUMS del Comune di AN in cui vi è cenno soltanto alla possibilità di estensione della ZTL alla via AL DI – Eccesso di potere per avere esteso la ZTL nonostante a livello di pianificazione risulti soltanto un’intenzione, non graficamente individuata, nonché per difetto di motivazione.
I ricorrenti:
- criticavano come inadeguata la motivazione dei provvedimenti impugnati, che radicano la contestata estensione della ZTL agli strumenti pianificatori individuati nel PUM, nel PUMS, nel PUT e nel PRU, in quanto espressione, questi ultimi, di mere intenzioni dell’Amministrazione comunale, non tradotte in una decisa previsione di piano;
- sostenevano che del tutto immotivato sarebbe il trattamento privilegiato riservato ad autobus e taxi, liberi di circolare su via AL DI e di comprometterne la vocazione di zona pedonale perseguita dai provvedimenti oggetto di gravame.
VI. Eccesso di potere per il comportamento di coartazione messo in opera dal Comune per costringere i frontisti sulla sinistra della Via AL DI ad allacciarsi al realizzando tunnel sotterraneo.
Secondo i ricorrenti il Comune avrebbe li coartati, tentando di imporre loro, senza il supporto di alcuno strumento giuridico che lo consenta, l’allacciamento, a proprie spese, al tunnel sotto la via AL DI, in corso di realizzazione.
VII. Eccesso e/o sviamento di potere: sebbene la delibera giuntale e l’ordinanza sindacale sembrano avere carattere permanente, esse, pur menzionando i lavori in via AL DI, non tengono conto della loro provvisorietà e dispongono da subito anche per la fase temporanea – Motivazione illogica e contradditoria.
I ricorrenti sostenevano che i provvedimenti impugnati sarebbero irragionevoli e addirittura impossibili perché fanno decorrere i propri effetti a partire dall’1.1.2023, senza tenere conto, pur menzionandoli, dei lavori in corso per la costruzione del tunnel sotto via AL DI e del AL, e senza coordinarsi con essi, così determinando il caos nell’accesso a via AL DI anche per le imprese che operano nel cantiere.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di AN chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile e infondato nel merito.
5. Con sentenza n. 369/2023 il RG di AN ha rigetto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti.
6. Avverso la sentenza del RG di AN n. 369/2023 hanno proposto appello i soggetti richiamati in apertura di questa narrativa.
7. Il Comune di AN si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello in quanto irricevibile, inammissibile e infondato in fatto e diritto.
8. All’udienza del 3 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Parte appellante svolge le seguenti considerazioni preliminari:
- il Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU) non è strumento di pianificazione della mobilità urbana; i PUT, PUM e PUMS hanno una regolamentazione e fini precipuamente destinati alla materia della mobilità urbana e pertanto del tutto diversi dal PRU;
- il Piano Urbano del Traffico (PUT) e il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) condizionano le nuove scelte alla fine dei lavori in via AL DI; non è vero che PUM e PUMS estendano la ZTL anche al tratto sud di via AL DI (solo a conclusione dei lavori di costruzione del tunnel interrato in via AL DI si potrà decidere se estendere o meno la ZTL all’intera via AL DI);
- il RG entra in contraddizione quando nega che l’estensione della ZTL anche alla parte di via AL DI che prima era esclusa sia una nuova ZTL;
- la scelta del RG di trattare congiuntamente i motivi di ricorso da 1 a 5 non è appagante (di qui la decisione della stessa parte appellante di svolgere l’impugnativa su ogni singola questione).
2. Il primo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata per erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento del 1. motivo di impugnazione avente ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per non aver tenuto conto e accertato gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, nonché l’eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria ».
Parte appellante sostiene che:
- nelle impugnate delibera giuntale e ordinanza sindacale non risulta effettuata l’attività di raccolta di dati ed elementi di valutazione richiesta dall’art. 7, comma 1, lettera b), e comma 9 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
- non emerge che il Comune abbia tenuto conto (i) degli effetti del traffico così come era, come attualmente è, e come in futuro dovrebbe essere, e tantomeno con riferimento (ii) alla sicurezza della circolazione, (iii) alla salute, (iv) all’ordine pubblico e al (v) patrimonio ambientale e culturale, nonché (vi) sul territorio in generale;
- il Comune di AN non ha raccolto, confrontato e valutato i dati e le relative statistiche relativi: a) al pregresso più che decennale utilizzo di via AL DI quale strada anche di accesso alla rampa che conduce ai garage sotterranei della Camera di Commercio, del nuovo edificio eretto sul lotto ex IPES, del City Center e del Centro Pastorale della Diocesi che nel loro insieme contano 641 posti auto; b) all’attuale situazione in cui il tratto della via AL DI da piazza Verdi fino all’entrata della rampa del City Center risulta da diversi mesi chiusa al traffico a causa dei lavori di realizzazione del tunnel sotterraneo, per cui risulta percorribile soltanto la parte di via AL DI che conduce da piazza TH fino alla rampa di accesso del City Center; c) alla futura situazione in cui sarà operativo il tunnel sotterraneo che collegherà a nord il parcheggio di piazza TH e a est (a destra) l’erigendo parcheggio del nuovo centro commerciale del AL, per cui tutto il traffico che riguarderà tali accessi si troverà confinato sotto terra, mentre residua in superficie solo il traffico relativo all’entrata e all’uscita dalla rampa di accesso ai garage dei piani interrati degli edifici della Diocesi, del City Center, del nuovo complesso eretto su terreno ex IPES e della Camera di Commercio;
- il RG richiama, a conferma di una presunta istruttoria, gli strumenti di pianificazione che a loro volta rinviano la riprogettazione della via AL DI ad un momento futuro qual è la conclusione dei lavori in tale via;
- leggendo il PUT – Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico 2014 e la Relazione generale del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), si evince che solo ad ultimazione dei più volte citati lavori in via AL DI il Comune istruirà, esaminerà, valuterà e deciderà se e come estendere la ZTL anche alla rimanente parte della via AL DI;
- il PRU del 2016 avente ad oggetto il c.d. AL parla en passant della via AL DI che sarebbe destinata a diventare strada a traffico limitato;
- i suddetti piani si basano sull’erroneo presupposto e danno per scontato che l’entrata e l’uscita dai garage degli odierni appellanti in via AL DI avvenga in futuro per il tramite del realizzando tunnel sotterraneo e quindi non in superficie;
- pertanto non corrisponde al vero che gli atti per cui è causa siano stati previsti, supportati e voluti dai piani citati dal Comune;
- è in atti lo studio sul traffico previsto nel tunnel sotterraneo di Via AL DI elaborato dall’ing. Johann Röck (Plan Team Srl) nell’agosto 2020;
- nelle intenzioni del Comune di AN l’attuale accesso carraio (che viene utilizzato dal garage della Camera di Commercio, dell’edificio ex IPES, del City Center e del Centro pastorale) dovrebbe essere demolito e al suo posto dovrebbe essere costruito un accesso al terzo piano interrato, che poi si collegherebbe al tunnel sotto la via AL DI, questo addirittura a spese esclusive degli appellanti, così come pure la manutenzione;
- in particolare sarebbe previsto l’abbattimento della parete del garage interrato del City Center, per creare un nuovo ed unico accesso carraio al tunnel sotterraneo di via AL DI;
- ammesso e non concesso che gli appellanti dovessero essere costretti a entrare e uscire dai loro garage attraverso il varco (ancora da realizzare) a livello del terzo piano interrato, il caos del traffico sarebbe inevitabile, come risulta dimostrato dallo studio in oggetto;
- le autovetture e gli autocarri destinati al garage di ZA TH (con 410 posti auto), ai garage degli edifici sul lato ovest di via AL DI (con 641 posti auto, di cui 205 del Centro Pastorale e 436 del Business Parking) e infine ai costruendi garage del nuovo centro commerciale AL sul lato est di via AL DI (con 850 posti auto) non potrebbero giammai transitare nel tunnel sotterraneo senza creare pesanti code e anzi blocchi del traffico, per non parlare dei seri pericoli in caso di incidenti, incendi ecc.;
- il che evidenzia anche sotto questo profilo l’irragionevole e contraddittorio e pertanto illegittimo operato del Comune conseguente ad un’istruttoria incompleta se non completamente mancante;
- l’impugnata sentenza non si è neppure pronunciata sul menzionato studio sul traffico.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata per erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento del 2° motivo di impugnazione avente ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per non aver rispettato gli obiettivi ivi citati, nonché l’eccesso di potere per mancata valutazione dei propri atti e fatti precedenti e degli obiettivi da perseguire, per contraddittorietà con i propri atti precedenti e illogicità ».
Parte appellante sostiene che:
- le misure adottate dal Comune di AN non hanno considerato gli obiettivi indicati nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ovvero: ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; migliorare la fluidità della circolazione;
- non è dato capire perché alla luce della storica e tuttora attuale conformazione della strada a doppio senso di circolazione si debba vanificarne la funzione per farla diventare per forza “centro” e ZTL con tutte le corrispondenti limitazioni e divieti;
- negli atti impugnati non si parla della evoluzione dell’ultimo ventennio;
- come ricordato in narrativa, il Comune aveva promosso la realizzazione dell’asseto edilizio della zona che aveva portato al rilascio di concessioni edilizie e connesse realizzazioni di parcheggi;
- i vari frontisti hanno corrisposto gli oneri di urbanizzazione e utilizzano la via AL DI per accedere ai tre piani sotterranei di parcheggi realizzati;
- ma oggi il Comune vorrebbe limitare l’accesso a tali parcheggi mediante l’istituzione della ZTL con il corrispondente divieto di circolazione, salvo per i mezzi autorizzati con un gravoso procedimento di rilascio di permessi, limitati ai proprietari ed ai conduttori con contratti documentati, il tutto per un periodo circoscritto a soli 5 anni;
- il Comune prima ha preso l’iniziativa creando le premesse giuridiche che per la realizzazione dei parcheggi sotterranei (con complessivamente 641 posti auto) e poi limita oppure impedisce l’accesso veicolare a tali strutture;
- tale modo di agire contrasta in modo evidente con gli obiettivi menzionati nella norma in questione, ovvero con quelli di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione;
- il Comune non ha considerato la nutrita corrispondenza con i frontisti della via AL DI nella quale era sempre stato riferito al Comune che gli interessati del lato sinistro della via AL DI insistevano per mantenere la circolazione sulla via AL DI e l’accesso ai propri parcheggi sotterranei attraverso la rampa di accesso originariamente voluta e realizzato proprio dal Comune medesimo;
- il RG ha ritenuto che nella specie (trattandosi di atti a contenuto generale) (i) non esistesse un obbligo di motivazione puntuale, che (ii) si trattava di scelte attinenti al merito amministrativo in sé insindacabile dal giudice amministrativo e che (iii) dai provvedimenti all’esame non emerge alcuna manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione;
- questo modo di vedere del primo Giudice non supera le vistose contraddittorietà e illogicità proprio in relazione ai precedenti atti e fatti posti in essere dallo stesso Comune di AN;
- il RG AN è venuto meno al dovere di motivare la propria decisione, omettendo di spiegare perché il Comune, di fronte a tutti gli elementi di fatto e di diritto venuti ad esistenza nella via AL DI, tra cui la realizzazione degli immobili e delle attività degli odierni appellanti, potesse fare a meno di una motivazione puntuale;
- il Comune di AN non può dimenticare: (i) di aver creato lungo il lato ovest della via AL DI la cubatura per diversi negozi, studi, uffici, nonché i corrispondenti posti macchina per il tramite di un accesso unico a rampa; (ii) di aver voluto e contrattualmente regolato, allora assieme alla Camera di Commercio e all’IPES, la costruzione dei garage interrati di via AL DI; (iii) di essersi riservato la possibilità di alienare a terzi le sue proprietà e vendere all’asta tutti i parcheggi da esso realizzati, il che era poi puntualmente avvenuto; (iv) di aver consentito l’intensa attività di edificazione lungo il lato ovest della via AL DI, che lo vedeva coinvolto direttamente e per la quale aveva emesso le relative concessioni edilizie; (v) di aver incassato dai vari frontisti i corrispondenti oneri di urbanizzazione; (vi) di aver fatto nascere una fiorente attività terziaria e di commercio al dettaglio con dei parcheggi sotterranei utilizzati dai proprietari e conduttori degli studi e negozi, nonché dai loro dipendenti, clienti e utenti, con migliaia di accessi durante le ore lavorative; (vii) di aver pertanto esso stesso preso l’iniziativa e creato le premesse giuridiche per l’edificazione dei garage sotterranei con complessivamente 641 posti auto (436 del Condominio Parking Business Center e 205 della Diocesi), nonché per la realizzazione dei diversi edifici per opere e impianti pubblici, ma anche per attività di commercio, vendita al dettaglio e del settore terziario (come l’intero complesso denominato City Center); (viii) di aver sin da principio garantito alla Diocesi di AN-Bressanone la continuità dell’accesso ai corrispondenti parcheggi sotterranei per il tramite della rampa in oggetto; (ix) di aver così creato in tutti i soggetti coinvolti in buona fede nell’utilizzo degli edifici realizzati lungo il lato ovest della via AL DI il legittimo affidamento sull’accessibilità ai garage sotterranei come prevista nei progetti, nelle concessioni edilizie e nella stessa realtà fattuale degli ultimi 15 anni e pertanto il legittimo affidamento sull’afflusso di autovetture in entrata e in uscita dai parcheggi interrati, senza limitazione alcuna; (x) il pregresso più che decennale libero utilizzo di via AL DI quale strada a due corsie in doppio senso di marcia, nonché quale strada di accesso per l’entrata e uscita dalla rampa che conduce ai garage sotterranei della Camera di Commercio, del nuovo edificio eretto sul lotto ex IPES, del City Center e del Centro Pastorale della Diocesi che nel loro insieme contano 641 posti auto; (xi) il fatto che la via AL DI storicamente non aveva e non ha mai fatto parte del c.d. centro storico di AN;
- nonostante tutto ciò, il Comune di AN ha pensato di sottoporre a ZTL tutta la via AL DI e quindi anche quel tratto che conduce alla rampa di accesso ai garage sotterranei con il corrispondente divieto di circolazione (e soltanto con molto limitate possibilità di accesso);
- e senza la benché minima comparazione tra i contrapposti interessi in gioco, ma soprattutto in stridente contrasto e manifesta contraddittorietà con i propri precedenti comportamenti e provvedimenti.
4. Il terzo motivo d’appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata per erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento del 3° motivo di impugnazione avente ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione dell’allora vigente art. 123 della L.U.P. n. 13/1997, dell’art. 49 del regolamento edilizio e dell’art. 7 delle norme di attuazione del piano di attuazione della zona per opere e impianti pubblici di Via AL DI/ZA Verdi/Zona Sud/ Settore Teatro, nonché l’eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, travisamento dei presupposti di fatto, abnormità, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca con una serie di atti precedenti dello stesso Comune e di altri enti pubblici, per difetto di motivazione, per disparità di trattamento dei ricorrenti quali proprietari, conduttori e utilizzatori degli immobili in via AL DI, per lesione del legittimo affidamento del privato sull’attività dell’Amministrazione ».
Parte appellante ribadisce la tesi secondo la quale nella motivazione degli atti impugnati non vi è traccia alcuna degli edifici posti sul lato sinistro della via AL DI, della cui esistenza e realtà operativa il Comune non ha tenuto conto nella benché minima maniera criticando la sentenza nella parte in cui non ha valorizzato l’affidamento che il comportamento del Comune aveva ingenerato negli anni. A dire dell’appellante l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione non la esime dall’onere motivazionale, dovendo emergere puntualmente dalla motivazione del provvedimento le ragioni che hanno condotto all’adozione di determinate misure sulla circolazione stradale: soprattutto laddove tale scelta comporti delle conseguenze così gravose per gli edifici e i piani interrati costruiti grazie all’intervento decisivo dello stesso Comune di AN (che tra l’altro ha incassato quale corrispettivo notevoli somme di denaro).
4.1 Sotto un primo profilo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la censura di irragionevolezza e sproporzionalità sostenendo che:
- la ZTL non è un dogma assoluto, ma una realtà che consente le più svariate discipline per garantire al meglio la tutela di molteplici, anche contrastanti interessi e diritti (all’uopo avrebbe sicuramente potuto giovare uno scambio di vedute tra i diversi soggetti);
- nella specie l’attività amministrativa ha violato i principi della ragionevolezza e della proporzionalità;
- l’applicazione del principio di proporzionalità presuppone la previa necessaria acquisizione e quindi valutazione comparativa degli interessi in gioco consistente nell’equo contemperamento tra le esigenze della collettività e i diritti dei singoli;
- la sentenza impugnata non ha preso in considerazione gli elementi strutturali del principio di proporzionalità che sono: l’idoneità (capacità dell’atto a raggiungere gli obiettivi per i quali è attribuito il potere amministrativo); la necessità (si ha quando nessun altro mezzo egualmente idoneo ma meno dannoso è disponibile allo scopo); l’adeguatezza (è la scelta del mezzo meno gravoso, la ricerca del minor sacrificio possibile, quando vi sia una pluralità di alternative da scegliere, il tutto attraverso un’accurata attività istruttoria e il più possibile completa);
- il Comune di AN non ha né effettuato un’istruttoria con la raccolta di dati e elementi di valutazione/comparazione, né ha eseguito una valutazione degli svariati interessi in gioco e neppure ha considerato il proprio precedente comportamento, l’affidamento creato negli appellanti che in buona fede hanno acquistato immobili e posti auto per uffici, studi e negozi sul lato ovest della Via AL DI e avviato le conseguenti attività economiche e professionali, nonché la volontà documentata degli appellanti di mantenere la circolazione sulla via AL DI e l’accesso ai propri parcheggi sotterranei attraverso la rampa di accesso originariamente voluta e realizzata proprio dal Comune medesimo;
- un tale modo di agire contrasta in modo evidente con gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
4.2 Sotto un secondo profilo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto (facendo leva sulla possibilità, prevista dagli atti impugnati, di ottenere permessi di transito senza limitazioni nella ZTL) la censura di abnormità sostenendo che:
- i proprietari o aventi titolo ad altro diritto reale, locatari o comodatari sono una minoranza rispetto a tutti gli altri fruitori dei posti auto interrati;
- tra questi ultimi figurano dipendenti, clienti, mandanti, pazienti e fornitori, che quotidianamente accedono ai garage, che sarebbero tutti esclusi dai permessi pluriennali;
- siffatta stragrande maggioranza di fruitori verrebbe onerata da complessi impegni burocratici per accessi a volte anche di breve o brevissima durata (pochi minuti o ore);
- proprio il gran numero dei posti auto in oggetto (641 in tutto) dimostra che l’attività di reperimento di permessi sarebbe in realtà di una mole non dominabile da parte della stessa Amministrazione comunale e contestualmente di impossibile gestione da parte dei diversi utenti;
- non sussiste affatto un libero accesso come dedotto dalla difesa del Comune e ritenuto dall’impugnata sentenza;
- il RG non ha considerato la pacifica circostanza che per diversi anni vi era un libero accesso dalla Via AL DI ai garage interrati in oggetto;
- con l’estensione della ZTL a tutta la Via AL DI e con la sua particolare regolamentazione con i rigorosi divieti e limiti verrebbe consentito solo un ridotto accesso sotto osservanza di gravose limitazioni, mentre per il resto e per la grande maggioranza rimarrebbe vietato;
- la mancata considerazione delle pesanti conseguenze negative che potrebbero derivare agli appellanti dall’attuazione della ZTL con la relativa disciplina rigoristica dimostra che i corrispondenti atti sono viziati, tra l’altro, per abnormità.
4.3 Sotto un terzo profilo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la censura sulla mancata considerazione/comparazione degli interessi dei privati e sulla mancata ricerca di soluzioni meno gravose sostenendo che:
- la ricerca di soluzioni meno impattanti per i privati loro malgrado coinvolti in decisioni amministrative è richiesta dalla giurisprudenza;
- i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che vanno contemperati secondo criteri di ragionevolezza la cui scelta è rimessa all'autorità competente;
- il Comune di AN non ha effettuato siffatte valutazioni;
- il RG vorrebbe imputare ai privati di non aver saputo indicare soluzioni meno gravose per loro in ordine alla disciplina del traffico in via AL DI, mentre avrebbe dovuto onerare all’uopo l’Amministrazione.
4.4 Sotto un quarto profilo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione di norme di legge (art. 123 della L.P. n. 13/1997 e dell’art. 7 delle norme al piano d’attuazione della zona) sostenendo, con riferimento alla possibilità di ottenere il permesso pluriennale, che:
- gli odierni appellanti non sono da equiparare a meri residenti, bensì a liberi professionisti, commercianti e insomma a operatori economici che proprio per la loro attività abbisognavano e abbisognano di un numero necessario di posti auto, come previsto dalle citate norme;
- sul profilo immobiliare, si tratta di negozi, studi, uffici che in quanto tali dovevano essere forniti di determinati posti auto.
4.5 Sotto un quinto profilo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione della buona fede dei privati sostenendo che:
- gli appellanti, attraverso la corrispondenza dei Condomini di cui sono parte, avevano ripetutamente avversato le intenzioni del Comune di costringerli all’allacciamento nel tunnel a proprie esclusive spese, compresa quella della manutenzione, senza che tale ente ne avesse tenuto conto;
- le parole del Comune non si conciliano con le realtà economiche e professionali da esso autorizzate e volute in Via AL DI con gli obiettivi asseritamente presi di mira (non vi è in nessun caso una riduzione dell’inquinamento e pertanto nessuna ragione ecosostenibile);
- il radicale cambiamento di rotta dell’azione amministrativa, non era affatto prevedibile in base ai precedenti comportamenti dell’ente territoriale, né è conciliabile con le aspettative da esso stesso create;
- tutto ciò non è stato considerato dal RG;
- la contraddittorietà e illogicità dell’operato comunale discende altresì dalle ulteriori considerazioni dedotte in primo grado e trascurate nella sentenza;
- sostiene il Comune che (i) il PUMS intende ridurre del 40% gli spostamenti su auto privata all’interno della città; (ii) occorre tutelare l’interesse primario della riduzione dell’inquinamento, la cui tutela consentirebbe di sacrificare altri interessi di minor valenza, come quelli degli appellanti;
- se questi erano gli obiettivi, allora tale ente non avrebbe giammai dovuto approvare il PRU con cui sono state create le premesse per realizzare ben 850 nuovi parcheggi sul lato est della Via AL DI con il corrispondente aumento del traffico veicolare (non importa se in superficie o sotterraneo) e dell’inquinamento: gli autoveicoli non spariranno sol perché invisibili in superficie, ma saranno presenti e transiteranno nella galleria interrata in numero di molto superiore che in precedenza, con un aumento a dismisura degli accessi dalla Via AL DI interrata e delle emissioni;
- l’accesso degli appellanti, dei loro dipendenti, dei loro fornitori e della loro clientela con autoveicoli sulla superficie della via AL DI in entrata e uscita sull’esistente rampa potrebbe continuare anche dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione del tunnel: tale soluzione non aumenterebbe affatto le emissioni, né queste verrebbero ridotte se tali autoveicoli entrassero nei parcheggi interrati attraverso un impensabile allacciamento dal tunnel sotterraneo.
5. Il quarto motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata per erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento del 4° motivo di impugnazione avente ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 41 della Costituzione per lesione delle libertà di circolazione e di iniziativa economica privata, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza ».
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la prospettata violazione delle libertà protette dalla Carta costituzionale agli articoli 16 e 41 sostenendo che:
- il sacrificio degli interessi privati, neppure considerato negli atti del Comune e tanto meno i quelli qui oggetto di impugnazione, viene ex post giustificato dalla difesa dell’Amministrazione sulla base della considerazione che agli appellanti rimarrebbe comunque garantita la possibilità di allacciarsi al costruendo tunnel sotterraneo e quindi di godere del conseguente libero accesso sotterraneo come prima era libero l’accesso in superficie attraverso la rampa ai garage;
- tale possibilità non solo è stata scartata ma sarebbe altresì giuridicamente e probabilmente anche tecnicamente impossibile senza pregiudicare diritti dominicali di diversi condomini, oltre a stravolgere diritti di servitù e accessi garantiti dallo stesso Comune di AN alla Diocesi;
- in ogni caso, la compressione delle libertà protette di cui agli artt. 16 e 41 della Costituzione può essere ammissibile soltanto laddove da un esame comparativo con altri diritti di uguale o maggiore rilevanza costituzionale risulti necessaria e pertanto accettabile;
- nel caso di specie il Comune di AN non ha effettuato tale esame comparativo.
6. Il quinto motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata per erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento del 5° motivo di impugnazione avente ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione del PUT e del PUMS del Comune di AN in cui vi è cenno soltanto alla possibilità di estensione della ZTL alla via AL DI, nonché l’eccesso di potere per avere esteso la ZTL nonostante a livello di pianificazione risulti soltanto un’intenzione, non graficamente individuata, nonché per difetto di motivazione ».
Parte appellante sostiene che:
- gli atti impugnati non trovano il necessario sostegno e l’occorrente giustificazione nel PUT e nel PUMS cui la delibera n. 518/2022 fa rinvio;
- la via corretta sarebbe stata quella di inserire nei predetti piani una previsione concreta e circostanziata circa un’inclusione della via AL DI nella ZTL;
- peraltro, visto che è prevista la circolazione nel doppio senso di circolazione di autobus e taxi sulla via AL DI non si può parlare di una vera zona pedonale: non si comprende, allora, perché vietare la circolazione sulla via AL DI (in entrata e in uscita attraverso l’attuale rampa di accesso ai garage sotterranei) a coloro che devono recarsi al Centro Pastorale, al City Center, all’edificio ex IPES e alla Camera di Commercio, ovvero ai proprietari, conduttori, dipendenti, utilizzatori, fornitori, clienti, utenti;
- il RG: (i) non ha tenuto conto che nei piani urbani sul traffico non risulta alcuna previsione, tantomeno con individuazione grafica, della via AL DI come completamente inclusa nella ZTL, e (ii) ha ritenuto che tali piani fossero autosufficienti e non occorresse quindi più alcuna ulteriore valutazione per l’operatività della predetta ZTL in via AL DI;
- il RG non ha considerato che gli stessi strumenti di pianificazione rinviano la “riprogettazione” della via AL DI ad un momento futuro qual è la conclusione dei lavori in tale via;
- se si vuole dare un significato alle parole usate dallo stesso Comune, allora discende che solo nel momento dell’ultimazione dei citati lavori (di costruzione del tunnel interrato) in via AL DI il Comune istruirà, esaminerà, valuterà e deciderà se e come estendere la ZTL anche alla rimanente parte della via AL DI;
-solo dopo la realizzazione della galleria sotterranea in via AL DI questa strada potrà avere – in superficie – un’idonea regolamentazione del traffico.
7. Il sesto motivo d’appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata per erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento del 6° motivo di impugnazione avente ad oggetto l’eccesso di potere per il comportamento di coartazione messo in opera dal Comune per costringere i frontisti sulla sinistra della Via AL DI ad allacciarsi al realizzando tunnel sotterraneo ».
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la tesi secondo il Comune avrebbe coartato la volontà dei privati (al fine di convincere i frontisti del lato sinistro della via AL DI ad allacciarsi al realizzando tunnel) sostenendo che:
- il RG ha trascurato il concreto contenuto della corrispondenza intercorsa tra il Comune di AN e le parti private;
- gli atti impugnati sono illegittimi proprio perché adottati sul presupposto che una volta costruito il tunnel interrato in via AL DI gli appellanti entreranno ed usciranno nel loro garage non più per mezzo dell’attuale rampa di accesso bensì sottoterra direttamente dal predetto tunnel;
- con i provvedimenti in contestazione il Comune ha messo i privati di fronte al fatto compiuto (ovvero l’estensione della ZTL a tutta la via AL DI);
- la coartazione non diviene meno grave se la si descrive come informazione, come ha fatto l’impugnata sentenza; come dire: ti dico sin d’ora che puoi allacciarti al tunnel interrato in costruzione, ma sappi che in superficie ti chiuderò l’accesso alla rampa (consentito soltanto per i limitati casi in cui è possibile ottenere l’autorizzazione).
8. Il settimo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata per erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento del 7° motivo di impugnazione avente ad oggetto l’eccesso e/o sviamento di potere: sebbene la delibera giuntale e l’ordinanza sindacale sembrano avere carattere permanente, esse, pur menzionando i lavori in via AL DI, non tengono conto della loro provvisorietà e dispongono da subito anche per la fase temporanea – motivazione illogica e contradditoria ».
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inconciliabilità del regime di ZTL con i cantieri che incidono sulla via in virtù della disciplina derogatoria appositamente adottata, sostenendo che:
- è vero che le ordinanze della c.d. regolamentazione speciale relativa ai lavori di costruzione del tunnel interrato in via AL DI hanno derogato al regime di ZTL, ma è altrettanto vero che un tale modo di operare dimostra il caos creato dallo stesso Comune;
- il Comune dapprima con i PUT e PUMS manifesta la possibilità di estendere la zona della ZTL anche alla via AL DI, però subordina il tutto all’ultimazione dei lavori di costruzione del tunnel interrato in tale via;
- nel frattempo il Comune, con gli atti impugnati, mentre sono in corsi i suddetti lavori, istituisce la ZTL in tutta la via AL DI (e quindi anche per il c.d. tratto sud, prima escluso da tale disciplina);
- ma siccome sono ancora in esecuzione i menzionati lavori e solo in seguito all’azione giudiziaria degli appellanti, vengono emesse delle ordinanze che sospendono e derogano la disciplina della ZTL in via AL DI, ma che rimane comunque in essere;
- non è questo il modo di agire di una PA accorta e rispettosa delle norme di legge e dei canoni di comportamento;
- ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati proprio anche perché mal coordinati con i lavori in essi menzionati e perché emanati ancor prima dell’esecuzione di questi ultimi.
9. L’ottavo motivo di appello è rubricato: « Erroneità della sentenza impugnata per erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi aggiunti aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui (in ragione dell’infondatezza dei motivi di ricorso) ha escluso la configurabililtà di un danno ingiusto a presupposto della domanda, proposta con atto di motivi aggiunti, di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni che discenderebbero ai ricorrenti dall’esecuzione dei contestati provvedimenti, sostenendo che nell’auspicato caso di annullamento degli atti impugnati, la responsabilità dell’Amministrazione si ripresenta con i connotati già ampiamente descritti nei motivi aggiunti di primo grado ai quali viene fatto rinvio.
10. L’appello è infondato.
11. Conviene, preliminarmente, ricordare alcuni principi che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha canonizzato in materia di ZTL:
- la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all'ambiente, al paesaggio, alla salute (Cgars, ord. 27/05/2016, n. 389); l'esigenza di potenziamento del trasporto collettivo pertanto ben può essere perseguita dall'Amministrazione — nell'esercizio della sua insindacabile discrezionalità e salvo il limite della non manifesta irragionevolezza — mercé il rafforzamento del solo trasporto pubblico locale (Cons. Stato, sez. V, 02/09/2024, n. 7328);
- la definizione di zone a traffico limitato (ZTL) e del relativo regime da parte dell'Amministrazione si connota per l'ampia discrezionalità, involgente molteplici interessi — anche tra loro divergenti — che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza; si tratta, in estrema sintesi, di scelte non sindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo, ma solo suscettibili di sindacato di legittimità «esterno» per evidenti vizi di forma o di procedura, ovvero di manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, sez. V, 02/09/2024, n. 7328);
- la parziale limitazione della libertà di locomozione, nella quale va compresa la sosta di veicoli, è giustificata dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali, anche alla luce del valore primario ed assoluto che la Costituzione riconosce all'ambiente, al paesaggio, alla salute, o da esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione (Cons. Stato, sez. I, 31/10/2023, n. 1389);
- ai sensi dell’articolo 7 comma 9 del Codice della Strada, la giunta comunale può imporre specifici divieti, integrali e non, di circolazione e sosta, contestualmente però a una considerazione di sistema delle esigenze di regolamentazione del traffico e della distribuzione di ragione urbanistica delle funzioni, residenziale, commerciale, di salvaguardia dei centri storici o comunque delle zone da opportunamente pedonalizzare o semipedonalizzare (Cons. Stato, sez. V, 21/10/2019, n. 7129).
11.1. Sempre preliminarmente si deve osservare come i ricorrenti nel presente giudizio siano numerosi soggetti, alcuni dei quali proprietari (compresi i due condomini appellanti) altri locatori di unità immobiliari ovvero dei posti auto interessati dall’estensione della ZTL, dalla quale estensione assumono in premessa di risentire un pregiudizio, evidentemente in via diretta.
12. È infondato il primo motivo di appello con il quale si lamenta il difetto di istruttoria per omesso esame dell’impatto della limitazione imposta.
Nella impugnata delibera di Giunta comunale n. 518/2022 si legge testualmente:
« Ai sensi dell'art. 7, comma 9 del Codice della Strada "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio".
A tale fine si premette che il Comune di AN ha tra i suoi obiettivi strategici la riduzione degli effetti negativi della circolazione veicolare privata con un conseguente utilizzo dei mezzi di mobilità pubblica locale attraverso l'incremento della mobilità sostenibile e il miglioramento della vivibilità del centro storico con i suoi edifici di rilevanza storico artistica e le piazze e vie storiche site al centro sui quali si affacciano negozi e pubblici esercizi che connotano il centro come centro commerciale naturale che l'Amministrazione intende sostenere.
(omissis)
Rilevato che l'Amministrazione Comunale con atto deliberativo n. 2051 del Commissario Straordinario nella sua funzione giuntale in data 28.07.1989 ha individuato la Zona a Traffico Limitato del centro comprendente le seguenti vie e piazze: "via AL DI nel tratto compreso tra via Perathoner e piazza TH, piazza Domenicani, vicolo delle Erbe, via Goethe, via Ospedale tra piazza Domenicani a via Carducci, via Laurin nel tratto compreso tra via Sciliar e via Grappoli, via della Mostra, piazza della Mostra, piazza Parrocchia, vicolo Parrocchia, via della Posta, via della Rena, via Sernesi, piazza Sernesi, viale Stazione nel tratto compreso tra accesso "Parking TH" e piazza TH, via Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra via Goethe e via Cassa di Risparmio, via Argentieri, via Bottai, via Concia pelli, nel tratto compreso tra via Laurin e via Molini, piazza delle Erbe, via dei Francescani, piazza del Grano, via Grappoli, vicolo Gumer, piazza Municipio, via Museo, nel tratto compreso tra piazza delle Erbe e via Cassa di Risparmio, vicolo della Pesa, via Piave da piazza Municipio a via Molini, via Portici, via della Roggia, via Dr. Streiter" e che la regolamentazione di dettaglio è avvenuta successivamente con ordinanze sindacali.
L'istituzione di questa Zona di Traffico Limitato ha comportato effetti positivi in linea con gli indirizzi politici come la minor presenza di veicoli a motore privati con positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, rispetto del diritto di riposo e alla quiete pubblica, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e utilizzo degli esercizi commerciali di vicinato e di somministrazione in tranquillità.
Si é potuto inoltre constatare che i benefici della Zona a Traffico Limitato negli ultimi anni sono sensibilmente aumentati, grazie alla possibilità di poter utilizzare sistemi telematici di controllo per l'accesso autorizzato alla zona, sistemi di controllo di notevole efficacia, nei quali l'Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha investito elevate risorse finanziarie per verificare il rispetto dell'accesso limitato del traffico privato
(omissis)
In considerazione dell'evoluzione che la Zona di Traffico Limitato a AN ha avuto nei decenni dopo la sua istituzione si rende necessario ridefinire: a) le vie del centro storico assoggettate a tale Zona di Traffico Limitato, in linea con gli strumenti programmatori della mobilità cittadina come il PUM, il PUMS e il PUT,
(omissis)
visto il vigente PUM approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2010;
visto il vigente PUT approvato con delibera di Consiglio n. 3 del 20.02.2014;
vista la delibera del Consiglio comunale n. 18 di data 10.05.2022 di approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(omissis) ».
Nel PUT del 2007 (delibera del Consiglio Comunale di AN n. 13/2008) si legge testualmente:
« 7. Zona a traffico limitato e riqualificazione urbana
L'Amministrazione cittadina ha in programma di ampliare ulteriormente la zona a traffico limitato già esistente e di provvedere ad una riqualificazione urbana in altri quartieri della città, differenziandole dalle altre strade attraverso una propria pavimentazione ed in generale migliorando le condizioni per i pedoni.
Per quel che concerne il centro storico, si prevede di includere nella zona a traffico limitato via AL DI, via Perathoner, viale della Stazione, la parte restante di via Laurin, via Sciliar nonché via Crispi fino a via De Lai. In questo modo si terrebbero lontani gli automobilisti dalle cosiddette scorciatoie e le strade diverrebbero molto più appetibili per pedoni e ciclisti. Poiché in via AL DI sorgeranno nuove strutture commerciali, sarà necessario e ragionevole limitare il traffico tra il parcheggio AN Centro ed il centro storico ed al contempo ottimizzare la circolazione degli autobus ».
Il PUT del 2007 è stato aggiornato nel 2014. Nel PUT del 2014 si legge testualmente:
« Il Piano Urbano del Traffico è uno strumento di pianificazione previsto dalla Legge.
Secondo l’art.36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico ai comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti.
È previsto che tale piano venga aggiornato ogni due anni e presenta le seguenti finalità:
- il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta)
- il miglioramento della sicurezza stradale
- la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico
- il risparmio energetico.
Il PUT stabilisce inoltre le priorità e i tempi di attuazione degli interventi.
(omissis)
L’obiettivo di questo Piano del Traffico e dei provvedimenti in esso contenuti è quello di ridurre nei prossimi anni il traffico individuale motorizzato dal 27% al 24%.
(omissis)
La zona a traffico limitato in centro storico, introdotta da decenni, ha dato buoni risultati e dovrà essere ampliata. Tramite l’installazione in piazza Stazione di nuove tabelle elettroniche con i dati sulle possibilità di parcheggio si potrebbe regolamentare meglio il transito verso i vari parcheggi interrati e quindi includere via Stazione, via Laurin, via Crispi, via AL DI e via Perathoner nella zona a traffico limitato, o almeno diminuire il traffico. Quando saranno ultimati i lavori edilizi in via AL DI sarà possibile riprogettare la strada e configurarla in modo ottimale per la circolazione dei pedoni tra il parcheggio AN Centro e il centro storico. Lo stesso vale per via Laurin, dove il primo passo è stato fatto col riassetto di piazza Stazione ».
12.1 Dalla lettura dei citati documenti appare evidente che:
- la delibera impugnata n. 518/2022 trova specifico fondamento (essendone esplicita attuazione) nel PUM, nel PUT e nel PUMS;
- tali atti da tempo hanno previsto l’istituzione e via via l’ampliamento della zona a traffico limitato nel centro storico, ivi compresa la porzione di territorio riguardante via AL DI;
- i ridetti atti danno conto del progetto di lungo periodo del Comune volto a ridurre il traffico veicolare, particolarmente nelle zone centrali e per i mezzi più pesanti, allo scopo di migliorare il congestionamento del traffico e tutelare l'ambiente inteso in senso complessivo (protezione dall'inquinamento e tutela del patrimonio storico);
- tale obiettivo ha portato a precise scelte amministrative basate su specifiche attività istruttorie e studi;
- tale obiettivo è legittimo alla luce del principio accolto dalla giurisprudenza (vedi, supra , la massima di Cons. Stato, sez. V, 02/09/2024, n. 7328) secondo il quale la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando derivi dall'esigenza di tutelare determinati interessi come la salute, l’ambiente e così via; le scelte che vanno in detta direzione sono adottate nell’esercizio della discrezionalità amministrativa che resta insindacabile salvo il limite della non manifesta irragionevolezza.
La censura secondo cui la delibera 518/2022 sarebbe stata adottata senza sufficiente istruttoria è pertanto infondata. Attività istruttorie e studi sono state effettuati a monte in sede di redazione del PUT, PUMS e PRU (di cui la citata delibera è attuazione).
12.2 Infondata è anche la censura secondo la quale il Comune non avrebbe considerato la presenza di cantieri in via AL DI. Sono state emanate ordinanze sindacali derogatorie che mantengono la loro operatività anche con l’entrata in vigore della nuova disciplina ZTL fino a fine lavori. Non è illegittimo inserire la via AL DI nella disciplina ZTL prevedendo però medio tempore, in attesa della fine dei lavori del PRU, una disciplina ad hoc per i cantieri.
13. È infondato il secondo motivo di appello con il quale si lamenta il mancato rispetto dell’art. 1 del Codice della Strada e la contraddittorietà con attività in precedenza poste in essere dallo stesso Comune.
Secondo il comma 2 della norma appena citata, le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi.
Orbene, i citati PUT, PUMS e PRU sono stati emanati proprio al fine di perseguire gli obiettivi appena citati.
E come ricordato da Cons. Stato, Sez. V, 09/01/2024, n. 282, la tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi rilevanti: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’uso indiscriminato del mezzo privato, trattandosi di disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela e alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito.
Non è vero che non sia stata considerata la situazione degli ultimi vent’anni: al contrario proprio l’evoluzione della situazione di fatto ha portato ad aggiornare i citati documenti (si veda il citato PUT del 2007 aggiornato nel 2014 e soggetto ad ulteriore procedimento di modifica).
Non è vero che ci sia contraddizione con precedenti comportamenti tenuti dall’Amministrazione.
Parte appellante ricorda che negli anni il Comune aveva promosso la realizzazione dei parcheggi (successivamente giunti, agli stessi appellanti, come aventi causa di precedenti proprietari) anche sottoscrivendo apposite convenzioni. Ma è bene sottolineare che: (i) tale attività perseguivano primariamente l’interesse pubblico teso a realizzare parcheggi per decongestionare il traffico nella zona e renderla concretamente fruibile (e solo indirettamente l’interesse dei singoli ad avere un proprio parcheggio in proprietà); (ii) la sottoscrizione delle diverse convenzioni con i privati non ha certamente fatto venire meno il potere del Comune di disciplinare il traffico in zona ipotizzando modalità diverse di accesso ai parcheggi; (iii) il Comune non ha reso inservibili i garage né li ha espropriati: come detto, ha semplicemente stabilito una nuova modalità di fruizione.
In tutto questo non è ravvisabile nessuna contraddizione nei comportamenti tenuti dal Comune.
14. È infondato il terzo motivo di appello con il quale si ripropongono le censure di (i) irragionevolezza e sproporzionalità; (ii) abnormità; (iii) mancata considerazione/comparazione degli interessi dei privati e mancata ricerca di soluzioni meno gravose; (iv) possibilità di ottenere il permesso pluriennale; (v) violazione della buona fede dei privati.
14.1 Alla luce delle considerazioni più volte richiamate, nella specie il Comune non ha operato scelte irragionevoli né ha adottato provvedimenti sproporzionati.
Le ragioni che hanno portato il Comune ad istituire ed estendere la ZTL sono richiamate nel PUT, nel PUMS, nel PRU ed anche negli atti impugnati.
Come detto, si tratta di scelte che non appaiono irragionevoli e che si propongono di perseguire obiettivi di primaria importanza per la legislazione italiana ed eurounionale.
Le misure adottate non appaiono affatto sproporzionate rispetto ai ridetti obiettivi.
La verifica dell'adeguatezza e della completezza dell'istruttoria, operata dal Collegio nelle pagine che precedono, hanno reso possibile in maniera compiuta appurare la non illogicità ed irragionevolezza e, ancora, la proporzionalità delle scelte effettuate dall’Amministrazione.
Il principio di proporzionalità, come espressamente richiamato dall'art. 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990, vieta alle Pubbliche Amministrazioni di comprimere la sfera giuridica dei destinatari della propria azione amministrativa in misura diversa e ultronea rispetto a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo cui l'azione stessa è preordinata. Questo principio impone all'Amministrazione di valutare la legittimità dei propri provvedimenti anche alla luce del contesto fattuale e degli interessi dei privati coinvolti (Cons. Stato, Sez. VI, 07/03/2025, n. 1920).
Nel caso di specie, però, non c’è stata una compressione ingiustificata delle posizioni dei privati. A questi ultimi sono state prospettate possibilità alternative per fruire dei parcheggi di proprietà il cui godimento pieno ed esclusivo non è stato compromesso.
14.2 Si sta ragionando – è bene precisare – sempre del godimento dei ricorrenti e non di quello dei loro ipotetici clienti (di alcuni di essi, come nel caso ad esempio degli istituti di credito, degli studi professionali, etc.): del pregiudizio eventualmente arrecato direttamente a questi ultimi, nella misura in cui l’estensione della ZTL precluderebbe o complicherebbe loro l’accesso, i ricorrenti non possono infatti dolersi, nel senso che non sono legittimati a farne valere le ragioni, non essendo ammessa come noto la sostituzione processuale (art. 81 c.p.a.). Potrebbero semmai dolersi in astratto del rischio che l’estensione della ZTL faccia perdere loro (una parte di) quella clientela; senonché un simile ragionamento non solo non è articolato compiutamente nelle difese, ma potrebbe essere revocato in dubbio, replicando che non di rado – nell’esperienza di tante città italiane, assunta a fatto notorio - l’allargamento della ZTL accresce piuttosto che ridurre i consumi, se bilanciato dal potenziamento del trasporto pubblico locale e una volta superato l’impatto iniziale.
14.2 Del pari, per restare sempre su questo tema, non può parlarsi di abnormità per la asserita mancata considerazione dei fruitori dei posti auto interrati diversi dai proprietari o aventi titolo ad altro diritto reale, locatari o comodatari.
La delibera impugnata prevede la possibilità per i terzi di ottenere permessi temporanei per raggiungere i parcheggi interrati. Ancora una volta, la fruibilità dei beni non è impedita. Semplicemente il “sacrificio” imposto ai fruitori di porre in essere l’attività necessaria per procurarsi è stato considerato recessivo rispetto all’interesse pubblico ad avere un traffico maggiormente ordinato per raggiungere gli obiettivi più volte richiamati. Ma non c’è nulla di illegittimo in tale scelta amministrativa.
14.3 Prive di fondamento è anche la tesi secondo cui sarebbero mancate (i) la considerazione/comparazione degli interessi dei privati e (ii) la ricerca di soluzioni meno gravose.
Il Comune ha ipotizzato soluzioni utili a rendere il meno gravosa possibile la posizione dei privati (il nuovo tunnel di accesso; i permessi temporanei). Ne deriva che gli interessi dei privati sono stati ponderati e che sono state ipotizzate soluzioni meno impattanti.
Parte appellante sembra accreditare l’idea che le soluzioni ideali sarebbero quelle dagli stessi appellanti proposte (si veda la proposta citata nella memoria depositata in vista dell’udienza, pp. 3-4). Ma l’alternativa meno gravosa non può automaticamente coincidere con i desiderata dei privati.
14.4 Infondate sono le censure che fanno leva sulla violazione dell’art. 123 della L.P. n. 13/1997 e dell’art. 7 delle norme al piano d’attuazione della zona.
Tali norme non configgono con il potere attribuito dall’art. 7 del Codice della Strada, perché la regolamentazione ZTL consente a tutti i residenti titolari di bollino colorato, proprietari, locatari e altri aventi titolo di accedere ai posti auto realizzati attraverso l’uso della rampa di accesso di via AL DI che anche in futuro non verrà né esclusa né gravemente limitata, ma semplicemente assoggettata alla disciplina particolare già vigente da anni nelle restanti vie del centro.
14.5 Priva di pregio è la critica alla sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione della buona fede dei privati.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene corretta l’affermazione del RG secondo cui: « Il fatto che il Comune avesse operato, in passato, per l’edificazione del lato sinistro di via AL DI, permettendo l’insediamento delle attività economiche dei ricorrenti, non può, in definitiva, essere interpretato come promessa di desistenza dell’Amministrazione dal (doveroso) esercizio dei pubblici poteri in materia di politiche sul traffico, nel perseguimento di obiettivi di interesse generale, tale da ingenerare un legittimo affidamento nell’immutabilità del regime di circolazione sulla via in questione. L’affidamento dei ricorrenti è stato, del resto, tenuto ben presente dall’Amministrazione, che, nel concepire la disciplina della circolazione nella ZTL ha garantito l’accessibilità, attraverso il percorso sinora impiegato, dei garage pertinenziali a coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di un posto auto ».
Il legittimo affidamento si sostanzia nell’interesse del privato alla tutela di una situazione che si è definita nella realtà giuridica per effetto di atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione.
Nella specie i rapporti pregressi non hanno consolidato l’affidamento a mantenere nel tempo una specifica modalità di accesso ai parcheggi. Le mutate situazioni e la sopravvenuta necessità di tutelare in maniera più incisiva le modalità di svolgimento del traffico nella ZTL hanno comportato la scelta di immaginare modalità di accesso diverse ai parcheggi: ma questo è esercizio legittimo del potere e non lede alcun affidamento.
15. È infondato il quarto motivo di appello con il quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 41 della Costituzione.
Si è già ricordato il principio secondo il quale la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale (Cons. Stato, sez. V, 02/09/2024, n. 7328).
Più specificamente Cons Stato, Sez. V, 04/05/2017, n. 2033 ha statuito quanto segue:
« Va qui delineato sinteticamente il quadro dei principi giurisprudenziali sulla disciplina limitata della circolazione veicolare, della sosta tariffata e del telecontrollo all'interno dei centri abitati (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 6 maggio 2015, n. 2255; IV, 4 dicembre 2013, n. 5768; V, 13 febbraio 2009, n. 859; V, 13 febbraio 2009, n. 825; 3 febbraio 2009, n. 596; 4 marzo 2008, n. 824; Ad. plen. 6 febbraio 1993, n. 3; parere II, 26 gennaio 2011, n. 191/2006; Corte cost. 29 gennaio 2005, n. 66; 19 luglio 1996, n. 264: cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), Cod. proc. amm.), in forza dei quali:
a) l'art. 16 Cost. non preclude alla legge di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione; è pertanto costituzionalmente legittima una previsione come quella dell'art. 7 del Codice della strada, in quanto l'art. 16 Cost. consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela; conseguentemente non sono utilmente proponibili, contro atti amministrativi attuativi dell'art. 7, doglianze di violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato tout court l'accesso e la circolazione all'intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell'abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico;
b) la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto che Costituzione riconosce all'ambiente, al paesaggio, alla salute;
c) è legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando una nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità;
d) i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che vanno contemperati secondo criteri di ragionevolezza la cui scelta è rimessa all'autorità competente;
e) in particolare l'uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere;
f) la tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi rilevanti: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato; è una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito, ab externo nei limiti della abnormità ».
Nella specie, proprio il fatto che siano state garantite modalità alternative di accesso ai parcheggi esclude, una volta di più, la violazione delle citate norme costituzionali.
16. È infondato il quinto motivo di appello con il quale si lamenta violazione del PUT e del PUMS in cui vi sarebbe soltanto un cenno alla possibilità di estensione della ZTL alla via AL DI.
In precedenza sono stati riprodotti ampi stralci del PUT dai quali appare evidente la volontà del Comune di estendere, nel tempo, la ZTL in esame e le ragioni sottese alla stessa scelta.
17. È infondato il sesto motivo di appello che fa leva sull’asserito tentativo del Comune di coartare la volontà dei privati per costringerli ad allacciarsi al realizzando tunnel sotterraneo.
Non c’è stato nessun comportamento teso a costringere i privati a compiere una determinata azione. La realizzazione del tunnel è un’opportunità aggiuntiva della quale i frontisti possono, se vogliono, avvalersi.
18. È infondato il settimo motivo di appello con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inconciliabilità del regime di ZTL con i cantieri che incidono sulla via in virtù della disciplina derogatoria appositamente adottata.
Come affermato dal RG, per via AL DI vale, sino al termine dei lavori in corso, una disciplina derogatoria rispetto al regime di ZTL, modulata secondo le esigenze imposte dalle opere in via di svolgimento, con la conseguenza che la via, seppur compresa nella zona a traffico limitato, non è soggetta alla relativa disciplina a partire dalla sua entrata in vigore prevista per l’1.1.2023, sino alla chiusura dei cantieri.
Il Collegio ha già rilevato che non è illegittimo inserire la via AL DI nella disciplina ZTL prevedendo però medio tempore, in attesa della fine dei lavori del PRU, una disciplina ad hoc per i cantieri.
19. È infondato l’ottavo motivo di appello con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il fondamento della domanda di risarcimento del danno.
L’azione amministrativa è stata pienamente legittima. Non ci sono quindi le basi, mancando il presupposto cardine dell’ingiustizia, per una pronuncia di condanna al risarcimento del danno.
Peraltro parte appellante non ha fornito elementi apprezzabili per dimostrare il danno patito.
20. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, legati alla natura della controversia, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO